Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2607/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 10.3.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 10.3.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
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(Cod. Fiscale , in persona del lega- Parte_1 P.IVA_1 le rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Greco, presso lo studio del quale elette.te domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla Via Pietro Morelli n° 10, in virtù di procura in atti appellante
e
Controparte_1
-Appellata Contumace- nonchè
(Cod. Fisc. ) n.q. di Socio Unico del- CP_2 C.F._1
Con la CP_3
-Appellata Contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 25.3.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato ritualmente, la ha proposto appello av- Parte_2
verso la sentenza n. 6583\2023 del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere che ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dall'appellata.
La sentenza impugnata ha così statuito:
“…1) dichiara il conducente del veicolo Opel Combo tg.CF686MH, di proprietà di . unico ed esclusivo responsabile nella determinazione del CP_3 CP_4
sinistro; 2) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice del- la complessiva somma di € 5.741,44 oltre interesse legali a far data dalla pubbli-
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cazione della sentenza, a titolo di risarcimento per le lesioni personali patite;
3) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1.733,00 di cui Euro 233,00 per esborsi ivi comprese le spese di CTU ed 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi, oltre rimborso spese forfeta- rie nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA nelle aliquote vigenti, con at- tribuzione all'avv. Antonella Tartaglione”.
Le parti appellate non si sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità del procedimento di notificazione, restando pertanto contumaci.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le moti- vazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valu- tazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434
c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivol- ta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostru- zione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo di appello
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la
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definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cas- sazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio in- terpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piutto- sto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esamina- re previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
L'appello è fondato e va accolto.
Va osservato infatti che la domanda proposta in primo grado risulta essere sfornita di supporto probatorio.
L'articolo 2697 del c.c. al comma I sancisce “chi vuol far valere un diritto in giu- dizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Orbene, nel caso di specie non può affermarsi che detta prova sia stata offerta in giudizio.
Ciò si dice in quanto le dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso Re- ga risultano essere inattendibili, contraddittorie oltre che generiche. Tes_1
Il teste, infatti, come si evince dalla dichiarazione resa, risulta essere a conoscenza dell'ora e luogo dell'accaduto dopo ben quattro anni, ma non ricorda neppure va- gamente le condizioni metereologiche di quel giorno;
infatti, lo stesso afferma di
“non ricordare se piovesse”.
Ciò a parere di chi scrive risulta inverosimile e incide in maniera negativa sulla valutazione in merito all'attendibilità del teste.
Va poi considerato che, dall'escussione del teste, è emerso che l'attrice procedeva in bicicletta lungo la strada e un veicolo che sopraggiungeva la urtava, senza che nulla sia stato precisato in merito a particolari cautele adottate dalla ciclista per evitare situazioni di pericolo o, comunque, al fine di non intralciare la circolazione stradale.
Dalla dichiarazione non è emersa infatti la velocità del veicolo presunto investito- re, né è emersa la posizione della bicicletta o, ancora, se la stessa prima di essere tamponata procedesse lungo la careggiata, al centro o sulla destra.
Inoltre, non si comprende la precisa posizione del teste, né si evince la distanza tra
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lo stesso e il luogo del sinistro. Sul punto il teste ha infatti dichiarato in maniera generica: “ho visto la vettura che urtava la bicicletta”.
Tra l'altro non può essere trascurato che il medesimo teste non ha riferito se la ci- clista indossasse i prescritti presidi di sicurezza ovvero i caschetti oppure se la bi- cicletta fosse dotate di uno specchietto retrovisore e dunque se fossero rispettate le misure precauzionali previste dall'articolo 68 C.D.S, le quali devono essere neces- sariamente adottate da chi guida una bicicletta.
La genericità della dichiarazione testimoniale resa non consente di affermare che sia stata raggiunta in giudizio prova adeguata e sufficiente in merito alla dinamica del sinistro e pertanto non è possibile neppure comprendere in che misura le parti coinvolte abbiano inciso nella verificazione del sinistro.
In merito a ciò, va richiamato il seguente principio giurisprudenziale condiviso da questo giudice “Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da es- so determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeu- tiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le opera- zioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle stra- de. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per la r.c. auto è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area a questa equiparata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali
e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma an- che delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo”
(Cassazione civile sez. III 03 dicembre 2015 n. 24622).
Ciò precisato va detto che “In tema di responsabilità civile derivante dalla circo- lazione dei veicoli, la presunzione stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto”. (Cassazione civile sez. III 29 aprile 2006 n. 10031).
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In definitiva, la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., costituisce criterio di distribuzione della re- sponsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'even- to.
Detta presunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produ- zione dell'evento dannoso (Trib. Bari, Sez. III, 15/06/2006).
In definitiva, le dichiarazioni rese dal teste sono estremamente ge- Testimone_2
neriche e contraddittorie e dalle stesse non è possibile comprendere come si siano svolti i fatti relativi al sinistro e quale sia l'effettiva responsabilità imputabile al conducente del veicolo coinvolto. Tra l'altro la genericità delle dichiarazioni rese, valutata unitamente alla contraddittorietà delle stesse e all'assenza di documenta- zione rilasciata da autorità intervenute sul luogo del sinistro, non consente neppure di affermare in maniera certa e tranquillizzante la sussistenza del nesso causale tra il sinistro oggetto di causa e le lesioni per le quali si chiede il risarcimento.
Deve dunque affermarsi che, dagli atti emerge un fumoso quadro probatorio sia in merito alla verificazione del sinistro, sia in merito alle modalità dello stessi, sia in- fine in merito alla sussistenza del nesso causale tra danni posti per i quali si chiede il risarcimento e il sinistro oggetto di causa.
Tali considerazioni, valutate alla luce del principio relativo all'onere della prova, inducono a ritenere fondato l'appello, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza e rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta nel primo grado del giudizio.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
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come in dispositivo, tenendo conto dell'attività espletata e delle questioni trattate.
In particolare va considerato che nel presente grado di giudizio non è stata svolta attività istruttoria.
Le spese occorse per la consulenza medico-legale vanno poste a carico degli odierni appellati.
Essendo stata formulata dall'appellante specifica domanda di restituzione di quan- to versato in esecuzione della sentenza impugnata, va precisato quanto segue “In caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio” (cfr. Cass. sez. VI, 03/04/2019,
n. 9280).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risar- citoria avanzata nel primo grado del giudizio da;
Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del Controparte_1 primo grado di giudizio, che liquida in € 1.046,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 1.700,00 per onorari ed in € 385,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU a carico di;
Controparte_1
- condanna e l'avv. Tartaglione Antonella alla restituzione, in favo- Controparte_1 re dell'odierna appellante, delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.
Santa Maria Capua Vetere, 25.3.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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