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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/05/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3575/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3575/2021 R.G., avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promossa da:
nata ad [...] il [...] res in Noto C.da testa Dell'Acqua sn Parte_1
CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Rina Rossitto. CodiceFiscale_1
RICORRENTE contro
, CF , nato il [...], a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(SR) ed ivi domiciliato in via Giorgio Sidney Sonnino, nr 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cultrera.
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 28.12.2021)
pagina 1 di 7 ***
All'udienza del 23.01.2025, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 21.07.2021 premesso: Parte_1
- di avere contratto matrimonio religioso con , in data 27.03.2010, e Controparte_1
che dalla loro unione sono nati i figli (il 18.03.2011), (il 5.12.2014) e Per_1 Per_2
(il 19.02.2016); Persona_3
- che a causa della intollerabilità della vita matrimoniale, con decreto del 6.10.2020 (proc n. 5620/2019) il Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi;
chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione: la casa coniugale di Via Pirandello 17 viene assegnata alla ricorrente;
i figli rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e facoltà del di vederli quando ne avrà la CP_1
possibilità, previo accordo con la madre;
si obbliga a versare alla Controparte_1
IG.ra , per il mantenimento dei figli minori, la somma di euro 600,00 mensili entro Pt_1
il giorno 11 di ogni mese con rivalutazione Istat;
mentre le spese straordinarie saranno a carico dei genitori per il 50%.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale nulla Controparte_1
opponeva alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio e affidamento e collocamento dei figli, ma domandava una più specifica regolamentazione del diritto di visita ai figli e una riduzione della somma prevista per il loro mantenimento (400,00 euro anziché 600,00).
A sostegno di tale ultima domanda deduceva un peggioramento della propria condizione economica dopo la separazione (lavorando oggi saltuariamente come muratore ed essendo nata la figlia da una nuova convivenza more uxorio con , Per_4 Controparte_2
in data 27.10.2020).
pagina 2 di 7 All'udienza presidenziale del 20.12.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il
Presidente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., confermava le condizioni della separazione, rilevando come la nascita della figlia (nell'anno 2020) fosse circostanza prevedibile al momento della separazione, e regolamentava invece il diritto di visita.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 23.01.2025 è stata posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Noto il
27.03.2010, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Noto (atto n. 5, parte 2, serie A, anno 2010).
3. Va confermato, in assenza di contrasto sul punto tra le parti, l'affidamento (congiunto) e collocamento dei figli (presso la residenza materna), statuito in sede di separazione.
4. Conseguentemente la casa familiare rimarrà assegnata alla ricorrente per viverci con i figli.
5. Quanto al diritto di visita paterno si ritiene possa confermarsi, in assenza di circostanze nuove e di deduzioni contrarie, la regolamentazione prevista in sede presidenziale, considerata tutelante per i minori e idonea a garantire l'effettivo esercizio del diritto alla bigenitorialità, specificando del seguente tenore: il padre può tenere con sé i figli tre pomeriggi a settimana nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 18:00 alle ore
21:00 e un fine settimana a settimane alterne dal sabato alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 20.00 a condizione che i figli consentano al pernottamento;
in caso contrario il pagina 3 di 7 sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e la domenica della medesima settimana dalle ore
10.00 alle ore 20.00.
In ordine alle festività, tuttavia, diversamente da quanto indicato in sede presidenziale ove era stata prevista, in via temporanea e in vista delle allora imminenti festività, una regolamentazione senza pernottamento, potrà procedersi nel seguente modo: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24 e il 25 Dicembre / il 31 dicembre e l'1 Gennaio;
per tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua
e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni;
il giorno loro compleanno e della festa del papà.
6. Con riferimento al dovere di mantenimento dei figli, fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze dei figli;
2) il tenore di vita goduto dalle medesime in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, il ricorrente ha chiesto una riduzione della somma, pari a 600,00 euro, stabilita consensualmente in sede di separazione, deducendo un peggioramento della propria condizione economica a causa della nascita di una nuova figlia (con conseguente dovere di mantenimento della stessa) e del venir meno (nel 2020) del contratto a tempo determinato per una ditta di commercio di prodotti ortofrutticoli a seguito della riduzione del personale.
Ed invero, posto che la nascita di una figlia da una nuova relazione e il conseguente dovere di mantenerla (anche dopo l'interruzione della suddetta relazione) non costituiscono di per sé ragioni idonee a giustificare una riduzione del mantenimento per gli altri figli, tale circostanza dovrà essere valutata unicamente al fine di verificare se il reddito sia sufficientemente capiente per provvedere a tutti i figli in misura adeguata alle rispettive pagina 4 di 7 esigenze.
Con riferimento al reddito del resistente, la parte ha dichiarato già in sede di udienza presidenziale di aver svolto attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze di una ditta di commercio di prodotti ortofrutticoli fino a settembre 2020, quando tale rapporto si
è interrotto, e di lavorare saltuariamente come muratore.
Tuttavia, da un confronto con la documentazione in atti è invece possibile rilevare come tale contratto sia oggetto di rinnovo periodico, non essendovi, al contrario, prova della definitiva interruzione.
Ed invero, posto che dalla certificazione unica 2021 prodotta non è dato evincere la dedotta interruzione del rapporto lavorativo, ma unicamente che il reddito del nell'arco CP_1
temporale di 7 mesi (da maggio a dicembre 2020) era pari a 9.359,00 (circa 1.300,00 uro netti mensili); diversamente, dalla comunicazione del 6.04. 2023 (di proroga del contratto fino a dicembre) e dall'unica busta paga prodotta in atti (dicembre 2023), ove risulta la fine del contratto di lavoro in data 31.12.2023, è dato ragionevolmente ritenere che trattasi di una attività lavorativa a tempo determinato, prorogata di anno in anno. D'altro canto, diversamente, non si comprenderebbe come mai il in sede di separazione, pur CP_1
sapendo, sin da allora, di avere un contratto a tempo determinato (potenzialmente non suscettibile di rinnovo) si sia impegnato a versare ai figli la somma di 600,00 euro.
Non può infine escludersi, come sostenuto dalla ricorrente all'udienza Presidenziale e confermato dallo stesso che lo stesso svolga (anche) saltuariamente attività CP_1
come muratore, integrando il reddito sopra individuato (pari a circa 1.300,00 euro nette mensili).
Diversamente, la ricorrente risulta casalinga, mentre non vi è prova di quanto asserito dal circa lo svolgimento di una attività lavorativa. CP_1
Alla luce di quanto sopra e in mancanza di elementi nuovi deve confermarsi l'obbligo di di corrispondere a la somma di 600,00 euro mensili Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal Protocollo di questo Tribunale.
5. Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente pagina 5 di 7 La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3575/2021
R.G.:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in
Noto il 27.03.2010, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Noto (atto n. 5, parte II serie A, anno 2010).
Affida congiuntamente i figli minori figli il 18.03.2011), (il 5.12.2014) e Per_1 Per_2
(il 19.02.2016) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_3
madre.
Assegna a la casa coniugale sita in Via Pirandello n. 17. Parte_1
Regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva.
Pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - la Controparte_1
somma di euro 600,00 in favore di a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento dei tre figli, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo vigente di questo Tribunale.
Condanna a corrispondere in favore della resistente le spese di lite, Controparte_1
liquidate nella somma di €.
2.906 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 8.05.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3575/2021 R.G., avente ad oggetto: la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
promossa da:
nata ad [...] il [...] res in Noto C.da testa Dell'Acqua sn Parte_1
CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Rina Rossitto. CodiceFiscale_1
RICORRENTE contro
, CF , nato il [...], a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
(SR) ed ivi domiciliato in via Giorgio Sidney Sonnino, nr 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Cultrera.
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 28.12.2021)
pagina 1 di 7 ***
All'udienza del 23.01.2025, la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato in data 21.07.2021 premesso: Parte_1
- di avere contratto matrimonio religioso con , in data 27.03.2010, e Controparte_1
che dalla loro unione sono nati i figli (il 18.03.2011), (il 5.12.2014) e Per_1 Per_2
(il 19.02.2016); Persona_3
- che a causa della intollerabilità della vita matrimoniale, con decreto del 6.10.2020 (proc n. 5620/2019) il Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi;
chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione: la casa coniugale di Via Pirandello 17 viene assegnata alla ricorrente;
i figli rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e facoltà del di vederli quando ne avrà la CP_1
possibilità, previo accordo con la madre;
si obbliga a versare alla Controparte_1
IG.ra , per il mantenimento dei figli minori, la somma di euro 600,00 mensili entro Pt_1
il giorno 11 di ogni mese con rivalutazione Istat;
mentre le spese straordinarie saranno a carico dei genitori per il 50%.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale nulla Controparte_1
opponeva alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio e affidamento e collocamento dei figli, ma domandava una più specifica regolamentazione del diritto di visita ai figli e una riduzione della somma prevista per il loro mantenimento (400,00 euro anziché 600,00).
A sostegno di tale ultima domanda deduceva un peggioramento della propria condizione economica dopo la separazione (lavorando oggi saltuariamente come muratore ed essendo nata la figlia da una nuova convivenza more uxorio con , Per_4 Controparte_2
in data 27.10.2020).
pagina 2 di 7 All'udienza presidenziale del 20.12.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il
Presidente, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., confermava le condizioni della separazione, rilevando come la nascita della figlia (nell'anno 2020) fosse circostanza prevedibile al momento della separazione, e regolamentava invece il diritto di visita.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 23.01.2025 è stata posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Noto il
27.03.2010, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Noto (atto n. 5, parte 2, serie A, anno 2010).
3. Va confermato, in assenza di contrasto sul punto tra le parti, l'affidamento (congiunto) e collocamento dei figli (presso la residenza materna), statuito in sede di separazione.
4. Conseguentemente la casa familiare rimarrà assegnata alla ricorrente per viverci con i figli.
5. Quanto al diritto di visita paterno si ritiene possa confermarsi, in assenza di circostanze nuove e di deduzioni contrarie, la regolamentazione prevista in sede presidenziale, considerata tutelante per i minori e idonea a garantire l'effettivo esercizio del diritto alla bigenitorialità, specificando del seguente tenore: il padre può tenere con sé i figli tre pomeriggi a settimana nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 18:00 alle ore
21:00 e un fine settimana a settimane alterne dal sabato alle ore 10.00 fino alla domenica alle ore 20.00 a condizione che i figli consentano al pernottamento;
in caso contrario il pagina 3 di 7 sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e la domenica della medesima settimana dalle ore
10.00 alle ore 20.00.
In ordine alle festività, tuttavia, diversamente da quanto indicato in sede presidenziale ove era stata prevista, in via temporanea e in vista delle allora imminenti festività, una regolamentazione senza pernottamento, potrà procedersi nel seguente modo: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24 e il 25 Dicembre / il 31 dicembre e l'1 Gennaio;
per tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua
e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni;
il giorno loro compleanno e della festa del papà.
6. Con riferimento al dovere di mantenimento dei figli, fermo restando l'obbligo di ciascuno dei genitori di provvedere al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito, va stabilita la corresponsione di un assegno periodico a carico del padre, da determinarsi considerando: 1) le attuali esigenze dei figli;
2) il tenore di vita goduto dalle medesime in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nella specie, il ricorrente ha chiesto una riduzione della somma, pari a 600,00 euro, stabilita consensualmente in sede di separazione, deducendo un peggioramento della propria condizione economica a causa della nascita di una nuova figlia (con conseguente dovere di mantenimento della stessa) e del venir meno (nel 2020) del contratto a tempo determinato per una ditta di commercio di prodotti ortofrutticoli a seguito della riduzione del personale.
Ed invero, posto che la nascita di una figlia da una nuova relazione e il conseguente dovere di mantenerla (anche dopo l'interruzione della suddetta relazione) non costituiscono di per sé ragioni idonee a giustificare una riduzione del mantenimento per gli altri figli, tale circostanza dovrà essere valutata unicamente al fine di verificare se il reddito sia sufficientemente capiente per provvedere a tutti i figli in misura adeguata alle rispettive pagina 4 di 7 esigenze.
Con riferimento al reddito del resistente, la parte ha dichiarato già in sede di udienza presidenziale di aver svolto attività lavorativa a tempo determinato alle dipendenze di una ditta di commercio di prodotti ortofrutticoli fino a settembre 2020, quando tale rapporto si
è interrotto, e di lavorare saltuariamente come muratore.
Tuttavia, da un confronto con la documentazione in atti è invece possibile rilevare come tale contratto sia oggetto di rinnovo periodico, non essendovi, al contrario, prova della definitiva interruzione.
Ed invero, posto che dalla certificazione unica 2021 prodotta non è dato evincere la dedotta interruzione del rapporto lavorativo, ma unicamente che il reddito del nell'arco CP_1
temporale di 7 mesi (da maggio a dicembre 2020) era pari a 9.359,00 (circa 1.300,00 uro netti mensili); diversamente, dalla comunicazione del 6.04. 2023 (di proroga del contratto fino a dicembre) e dall'unica busta paga prodotta in atti (dicembre 2023), ove risulta la fine del contratto di lavoro in data 31.12.2023, è dato ragionevolmente ritenere che trattasi di una attività lavorativa a tempo determinato, prorogata di anno in anno. D'altro canto, diversamente, non si comprenderebbe come mai il in sede di separazione, pur CP_1
sapendo, sin da allora, di avere un contratto a tempo determinato (potenzialmente non suscettibile di rinnovo) si sia impegnato a versare ai figli la somma di 600,00 euro.
Non può infine escludersi, come sostenuto dalla ricorrente all'udienza Presidenziale e confermato dallo stesso che lo stesso svolga (anche) saltuariamente attività CP_1
come muratore, integrando il reddito sopra individuato (pari a circa 1.300,00 euro nette mensili).
Diversamente, la ricorrente risulta casalinga, mentre non vi è prova di quanto asserito dal circa lo svolgimento di una attività lavorativa. CP_1
Alla luce di quanto sopra e in mancanza di elementi nuovi deve confermarsi l'obbligo di di corrispondere a la somma di 600,00 euro mensili Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal Protocollo di questo Tribunale.
5. Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente pagina 5 di 7 La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3575/2021
R.G.:
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa in
Noto il 27.03.2010, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Noto (atto n. 5, parte II serie A, anno 2010).
Affida congiuntamente i figli minori figli il 18.03.2011), (il 5.12.2014) e Per_1 Per_2
(il 19.02.2016) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_3
madre.
Assegna a la casa coniugale sita in Via Pirandello n. 17. Parte_1
Regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva.
Pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese - la Controparte_1
somma di euro 600,00 in favore di a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento dei tre figli, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate dal Protocollo vigente di questo Tribunale.
Condanna a corrispondere in favore della resistente le spese di lite, Controparte_1
liquidate nella somma di €.
2.906 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 8.05.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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