Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile, così composta:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A
nel procedimento di appello n. 3315/2021 R.G., avverso la sentenza n.
394/2021 del Tribunale di EN , pubblicata il 24.02.2021;
tra con sede legale in Ponte (BN) Parte_1
alla via G. Ocone n°55, C.F./P.I.V.A. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio
MINIERO (C.F. ) CodiceFiscale_1
APPELLANTE
e con sede sociale e direzione generale in piazza Gae Controparte_1
Aulenti 3 Tower A - 20124 Milano, codice fiscale e P. IVA n°
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma (cod. fis.
); CodiceFiscale_2
-APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1
sentenza del Tribunale di EN in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del Controparte_1
gravame
Dopo diversi rinvii d'ufficio, tutti regolarmente comunicati alle parti costituite, all'udienza del 27 febbraio 2025, svoltasi nelle forme della cd.
“trattazione scritta”, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c., le parti chiedevano concordemente il rinvio del presente procedimento, attesa la pendenza tra le stesse di trattative di bonario componimento della lite.
La Corte rinviava la causa all'udienza del 3 aprile 2025.
In tale data, rilevato che nessuna delle parti è comparsa, il Collegio ha rinviato la causa ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 17 aprile 2025.
Alla detta udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
2 Nel caso di specie, la causa (recante, in primo grado, il n. 4907/2015
R.G.) è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito
(all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c. (richiamato dall'articolo 309 c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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