Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2011, n. 17079
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Sentenza 8 agosto 2011

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In tema di incentivi per l'esodo anticipato dal lavoro, l'accordo collettivo che, mediante la previsione della misura "al netto" di trattamenti incentivanti la risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro (destinati a sopperire per un certo periodo alla mancanza della normale retribuzione o della pensione), compensi la diversità di disciplina fiscale correlata all'età del lavoratore al momento dell'esodo non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. atteso che, nell'ambito dei rapporti di lavoro di diritto privato, la disciplina contrattuale non è vincolata dal principio di parità di trattamento. Tale pattuizione, inoltre, è ammissibile, trovando giustificazione, nell'interesse alla funzionalità ed economicità dell'impresa, nell'intento di favorire un più consistente esodo di lavoratori e, nell'interesse generale dei lavoratori, in quello di assicurare un trattamento economico adeguato per tutti gli interessati, senza che si ponga in contraddizione - implicando il suddetto accordo la determinazione "per relationem" dell'ammontare effettivo o lordo della prestazione - con la disciplina sulla misura degli oneri fiscali a carico dei lavoratori e sulle modalità della loro riscossione mediante ritenute alla fonte da parte del datore di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2011, n. 17079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17079
    Data del deposito : 8 agosto 2011

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