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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/09/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1155 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv.ti Antonio De Filippis e Vincenzo Agosto); Parte_1
reclamante
e
(avv. Danilo Colabraro) Controparte_1
reclamata
OGGETTO: reclamo ex art. 1, comma 58, L.92/2012
FATTO E DIRITTO
1. aveva impugnato, davanti al Tribunale di Catanzaro, il Parte_1
proprio licenziamento intervenuto in esito ad infruttuoso tentativo obbligatorio di conciliazione del 9\7\2021 ed intimatogli dalla convenuta ed odierna appellante con una missiva ricevuta in data 12\8\2021. Questa la testuale motivazione contenuta nella lettera di licenziamento: “la
risoluzione è determinata dai motivi indicati nella conciliazione trasmessa
all'ispettorato territoriale del lavoro di Catanzaro il 27\7\2021 e dai criteri scelti dalla
Società ossia le condizioni fisiche del lavoratore (portatore Handicap) e dei carichi
familiari”.
La fase di sommaria cognizione di cui al comma 49° dell'art.1 in oggetto indicato, si concludeva con un'ordinanza di accoglimento integrale del ricorso,
avendo il giudice constatato che l'atto espulsivo era stato fondato su di una
“motivazione stereotipata ed estremamente generica, insuscettibile di integrazione
postuma nella presente sede giudiziale”.
Un'ipotesi di difetto motivazionale ritenuta non collocabile fra quelle disciplinate dal 6° comma dell'art.18, nel nuovo testo introdotto con la citata
L.92, ma rientrante appieno in quelle di cui al 4° comma della norma “poiché
l'insussistenza del fatto, che questa norma sanziona con la tutela reintegratoria debole,
si riscontra anche nell'ipotesi di assoluta genericità della motivazione”.
Il giudice di fase ordinava, pertanto, la reintegrazione del lavoratore ricorrente nel proprio posto di lavoro ed il risarcimento del danno da questi patito nel limite massimo di legge di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.
2. La ha proposto opposizione ai sensi del comma Controparte_1
51°, contestando l'interpretazione proposta dal giudice della fase sommaria sulla base della giurisprudenza di legittimità che, con interpretazione costituzionalmente orientata, ha sancito che “Nel regime di tutela obbligatoria, in
caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione ex art. 2,
comma 2, della l. n. 604 del 1996, come modificato dall'art. 1, comma 37, della l. n. 92
del 2012, trova applicazione l'art. 8 della medesima legge, in virtù di
un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della novella del 2012
che ha modificato anche l'art. 18 della l. n. 300 del 1970, prevedendo, nella medesima
ipotesi di omessa motivazione del licenziamento, una tutela esclusivamente
risarcitoria” (Cass. 19323/2022). Rilevando, quanto ai fatti di causa, che la motivazione era quella indicata nella istanza di conciliazione, dalla successiva lettera di licenziamento espressamente richiamata e che il riferimento alle condizioni fisiche (stato di handicap) e familiari era conseguenza di un mero errore materiale, in quanto:
“ad essere affetto da handicap (con riduzione della capacità lavorativa superiore al
79%) e, per tale motivo, assunto dalle liste di collocamento obbligatorie per i disabili
ai sensi della L. 68/99, è il sig. collega del ricorrente e svolgente le Parte_2
medesime mansioni di fattorino (…). La resistente aveva nel 2021 (…), 31 dipendenti
nel II trimestre, e 28 nel III trimestre. Pertanto, giusta art. 3 L. 68/99 era obbligata a
mantenere in servizio almeno un lavoratore disabile e …il sig. era (ed è) l'unico Pt_2
lavoratore disabile in azienda e l'unico assunto a tale titolo. Il sig. non è Pt_1
affetto da alcun tipo di disabilità e/o handicap (…) neppure in minima percentuale (…)
Per tale motivo, al momento di scegliere tra i due fattorini svolgenti le medesime
mansioni, la scelta non poteva che ricadere sul sig. Tra l'altro il sig. Pt_1 Pt_2
ha maggiori carichi familiari del ricorrente, che non ne ha proprio”.
Ciò detto, ha dedotto che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, così
testualmente enunciato nell'istanza di conciliazione, a sua volta richiamata nel provvedimento espulsivo, era di fatto consistito in una “riduzione personale per
impossibilità di diversa collocazione del dipendente”.
Come provato dalla circostanza che già in precedenza i contratti di lavoro del ricorrente e del citato entrambi con qualifica di “fattorini”, erano stati Pt_2
trasformati da contrati full time a part time. Le mansioni di entrambi consistendo in “incombenze generiche quali disbrigo pratiche in banca, presso la
posta e uffici vari o in taluni casi mansioni di autista in favore del titolare sig. CP_1
e del padre di quest'ultimo, geom. (deceduto il 12.10.2020 – all. 11), pure CP_1
comproprietario della società”.
Quanto alle condizioni economico – finanziarie, deducendo che l'azienda attraversava una grave crisi: a) per effetto della pandemia da covid, che aveva portato ad un drastico calo del fatturato fra il 2019 e 2020; b) per il protrarsi di tale curva negativa di fatturato anche nell'anno 2021, per come evincibile da una relazione del consulente contabile della società. Un andamento negativo che era così testualmente esposto: “la contrazione di fatturato medio avvenuto nei
semestri 2020 e 2021 rispetto al fatturato medio semestrale dell'anno 2019 ammonta
rispettivamente al 56,17% ed al 88,13%. Invece, la riduzione, sempre in termini
percentuali, del fatturato medio semestrale dell'anno 2021 rispetto all'anno 2020
risulta pari al 72,91% (si rinvia al grafico a barre predisposto nella relazione del dott.
)”. Persona_1
Ritenuta, dunque, la piena sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ha concluso chiedendo la revoca dell'ordinanza opposta con conseguente rigetto del ricorso del lavoratore. In subordine, che gli fosse accordata la mera tutela risarcitoria di legge con la precisazione che,
trattandosi di un rapporto lavorativo part-time, la retribuzione mensile percepita era pari ad € 818,37.
3. Nella resistenza del sig. , l'adito Tribunale ha parzialmente Pt_1
accolto l'opposizione, revocando l'ordinanza resa ai sensi del comma 49,
dichiarando risolto il rapporto lavorativo e, ritenuta comunque l'illegittimità
del licenziamento per carenza di motivazione, condannando la s.p.a.
opponente al risarcimento del danno in misura pari a 10 mensilità della retribuzione globale di fatto, nell'importo indicato dalla opponente e non contestato. Compensando le spese di lite fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
Nello specifico, confermata l'illegittimità del licenziamento per la natura stereotipata e generica della motivazione adottata, ha poi proceduto a verificare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo dedotto da parte datoriale con i propri scritti difensivi, così come richiesto dal 6° comma dell'art.18 dello Statuto, versione Fornero. Pervenendo a dare all'interrogativo una risposta affermativa sulla base delle seguenti considerazioni: a) dalla documentazione contabile e dalla relazione del consulente aziendale prodotte in atti da parte datoriale sarebbe emersa conferma della grave crisi aziendale iniziata nel 2020 e protrattasi nel 2021; b) il teste ex collega di lavoro Pt_2
del ricorrente, aveva confermato il suddetto calo dell'attività aziendale ed anche la diminuzione di mansioni lavorative per entrambi (il teste ed il ricorrente), sia nelle incombenze quotidiane cui erano solitamente adibiti, sia nelle mansioni di autisti svolte per l'amministratore, (che Persona_2
sempre più raramente faceva ritorno da Milano) e per il co-amministratore e genitore del primo, (deceduto proprio in quel periodo); c) non Persona_3
vi era alcuna possibilità di repechage del ricorrente, atteso che dal libro unico del lavoro risultano lavoratori con le più diverse qualifiche (muratori,
carpentieri, geometri, conducenti di macchinari per movimentazione, ecc.), ma tutte richiedenti specifiche professionalità che egli non possedeva;
d) fra gli unici due fattorini, il ed il l'azienda non poteva che licenziare Pt_1 Pt_2
il primo, l'altro essendo l'unico lavoratore in quota aziendale disabili;
e) nel periodo successivo al licenziamento non risultava nessuna nuova assunzione.
4. Propone reclamo il sig. , il quale denuncia la contraddittorietà Pt_1
della reclamata sentenza, che, dopo avere ritenuto ampiamente condivisibili le argomentazioni spese nell'opposta ordinanza circa la natura generica e stereotipata dell'atto espulsivo, ha poi finito per indagare “su motivi neppure
palesati da parte datoriale né nella comunicazione di avvio del procedimento, né nella
lettera di licenziamento”.
Una linea di ragionamento che il reclamante ritiene sostanzialmente extra (se non contra) legem, atteso che, “a quel punto, l'art. 3 L. n. 604/1966 non può
svolgere alcun ruolo, poiché la sua funzione è quella di definire che cosa sia un
giustificato motivo e non può avere alcun senso avviare una tale indagine, laddove il
giustificato motivo non contenga affatto una reale causale su cui il licenziamento
stesso pretende di fondarsi”. Concludendone che il giudice di primo grado,
coerentemente ai presupposti della sua stessa analisi, avrebbe dovuto ritenere
“inesistente o quanto meno nullo il recesso”. Con il secondo motivo di reclamo, lamenta la violazione del principio di immutabilità della causale del recesso, atteso che, dopo averla individuata nella mera esigenza di una riduzione del personale, il giudice perveniva a collegarla causalmente ad un preteso “calo della produttività aziendale” ed addirittura al decesso di uno dei due legali rappresentanti, circostanze entrambe mai addotte a fondamento dell'atto espulsivo.
Conclude, chiedendo la parziale riforma della sentenza reclamata, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da controparte e ripristino della piena tutela reale già riconosciuta nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria.
In via subordinata, chiede la riforma del capo relativo alle spese di lite, la disposta compensazione ponendosi in contrasto con i criteri sanciti dagli artt.91 e 92 cpc, atteso il pieno riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento avverso al quale era stato proposto ricorso.
5. Nella resistenza della parte reclamata e previa discussione orale delle parti,
il giudizio è stato trattenuto in riserva all'esito dell'odierna udienza.
6. Il reclamo merita accoglimento solo in parte.
7.1.1. Il primo motivo di reclamo non merita accoglimento atteso il chiaro disposto del 6° comma dell'art.18 dello Statuto, nel testo modificato dalla legge
92. Comma nel quale è espressamente sancito che l'inefficacia del licenziamento “per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2,
comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni” comporta l'applicazione del “regime di cui al quinto comma”, con conseguente
“attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata,
in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di
lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione
globale di fatto”. Che è esattamente quanto disposto dal Tribunale di Catanzaro.
La tutela reale che il reclamante oggi invoca potendo essere concessa solo laddove, alla violazione del requisito della motivazione si accompagni anche un “difetto di giustificazione” dell'atto espulsivo, laddove il riferimento è
evidentemente alla giustificazione che la parte datoriale abbia poi dedotto in corso di causa. Sennonché, l'esistenza di una valida e legittima giustificazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è stata riconosciuta nella reclamata sentenza e tale riconoscimento non è stato oggetto di impugnazione.
Il relativo capo di sentenza così avendo acquisito valore di cosa giudicata.
7.1.2. Né tampoco si può condividere l'invocazione, proposta dal difensore del reclamante in sede di discussione, del principio affermato dalla recentissima Cass. 9544/2025, fondamentale pronuncia che tuttavia non si attaglia alla vicenda che qui occupa, occorrendo ben intendere il principio ivi massimato e secondo cui “nel regime delle imprese con più di 15 dipendenti, la
mancata o generica individuazione del fatto non integra una mera violazione formale
ma, poiché impedisce che si possa pervenire alla stessa identificazione del fatto, che,
pertanto, dovrà essere dichiarato insussistente dal giudice, ha una ricaduta sostanziale
che determina l'illegittimità originaria del licenziamento, con applicazione della
reintegra attenuata di cui all'art.18, 4 comma, l.300/1970”.
Innanzitutto, il caso sottoposto all'attenzione del giudice di legittimità
concerneva la risoluzione di contratto di collaborazione a progetto, dal giudice di merito convertito in contratto di lavoro subordinato per mancanza dello specifico progetto, ai sensi dell'allora vigente art.69, comm1 1°, d.lgs.276/2003.
Si verteva, pertanto, in un'ipotesi di assoluta carenza di motivazione dell'atto risolutivo, solo a posteriori qualificato come licenziamento in conseguenza della disposta conversione del rapporto.
Ciò posto, nella citata pronuncia di legittimità, si statuisce che, “per quanto
attiene alle tutele per i vizi della motivazione del licenziamento nelle imprese superiori
a 15 dipendenti”, occorre distinguere “tra mancata specificazione dei motivi relativi
alla giustificazione comunque addotta e mancanza della motivazione o carenza dei
motivi che non consenta di pervenire alla identificazione di alcuna ragione
giustificativa”. In quanto “la mancanza di motivazione o la sua assoluta genericità pregiudica totalmente le esigenze difensive del lavoratore”. Dovendosi distinguere fra la ipotesi in cui sia ravvisabile “un difetto formale nella specificazione dei
motivi” del licenziamento, ipotesi in cui è possibile applicare la tutela meramente risarcitoria di cui al 6° comma dell'art.18, da quella “diversa e più
grave ipotesi in cui non sia stata addotta alcuna motivazione ovvero quella
addotta sia estremamente generica e inidonea alla identificazione, neppure in
linea di massima, di una ragione giustificativa”. Solo in questo secondo caso,
“sulla tutela indennitaria stabilita per il caso di inefficacia reagisce e prevale, quindi,
la tutela per ingiustificatezza (insussistenza del fatto) con la tutela reintegratoria
attenuata”.
Ma, come detto, non è certo questo il caso.
La lettera di licenziamento, infatti, da un lato richiamava espressamente “i
motivi indicati nella conciliazione trasmessa all'ispettorato territoriale del lavoro” e che consistevano in una “riduzione personale per impossibilità di diversa
collocazione del dipendente” e, dall'altro, si limitava ad aggiungere che la risoluzione del rapporto era dettata “dai criteri scelti dalla Società ossia le
condizioni fisiche del lavoratore (portatore Handicap) e dei carichi familiari”. Una
formula forse un po' involuta, ma adeguatamente chiarita in giudizio come operante a detrimento del sig. , in quanto era l'unico altro lavoratore Pt_1
con qualifica e mansioni identiche alle sue, il a potersi avvantaggiare Pt_2
dei due criteri di selezione. Circostanza questa che, peraltro, non è mai stata contestata dal reclamante.
7.2. Del pari infondato è il secondo motivo di reclamo, atteso che l'esigenza di riduzione del personale non è altro che la conseguenza del dedotto calo di produttività e di fatturato, non potendo, dunque, sussistere alcuna contraddizione fra le due causali poste a fondamento dell'atto espulsivo, del resto costituenti la canonica fattispecie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituito dallo stato di difficoltà o crisi aziendale. Quanto al sopravvenuto decesso di uno dei due titolari (il genitore dell'attuale rappresentante legale), esso è stato addotto, non certo quale motivo del licenziamento, ma quale parte del percorso di individuazione del lavoratore da licenziare nella persona dell'odierno reclamante, in quanto influente sulla diminuita necessità della sua prestazione.
Nessuna censura è stata infine formulata al rimanente percorso motivazionale che sorregge la ritenuta insussistenza della violazione dell'obbligo di repechage.
7.3. E', invece fondato il terzo motivo di reclamo, non sussistendo la reciproca soccombenza ritenuta al Tribunale, atteso che l'oggetto della domanda era costituito dalla dedotta illegittimità del licenziamento, in sentenza pienamente riconosciuta. La tutela di legge che ne consegue essendo parte del percorso motivazionale in punto di diritto della sentenza, che sfugge alla disponibilità delle parti coerentemente al principio iura novit curia. Come
anche indicato dalla Cassazione nella pronuncia sopra citata, laddove si avverte che “Sul piano processuale …nel giudizio sull'impugnazione del
licenziamento il giudice, in presenza di idonea domanda, deve applicare il regime di
tutela corrispondente alla fattispecie che si è realmente prodotta in giudizio secondo
quanto previsto dalla legge, senza che rilevi il tenore delle richieste formulate della
parte quanto alla identificazione degli effetti”.
La condanna alle spese di lite, pertanto, doveva seguire la piena soccombenza della parte datoriale.
8. Soccombenza reciproca che, al contrario, è pienamente sussistente nel presente grado e che giustifica la compensazione delle spese del medesimo ai sensi dell'art.92.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 15\10\2024, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Condanna parte reclamata al pagamento delle spese di lite del primo grado, che liquida in € 3.000, oltre accessori. Con distrazione;
2) Conferma nel resto;
3) Compensa le spese di lite del grado fra le parti.
Così deciso in Catanzaro, all'esito della camera di consiglio del 18\9\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1155 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
(avv.ti Antonio De Filippis e Vincenzo Agosto); Parte_1
reclamante
e
(avv. Danilo Colabraro) Controparte_1
reclamata
OGGETTO: reclamo ex art. 1, comma 58, L.92/2012
FATTO E DIRITTO
1. aveva impugnato, davanti al Tribunale di Catanzaro, il Parte_1
proprio licenziamento intervenuto in esito ad infruttuoso tentativo obbligatorio di conciliazione del 9\7\2021 ed intimatogli dalla convenuta ed odierna appellante con una missiva ricevuta in data 12\8\2021. Questa la testuale motivazione contenuta nella lettera di licenziamento: “la
risoluzione è determinata dai motivi indicati nella conciliazione trasmessa
all'ispettorato territoriale del lavoro di Catanzaro il 27\7\2021 e dai criteri scelti dalla
Società ossia le condizioni fisiche del lavoratore (portatore Handicap) e dei carichi
familiari”.
La fase di sommaria cognizione di cui al comma 49° dell'art.1 in oggetto indicato, si concludeva con un'ordinanza di accoglimento integrale del ricorso,
avendo il giudice constatato che l'atto espulsivo era stato fondato su di una
“motivazione stereotipata ed estremamente generica, insuscettibile di integrazione
postuma nella presente sede giudiziale”.
Un'ipotesi di difetto motivazionale ritenuta non collocabile fra quelle disciplinate dal 6° comma dell'art.18, nel nuovo testo introdotto con la citata
L.92, ma rientrante appieno in quelle di cui al 4° comma della norma “poiché
l'insussistenza del fatto, che questa norma sanziona con la tutela reintegratoria debole,
si riscontra anche nell'ipotesi di assoluta genericità della motivazione”.
Il giudice di fase ordinava, pertanto, la reintegrazione del lavoratore ricorrente nel proprio posto di lavoro ed il risarcimento del danno da questi patito nel limite massimo di legge di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.
2. La ha proposto opposizione ai sensi del comma Controparte_1
51°, contestando l'interpretazione proposta dal giudice della fase sommaria sulla base della giurisprudenza di legittimità che, con interpretazione costituzionalmente orientata, ha sancito che “Nel regime di tutela obbligatoria, in
caso di licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione ex art. 2,
comma 2, della l. n. 604 del 1996, come modificato dall'art. 1, comma 37, della l. n. 92
del 2012, trova applicazione l'art. 8 della medesima legge, in virtù di
un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della novella del 2012
che ha modificato anche l'art. 18 della l. n. 300 del 1970, prevedendo, nella medesima
ipotesi di omessa motivazione del licenziamento, una tutela esclusivamente
risarcitoria” (Cass. 19323/2022). Rilevando, quanto ai fatti di causa, che la motivazione era quella indicata nella istanza di conciliazione, dalla successiva lettera di licenziamento espressamente richiamata e che il riferimento alle condizioni fisiche (stato di handicap) e familiari era conseguenza di un mero errore materiale, in quanto:
“ad essere affetto da handicap (con riduzione della capacità lavorativa superiore al
79%) e, per tale motivo, assunto dalle liste di collocamento obbligatorie per i disabili
ai sensi della L. 68/99, è il sig. collega del ricorrente e svolgente le Parte_2
medesime mansioni di fattorino (…). La resistente aveva nel 2021 (…), 31 dipendenti
nel II trimestre, e 28 nel III trimestre. Pertanto, giusta art. 3 L. 68/99 era obbligata a
mantenere in servizio almeno un lavoratore disabile e …il sig. era (ed è) l'unico Pt_2
lavoratore disabile in azienda e l'unico assunto a tale titolo. Il sig. non è Pt_1
affetto da alcun tipo di disabilità e/o handicap (…) neppure in minima percentuale (…)
Per tale motivo, al momento di scegliere tra i due fattorini svolgenti le medesime
mansioni, la scelta non poteva che ricadere sul sig. Tra l'altro il sig. Pt_1 Pt_2
ha maggiori carichi familiari del ricorrente, che non ne ha proprio”.
Ciò detto, ha dedotto che il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, così
testualmente enunciato nell'istanza di conciliazione, a sua volta richiamata nel provvedimento espulsivo, era di fatto consistito in una “riduzione personale per
impossibilità di diversa collocazione del dipendente”.
Come provato dalla circostanza che già in precedenza i contratti di lavoro del ricorrente e del citato entrambi con qualifica di “fattorini”, erano stati Pt_2
trasformati da contrati full time a part time. Le mansioni di entrambi consistendo in “incombenze generiche quali disbrigo pratiche in banca, presso la
posta e uffici vari o in taluni casi mansioni di autista in favore del titolare sig. CP_1
e del padre di quest'ultimo, geom. (deceduto il 12.10.2020 – all. 11), pure CP_1
comproprietario della società”.
Quanto alle condizioni economico – finanziarie, deducendo che l'azienda attraversava una grave crisi: a) per effetto della pandemia da covid, che aveva portato ad un drastico calo del fatturato fra il 2019 e 2020; b) per il protrarsi di tale curva negativa di fatturato anche nell'anno 2021, per come evincibile da una relazione del consulente contabile della società. Un andamento negativo che era così testualmente esposto: “la contrazione di fatturato medio avvenuto nei
semestri 2020 e 2021 rispetto al fatturato medio semestrale dell'anno 2019 ammonta
rispettivamente al 56,17% ed al 88,13%. Invece, la riduzione, sempre in termini
percentuali, del fatturato medio semestrale dell'anno 2021 rispetto all'anno 2020
risulta pari al 72,91% (si rinvia al grafico a barre predisposto nella relazione del dott.
)”. Persona_1
Ritenuta, dunque, la piena sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ha concluso chiedendo la revoca dell'ordinanza opposta con conseguente rigetto del ricorso del lavoratore. In subordine, che gli fosse accordata la mera tutela risarcitoria di legge con la precisazione che,
trattandosi di un rapporto lavorativo part-time, la retribuzione mensile percepita era pari ad € 818,37.
3. Nella resistenza del sig. , l'adito Tribunale ha parzialmente Pt_1
accolto l'opposizione, revocando l'ordinanza resa ai sensi del comma 49,
dichiarando risolto il rapporto lavorativo e, ritenuta comunque l'illegittimità
del licenziamento per carenza di motivazione, condannando la s.p.a.
opponente al risarcimento del danno in misura pari a 10 mensilità della retribuzione globale di fatto, nell'importo indicato dalla opponente e non contestato. Compensando le spese di lite fra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
Nello specifico, confermata l'illegittimità del licenziamento per la natura stereotipata e generica della motivazione adottata, ha poi proceduto a verificare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo dedotto da parte datoriale con i propri scritti difensivi, così come richiesto dal 6° comma dell'art.18 dello Statuto, versione Fornero. Pervenendo a dare all'interrogativo una risposta affermativa sulla base delle seguenti considerazioni: a) dalla documentazione contabile e dalla relazione del consulente aziendale prodotte in atti da parte datoriale sarebbe emersa conferma della grave crisi aziendale iniziata nel 2020 e protrattasi nel 2021; b) il teste ex collega di lavoro Pt_2
del ricorrente, aveva confermato il suddetto calo dell'attività aziendale ed anche la diminuzione di mansioni lavorative per entrambi (il teste ed il ricorrente), sia nelle incombenze quotidiane cui erano solitamente adibiti, sia nelle mansioni di autisti svolte per l'amministratore, (che Persona_2
sempre più raramente faceva ritorno da Milano) e per il co-amministratore e genitore del primo, (deceduto proprio in quel periodo); c) non Persona_3
vi era alcuna possibilità di repechage del ricorrente, atteso che dal libro unico del lavoro risultano lavoratori con le più diverse qualifiche (muratori,
carpentieri, geometri, conducenti di macchinari per movimentazione, ecc.), ma tutte richiedenti specifiche professionalità che egli non possedeva;
d) fra gli unici due fattorini, il ed il l'azienda non poteva che licenziare Pt_1 Pt_2
il primo, l'altro essendo l'unico lavoratore in quota aziendale disabili;
e) nel periodo successivo al licenziamento non risultava nessuna nuova assunzione.
4. Propone reclamo il sig. , il quale denuncia la contraddittorietà Pt_1
della reclamata sentenza, che, dopo avere ritenuto ampiamente condivisibili le argomentazioni spese nell'opposta ordinanza circa la natura generica e stereotipata dell'atto espulsivo, ha poi finito per indagare “su motivi neppure
palesati da parte datoriale né nella comunicazione di avvio del procedimento, né nella
lettera di licenziamento”.
Una linea di ragionamento che il reclamante ritiene sostanzialmente extra (se non contra) legem, atteso che, “a quel punto, l'art. 3 L. n. 604/1966 non può
svolgere alcun ruolo, poiché la sua funzione è quella di definire che cosa sia un
giustificato motivo e non può avere alcun senso avviare una tale indagine, laddove il
giustificato motivo non contenga affatto una reale causale su cui il licenziamento
stesso pretende di fondarsi”. Concludendone che il giudice di primo grado,
coerentemente ai presupposti della sua stessa analisi, avrebbe dovuto ritenere
“inesistente o quanto meno nullo il recesso”. Con il secondo motivo di reclamo, lamenta la violazione del principio di immutabilità della causale del recesso, atteso che, dopo averla individuata nella mera esigenza di una riduzione del personale, il giudice perveniva a collegarla causalmente ad un preteso “calo della produttività aziendale” ed addirittura al decesso di uno dei due legali rappresentanti, circostanze entrambe mai addotte a fondamento dell'atto espulsivo.
Conclude, chiedendo la parziale riforma della sentenza reclamata, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da controparte e ripristino della piena tutela reale già riconosciuta nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria.
In via subordinata, chiede la riforma del capo relativo alle spese di lite, la disposta compensazione ponendosi in contrasto con i criteri sanciti dagli artt.91 e 92 cpc, atteso il pieno riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento avverso al quale era stato proposto ricorso.
5. Nella resistenza della parte reclamata e previa discussione orale delle parti,
il giudizio è stato trattenuto in riserva all'esito dell'odierna udienza.
6. Il reclamo merita accoglimento solo in parte.
7.1.1. Il primo motivo di reclamo non merita accoglimento atteso il chiaro disposto del 6° comma dell'art.18 dello Statuto, nel testo modificato dalla legge
92. Comma nel quale è espressamente sancito che l'inefficacia del licenziamento “per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2,
comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni” comporta l'applicazione del “regime di cui al quinto comma”, con conseguente
“attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata,
in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di
lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione
globale di fatto”. Che è esattamente quanto disposto dal Tribunale di Catanzaro.
La tutela reale che il reclamante oggi invoca potendo essere concessa solo laddove, alla violazione del requisito della motivazione si accompagni anche un “difetto di giustificazione” dell'atto espulsivo, laddove il riferimento è
evidentemente alla giustificazione che la parte datoriale abbia poi dedotto in corso di causa. Sennonché, l'esistenza di una valida e legittima giustificazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo è stata riconosciuta nella reclamata sentenza e tale riconoscimento non è stato oggetto di impugnazione.
Il relativo capo di sentenza così avendo acquisito valore di cosa giudicata.
7.1.2. Né tampoco si può condividere l'invocazione, proposta dal difensore del reclamante in sede di discussione, del principio affermato dalla recentissima Cass. 9544/2025, fondamentale pronuncia che tuttavia non si attaglia alla vicenda che qui occupa, occorrendo ben intendere il principio ivi massimato e secondo cui “nel regime delle imprese con più di 15 dipendenti, la
mancata o generica individuazione del fatto non integra una mera violazione formale
ma, poiché impedisce che si possa pervenire alla stessa identificazione del fatto, che,
pertanto, dovrà essere dichiarato insussistente dal giudice, ha una ricaduta sostanziale
che determina l'illegittimità originaria del licenziamento, con applicazione della
reintegra attenuata di cui all'art.18, 4 comma, l.300/1970”.
Innanzitutto, il caso sottoposto all'attenzione del giudice di legittimità
concerneva la risoluzione di contratto di collaborazione a progetto, dal giudice di merito convertito in contratto di lavoro subordinato per mancanza dello specifico progetto, ai sensi dell'allora vigente art.69, comm1 1°, d.lgs.276/2003.
Si verteva, pertanto, in un'ipotesi di assoluta carenza di motivazione dell'atto risolutivo, solo a posteriori qualificato come licenziamento in conseguenza della disposta conversione del rapporto.
Ciò posto, nella citata pronuncia di legittimità, si statuisce che, “per quanto
attiene alle tutele per i vizi della motivazione del licenziamento nelle imprese superiori
a 15 dipendenti”, occorre distinguere “tra mancata specificazione dei motivi relativi
alla giustificazione comunque addotta e mancanza della motivazione o carenza dei
motivi che non consenta di pervenire alla identificazione di alcuna ragione
giustificativa”. In quanto “la mancanza di motivazione o la sua assoluta genericità pregiudica totalmente le esigenze difensive del lavoratore”. Dovendosi distinguere fra la ipotesi in cui sia ravvisabile “un difetto formale nella specificazione dei
motivi” del licenziamento, ipotesi in cui è possibile applicare la tutela meramente risarcitoria di cui al 6° comma dell'art.18, da quella “diversa e più
grave ipotesi in cui non sia stata addotta alcuna motivazione ovvero quella
addotta sia estremamente generica e inidonea alla identificazione, neppure in
linea di massima, di una ragione giustificativa”. Solo in questo secondo caso,
“sulla tutela indennitaria stabilita per il caso di inefficacia reagisce e prevale, quindi,
la tutela per ingiustificatezza (insussistenza del fatto) con la tutela reintegratoria
attenuata”.
Ma, come detto, non è certo questo il caso.
La lettera di licenziamento, infatti, da un lato richiamava espressamente “i
motivi indicati nella conciliazione trasmessa all'ispettorato territoriale del lavoro” e che consistevano in una “riduzione personale per impossibilità di diversa
collocazione del dipendente” e, dall'altro, si limitava ad aggiungere che la risoluzione del rapporto era dettata “dai criteri scelti dalla Società ossia le
condizioni fisiche del lavoratore (portatore Handicap) e dei carichi familiari”. Una
formula forse un po' involuta, ma adeguatamente chiarita in giudizio come operante a detrimento del sig. , in quanto era l'unico altro lavoratore Pt_1
con qualifica e mansioni identiche alle sue, il a potersi avvantaggiare Pt_2
dei due criteri di selezione. Circostanza questa che, peraltro, non è mai stata contestata dal reclamante.
7.2. Del pari infondato è il secondo motivo di reclamo, atteso che l'esigenza di riduzione del personale non è altro che la conseguenza del dedotto calo di produttività e di fatturato, non potendo, dunque, sussistere alcuna contraddizione fra le due causali poste a fondamento dell'atto espulsivo, del resto costituenti la canonica fattispecie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituito dallo stato di difficoltà o crisi aziendale. Quanto al sopravvenuto decesso di uno dei due titolari (il genitore dell'attuale rappresentante legale), esso è stato addotto, non certo quale motivo del licenziamento, ma quale parte del percorso di individuazione del lavoratore da licenziare nella persona dell'odierno reclamante, in quanto influente sulla diminuita necessità della sua prestazione.
Nessuna censura è stata infine formulata al rimanente percorso motivazionale che sorregge la ritenuta insussistenza della violazione dell'obbligo di repechage.
7.3. E', invece fondato il terzo motivo di reclamo, non sussistendo la reciproca soccombenza ritenuta al Tribunale, atteso che l'oggetto della domanda era costituito dalla dedotta illegittimità del licenziamento, in sentenza pienamente riconosciuta. La tutela di legge che ne consegue essendo parte del percorso motivazionale in punto di diritto della sentenza, che sfugge alla disponibilità delle parti coerentemente al principio iura novit curia. Come
anche indicato dalla Cassazione nella pronuncia sopra citata, laddove si avverte che “Sul piano processuale …nel giudizio sull'impugnazione del
licenziamento il giudice, in presenza di idonea domanda, deve applicare il regime di
tutela corrispondente alla fattispecie che si è realmente prodotta in giudizio secondo
quanto previsto dalla legge, senza che rilevi il tenore delle richieste formulate della
parte quanto alla identificazione degli effetti”.
La condanna alle spese di lite, pertanto, doveva seguire la piena soccombenza della parte datoriale.
8. Soccombenza reciproca che, al contrario, è pienamente sussistente nel presente grado e che giustifica la compensazione delle spese del medesimo ai sensi dell'art.92.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 15\10\2024, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Condanna parte reclamata al pagamento delle spese di lite del primo grado, che liquida in € 3.000, oltre accessori. Con distrazione;
2) Conferma nel resto;
3) Compensa le spese di lite del grado fra le parti.
Così deciso in Catanzaro, all'esito della camera di consiglio del 18\9\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni