TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 2587 / 2024 promossa da come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/03/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere l'insorgenza della malattia professionale da “coxoartrosi bilaterale”, inutilmente denunciata in sede amministrativa, nonché i maggiori postumi (in misura superiore al 14%) derivanti da precedenti tecnopatie.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento solo nei limiti di quanto segue.
Invero, i testi escussi all'udienza del 27/01/2025 hanno confermato la tipologia di mansioni svolte da parte ricorrente, in qualità di apprendista artigiano ed operaio, come altresì articolate nell'atto introduttivo del giudizio.
Tuttavia, dall'espletata CTU è emerso che l'infermità “coxartrosi bilaterale” non può essere considerata quale conseguenza del lavoro ma rappresenta “malattia comune”, in forma ancora iniziale e comunque derivante dall'avanzamento dell'età anagrafica piuttosto che da sovraccarichi degli arti ricollegabili all'esercizio dell'attività lavorativa.
Al ricorrente, dunque, non può essere riconosciuta l'insorgenza di nuove malattie professionali.
Per quanto concerne la valutazione dei postumi, invece, l'elaborato peritale riconosce che le infermità precedentemente denunciate e riconosciute (ernie discali lombari, tendinopatia) hanno effettivamente subito un aggravamento che comporta un grado di riduzione della capacità lavorativa può essere valutato in misura complessiva pari al 16%, ottenuto cumulando le precedenti tecnopatie, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Conseguentemente, deve dichiararsi ad un aumento della percentuale di danno biologico derivante da malattie professionali corrispondente al 16%, seppur non possa essere riconosciuta l'insorgenza della patologia “coxartrosi bilaterale”
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando (per quanto concerne l'aggravamento della percentuale di D.B.) nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese sono compensate stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa al riconoscimento della maggiore percentuale di D.B., valutata nella misura complessiva del 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, in virtù dell'aggravamento, condanna l' al pagamento delle differenze CP_1 del dovuto maturato e maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Rigetta le altre domande poste da parte ricorrente in merito al riconoscimento delle malattie professionali “coxartrosi bilaterale”;
- Spese compensate stante la soccombenza reciproca;
Taranto, 19.06.2025. Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Leone
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 2587 / 2024 promossa da come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/03/2024, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di vedersi riconoscere l'insorgenza della malattia professionale da “coxoartrosi bilaterale”, inutilmente denunciata in sede amministrativa, nonché i maggiori postumi (in misura superiore al 14%) derivanti da precedenti tecnopatie.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento solo nei limiti di quanto segue.
Invero, i testi escussi all'udienza del 27/01/2025 hanno confermato la tipologia di mansioni svolte da parte ricorrente, in qualità di apprendista artigiano ed operaio, come altresì articolate nell'atto introduttivo del giudizio.
Tuttavia, dall'espletata CTU è emerso che l'infermità “coxartrosi bilaterale” non può essere considerata quale conseguenza del lavoro ma rappresenta “malattia comune”, in forma ancora iniziale e comunque derivante dall'avanzamento dell'età anagrafica piuttosto che da sovraccarichi degli arti ricollegabili all'esercizio dell'attività lavorativa.
Al ricorrente, dunque, non può essere riconosciuta l'insorgenza di nuove malattie professionali.
Per quanto concerne la valutazione dei postumi, invece, l'elaborato peritale riconosce che le infermità precedentemente denunciate e riconosciute (ernie discali lombari, tendinopatia) hanno effettivamente subito un aggravamento che comporta un grado di riduzione della capacità lavorativa può essere valutato in misura complessiva pari al 16%, ottenuto cumulando le precedenti tecnopatie, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Conseguentemente, deve dichiararsi ad un aumento della percentuale di danno biologico derivante da malattie professionali corrispondente al 16%, seppur non possa essere riconosciuta l'insorgenza della patologia “coxartrosi bilaterale”
L' , dunque, deve essere condannato al pagamento delle differenze del dovuto, maturato e CP_1 maturando (per quanto concerne l'aggravamento della percentuale di D.B.) nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge.
Le spese sono compensate stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda proposta da parte ricorrente e dichiara il diritto della stessa al riconoscimento della maggiore percentuale di D.B., valutata nella misura complessiva del 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- Per l'effetto, in virtù dell'aggravamento, condanna l' al pagamento delle differenze CP_1 del dovuto maturato e maturando, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati come per legge;
- Rigetta le altre domande poste da parte ricorrente in merito al riconoscimento delle malattie professionali “coxartrosi bilaterale”;
- Spese compensate stante la soccombenza reciproca;
Taranto, 19.06.2025. Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Leone