Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/06/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 19/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a Maho in [...] il [...] - c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Tonia Zurzolo C.F._1
e
(nata a Marawila in [...] il [...] – c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Maria Fontana C.F._2
- ricorrenti -
Oggetto: scioglimento del matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/01/2025 e Parte_1 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarato lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/10/2011 in SR LA (atto trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Distretto Gampaha, anno 2011, n. 115, serie B;
atto trascritto in Italia nell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palmi, n. 56, parte II serie C, anno 2025) e che dall'unione è nato il figlio Persona_1
(23/06/2016), hanno riferito che con sentenza n. 36/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
2. Il figlio minore, è affidato Persona_1 esclusivamente alla madre, con residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
3. Il padre potrà stare con il figlio , preferibilmente durante le vacanze Per_1 estive e natalizie, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
lo potrà incontrare o fargli visita durante l'anno in qualsiasi momento venga in Italia preavvisando la madre e tenendolo con sé durante la giornata ma riportandolo a casa la sera entro le 20.00 salvo diverso accordo di volta in volta stabilito dai ricorrenti tenuto conto della volontà del minore;
potrà sentire telefonicamente il figlio o fargli una o più videochiamate durante il giorno, sempre compatibilmente con gli impegni del bambino.
4. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. I coniugi si impegnano a non far frequentare il figlio agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione stabile continuativa e duratura almeno da un anno.
6. In caso di variazione i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore.
7. Quale contributo per il mantenimento del minore, il sig.
[...] si impegna a versare mensilmente alla sig.ra Parte_1
, tramite posta pay, la somma di euro 400,00 Controparte_1
(con rivalutazione annuale ISTAT); tale versamento dovrà essere effettuato entro il giorno cinque di ogni mese. La sig.ra Controparte_1 percepirà per intero l'assegno unico anche qualora il padre dovesse tornare in Italia.
8. Le spese scolastiche e mediche non mutuabili sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni. Il Collegio ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 20/10/2011 in
SR LA (atto trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Distretto Gampaha, anno 2011, n.
115, serie B;
atto trascritto in Italia nell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palmi, n.
56, parte II serie C, anno 2025) e che dall'unione è nato il figlio Persona_1
(23/06/2016), hanno riferito che con sentenza n. 36/2024 il Tribunale di
[...]
Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e
3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara lo scioglimento del matrimonio. contratto da e in Parte_1 Controparte_1 data 20/10/2011 in SR LA (atto trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Distretto
Gampaha, anno 2011, n. 115, serie B;
atto trascritto in Italia nell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palmi, n. 56, parte II serie C, anno 2025) alle seguenti condizioni:
1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
2. Il figlio minore, è affidato Persona_1 esclusivamente alla madre, con residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
3. Il padre potrà stare con il figlio , preferibilmente durante le vacanze Per_1 estive e natalizie, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
lo potrà incontrare o fargli visita durante l'anno in qualsiasi momento venga in Italia preavvisando la madre e tenendolo con sé durante la giornata ma riportandolo a casa la sera entro le 20.00 salvo diverso accordo di volta in volta stabilito dai ricorrenti tenuto conto della volontà del minore;
potrà sentire telefonicamente il figlio o fargli una o più videochiamate durante il giorno, sempre compatibilmente con gli impegni del bambino.
4. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. I coniugi si impegnano a non far frequentare il figlio agli eventuali rispettivi partners, se non in caso di relazione stabile continuativa e duratura almeno da un anno.
6. In caso di variazione i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore.
7. Quale contributo per il mantenimento del minore, il sig.
[...] si impegna a versare mensilmente alla sig.ra Parte_1
, tramite posta pay, la somma di euro 400,00 Controparte_1
(con rivalutazione annuale ISTAT); tale versamento dovrà essere effettuato entro il giorno cinque di ogni mese. La sig.ra Controparte_1 percepirà per intero l'assegno unico anche qualora il padre dovesse tornare in Italia.
8. Le spese scolastiche e mediche non mutuabili sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola