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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 28572/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28572/2024 promossa da:
Parte_1
ricorrente
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. UGOLINI ENRICO in virtù di procura Controparte_1 in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.:
“nulla oppone”. pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Torino il 25.07.2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 225 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: nata a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 05.12.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno, altresì, chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 2 di 4 visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i Sig.ri e vivono separatamente ed hanno Parte_1 Controparte_1 residenza autonoma, la prima in Torino, Corso Potenza n.
6 - Scala C, il secondo in Torino (TO), Via
Avigliana n. 46;
DISPONE che la figlia minore economicamente non autosufficiente, venga affidata in via Per_1 congiunta ad entrambi i genitori, i quali, per l'ordinaria amministrazione, eserciteranno anche separatamente la responsabilità genitoriale, mentre gli stessi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relative alla salute ( incluse: le cure da prestare, la selezione delle strutture sanitarie e dei professionisti), all'istruzione (compresa l'individuazione della scuola con la quale entrambi i genitori intratterranno i rapporti) all'educazione ed alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, decisioni tutte che dovranno essere prese tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
DISPONE che, salvo diversi accordi tra i coniugi da concordare preventivamente, il padre possa vedere e tenere con se compatibilmente con la volontà della minore, gli impegni scolastici e di salute Per_1 della figlia nonché di lavoro dei rispettivi genitori, con le seguenti modalità: nei week-end, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, allorquando accompagnerà
a scuola;
nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza, potrà tenerla con sé un Per_1 pomeriggio a settimana, da concordare, dall'uscita da scuola sino alle 21.00, allorquando la riaccompagnerà dalla madre;
nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre, due pomeriggi a settimana, da concordare dall'uscita da scuola sino alle 21.00, allorquando accompagnerà dalla madre o, in alternativa, la figlia pernotterà una notte, da concordare, presso il Per_1 padre, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva, allorquando il padre la accompagnerà a scuola.
Nel corso delle vacanze estive, salvo il periodo delle due settimane che trascorrerà con la madre e Per_1 con il padre, il calendario di visita sarà concordato tra i genitori, nel rispetto di quanto sopra concordato, tenuto in considerazione la non frequenza scolastica;
pagina 3 di 4 DISPONE che i genitori, salvo diversi accordi, trascorrano e tengano con sé ad anni alterni durante Per_1 le vacanze natalizie (dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01), alternando tra loro anche i giorni della
Santa Pasqua e del lunedì dell'Angelo e tutte le altre festività civili e religiose e anche il giorno del compleanno della figlia e, altresì due settimane delle vacanze estive, anche non consecutive, in un periodo ricompreso tra giugno e settembre da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia e fino all'indipendenza economica della minore stessa, la somma di € 300,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre a contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore di secondo il protocollo del Tribunale di Per_1
Torino del 15/03/2016;
DÀ ATTO che alcun mantenimento viene previsto a carico di uno dei due coniugi in favore dell'altro, in quanto entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano, altresì, di aver definitamente risolto ogni pendenza economica tra loro esistente e che, pertanto, nulla più si devono reciprocamente, a qualsivoglia titolo e/o causa;
DÀ ATTO che i genitori di si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta Per_1
d'identità valida anche per l'espatrio della figlia.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 28572/2024 promossa da:
Parte_1
ricorrente
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. UGOLINI ENRICO in virtù di procura Controparte_1 in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.:
“nulla oppone”. pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Torino il 25.07.2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 225 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: nata a [...] il [...]. Per_1
Con ricorso depositato il 05.12.2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno, altresì, chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b)
L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 2 di 4 visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i Sig.ri e vivono separatamente ed hanno Parte_1 Controparte_1 residenza autonoma, la prima in Torino, Corso Potenza n.
6 - Scala C, il secondo in Torino (TO), Via
Avigliana n. 46;
DISPONE che la figlia minore economicamente non autosufficiente, venga affidata in via Per_1 congiunta ad entrambi i genitori, i quali, per l'ordinaria amministrazione, eserciteranno anche separatamente la responsabilità genitoriale, mentre gli stessi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relative alla salute ( incluse: le cure da prestare, la selezione delle strutture sanitarie e dei professionisti), all'istruzione (compresa l'individuazione della scuola con la quale entrambi i genitori intratterranno i rapporti) all'educazione ed alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, decisioni tutte che dovranno essere prese tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
DISPONE che, salvo diversi accordi tra i coniugi da concordare preventivamente, il padre possa vedere e tenere con se compatibilmente con la volontà della minore, gli impegni scolastici e di salute Per_1 della figlia nonché di lavoro dei rispettivi genitori, con le seguenti modalità: nei week-end, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, allorquando accompagnerà
a scuola;
nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza, potrà tenerla con sé un Per_1 pomeriggio a settimana, da concordare, dall'uscita da scuola sino alle 21.00, allorquando la riaccompagnerà dalla madre;
nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre, due pomeriggi a settimana, da concordare dall'uscita da scuola sino alle 21.00, allorquando accompagnerà dalla madre o, in alternativa, la figlia pernotterà una notte, da concordare, presso il Per_1 padre, dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva, allorquando il padre la accompagnerà a scuola.
Nel corso delle vacanze estive, salvo il periodo delle due settimane che trascorrerà con la madre e Per_1 con il padre, il calendario di visita sarà concordato tra i genitori, nel rispetto di quanto sopra concordato, tenuto in considerazione la non frequenza scolastica;
pagina 3 di 4 DISPONE che i genitori, salvo diversi accordi, trascorrano e tengano con sé ad anni alterni durante Per_1 le vacanze natalizie (dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01), alternando tra loro anche i giorni della
Santa Pasqua e del lunedì dell'Angelo e tutte le altre festività civili e religiose e anche il giorno del compleanno della figlia e, altresì due settimane delle vacanze estive, anche non consecutive, in un periodo ricompreso tra giugno e settembre da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE che il Sig. versi alla Sig.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia e fino all'indipendenza economica della minore stessa, la somma di € 300,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre a contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore di secondo il protocollo del Tribunale di Per_1
Torino del 15/03/2016;
DÀ ATTO che alcun mantenimento viene previsto a carico di uno dei due coniugi in favore dell'altro, in quanto entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti;
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano, altresì, di aver definitamente risolto ogni pendenza economica tra loro esistente e che, pertanto, nulla più si devono reciprocamente, a qualsivoglia titolo e/o causa;
DÀ ATTO che i genitori di si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta Per_1
d'identità valida anche per l'espatrio della figlia.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25.09.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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