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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4077/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4077 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. residente in [...] Cantù (CO), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gian Guido Caratti (C.F. ) del foro di Alessandria, ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il di lui studio in Tortona (AL), vicolo Pocasale Ghisolfo 2 (fax 0131-874438, pec:
Email_1
-attore- CONTRO
(p. iva n. ), con sede a Cantù, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Ferrati ( ) ed elettivamente domiciliato presso il di lui C.F._3 studio in a Milano, in via Nicola Piccinni n. 3– p.e.c.: telefax n. Email_2
0284541380)
-convenuto-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale ex artt. 2051 – 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 29 aprile 2024 veniva fissata udienza per la remissione della causa in decisione al 16 dicembre 2024, con concessione ex art. 189 c.p.c. di termine di 60 giorni prima dell'udienza, per il deposito di note scritte contenenti le sole precisazioni delle conclusioni, di giorni 30 prima dell'udienza per il deposito di comparse conclusionali, e di e di giorni 15 prima dell'udienza per memorie di replica.
All'udienza del 16 dicembre 2024 la causa veniva dunque trattenuta in decisione.
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 14.10.2024:
Conclusioni Parte attrice:
“Voglia il Giudice adito
1 In via istruttoria disporre CTU medico legale per la quantificazione dei danni alla persona subiti dallo scrivente ed eventuale CTU tecnica per accertare l'entità del danno materiale subito dal velocipede e dai beni personali dello scrivente, nonché ammettere prova per testi indicando gli agenti della polizia locale intervenuti ed il sig. di Cantù sui capitoli articolati con la memoria 2 del 14/3/2024 nonché CP_2 eventuale escussione dei medici ed infermieri del pronto soccorso circa l'abbigliamento indossato dal ricorrente e rimosso per le prime cure e del riparatore della bici circa l'intervento fatto di cui è prodotta fattura;
Nel merito dichiarare che la responsabilità del sinistro è da attribuire in via unica ed esclusiva all'Amministrazione convenuta e conseguentemente condannarla ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. al risarcimento in favore dell'attore del danno biologico da invalidità temporanea e permanente nella misura accertata in giudizio, oltre a spese mediche sostenute pari ad € 863,40 ed infine al danno materiale subito dalla bicicletta per € 20, € 88,20 per il casco ed € 270 per l'abbigliamento o la minor somma accertata e ritenuta equa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo. Con vittoria di spese legali.”
Parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 8.10.2024:
Conclusioni Parte convenuta:
“piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da
[...]
nei confronti del con atto di citazione notificato a mezzo di posta elettronica Pt_1 Controparte_1 certificata in data 28 novembre 2023;
- subordinatamente: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità, anche solo parziale, del CP_1
, previa declaratoria di colpa concorrente del nella produzione dell'evento dannoso, contenere il
[...] Pt_1 risarcimento dovuto all'attore entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile all'Ente territoriale e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità, anche solo parziale, del Controparte_1 nella produzione del danno lamentato dall'attrice, darsi ingresso ad acconcia CTU medico-legale, volta ad accertare, con obiettività e nel contraddittorio delle parti, la natura e l'entità delle lesioni rispettivamente riportate da nell'evento dannoso del 18 marzo 2023 ed a quantificare la durata dell'inabilità Parte_1 temporanea ed il grado dell'invalidità permanente ad esso derivate in conseguenza delle lesioni predette, nonché a determinare quali, tra le spese di cura di cui viene richiesto il rimborso nel ricorso, debbano considerarsi causalmente ricollegabili alle lesioni patite dall'attore (e, quindi, necessarie), in che misura esse siano congrue e se riguardino, del tutto o in parte, prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 5.12.2023 e ritualmente notificato evocava in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto Controparte_1 il giorno 18/03/2023 allorquando, intorno alle ore 8.30 circa di mattina, transitava in sella alla sua bici su territorio comunale, e precisamente lungo via Alcide De Gasperi all'altezza del civico 14, finendo per perdere il controllo della propria bici al passaggio su buche e fondo stradale sconnesso finendo per cadere rovinosamente a terra, e procurandosi una frattura scomposta della clavicola destra e frattura di due coste emitorace destro.
2 ravvisata la responsabilità ex art. 2051 cc “e/o ex art. 2043 c.c. (vds pag.3 citazione) nell'ente gestore della strada, e dunque nel Comune di Cantù, chiedeva riconoscersi in proprio favore l'importo pari al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in misura da accertarsi in giudizio, oltre alle spese mediche per € 863,40 e al danno materiale subito, pari a complessivi € 358,20 di cui € 270 per abbigliamento tecnico e €
88,20 per il casco, entrambi rimasti irremediabilmente danneggiati, oltre spese di lite. Individuava il valore di causa come indeterminabile.
In data 30.1.2024, e dunque tempestivamente, si costituiva parte convenuta , opponendosi Controparte_1 alla domanda attorea e chiedendone il rigetto;
contestava in particolare tanto la dinamica, e dunque la sussistenza di responsabiltà nell'an, quanto l'esistenza di danni in nesso causale con l'evento e la quantificazione degli stessi.
Con decreto ex art. 171 bis cpc il (sottoscritto) G.I. prendeva atto della ritualità della notifica da parte dell'attore e della tempestiva costituzione di parte convenuta, nonché dell'avvenuto esperimento della procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, e, ritenuti sanati dalla costituzione di parte convenuta alcuni potenziali vizi della citazione di cui all'art. 164 co.I e co.III cpc, manteneva come data di prima udienza quella indicata in citazione, al 10 aprile 2024.
In tale data il G.I., preso atto della mancata comparizione personale delle parti (prevista da legge), registrata l'indisponibilità di parte convenuta a conciliare la vertenza, preso atto dell'avvenuto deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc, riservava le opportune determinazioni, che venivano in seguito assunte con ordinanza del
29.4.2024, con la quale veniva disattesa, per irrilevanza “rispetto alla luce produzione documentale già in atti” la prova orale domandata da parte attrice con quattro capitoli di prova e, prima di pronunciarsi sulla ctu,
“ritenuto opportuno, in ottica di economia processuale, valutare la fondatezza della domanda attorea in punto di an”, fissava ex art. 279 co.II nn. 2 e 4 cpc l'udienza del 16 dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione, con concessione di termini di cui all'art. 189 c.p.c. antergati (per come riformulato con D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149). ALl'udienza cartolare del 16.12.2024 verificato l'avvenuto deposito, da entrambe le parti, di fogli di pc e delle comparse conclusionali, nonché, da parte attrice, delle memorie di replica, tratteneva il fascicolo in decisione.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como, come anche l'interesse astratto ad agire da parte dell'attrice e la legittimazione attiva nonchè passiva delle parti, ed il contraddittorio risulta correttamente instaurato.
Risulta essere stato esperito il procedimento di negoziazione assistita, risultato infruttuoso (doc.10 attoreo).
III. La domanda risulta infondata, già nell'an, con inevitabile assorbimento di ogni vaglio in punto quantum.
La tesi attorea muove in capo al convenuto una responsabilità ex art. 2051 cc, “e comunque la più CP_1 generale responsabilità di cui all'art. 2043 cc” (pag.2 citazione) per l'omessa diligente cura di tratto stradale (via
De Gasperi, in Cantù) destinata alla custodia comunale, resa evidente dalla presenza di una sconnessione, e di buche, del piano viabile, costituenti vere e proprie insidie alla circolazione. E proprio a causa di queste insidie si sarebbe verificata la caduta dell'attore in sella alla sua bici da corsa mentre percorreva quel tratto della via De
Gasperi, all'altezza del civico 14.
Tale ricostruzione è contestata, tempestivamente, da parte convenuta;
pertanto, nel rispetto del principio dell'onere della prova, richiede di essere corroborata probatoriamente dalla parte che intende far valere il diritto in giudizio (art. 2697 cc)
3 IV. Il compendio probatorio fornito a sostegno della tesi attorea, in punto prova del fatto storico, della dinamica e del nesso causale –e pertanto fondatezza della domanda nell'an- risulta costituito esclusivamente dai documenti 4 e 8, rispettivamente la relazione d'incidente stradale della Polizia Locale Intercomunale e n. 5 fotografie del luogo al momento del sinistro;
in prima e seconda memoria ex art. 171 ter cpc non risulta depositata ulteriore documentazione.
Ma i documenti richiamati non consentono di ritenere provato il fatto storico, per almeno un duplice ordine di motivi.
Anzitutto non consentono di descrivere con certezza la dinamica, ma semmai ricostruirla indirettamente con fisiologica approssimazione, poiché redatti da persone non presenti sul luogo del sinistro al momento del sinistro. Gli stessi operatori rappresentano (rigo terzo “descrizione” doc 4) di essere intervenuti
“presumibilmente a 15 minuti dall'incidente”, e dunque tentano di ricostruire gli accadimenti sulla base di quanto riferito dall'attore e dal teste quest'ultimo, tuttavia, nemmeno risluta aver assistito alla caduta, CP_2 in quanto rappresenta che (vds dichiarazione riportata nella relazione della Polizia Locale, ibidem pag.2)
“giunto in prossimità del civico 16 in prossimità della curva vedevo un ciclista per terra immobile”, e dunque ra già caduto. Pt_1
Nemmeno –pur tenuto conto dei chiari limiti delle dichiarazioni rilasciate dalla parte in causa in proprio Pt_1 favore- descrive con esattezza il punto di caduta e le modalità della caduta, essendosi limitato a dichiarare “in corrispondenza della curva a sinistra, precisamente posta in prossimità del civico 16, entravo con la ruota anteriore nell'avvallamento causato dal manto stradale”.
Prova evidente della sostanziale unilateralità della fonte da cui promana la relazione della Polizia Locale è lo schizzo dei luoghi di cui all'ultima pagina del doc.4, in cui viene individuata, in prossimità della curva di via De
Gasperi, un rettangolo di ampie dimensioni rubricato “area di caduta dichiarata dal conducente”, che plasticamente rende la scarsa rilevanza del documento ai fini probatori.
Devesi pertanto concludere che nessun documento consente di provare la sequenza causale che ha determinato il danno sofferto dall'attore, non risultando accertato se sia caduto (essendo stato visto già Pt_1 per terra), se sia caduto per causa attribuibile all'asfalto accidentato, e l'esatta dinamica che abbia determinato la caduta.
V. I documenti in atti non consentono di ritenere provato il fatto storico, inoltre, dal momento che non individuano il punto esatto nel quale sarebbe caduto per colpa della carente manutenzione della sede Pt_1 stradale;
nella relazione di incidente stradale, infatti, sia in epigrafe (alla voce “località”), sia nella parte descrittiva, che nelle dichiarazioni scritte riferite del teste e dello stesso , quest'ultimo CP_2 Parte_1 parrebbe essere caduto in prossimità del civico 16, mentre negli atti giudiziali (citazione, pag.1, e comparsa conclusionale, pag.2) risulta il punto esatto essere individuato all'altezza del civico 14.
Ma al di là della citata contraddizione, che pure potrebbe essere ricomposta tenuto conto della prossimità dei due civici, in ogni caso, ciò che rileva maggiormente, è che il punto esatto di caduta non risulta mai essere stato individuato, né dalla Polizia Stradale -che allega 17 fotografie rappresentanti un vasto tratto della via De
Gasperi, tale da coprire, di ritiene, oltre una cinquantina di metri, e che all'ultima pagina propone uno schizzo con indicata l'area di caduta in un rettangolo che copre pressoché interamente, in larghezza, la sede stradale-, né dall'attore stesso che, allegando sub doc. 8 n. 5 fotografie, persevera nell'offrire un tratto di strada ampio,
4 di almeno una ventina di metri, in curva (addirittura nell'ultima foto allegando un rettilineo) e dunque senza specificare né a quale altezza della curva sia caduto né in quale parte della sede stradale (sinistro, centro, destra).
VI. Tali carenze nella ricostruzione della dinamica del sinistro non risultano superate dalla prova orale testimoniale, non ammessa (vds ordinanza del 29 aprile 2024) per ritenuta irrilevanza in relazione ai quattro capitoli con cui era stata formulata e ai testi proposti (fermo il rilievo della genericità dell'indicazione dei testi, proposti indifferentemente tutti per tutti e 4 i capitoli, laddove invece, ex art. 244 cpc, “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare” […]).
D'altra parte, dei testi proposti, ovvero “gli agenti della polizia locale intervenuti”, ” e “gli Controparte_3 operatori dell'ambulanza ed i medici ed infermieri”, risulta palese che i primi e gli ultimi siano intervenuti solo successivamente al sinistro ed alla chiamata da parte di terzi, e dunque non possano aver assistito all'evento
(caduta) e testimoniare in ordine alla sussistenza del nesso causale (caduta determinata da sconnessione nel manto stradale); , per le ragioni già dedotte (dichiarazione spontanea resa durante i rilievi) neppure CP_2 ha assistito alla scena, essendo intervenuto quando il ciclista “era già a terra”.
Pertanto l'assunzione della prova orale, non ammessa, non avrebbe potuto fornire elementi utili a fondare la domanda nell'an, in ragione dei testi formulati.
In verità, a medesime conclusioni deve giungersi avuto riguardo, anche, ai capitoli di prova:
- il capitolo 4, infatti, concerne altro momento storico, successivo al giorno dell'evento (“4. Vero che il manto stradale della via Alcide De Gasperi nel territorio del comune di Cantù il 10/4/2023 non presentava alcuna buca o irregolarità ed era stato rifatto nei primi giorni di aprile 2023”), e pertanto del tutto irrilevante ai fini della prova del fatto storico;
- il capitolo 3 (“Vero che lo stato del manto stradale della via Alcide De Gasperi all'altezza del civico n. 14 nel territorio del comune di Cantù alla data del 18.03.2023 era quello rappresentato dalle fotografie che mi si rammostrano (mostrare al teste gli allegati al n. 8 dell'atto di citazione)” risulta meramente confermativo delle fotografie in atti, e dunque egualmente generico, non essendo univocamente visibile un riferimento che consenta di individuare in foto, ad esempio, il civico 14 o il civico 16. Per tali ragioni risulta concernente circostanza irrilevante.
- i capitoli 1 e 2 non aiutano a ricostruire dinamica e nesso causale, incentrandosi il primo sul momento dei soccorsi (“1. Vero che il giorno 18.03.2023 poco dopo le ore 8,30 circa ho soccorso il ciclista sig.
[...]
nella via Alcide De Gasperi all'altezza del civico n. 14 nel territorio del comune di Cantù che Pt_1 presentava segni di abrasioni sul corpo con pantaloncini e maglietta strappati ed il casco rotto mentre la bicicletta era a terra con segni di urto e strisciata”, dunque successivamente alla caduta, e il secondo sul fatto che fosse a terra (“2. Vero che la bicicletta tipo corsa marca CUBE del sig. il Pt_1 Parte_1 giorno 18.03.2023 poco dopo le ore 8,30 era a terra nella via Alcide De Gasperi all'altezza del civico n.
14 nel territorio del comune di Cantù ed aveva la ruota”) ma non su come vi fosse caduto.
La mancanza documentale di chiari riferimenti e di delimitazione dell'area di caduta, e di specificazione della causa della caduta, determinano il rigetto della domanda per eccessiva vaghezza nella ricostruzione della dinamica e nella carenza di prova del nesso causale.
Non è in altre parole adeguatamente emerso documentale, né sarebbe potuto emergere dalla scarna istruttoria richiesta, il punto esatto in cui arebbe caduto e a causa di quale insidia. Pt_1
5 Esemplificativamente, si osserva, risultano dal materiale fotografico in atti (vds foto allegate a relazione), almeno tre diversi tombini nella vasta area fotografata, ma la ricostruzione attorea non consente minimamente di comprendere se la caduta sia stata dettata dalla presenza di tombini e dalla loro sporgenza, tantomeno, soprattutto, da quale di essi (ben potendo essere astrattamente compatibile con quello di pag. 19, come di quello di pag.23 o di quello di pag.25).
Allo stesso modo, non è dato comprendere se il ciclista sia caduto allorchè percorreva il tratto di Via De Gaspari
–che dallo schizzo della Polizia Locale risulta essere a senso unico- sulla parte sinistra della carreggiata o centrale o destra: l'eccessiva indeterminatezza ricostruttiva della condotta umana –quantomeno con-causativa del sinistro- non può non riverberarsi sull'esito di mancata prova dello stesso;
d'altra parte, del resto, a conclusioni diverse potrebbe giungersi a seconda della collocazione di ulla sede stradale. Pt_1
In definitiva, se anche –con significativo atto di equilibrismo probatorio- si giungesse a ritenere che, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. Civ. Sez. Unite 11/01/2008 n. 581)- sia presumibile che parte attrice siasi trovata a terra per essere caduta dalla bici, nondimeno non altrettanto potrebbe l'operare delle presunzioni portare a presumere che sia caduta per via di un'insidia e non per cause imputabili esclusivamente a sé, e ciò non foss'altro perché non risulta provato, e financo dedotto, il punto esatto in cui il ciclista sarebbe caduto (e dunque l'insidia da porre presuntivamente in rapporto di nesso causale).
VII. Solo in conclusione –essendo il profilo già stato assorbito dalla carenza di prova del fatto storico- ci si limita ad osservare come, ove anche fosse stato provato il fatto storico, la domanda avrebbe potuto essere in ogni caso passibile di rigetto ex art- 2059 c.c. per sussistenza della “prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo”, in questo caso fatto del danneggiato, “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Si osserva infatti, dall'esame delle foto allegate, che i corridoi della careggiata all'estrema sinistra ed all'estrema destra, prossimi cioè ai marciapiedi, e dove presumibilmente avrebbe dovuto immaginarsi posizionato il ciclista, specie tenuto conto dell'obbligo di mantenere la destra (mitigato dalla presenza di strada a senso unico, e dunque con possibilità di stare a sinistra, non certamente in mezzo alla sede stradale per consentire il transito dei veicoli a motore), risultano sostanzialmente non danneggiati come invece la parte mediana della carreggiata, non presentando sostanzialmente buche o avvallamenti. E, d'altra parte, le disconnessioni che si notano essenzialmente in un corridoio di circa un metro, o meno, di larghezza, sulla parte centrale destra della carreggiata –evidentemente conseguenza di un rifacimento per consentire il passaggio di una rete (gas, acqua, luce, fibra)- avrebbero potuto ben essere preventivamente viste e dunque il ciclista avrebbe potuto prudenzialmente porre in essere le cautele consone ad evitare la caduta, come ad esempio non transitare sull'asfalto, più basso di superficie, e meno lineare, ma perfettamente visibile, dato dal tracciato della rete succitata.
Del resto “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. civ. Sez. III Ord., 02/11/2023, n. 30394).
6 Prevedibilità e prevenibilità che avrebbero potuto e dovuto essere proprie, nel caso di specie, di parte attrice, stante (I) la presumibile conoscenza dei luoghi, essendo il sinistro verificatosi nel paese in cui l'attore risiede, a circa 3 km dalla propria abitazione (indicata in citazione, via Monte Nero), (II) l'esperienza che si presume essere maturata da un ciclista non improvvisato (come portano a concludere la bici da corsa, il casco, e l'equipaggiamento tecnico), (III) l'evidenza e l'estensione della sconnessione, visibile a distanza, correndo longitudinalmente per diverse decine di metri (IV) la possibilità di svariare sull'intera carreggiata, o comunque di restare indenne da ogni sconnessione in ipotesi di mantenimento del margine destro, nel rispetto peraltro delle previsioni del Codice della Strada;
(V) l'assenza di un proprio dinamismo intrinseco da parte della res custodita, ciò che rende maggiormente approfondito, e severo, il vaglio sulla prudenza posta in essere dall'agente.
Risulta a tale ultimo riguardo francamente poco comprensibile l'affermazione di parte attrice (pag.
2-3 replica) secondo cui l'attenzione del ciclista in un contesto urbano quale quello in cui è avvenuto il sinistro (via residenziale di città) non debba essere posta alla sede stradale.
VIII. Per tutte le ragioni esposte la domanda formulata ex art. 2051 cc non può trovare accoglimento e come tale deve essere rigettata.
La carenza di sussistenza dei requisiti per la fondatezza della domanda svolta ex art. 2051 c.c., determina, a fortiori, la non configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., che, pure, li condivide, oltre a richiedere un onere probatorio maggiore per il danneggiato.
Il rigetto nell'an determina, come detto, l'assorbimento di ogni valutazione in relazione al quantum (e giustifica l'utilizzo da parte del G.I. della previsione di cui all'art. 279 co.II nn. 2 e 4 cpc in ordine alla presente decisione, nonché la mancata disposizione di ctu, con evidente risparmio di costi processuali –che sarebbero andati a carico del soccombente- e tempi decisori, in ossequio al principio di economia di giudizi).
IX. Le spese di lite seguono la soccombenza, temperata –al fine di non rendere eccessivamente punitiva per parte attrice la scelta di aver adito le vie legali- dall'individuazione di uno scaglione di valore (inferiore a quello proposto come “indeterminabile”) pari a quello presumibile in ipotesi di fondatezza della domanda (€ 5.200-
26.000), e dal riconoscimento delle fasi di trattazione (in assenza di istruttoria) e di decisione (stante la natura degli scritti conclusivi) ai minimi, e di quelle introduttiva e di studio tra i minimi e i medi;
importi ridotti ex artt.
4 D.M. 55/2014 (e successive modifiche) nella misura del 10% -comunque superiore ai minimi- stante la non particolare complessità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
Respinge la domanda attorea, per infondatezza della stessa nell'an.
Condanna, per l'effetto, alla rifusione delle spese di lite in favore di , in persona Parte_1 Controparte_1 del Sindaco pro tempore, che quantifica, complessivamente, in € 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 31 marzo 2025 Il Giudice
dott. Giorgio Previte
7
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4077 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. residente in [...] Cantù (CO), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gian Guido Caratti (C.F. ) del foro di Alessandria, ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il di lui studio in Tortona (AL), vicolo Pocasale Ghisolfo 2 (fax 0131-874438, pec:
Email_1
-attore- CONTRO
(p. iva n. ), con sede a Cantù, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Ferrati ( ) ed elettivamente domiciliato presso il di lui C.F._3 studio in a Milano, in via Nicola Piccinni n. 3– p.e.c.: telefax n. Email_2
0284541380)
-convenuto-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale ex artt. 2051 – 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 29 aprile 2024 veniva fissata udienza per la remissione della causa in decisione al 16 dicembre 2024, con concessione ex art. 189 c.p.c. di termine di 60 giorni prima dell'udienza, per il deposito di note scritte contenenti le sole precisazioni delle conclusioni, di giorni 30 prima dell'udienza per il deposito di comparse conclusionali, e di e di giorni 15 prima dell'udienza per memorie di replica.
All'udienza del 16 dicembre 2024 la causa veniva dunque trattenuta in decisione.
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 14.10.2024:
Conclusioni Parte attrice:
“Voglia il Giudice adito
1 In via istruttoria disporre CTU medico legale per la quantificazione dei danni alla persona subiti dallo scrivente ed eventuale CTU tecnica per accertare l'entità del danno materiale subito dal velocipede e dai beni personali dello scrivente, nonché ammettere prova per testi indicando gli agenti della polizia locale intervenuti ed il sig. di Cantù sui capitoli articolati con la memoria 2 del 14/3/2024 nonché CP_2 eventuale escussione dei medici ed infermieri del pronto soccorso circa l'abbigliamento indossato dal ricorrente e rimosso per le prime cure e del riparatore della bici circa l'intervento fatto di cui è prodotta fattura;
Nel merito dichiarare che la responsabilità del sinistro è da attribuire in via unica ed esclusiva all'Amministrazione convenuta e conseguentemente condannarla ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. al risarcimento in favore dell'attore del danno biologico da invalidità temporanea e permanente nella misura accertata in giudizio, oltre a spese mediche sostenute pari ad € 863,40 ed infine al danno materiale subito dalla bicicletta per € 20, € 88,20 per il casco ed € 270 per l'abbigliamento o la minor somma accertata e ritenuta equa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo. Con vittoria di spese legali.”
Parte convenuta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 8.10.2024:
Conclusioni Parte convenuta:
“piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- in via principale, nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte da
[...]
nei confronti del con atto di citazione notificato a mezzo di posta elettronica Pt_1 Controparte_1 certificata in data 28 novembre 2023;
- subordinatamente: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità, anche solo parziale, del CP_1
, previa declaratoria di colpa concorrente del nella produzione dell'evento dannoso, contenere il
[...] Pt_1 risarcimento dovuto all'attore entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile all'Ente territoriale e, dall'altro, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria;
- con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio.
In via istruttoria: nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità, anche solo parziale, del Controparte_1 nella produzione del danno lamentato dall'attrice, darsi ingresso ad acconcia CTU medico-legale, volta ad accertare, con obiettività e nel contraddittorio delle parti, la natura e l'entità delle lesioni rispettivamente riportate da nell'evento dannoso del 18 marzo 2023 ed a quantificare la durata dell'inabilità Parte_1 temporanea ed il grado dell'invalidità permanente ad esso derivate in conseguenza delle lesioni predette, nonché a determinare quali, tra le spese di cura di cui viene richiesto il rimborso nel ricorso, debbano considerarsi causalmente ricollegabili alle lesioni patite dall'attore (e, quindi, necessarie), in che misura esse siano congrue e se riguardino, del tutto o in parte, prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 5.12.2023 e ritualmente notificato evocava in giudizio il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto Controparte_1 il giorno 18/03/2023 allorquando, intorno alle ore 8.30 circa di mattina, transitava in sella alla sua bici su territorio comunale, e precisamente lungo via Alcide De Gasperi all'altezza del civico 14, finendo per perdere il controllo della propria bici al passaggio su buche e fondo stradale sconnesso finendo per cadere rovinosamente a terra, e procurandosi una frattura scomposta della clavicola destra e frattura di due coste emitorace destro.
2 ravvisata la responsabilità ex art. 2051 cc “e/o ex art. 2043 c.c. (vds pag.3 citazione) nell'ente gestore della strada, e dunque nel Comune di Cantù, chiedeva riconoscersi in proprio favore l'importo pari al danno biologico da invalidità temporanea e permanente, in misura da accertarsi in giudizio, oltre alle spese mediche per € 863,40 e al danno materiale subito, pari a complessivi € 358,20 di cui € 270 per abbigliamento tecnico e €
88,20 per il casco, entrambi rimasti irremediabilmente danneggiati, oltre spese di lite. Individuava il valore di causa come indeterminabile.
In data 30.1.2024, e dunque tempestivamente, si costituiva parte convenuta , opponendosi Controparte_1 alla domanda attorea e chiedendone il rigetto;
contestava in particolare tanto la dinamica, e dunque la sussistenza di responsabiltà nell'an, quanto l'esistenza di danni in nesso causale con l'evento e la quantificazione degli stessi.
Con decreto ex art. 171 bis cpc il (sottoscritto) G.I. prendeva atto della ritualità della notifica da parte dell'attore e della tempestiva costituzione di parte convenuta, nonché dell'avvenuto esperimento della procedura di negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, e, ritenuti sanati dalla costituzione di parte convenuta alcuni potenziali vizi della citazione di cui all'art. 164 co.I e co.III cpc, manteneva come data di prima udienza quella indicata in citazione, al 10 aprile 2024.
In tale data il G.I., preso atto della mancata comparizione personale delle parti (prevista da legge), registrata l'indisponibilità di parte convenuta a conciliare la vertenza, preso atto dell'avvenuto deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc, riservava le opportune determinazioni, che venivano in seguito assunte con ordinanza del
29.4.2024, con la quale veniva disattesa, per irrilevanza “rispetto alla luce produzione documentale già in atti” la prova orale domandata da parte attrice con quattro capitoli di prova e, prima di pronunciarsi sulla ctu,
“ritenuto opportuno, in ottica di economia processuale, valutare la fondatezza della domanda attorea in punto di an”, fissava ex art. 279 co.II nn. 2 e 4 cpc l'udienza del 16 dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione, con concessione di termini di cui all'art. 189 c.p.c. antergati (per come riformulato con D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149). ALl'udienza cartolare del 16.12.2024 verificato l'avvenuto deposito, da entrambe le parti, di fogli di pc e delle comparse conclusionali, nonché, da parte attrice, delle memorie di replica, tratteneva il fascicolo in decisione.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como, come anche l'interesse astratto ad agire da parte dell'attrice e la legittimazione attiva nonchè passiva delle parti, ed il contraddittorio risulta correttamente instaurato.
Risulta essere stato esperito il procedimento di negoziazione assistita, risultato infruttuoso (doc.10 attoreo).
III. La domanda risulta infondata, già nell'an, con inevitabile assorbimento di ogni vaglio in punto quantum.
La tesi attorea muove in capo al convenuto una responsabilità ex art. 2051 cc, “e comunque la più CP_1 generale responsabilità di cui all'art. 2043 cc” (pag.2 citazione) per l'omessa diligente cura di tratto stradale (via
De Gasperi, in Cantù) destinata alla custodia comunale, resa evidente dalla presenza di una sconnessione, e di buche, del piano viabile, costituenti vere e proprie insidie alla circolazione. E proprio a causa di queste insidie si sarebbe verificata la caduta dell'attore in sella alla sua bici da corsa mentre percorreva quel tratto della via De
Gasperi, all'altezza del civico 14.
Tale ricostruzione è contestata, tempestivamente, da parte convenuta;
pertanto, nel rispetto del principio dell'onere della prova, richiede di essere corroborata probatoriamente dalla parte che intende far valere il diritto in giudizio (art. 2697 cc)
3 IV. Il compendio probatorio fornito a sostegno della tesi attorea, in punto prova del fatto storico, della dinamica e del nesso causale –e pertanto fondatezza della domanda nell'an- risulta costituito esclusivamente dai documenti 4 e 8, rispettivamente la relazione d'incidente stradale della Polizia Locale Intercomunale e n. 5 fotografie del luogo al momento del sinistro;
in prima e seconda memoria ex art. 171 ter cpc non risulta depositata ulteriore documentazione.
Ma i documenti richiamati non consentono di ritenere provato il fatto storico, per almeno un duplice ordine di motivi.
Anzitutto non consentono di descrivere con certezza la dinamica, ma semmai ricostruirla indirettamente con fisiologica approssimazione, poiché redatti da persone non presenti sul luogo del sinistro al momento del sinistro. Gli stessi operatori rappresentano (rigo terzo “descrizione” doc 4) di essere intervenuti
“presumibilmente a 15 minuti dall'incidente”, e dunque tentano di ricostruire gli accadimenti sulla base di quanto riferito dall'attore e dal teste quest'ultimo, tuttavia, nemmeno risluta aver assistito alla caduta, CP_2 in quanto rappresenta che (vds dichiarazione riportata nella relazione della Polizia Locale, ibidem pag.2)
“giunto in prossimità del civico 16 in prossimità della curva vedevo un ciclista per terra immobile”, e dunque ra già caduto. Pt_1
Nemmeno –pur tenuto conto dei chiari limiti delle dichiarazioni rilasciate dalla parte in causa in proprio Pt_1 favore- descrive con esattezza il punto di caduta e le modalità della caduta, essendosi limitato a dichiarare “in corrispondenza della curva a sinistra, precisamente posta in prossimità del civico 16, entravo con la ruota anteriore nell'avvallamento causato dal manto stradale”.
Prova evidente della sostanziale unilateralità della fonte da cui promana la relazione della Polizia Locale è lo schizzo dei luoghi di cui all'ultima pagina del doc.4, in cui viene individuata, in prossimità della curva di via De
Gasperi, un rettangolo di ampie dimensioni rubricato “area di caduta dichiarata dal conducente”, che plasticamente rende la scarsa rilevanza del documento ai fini probatori.
Devesi pertanto concludere che nessun documento consente di provare la sequenza causale che ha determinato il danno sofferto dall'attore, non risultando accertato se sia caduto (essendo stato visto già Pt_1 per terra), se sia caduto per causa attribuibile all'asfalto accidentato, e l'esatta dinamica che abbia determinato la caduta.
V. I documenti in atti non consentono di ritenere provato il fatto storico, inoltre, dal momento che non individuano il punto esatto nel quale sarebbe caduto per colpa della carente manutenzione della sede Pt_1 stradale;
nella relazione di incidente stradale, infatti, sia in epigrafe (alla voce “località”), sia nella parte descrittiva, che nelle dichiarazioni scritte riferite del teste e dello stesso , quest'ultimo CP_2 Parte_1 parrebbe essere caduto in prossimità del civico 16, mentre negli atti giudiziali (citazione, pag.1, e comparsa conclusionale, pag.2) risulta il punto esatto essere individuato all'altezza del civico 14.
Ma al di là della citata contraddizione, che pure potrebbe essere ricomposta tenuto conto della prossimità dei due civici, in ogni caso, ciò che rileva maggiormente, è che il punto esatto di caduta non risulta mai essere stato individuato, né dalla Polizia Stradale -che allega 17 fotografie rappresentanti un vasto tratto della via De
Gasperi, tale da coprire, di ritiene, oltre una cinquantina di metri, e che all'ultima pagina propone uno schizzo con indicata l'area di caduta in un rettangolo che copre pressoché interamente, in larghezza, la sede stradale-, né dall'attore stesso che, allegando sub doc. 8 n. 5 fotografie, persevera nell'offrire un tratto di strada ampio,
4 di almeno una ventina di metri, in curva (addirittura nell'ultima foto allegando un rettilineo) e dunque senza specificare né a quale altezza della curva sia caduto né in quale parte della sede stradale (sinistro, centro, destra).
VI. Tali carenze nella ricostruzione della dinamica del sinistro non risultano superate dalla prova orale testimoniale, non ammessa (vds ordinanza del 29 aprile 2024) per ritenuta irrilevanza in relazione ai quattro capitoli con cui era stata formulata e ai testi proposti (fermo il rilievo della genericità dell'indicazione dei testi, proposti indifferentemente tutti per tutti e 4 i capitoli, laddove invece, ex art. 244 cpc, “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare” […]).
D'altra parte, dei testi proposti, ovvero “gli agenti della polizia locale intervenuti”, ” e “gli Controparte_3 operatori dell'ambulanza ed i medici ed infermieri”, risulta palese che i primi e gli ultimi siano intervenuti solo successivamente al sinistro ed alla chiamata da parte di terzi, e dunque non possano aver assistito all'evento
(caduta) e testimoniare in ordine alla sussistenza del nesso causale (caduta determinata da sconnessione nel manto stradale); , per le ragioni già dedotte (dichiarazione spontanea resa durante i rilievi) neppure CP_2 ha assistito alla scena, essendo intervenuto quando il ciclista “era già a terra”.
Pertanto l'assunzione della prova orale, non ammessa, non avrebbe potuto fornire elementi utili a fondare la domanda nell'an, in ragione dei testi formulati.
In verità, a medesime conclusioni deve giungersi avuto riguardo, anche, ai capitoli di prova:
- il capitolo 4, infatti, concerne altro momento storico, successivo al giorno dell'evento (“4. Vero che il manto stradale della via Alcide De Gasperi nel territorio del comune di Cantù il 10/4/2023 non presentava alcuna buca o irregolarità ed era stato rifatto nei primi giorni di aprile 2023”), e pertanto del tutto irrilevante ai fini della prova del fatto storico;
- il capitolo 3 (“Vero che lo stato del manto stradale della via Alcide De Gasperi all'altezza del civico n. 14 nel territorio del comune di Cantù alla data del 18.03.2023 era quello rappresentato dalle fotografie che mi si rammostrano (mostrare al teste gli allegati al n. 8 dell'atto di citazione)” risulta meramente confermativo delle fotografie in atti, e dunque egualmente generico, non essendo univocamente visibile un riferimento che consenta di individuare in foto, ad esempio, il civico 14 o il civico 16. Per tali ragioni risulta concernente circostanza irrilevante.
- i capitoli 1 e 2 non aiutano a ricostruire dinamica e nesso causale, incentrandosi il primo sul momento dei soccorsi (“1. Vero che il giorno 18.03.2023 poco dopo le ore 8,30 circa ho soccorso il ciclista sig.
[...]
nella via Alcide De Gasperi all'altezza del civico n. 14 nel territorio del comune di Cantù che Pt_1 presentava segni di abrasioni sul corpo con pantaloncini e maglietta strappati ed il casco rotto mentre la bicicletta era a terra con segni di urto e strisciata”, dunque successivamente alla caduta, e il secondo sul fatto che fosse a terra (“2. Vero che la bicicletta tipo corsa marca CUBE del sig. il Pt_1 Parte_1 giorno 18.03.2023 poco dopo le ore 8,30 era a terra nella via Alcide De Gasperi all'altezza del civico n.
14 nel territorio del comune di Cantù ed aveva la ruota”) ma non su come vi fosse caduto.
La mancanza documentale di chiari riferimenti e di delimitazione dell'area di caduta, e di specificazione della causa della caduta, determinano il rigetto della domanda per eccessiva vaghezza nella ricostruzione della dinamica e nella carenza di prova del nesso causale.
Non è in altre parole adeguatamente emerso documentale, né sarebbe potuto emergere dalla scarna istruttoria richiesta, il punto esatto in cui arebbe caduto e a causa di quale insidia. Pt_1
5 Esemplificativamente, si osserva, risultano dal materiale fotografico in atti (vds foto allegate a relazione), almeno tre diversi tombini nella vasta area fotografata, ma la ricostruzione attorea non consente minimamente di comprendere se la caduta sia stata dettata dalla presenza di tombini e dalla loro sporgenza, tantomeno, soprattutto, da quale di essi (ben potendo essere astrattamente compatibile con quello di pag. 19, come di quello di pag.23 o di quello di pag.25).
Allo stesso modo, non è dato comprendere se il ciclista sia caduto allorchè percorreva il tratto di Via De Gaspari
–che dallo schizzo della Polizia Locale risulta essere a senso unico- sulla parte sinistra della carreggiata o centrale o destra: l'eccessiva indeterminatezza ricostruttiva della condotta umana –quantomeno con-causativa del sinistro- non può non riverberarsi sull'esito di mancata prova dello stesso;
d'altra parte, del resto, a conclusioni diverse potrebbe giungersi a seconda della collocazione di ulla sede stradale. Pt_1
In definitiva, se anche –con significativo atto di equilibrismo probatorio- si giungesse a ritenere che, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. Civ. Sez. Unite 11/01/2008 n. 581)- sia presumibile che parte attrice siasi trovata a terra per essere caduta dalla bici, nondimeno non altrettanto potrebbe l'operare delle presunzioni portare a presumere che sia caduta per via di un'insidia e non per cause imputabili esclusivamente a sé, e ciò non foss'altro perché non risulta provato, e financo dedotto, il punto esatto in cui il ciclista sarebbe caduto (e dunque l'insidia da porre presuntivamente in rapporto di nesso causale).
VII. Solo in conclusione –essendo il profilo già stato assorbito dalla carenza di prova del fatto storico- ci si limita ad osservare come, ove anche fosse stato provato il fatto storico, la domanda avrebbe potuto essere in ogni caso passibile di rigetto ex art- 2059 c.c. per sussistenza della “prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo”, in questo caso fatto del danneggiato, “connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
Si osserva infatti, dall'esame delle foto allegate, che i corridoi della careggiata all'estrema sinistra ed all'estrema destra, prossimi cioè ai marciapiedi, e dove presumibilmente avrebbe dovuto immaginarsi posizionato il ciclista, specie tenuto conto dell'obbligo di mantenere la destra (mitigato dalla presenza di strada a senso unico, e dunque con possibilità di stare a sinistra, non certamente in mezzo alla sede stradale per consentire il transito dei veicoli a motore), risultano sostanzialmente non danneggiati come invece la parte mediana della carreggiata, non presentando sostanzialmente buche o avvallamenti. E, d'altra parte, le disconnessioni che si notano essenzialmente in un corridoio di circa un metro, o meno, di larghezza, sulla parte centrale destra della carreggiata –evidentemente conseguenza di un rifacimento per consentire il passaggio di una rete (gas, acqua, luce, fibra)- avrebbero potuto ben essere preventivamente viste e dunque il ciclista avrebbe potuto prudenzialmente porre in essere le cautele consone ad evitare la caduta, come ad esempio non transitare sull'asfalto, più basso di superficie, e meno lineare, ma perfettamente visibile, dato dal tracciato della rete succitata.
Del resto “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. civ. Sez. III Ord., 02/11/2023, n. 30394).
6 Prevedibilità e prevenibilità che avrebbero potuto e dovuto essere proprie, nel caso di specie, di parte attrice, stante (I) la presumibile conoscenza dei luoghi, essendo il sinistro verificatosi nel paese in cui l'attore risiede, a circa 3 km dalla propria abitazione (indicata in citazione, via Monte Nero), (II) l'esperienza che si presume essere maturata da un ciclista non improvvisato (come portano a concludere la bici da corsa, il casco, e l'equipaggiamento tecnico), (III) l'evidenza e l'estensione della sconnessione, visibile a distanza, correndo longitudinalmente per diverse decine di metri (IV) la possibilità di svariare sull'intera carreggiata, o comunque di restare indenne da ogni sconnessione in ipotesi di mantenimento del margine destro, nel rispetto peraltro delle previsioni del Codice della Strada;
(V) l'assenza di un proprio dinamismo intrinseco da parte della res custodita, ciò che rende maggiormente approfondito, e severo, il vaglio sulla prudenza posta in essere dall'agente.
Risulta a tale ultimo riguardo francamente poco comprensibile l'affermazione di parte attrice (pag.
2-3 replica) secondo cui l'attenzione del ciclista in un contesto urbano quale quello in cui è avvenuto il sinistro (via residenziale di città) non debba essere posta alla sede stradale.
VIII. Per tutte le ragioni esposte la domanda formulata ex art. 2051 cc non può trovare accoglimento e come tale deve essere rigettata.
La carenza di sussistenza dei requisiti per la fondatezza della domanda svolta ex art. 2051 c.c., determina, a fortiori, la non configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., che, pure, li condivide, oltre a richiedere un onere probatorio maggiore per il danneggiato.
Il rigetto nell'an determina, come detto, l'assorbimento di ogni valutazione in relazione al quantum (e giustifica l'utilizzo da parte del G.I. della previsione di cui all'art. 279 co.II nn. 2 e 4 cpc in ordine alla presente decisione, nonché la mancata disposizione di ctu, con evidente risparmio di costi processuali –che sarebbero andati a carico del soccombente- e tempi decisori, in ossequio al principio di economia di giudizi).
IX. Le spese di lite seguono la soccombenza, temperata –al fine di non rendere eccessivamente punitiva per parte attrice la scelta di aver adito le vie legali- dall'individuazione di uno scaglione di valore (inferiore a quello proposto come “indeterminabile”) pari a quello presumibile in ipotesi di fondatezza della domanda (€ 5.200-
26.000), e dal riconoscimento delle fasi di trattazione (in assenza di istruttoria) e di decisione (stante la natura degli scritti conclusivi) ai minimi, e di quelle introduttiva e di studio tra i minimi e i medi;
importi ridotti ex artt.
4 D.M. 55/2014 (e successive modifiche) nella misura del 10% -comunque superiore ai minimi- stante la non particolare complessità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_1
Respinge la domanda attorea, per infondatezza della stessa nell'an.
Condanna, per l'effetto, alla rifusione delle spese di lite in favore di , in persona Parte_1 Controparte_1 del Sindaco pro tempore, che quantifica, complessivamente, in € 2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 31 marzo 2025 Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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