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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 4675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4675 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona dei signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo – Presidente rel.
Dott. Paolo Andrea Taviano- Consigliere
Dott. Renato Castaldo – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al numero 1131 del ruolo generale dell'anno 2025 tra
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dal prof. avv. Paolo Rossi
-appellante
contro
(C.F. ), nella qualità di genitore Controparte_1 C.F._2
esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (C.F. Persona_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Nicodemo C.F._3
-appellata
(C.F. Controparte_2 C.F._4 (C.F. ) CP_3 C.F._5
(C.F. CP_4 C.F._6
(C.F. Controparte_5 C.F._7
-appellati contumaci
avverso
Sentenza Tribunale civile di Roma n. 866/2025 del 17/01/2025
oggetto
vendita di cose immobili
conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva appello avverso Parte_1
la
Sentenza del Tribunale di Roma n. 866/2025 del 17/01/2025, la quale aveva pronunciato l'estinzione del processo per inosservanza del termine previsto ex art. 305 c.p.c..
Conveniva dunque in giudizio nella sua qualità di genitore Controparte_1
esercente la potestà genitoriale sulla figlia ed altresì Persona_1 CP_2
, , chiedendo in via
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5
principale di accogliere le conclusioni già formulate nell'atto di citazione e ritrascritte nel ricorso per riassunzione: “accertato il diritto dell'attrice ad ottenere, ex art. 1492 cc, la riduzione del prezzo del bene immobile acquistato con atto rogito del 27.6.19 nella misura di euro 163.370,52 o della diversa accertanda, e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €. 163.370,52 o della diversa accertanda, oltre ad interessi legali, maturati e maturandi sino al soddisfo, e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario”.
Inoltre, chiedeva in via subordinata di rimettere dinnanzi alla Corte
Costituzionale, ex art 23 comma 2 della l. n. 87/1953, la sollevata questione di costituzionalità degli artt. 300 comma 2 e 305 cpc per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ove tali disposizioni del codice di rito dovessero essere interpretate nel senso che, ai fini della interruzione del processo, assuma rilievo esclusivamente la dichiarazione dell'evento in udienza o tramite note scritte ex art 127 ter cpc ad opera del procuratore della parte, indipendentemente dal provvedimento del giudice del processo con cui accerti la sussistenza del presupposto di legge per l'interruzione.
Si costituiva nella sua qualità di genitore esercente la potestà Controparte_1
genitoriale su . Persona_1
Con nota di deposito del 08.07.2025, depositava Parte_1
atto di rinuncia agli atti ex art 306 c.p.c. ed all' azione con contestuale accettazione.
Rileva la Corte che avendo le parti rinunciato congiuntamente agli atti è venuta meno la ragione del contendere, con la conseguenza che va dichiarato estinto il presente giudizio ex art. 306 c.p.c.
Rilevato che le parti hanno concordato circa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale n. 866/2025 così Parte_1
provvede: a) dichiara l'estinzione del presente giudizio e compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 23 luglio 2025
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona dei signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo – Presidente rel.
Dott. Paolo Andrea Taviano- Consigliere
Dott. Renato Castaldo – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al numero 1131 del ruolo generale dell'anno 2025 tra
(c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dal prof. avv. Paolo Rossi
-appellante
contro
(C.F. ), nella qualità di genitore Controparte_1 C.F._2
esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (C.F. Persona_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Nicodemo C.F._3
-appellata
(C.F. Controparte_2 C.F._4 (C.F. ) CP_3 C.F._5
(C.F. CP_4 C.F._6
(C.F. Controparte_5 C.F._7
-appellati contumaci
avverso
Sentenza Tribunale civile di Roma n. 866/2025 del 17/01/2025
oggetto
vendita di cose immobili
conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva appello avverso Parte_1
la
Sentenza del Tribunale di Roma n. 866/2025 del 17/01/2025, la quale aveva pronunciato l'estinzione del processo per inosservanza del termine previsto ex art. 305 c.p.c..
Conveniva dunque in giudizio nella sua qualità di genitore Controparte_1
esercente la potestà genitoriale sulla figlia ed altresì Persona_1 CP_2
, , chiedendo in via
[...] CP_3 CP_4 Controparte_5
principale di accogliere le conclusioni già formulate nell'atto di citazione e ritrascritte nel ricorso per riassunzione: “accertato il diritto dell'attrice ad ottenere, ex art. 1492 cc, la riduzione del prezzo del bene immobile acquistato con atto rogito del 27.6.19 nella misura di euro 163.370,52 o della diversa accertanda, e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di €. 163.370,52 o della diversa accertanda, oltre ad interessi legali, maturati e maturandi sino al soddisfo, e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario”.
Inoltre, chiedeva in via subordinata di rimettere dinnanzi alla Corte
Costituzionale, ex art 23 comma 2 della l. n. 87/1953, la sollevata questione di costituzionalità degli artt. 300 comma 2 e 305 cpc per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ove tali disposizioni del codice di rito dovessero essere interpretate nel senso che, ai fini della interruzione del processo, assuma rilievo esclusivamente la dichiarazione dell'evento in udienza o tramite note scritte ex art 127 ter cpc ad opera del procuratore della parte, indipendentemente dal provvedimento del giudice del processo con cui accerti la sussistenza del presupposto di legge per l'interruzione.
Si costituiva nella sua qualità di genitore esercente la potestà Controparte_1
genitoriale su . Persona_1
Con nota di deposito del 08.07.2025, depositava Parte_1
atto di rinuncia agli atti ex art 306 c.p.c. ed all' azione con contestuale accettazione.
Rileva la Corte che avendo le parti rinunciato congiuntamente agli atti è venuta meno la ragione del contendere, con la conseguenza che va dichiarato estinto il presente giudizio ex art. 306 c.p.c.
Rilevato che le parti hanno concordato circa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale n. 866/2025 così Parte_1
provvede: a) dichiara l'estinzione del presente giudizio e compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 23 luglio 2025
Il Presidente estensore