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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/06/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 35/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Serradifalco in Corso Giuseppe Garibaldi n. 99, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ricotta che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura allegata in formato digitale, all'atto di citazione;
attore-opponente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a Controparte_2 ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1 repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Alberto Giaconia;
convenuta-opposta
(in forma Controparte_3 abbreviata ) Società con socio unico iscritta all'Albo Controparte_4 Controparte_5 delle Banche al n. 74762.60, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale partita IVA n. con sede legale in Roma, Viale P.IVA_1 P.IVA_2
America n. 351, rappresentata e difesa, giusta procura depositata in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Massimo Collà Ruvolo del Foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli, al Centro Direzionale Isola G1,
convenuta-opposta
1 , già con sede sociale in Parma, via Controparte_6 CP_7
Università n. 1, Società capogruppo del iscritto Controparte_8 all'Albo dei Gruppi Bancari n. 6230.7, in persona del Responsabile del Servizio Contenzioso
Posizioni Cedute, dott. giusta delibera del Consiglio di Controparte_9 amministrazione di del 25 ottobre 2022 rappresentata e difesa, Controparte_10 per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Maximilian
Mairov e Giorgia Lorenza Giomi con Studio in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 5,
terza chiamata
Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella di pagamento n. 292 2023 00117448
60 001 notificata il 11.12.2023.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione, Parte_1 ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 29220230011744860001, emessa da quale agente della riscossione per conto del Controparte_11
Ministero dell'Economia La pretesa azionata trae origine da un CP_12 finanziamento erogato in favore della società Secur Point S.r.l., garantito dal Fondo di
Garanzia per le PMI gestito da rispetto al quale l'opponente ha Controparte_3 assunto il ruolo di fideiussore, con garanzia rilasciata originariamente in favore di Banca
Carime S.p.A., successivamente incorporata in Controparte_10
L'opponente ha articolato diverse censure, tra cui:
-la violazione dell'art. 7, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), per omessa indicazione del responsabile del procedimento, sia con riferimento al ruolo che alla cartella;
-la carenza di motivazione dell'atto esecutivo e l'assenza di prova del credito;
-la nullità della fideiussione per contrasto con le clausole standard dello schema ABI 2003, dichiarate contrarie alla normativa antitrust dalla Banca d'AL (provvedimento n. 55 del
2.5.2005), con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c.;
-la decadenza del creditore per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
-il difetto di legittimazione attiva in capo a Controparte_3
-l'inesistenza del titolo esecutivo, per assenza di documentazione idonea a giustificare l'iscrizione a ruolo e l'avvio della riscossione.
L'opponente ha domandato, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento n.
27/2022 R.G. pendente presso il Tribunale di Caltanissetta, l'accertamento della non debenza
2 delle somme richieste e, in subordine, la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite.
Si è costituita l' , inizialmente contumace, eccependo Controparte_11
l'infondatezza delle doglianze ex art. 7 L. n. 212/2000, in quanto la cartella reca l'indicazione del responsabile del procedimento (dott. ), nonché l'inapplicabilità delle Persona_2 eccezioni attinenti alla fondatezza della pretesa creditoria, riferibili al soggetto titolare del credito.
Si è altresì costituita in qualità di gestore del Fondo di Controparte_3
Garanzia ex L. n. 662/1996, sostenendo la legittimità della pretesa azionata a titolo di regresso, la validità della garanzia fideiussoria, l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. e la sussistenza di titolo esecutivo nella documentazione prodotta.
Alla luce delle difese svolte e degli atti acquisiti, l'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
In ordine all'eccezione di nullità della cartella di pagamento per asserito difetto di motivazione e mancata indicazione del responsabile del procedimento, si osserva quanto segue.
La censura mossa dall'opponente ai sensi dell'art. 7 L. n. 212/2000 non merita accoglimento.
La cartella impugnata, come documentato dall'allegato n. 3 versato in atti da
[...]
, riporta espressamente l'indicazione del responsabile del procedimento Controparte_11
(dott. , nonché l'ufficio emittente, la causale del credito (recupero Persona_2
Contr escussione garanzia , l'importo iscritto a ruolo, il codice atto e i riferimenti anagrafici del contribuente.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina nullità dell'atto, ove l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo e non sia stato in concreto lesivo del diritto di difesa (Cass. civ., sez. trib.,
23 ottobre 2015, n. 21606; Cass. n. 22197/2004- Cass. civ., sez. V, n. 11722/2010). Nel caso in esame, l'opponente ha pienamente compreso il contenuto della pretesa ed ha potuto articolare compiute difese, sicché il requisito di validità dell'atto deve ritenersi integrato ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
In ordine alle doglianze attoree relative alla pretesa carenza di prova del credito azionato e alla conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo, si ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni.
La pretesa azionata con la cartella trova fondamento nell'escussione della garanzia concessa Contr da ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), L. n. 662/1996, a fronte dell'inadempimento della società debitrice principale (Secur Point S.r.l.) nei confronti della banca mutuante Contr ( . L'escussione è documentata dalla nota prot. n. Controparte_10
3 12290/2023, allegata in atti, e risulta conforme alle previsioni dell'art. 8 del D.M. 24 settembre 2004. La trasmissione dei dati e l'iscrizione a ruolo nei confronti del garante si collocano nel quadro della normativa speciale sul funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI.
La stessa intervenuta volontariamente nel giudizio, ha prodotto CP_10 Controparte_10 la documentazione attestante il finanziamento erogato, la garanzia rilasciata dal Fondo,
l'inadempimento dell'impresa e la richiesta di intervento al Fondo ai sensi dell'art. 6, comma
1, lett. b), del citato D.M.
L , in quanto mero esattore, agisce sulla base del ruolo Controparte_11 formatosi su impulso dell'ente creditore, non essendo tenuta a verificare o dimostrare la fondatezza della pretesa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio sull'inesistenza del credito iscritto a ruolo grava sull'opponente (Cass. civ., sez. VI,
7.12.2015, n. 24626).
L'eccezione di nullità della garanzia fideiussoria, fondata sul presunto recepimento dello schema ABI vietato dalla Banca d'AL, risulta infondata e, in parte, inammissibile.
In primo luogo, l'opponente non ha prodotto in giudizio copia integrale della fideiussione, né ha indicato in modo specifico le clausole affette da nullità. In assenza di elementi concreti, la doglianza si presenta generica e priva del necessario supporto probatorio.
In secondo luogo, la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di dichiarare d'ufficio la nullità delle clausole predisposte in violazione della normativa antitrust, ove non vi sia una specifica allegazione e dimostrazione da parte dell'interessato in ordine alla concreta lesività delle pattuizioni (cfr. Cass. civ., sez. III, 22.5.2019, n. 13846; Cass. civ., sez. III, 30.12.2021,
n. 41994).
Va comunque osservato che, anche a voler ipotizzare un vizio del contratto di fideiussione,
l'obbligazione restitutoria a carico del soggetto beneficiario dell'intervento pubblico si fonda su una normativa speciale che configura un'autonoma obbligazione legale di regresso (art. 8
D.M. 24 settembre 2004), prescindente dalla validità del contratto sottostante (Cass. civ., sez.
V, 28.3.2017, n. 7883).
E' stata altresì sollevata eccezione di decadenza del creditore per violazione dell'art. 1957
c.c. Anche tale censura non può essere accolta, risultando priva di fondamento.
La norma in esame è pacificamente ritenuta derogabile convenzionalmente e inapplicabile nei casi di fideiussioni a prima richiesta ovvero di garanzie rilasciate in esecuzione di schemi normativi pubblici di sostegno al credito (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 5179/2025- Cass. civ., sez. III, sentenza n. 13078 del 21 maggio 2008, e Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 2003, n.
10574).
Nel caso in esame, il rapporto di garanzia si inserisce nel contesto della disciplina speciale
4 dettata dal D.M. 24 settembre 2004, la quale prevede modalità e tempi propri per l'attivazione del diritto di regresso nei confronti del garante. In ogni caso, parte opponente non ha fornito prova della decorrenza dei termini né della sussistenza di un concreto pregiudizio, con conseguente inapplicabilità della decadenza.
In conclusione, la cartella impugnata risulta legittima nella forma e nel contenuto, fondata su titolo esecutivo valido e conforme alla normativa di settore.
Sulla base delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata.
Sulle spese di lite.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014.
In particolare, si evidenzia la peculiarità e la novità delle questioni giuridiche trattate, specie in ordine:
-alla configurabilità della nullità della fideiussione per asserita conformità allo schema ABI oggetto di censura da parte della Banca d'AL;
-alla sussistenza o meno della violazione dell'art. 1957 c.c. in fattispecie relative a garanzie pubbliche di natura parafiscale;
-nonché alla complessità del quadro normativo e giurisprudenziale inerente i poteri di riscossione esercitati dall'Agente per conto dello Stato per crediti derivanti dal Fondo di
Garanzia ex L. 662/1996.
Tali elementi integrano i “gravi ed eccezionali motivi” richiesti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per derogare alla regola della soccombenza e giustificano la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 35/2024 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
-rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 29220230011744860001, notificata in data 11/12/2023 da
[...]
; Controparte_1
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta lì 26 giugno 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. Carmela Rita D'Aleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 35/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Serradifalco in Corso Giuseppe Garibaldi n. 99, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ricotta che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura allegata in formato digitale, all'atto di citazione;
attore-opponente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a Controparte_2 ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1 repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa, giusta procura resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Alberto Giaconia;
convenuta-opposta
(in forma Controparte_3 abbreviata ) Società con socio unico iscritta all'Albo Controparte_4 Controparte_5 delle Banche al n. 74762.60, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale partita IVA n. con sede legale in Roma, Viale P.IVA_1 P.IVA_2
America n. 351, rappresentata e difesa, giusta procura depositata in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Massimo Collà Ruvolo del Foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli, al Centro Direzionale Isola G1,
convenuta-opposta
1 , già con sede sociale in Parma, via Controparte_6 CP_7
Università n. 1, Società capogruppo del iscritto Controparte_8 all'Albo dei Gruppi Bancari n. 6230.7, in persona del Responsabile del Servizio Contenzioso
Posizioni Cedute, dott. giusta delibera del Consiglio di Controparte_9 amministrazione di del 25 ottobre 2022 rappresentata e difesa, Controparte_10 per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Maximilian
Mairov e Giorgia Lorenza Giomi con Studio in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 5,
terza chiamata
Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella di pagamento n. 292 2023 00117448
60 001 notificata il 11.12.2023.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto opposizione, Parte_1 ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 29220230011744860001, emessa da quale agente della riscossione per conto del Controparte_11
Ministero dell'Economia La pretesa azionata trae origine da un CP_12 finanziamento erogato in favore della società Secur Point S.r.l., garantito dal Fondo di
Garanzia per le PMI gestito da rispetto al quale l'opponente ha Controparte_3 assunto il ruolo di fideiussore, con garanzia rilasciata originariamente in favore di Banca
Carime S.p.A., successivamente incorporata in Controparte_10
L'opponente ha articolato diverse censure, tra cui:
-la violazione dell'art. 7, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), per omessa indicazione del responsabile del procedimento, sia con riferimento al ruolo che alla cartella;
-la carenza di motivazione dell'atto esecutivo e l'assenza di prova del credito;
-la nullità della fideiussione per contrasto con le clausole standard dello schema ABI 2003, dichiarate contrarie alla normativa antitrust dalla Banca d'AL (provvedimento n. 55 del
2.5.2005), con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c.;
-la decadenza del creditore per violazione del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
-il difetto di legittimazione attiva in capo a Controparte_3
-l'inesistenza del titolo esecutivo, per assenza di documentazione idonea a giustificare l'iscrizione a ruolo e l'avvio della riscossione.
L'opponente ha domandato, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento n.
27/2022 R.G. pendente presso il Tribunale di Caltanissetta, l'accertamento della non debenza
2 delle somme richieste e, in subordine, la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite.
Si è costituita l' , inizialmente contumace, eccependo Controparte_11
l'infondatezza delle doglianze ex art. 7 L. n. 212/2000, in quanto la cartella reca l'indicazione del responsabile del procedimento (dott. ), nonché l'inapplicabilità delle Persona_2 eccezioni attinenti alla fondatezza della pretesa creditoria, riferibili al soggetto titolare del credito.
Si è altresì costituita in qualità di gestore del Fondo di Controparte_3
Garanzia ex L. n. 662/1996, sostenendo la legittimità della pretesa azionata a titolo di regresso, la validità della garanzia fideiussoria, l'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. e la sussistenza di titolo esecutivo nella documentazione prodotta.
Alla luce delle difese svolte e degli atti acquisiti, l'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
In ordine all'eccezione di nullità della cartella di pagamento per asserito difetto di motivazione e mancata indicazione del responsabile del procedimento, si osserva quanto segue.
La censura mossa dall'opponente ai sensi dell'art. 7 L. n. 212/2000 non merita accoglimento.
La cartella impugnata, come documentato dall'allegato n. 3 versato in atti da
[...]
, riporta espressamente l'indicazione del responsabile del procedimento Controparte_11
(dott. , nonché l'ufficio emittente, la causale del credito (recupero Persona_2
Contr escussione garanzia , l'importo iscritto a ruolo, il codice atto e i riferimenti anagrafici del contribuente.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina nullità dell'atto, ove l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo e non sia stato in concreto lesivo del diritto di difesa (Cass. civ., sez. trib.,
23 ottobre 2015, n. 21606; Cass. n. 22197/2004- Cass. civ., sez. V, n. 11722/2010). Nel caso in esame, l'opponente ha pienamente compreso il contenuto della pretesa ed ha potuto articolare compiute difese, sicché il requisito di validità dell'atto deve ritenersi integrato ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
In ordine alle doglianze attoree relative alla pretesa carenza di prova del credito azionato e alla conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo, si ritiene opportuno svolgere le seguenti considerazioni.
La pretesa azionata con la cartella trova fondamento nell'escussione della garanzia concessa Contr da ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), L. n. 662/1996, a fronte dell'inadempimento della società debitrice principale (Secur Point S.r.l.) nei confronti della banca mutuante Contr ( . L'escussione è documentata dalla nota prot. n. Controparte_10
3 12290/2023, allegata in atti, e risulta conforme alle previsioni dell'art. 8 del D.M. 24 settembre 2004. La trasmissione dei dati e l'iscrizione a ruolo nei confronti del garante si collocano nel quadro della normativa speciale sul funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI.
La stessa intervenuta volontariamente nel giudizio, ha prodotto CP_10 Controparte_10 la documentazione attestante il finanziamento erogato, la garanzia rilasciata dal Fondo,
l'inadempimento dell'impresa e la richiesta di intervento al Fondo ai sensi dell'art. 6, comma
1, lett. b), del citato D.M.
L , in quanto mero esattore, agisce sulla base del ruolo Controparte_11 formatosi su impulso dell'ente creditore, non essendo tenuta a verificare o dimostrare la fondatezza della pretesa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio sull'inesistenza del credito iscritto a ruolo grava sull'opponente (Cass. civ., sez. VI,
7.12.2015, n. 24626).
L'eccezione di nullità della garanzia fideiussoria, fondata sul presunto recepimento dello schema ABI vietato dalla Banca d'AL, risulta infondata e, in parte, inammissibile.
In primo luogo, l'opponente non ha prodotto in giudizio copia integrale della fideiussione, né ha indicato in modo specifico le clausole affette da nullità. In assenza di elementi concreti, la doglianza si presenta generica e priva del necessario supporto probatorio.
In secondo luogo, la giurisprudenza consolidata esclude la possibilità di dichiarare d'ufficio la nullità delle clausole predisposte in violazione della normativa antitrust, ove non vi sia una specifica allegazione e dimostrazione da parte dell'interessato in ordine alla concreta lesività delle pattuizioni (cfr. Cass. civ., sez. III, 22.5.2019, n. 13846; Cass. civ., sez. III, 30.12.2021,
n. 41994).
Va comunque osservato che, anche a voler ipotizzare un vizio del contratto di fideiussione,
l'obbligazione restitutoria a carico del soggetto beneficiario dell'intervento pubblico si fonda su una normativa speciale che configura un'autonoma obbligazione legale di regresso (art. 8
D.M. 24 settembre 2004), prescindente dalla validità del contratto sottostante (Cass. civ., sez.
V, 28.3.2017, n. 7883).
E' stata altresì sollevata eccezione di decadenza del creditore per violazione dell'art. 1957
c.c. Anche tale censura non può essere accolta, risultando priva di fondamento.
La norma in esame è pacificamente ritenuta derogabile convenzionalmente e inapplicabile nei casi di fideiussioni a prima richiesta ovvero di garanzie rilasciate in esecuzione di schemi normativi pubblici di sostegno al credito (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 5179/2025- Cass. civ., sez. III, sentenza n. 13078 del 21 maggio 2008, e Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 2003, n.
10574).
Nel caso in esame, il rapporto di garanzia si inserisce nel contesto della disciplina speciale
4 dettata dal D.M. 24 settembre 2004, la quale prevede modalità e tempi propri per l'attivazione del diritto di regresso nei confronti del garante. In ogni caso, parte opponente non ha fornito prova della decorrenza dei termini né della sussistenza di un concreto pregiudizio, con conseguente inapplicabilità della decadenza.
In conclusione, la cartella impugnata risulta legittima nella forma e nel contenuto, fondata su titolo esecutivo valido e conforme alla normativa di settore.
Sulla base delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata.
Sulle spese di lite.
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014.
In particolare, si evidenzia la peculiarità e la novità delle questioni giuridiche trattate, specie in ordine:
-alla configurabilità della nullità della fideiussione per asserita conformità allo schema ABI oggetto di censura da parte della Banca d'AL;
-alla sussistenza o meno della violazione dell'art. 1957 c.c. in fattispecie relative a garanzie pubbliche di natura parafiscale;
-nonché alla complessità del quadro normativo e giurisprudenziale inerente i poteri di riscossione esercitati dall'Agente per conto dello Stato per crediti derivanti dal Fondo di
Garanzia ex L. 662/1996.
Tali elementi integrano i “gravi ed eccezionali motivi” richiesti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. per derogare alla regola della soccombenza e giustificano la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 35/2024 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
-rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la cartella di Parte_1 pagamento n. 29220230011744860001, notificata in data 11/12/2023 da
[...]
; Controparte_1
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltanissetta lì 26 giugno 2025
Il Giudice
Carmela Rita D'Aleo
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