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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/06/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 13541/2022, tra
(C.F.: in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Volpe (C.F.: ) C.F._1 il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC indicato in atti
APPELLANTE
e
(C.F.: in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca Caporaso (C.F.: – p.iva il quale ha eletto domicilio C.F._2 P.IVA_3 digitale presso l'indirizzo PEC indicato in atti
APPELLANTE INCIDENTALE nonché
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 981/2022 emessa dal Giudice di Pace di Casoria in data 9.3.2022 (pubbl. in data 14.6.2022).
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 981/2022 emessa dal Giudice di Pace di Casoria in data 9.3.2022 (pubbl. in data 14.6.2022).
2. Riferisce l'appellante (ed emerge anche dalla pronuncia gravata) che l'odierno appellato incardinava sette differenti giudizio per “ottenere lo sgravio delle propria posizione debitoria”, di cui alle seguenti cartelle esattoriali:
1) 07120150075551954000, 2) 07120140052276402,
3) 07120140067546800,
4) 07120140125473361,
5) 07120130149750426,
6) 07120150068895275.
3. I giudizi venivano incardinati ai RG nn. 4422/2021, 4428/2021, 4431/2021, 4432/2021, 4433/2021, 4434/2021 e 4437/2021.
4. A seguito della prima udienza veniva disposta la relativa riunione.
5. Il Giudice di pace – nel contraddittorio delle parti – accoglieva la domanda, annullando le predette cartelle e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
6. A dire dell'appellante, la sentenza è viziata per avere il Giudice di prime cure omesso di esaminare la documentazione depositata in primo grado (attestante la regolarità dell'operato di ), nonché la domanda “trasversale” Parte_1 relativa alla condanna di al pagamento dell'importo di € 7.955,88 pari alla CP_3 sommatoria degli importi sottesi alle cartelle n.ri 07120150075551954000, 07120140052276402, 07120140067546800, 07120140125473361, 07120130149750426, 07120150068895275 deducendo che, in ragione del rapporto tra soggetto impositore ed , quest'ultimo oltre ad essere Controparte_4 legittimato a ricevere il pagamento ex art. 1188 c.c. (perché è stato designato a ciò dal creditore), assume anche tutti gli oneri derivanti dal mandato (con rappresentanza) ricevuto, essendo tenuto a compiere con la diligenza del buon padre di famiglia ogni atto e azione necessaria per ottenere il pagamento del credito concesso (osservando sul punto che i crediti erano prescritti per causa imputabile all'agente della riscossione).
7. Si è costituita in giudizio l' che ha dedotto: Controparte_5 da un lato, l'erroneità della sentenza di primo grado, in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe esattamente valutato la documentazione prodotta (attestante la corretta notifica delle cartelle); inoltre, il mancato esame della preliminare eccezione di inammissibilità delle domande introduttive dei giudizi riuniti, stante la non autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo;
dall'altro lato, l'inammissibilità ed infondatezza della domanda “trasversale”, avendo fornito prova della notifica delle cartelle di cui sopra.
8. Non si è costituito il sig. , benché ritualmente Controparte_2 evocato.
9. A seguito di alcuni rinvii per procurare l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.1.2025.
10. In tale occasione – depositando note ex art. 127-ter c.p.c. – le parti si riportavano alle rispettive difese concludendo in conformità.
11. Con provvedimento del 24.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione. 12. Negli scritti conclusionali venivano ulteriormente ribaditi i rispettivi teoremi difensivi, ulteriormente affinandoli.
13. L'appello incidentale svolto da , con particolare riferimento alle censure CP_3 sollevate al par. II, ove si evidenzia che il G.d.P. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di primo grado, in quanto intercetta una questione relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo al sig. va Controparte_2 esaminato prioritariamente.
14. Tale gravame incidentale merita accoglimento per le ragioni che si vanno a dire.
15. Emerge dagli atti di causa che i giudizi di primo grado riuniti erano relativi alla
“impugnazione dell'estratto di ruolo”, siccome l'attore allegava di aver avuto contezza delle cartelle (impugnate poi con separati atti) a seguito della consultazione della propria situazione sul sito di . CP_3
16. Com'è noto, la questione relativa alla impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo ha dato luogo ad una peculiare evoluzione a livello pretorio e, poi, legislativo.
17. Difatti, con una pronuncia del 2015 (la n. 19704), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con riferimento a crediti di natura tributaria, e quindi con riferimento ad una materia dove esistono termini di decadenza per impugnare gli atti impositivi) avevano, sulla scorta di una lettura “evolutiva” dell'art. 19, comma 3, d.l.gs n. 546/1992, ritenuto ammissibile la fruizione di una tutela “anticipata” da parte del contribuente;
avevano in altri termini ritenuto che, qualora l'estratto di ruolo (che è una mera rappresentazione documentale della propria posizione e non, in sé considerato, un atto impositivo) fosse la prima occasione di conoscenza della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, al contribuente era data la possibilità di ricorrere in via anticipata al GT senza dover attendere la notifica di ulteriori atti preventivi all'esecuzione (intimazione di pagamento) o esecutivi (avviso di vendita o pignoramento).
18. La Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 20618/2016; Cass. civ. n. 6034/2017), intervenendo a precisare le ricadute applicative dei dicta delle Sezioni Unite al di fuori della materia tributaria, ha chiarito che non si può chiedere l'accertamento negativo del diritto di agire in via esecutiva quando, essendo emersa in giudizio la rituale notifica della cartella, non sia frattanto stata posta in essere alcuna ulteriore attività da parte dell' della riscossione e l'attore pretenda dichiararsi l'intervenuta CP_4 prescrizione tenuto conto del momento in cui ha chiesto l'estratto di ruolo.
19. Più in dettaglio, si è ritenuto che se, dopo la notifica della cartella, non vi è stata alcuna attività di “vanto” della pretesa, la domanda di primo grado non è sorretta da alcun interesse, anche perché l'utilità alla quale l'attore aspirava poteva essere conseguita rivolgendo all'Ente creditore o all'Agente della riscossione lo “sgravio” (secondo quanto indicato da Cass. 13.10.2016, n. 20618, già richiamata).
20. E, ancora, si è ritenuto che l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario su richiesta del debitore è ammissibile (…) soltanto (…) in funzione recuperatoria (…); diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte che il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa risulta riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli già fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza” (Cass. 7.3.2022, n. 7353).
21. Questo principio è stato anche di recente ribadito dalla S.C. secondo cui “in ossequio all'idea della necessaria utilità del processo e della sua strumentalità rispetto al diritto sostanziale, il bisogno di tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto in confronto del titolare del diritto, idoneo ad arrecare quel pregiudizio consistente nello stato di incertezza determinatosi che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare” (Cass. 12.9.2024, n. 24552).
22. Sul punto è poi intervenuto il legislatore.
In specie, va dato atto della sopravvenuta introduzione della disposizione dell'art. 12, comma 4-bis, d.p.r. n. 602 del 1973, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che nei casi eccezionali espressamente previsti.
Va evidenziato che la fattispecie in esame non rientra (per quanto emerso) nell'ambito delle “eccezioni” previste a tale regola generale, il cui catalogo è stato pure ampliato a seguito di una recente riforma (d.lgs. n. 110/2024).
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è stato a chiare lettere affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno pronunciato il seguente principio: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. S.U., 6.9.2022, n. 26283).
23. Ora, nel caso in esame, non solo è stata dimostrata (per quanto documentato anche nel presente grado di giudizio) la rituale notifica delle cartelle (tutte notificate, per quanto possa rilevare, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 26, d.p.r. n. 602/1973), ma ha rilievo del tutto assorbente l'applicazione del citato art. 12, comma 4-bis, ragion per cui la domanda di primo grado – in accoglimento dell'appello incidentale in scrutinio – va dichiarata inammissibile.
24. Venendo meno la pronuncia relativa all'annullamento delle cartelle ed alla prescrizione dei crediti, resta assorbita la domanda “restitutoria” avanzata anche nel primo grado di giudizio dall'Ente creditore: intanto perché una tale domanda presuppone (come evincibile anche dalle conclusioni dell'appellante principale) la conferma della pronuncia di primo grado relativa alla prescrizione dei crediti;
ed in secondo luogo, e per quanto possa rilevare, perché è comunque emersa la circostanza che effettuò la notifica delle cartelle, come prescritto dalla legge. CP_3
25. Pertanto, tutte le altre questioni restano assorbite. 26. In definitiva, il Giudice di prime cure: a) avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda;
b) non avrebbe dovuto esaminare il merito delle richieste dell'attore (dichiarando la prescrizione dei crediti); c) avrebbe dovuto condannare l'attore alla refusione delle spese in favore dei convenuti.
27. Dall'accoglimento integrale dell'appello incidentale consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. 8.5.2014, n. 9929), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
28. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza a ciò non ostando la circostanza che l'appellato sia rimasto contumace nella presente sede (Cass. 13.1.2015, n. 373).
29. Le spese, in particolare, vanno liquidate in euro 762,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 1.700,00 per il grado d'appello, alla luce del d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. nonché delle allegate tabelle.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 13541/2022, avente ad oggetto proposto appello avverso la sentenza n. 981/2022 emessa dal Giudice di Pace di Casoria in data 9.3.2022 (pubbl. in data 14.6.2022)., dichiarata la contumacia del sig. , ogni altra istanza disattesa, così Controparte_2 provvede:
1. ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da Controparte_5
e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato,
[...] dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. CONDANNA il sig. alla refusione delle spese di lite Controparte_2 in favore di e di Parte_1 Controparte_5
, in ragione del 50% ciascuno, nella misura complessiva di
[...] euro 762,00 con riferimento al primo grado di giudizio e di euro 1.700,00 con riferimento al grado d'appello, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, l'11.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 13541/2022, tra
(C.F.: in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gennaro Volpe (C.F.: ) C.F._1 il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC indicato in atti
APPELLANTE
e
(C.F.: in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gianluca Caporaso (C.F.: – p.iva il quale ha eletto domicilio C.F._2 P.IVA_3 digitale presso l'indirizzo PEC indicato in atti
APPELLANTE INCIDENTALE nonché
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 981/2022 emessa dal Giudice di Pace di Casoria in data 9.3.2022 (pubbl. in data 14.6.2022).
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 981/2022 emessa dal Giudice di Pace di Casoria in data 9.3.2022 (pubbl. in data 14.6.2022).
2. Riferisce l'appellante (ed emerge anche dalla pronuncia gravata) che l'odierno appellato incardinava sette differenti giudizio per “ottenere lo sgravio delle propria posizione debitoria”, di cui alle seguenti cartelle esattoriali:
1) 07120150075551954000, 2) 07120140052276402,
3) 07120140067546800,
4) 07120140125473361,
5) 07120130149750426,
6) 07120150068895275.
3. I giudizi venivano incardinati ai RG nn. 4422/2021, 4428/2021, 4431/2021, 4432/2021, 4433/2021, 4434/2021 e 4437/2021.
4. A seguito della prima udienza veniva disposta la relativa riunione.
5. Il Giudice di pace – nel contraddittorio delle parti – accoglieva la domanda, annullando le predette cartelle e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite.
6. A dire dell'appellante, la sentenza è viziata per avere il Giudice di prime cure omesso di esaminare la documentazione depositata in primo grado (attestante la regolarità dell'operato di ), nonché la domanda “trasversale” Parte_1 relativa alla condanna di al pagamento dell'importo di € 7.955,88 pari alla CP_3 sommatoria degli importi sottesi alle cartelle n.ri 07120150075551954000, 07120140052276402, 07120140067546800, 07120140125473361, 07120130149750426, 07120150068895275 deducendo che, in ragione del rapporto tra soggetto impositore ed , quest'ultimo oltre ad essere Controparte_4 legittimato a ricevere il pagamento ex art. 1188 c.c. (perché è stato designato a ciò dal creditore), assume anche tutti gli oneri derivanti dal mandato (con rappresentanza) ricevuto, essendo tenuto a compiere con la diligenza del buon padre di famiglia ogni atto e azione necessaria per ottenere il pagamento del credito concesso (osservando sul punto che i crediti erano prescritti per causa imputabile all'agente della riscossione).
7. Si è costituita in giudizio l' che ha dedotto: Controparte_5 da un lato, l'erroneità della sentenza di primo grado, in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe esattamente valutato la documentazione prodotta (attestante la corretta notifica delle cartelle); inoltre, il mancato esame della preliminare eccezione di inammissibilità delle domande introduttive dei giudizi riuniti, stante la non autonoma impugnabilità degli estratti di ruolo;
dall'altro lato, l'inammissibilità ed infondatezza della domanda “trasversale”, avendo fornito prova della notifica delle cartelle di cui sopra.
8. Non si è costituito il sig. , benché ritualmente Controparte_2 evocato.
9. A seguito di alcuni rinvii per procurare l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.1.2025.
10. In tale occasione – depositando note ex art. 127-ter c.p.c. – le parti si riportavano alle rispettive difese concludendo in conformità.
11. Con provvedimento del 24.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione. 12. Negli scritti conclusionali venivano ulteriormente ribaditi i rispettivi teoremi difensivi, ulteriormente affinandoli.
13. L'appello incidentale svolto da , con particolare riferimento alle censure CP_3 sollevate al par. II, ove si evidenzia che il G.d.P. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di primo grado, in quanto intercetta una questione relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire in capo al sig. va Controparte_2 esaminato prioritariamente.
14. Tale gravame incidentale merita accoglimento per le ragioni che si vanno a dire.
15. Emerge dagli atti di causa che i giudizi di primo grado riuniti erano relativi alla
“impugnazione dell'estratto di ruolo”, siccome l'attore allegava di aver avuto contezza delle cartelle (impugnate poi con separati atti) a seguito della consultazione della propria situazione sul sito di . CP_3
16. Com'è noto, la questione relativa alla impugnabilità autonoma dell'estratto di ruolo ha dato luogo ad una peculiare evoluzione a livello pretorio e, poi, legislativo.
17. Difatti, con una pronuncia del 2015 (la n. 19704), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con riferimento a crediti di natura tributaria, e quindi con riferimento ad una materia dove esistono termini di decadenza per impugnare gli atti impositivi) avevano, sulla scorta di una lettura “evolutiva” dell'art. 19, comma 3, d.l.gs n. 546/1992, ritenuto ammissibile la fruizione di una tutela “anticipata” da parte del contribuente;
avevano in altri termini ritenuto che, qualora l'estratto di ruolo (che è una mera rappresentazione documentale della propria posizione e non, in sé considerato, un atto impositivo) fosse la prima occasione di conoscenza della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, al contribuente era data la possibilità di ricorrere in via anticipata al GT senza dover attendere la notifica di ulteriori atti preventivi all'esecuzione (intimazione di pagamento) o esecutivi (avviso di vendita o pignoramento).
18. La Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 20618/2016; Cass. civ. n. 6034/2017), intervenendo a precisare le ricadute applicative dei dicta delle Sezioni Unite al di fuori della materia tributaria, ha chiarito che non si può chiedere l'accertamento negativo del diritto di agire in via esecutiva quando, essendo emersa in giudizio la rituale notifica della cartella, non sia frattanto stata posta in essere alcuna ulteriore attività da parte dell' della riscossione e l'attore pretenda dichiararsi l'intervenuta CP_4 prescrizione tenuto conto del momento in cui ha chiesto l'estratto di ruolo.
19. Più in dettaglio, si è ritenuto che se, dopo la notifica della cartella, non vi è stata alcuna attività di “vanto” della pretesa, la domanda di primo grado non è sorretta da alcun interesse, anche perché l'utilità alla quale l'attore aspirava poteva essere conseguita rivolgendo all'Ente creditore o all'Agente della riscossione lo “sgravio” (secondo quanto indicato da Cass. 13.10.2016, n. 20618, già richiamata).
20. E, ancora, si è ritenuto che l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario su richiesta del debitore è ammissibile (…) soltanto (…) in funzione recuperatoria (…); diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte che il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa risulta riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli già fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza” (Cass. 7.3.2022, n. 7353).
21. Questo principio è stato anche di recente ribadito dalla S.C. secondo cui “in ossequio all'idea della necessaria utilità del processo e della sua strumentalità rispetto al diritto sostanziale, il bisogno di tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto in confronto del titolare del diritto, idoneo ad arrecare quel pregiudizio consistente nello stato di incertezza determinatosi che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare” (Cass. 12.9.2024, n. 24552).
22. Sul punto è poi intervenuto il legislatore.
In specie, va dato atto della sopravvenuta introduzione della disposizione dell'art. 12, comma 4-bis, d.p.r. n. 602 del 1973, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che nei casi eccezionali espressamente previsti.
Va evidenziato che la fattispecie in esame non rientra (per quanto emerso) nell'ambito delle “eccezioni” previste a tale regola generale, il cui catalogo è stato pure ampliato a seguito di una recente riforma (d.lgs. n. 110/2024).
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è stato a chiare lettere affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno pronunciato il seguente principio: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. S.U., 6.9.2022, n. 26283).
23. Ora, nel caso in esame, non solo è stata dimostrata (per quanto documentato anche nel presente grado di giudizio) la rituale notifica delle cartelle (tutte notificate, per quanto possa rilevare, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 26, d.p.r. n. 602/1973), ma ha rilievo del tutto assorbente l'applicazione del citato art. 12, comma 4-bis, ragion per cui la domanda di primo grado – in accoglimento dell'appello incidentale in scrutinio – va dichiarata inammissibile.
24. Venendo meno la pronuncia relativa all'annullamento delle cartelle ed alla prescrizione dei crediti, resta assorbita la domanda “restitutoria” avanzata anche nel primo grado di giudizio dall'Ente creditore: intanto perché una tale domanda presuppone (come evincibile anche dalle conclusioni dell'appellante principale) la conferma della pronuncia di primo grado relativa alla prescrizione dei crediti;
ed in secondo luogo, e per quanto possa rilevare, perché è comunque emersa la circostanza che effettuò la notifica delle cartelle, come prescritto dalla legge. CP_3
25. Pertanto, tutte le altre questioni restano assorbite. 26. In definitiva, il Giudice di prime cure: a) avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda;
b) non avrebbe dovuto esaminare il merito delle richieste dell'attore (dichiarando la prescrizione dei crediti); c) avrebbe dovuto condannare l'attore alla refusione delle spese in favore dei convenuti.
27. Dall'accoglimento integrale dell'appello incidentale consegue obbligo di restituzione degli importi eventualmente pagati in esecuzione del capo sulle spese (Cass. 8.5.2014, n. 9929), atteso che la soccombenza è stata erroneamente valutata dal Giudice di prime cure.
28. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza a ciò non ostando la circostanza che l'appellato sia rimasto contumace nella presente sede (Cass. 13.1.2015, n. 373).
29. Le spese, in particolare, vanno liquidate in euro 762,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 1.700,00 per il grado d'appello, alla luce del d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. nonché delle allegate tabelle.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 13541/2022, avente ad oggetto proposto appello avverso la sentenza n. 981/2022 emessa dal Giudice di Pace di Casoria in data 9.3.2022 (pubbl. in data 14.6.2022)., dichiarata la contumacia del sig. , ogni altra istanza disattesa, così Controparte_2 provvede:
1. ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da Controparte_5
e per l'effetto in riforma integrale del provvedimento gravato,
[...] dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. CONDANNA il sig. alla refusione delle spese di lite Controparte_2 in favore di e di Parte_1 Controparte_5
, in ragione del 50% ciascuno, nella misura complessiva di
[...] euro 762,00 con riferimento al primo grado di giudizio e di euro 1.700,00 con riferimento al grado d'appello, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Così deciso in Aversa, l'11.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta