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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, UD
OR GE, UD
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6577/2020 depositato il 25/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1693/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 23/06/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150023009243501 BOLLO 2010 - sull'appello n. 6677/2020 depositato il 01/12/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1693/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 23/06/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150023009243501 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, Ricorrente_1 , proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento della cartella di pagamento n. 2952015002300, riguardante la tassa automobilistica relativa all'annualità 2010. Al riguardo il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto per mancanza di legittimazione passiva non rivestendo la qualità di erede di Nominativo_1; nullità per avvenuta decadenza e/o prescrizione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina che prendeva atto della mancanza di legittimazione passiva, rilevando però che la riassunzione è avvenuta oltre il termine dei tre mesi dall'emissione della sentenza del giudice di pace che ha devoluto la questione della cartella al giudice tributario. Concludeva per il rigetto del ricorso. Si è costituita altresi la Riscossione Sicilia spa, rilevando la regolarità della riassunzione avvenuta nei termini;
la sua mancanza di legittimazione in ordine all'intestazione della cartella e comunque ha insistito per la validità della pretesa atteso che la cartella è stata regolarmente notificata. Con sentenza n. 1693/2020 depositata in data 23.06.2020 la CTP di Messina accoglieva il ricorso con compensazione delle spese, per omessa notifica dell'atto presupposto che poi ha prodotto effetti anche sul piano della prescrizione del diritto.
Ricorrente_1, ritenendo il capo di sentenza che ha statuito la compensazione delle spese errata, ha proposto tempestivo appello chiedendo la riforma ed evidente errore in judicando non avendo esaminato in concreto i motivi di ricorso . Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello anche l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina, iscritto al R.G.A. 6677/2020, censurando l'operato dei giudici di primo grado in quanto dovevano rigettare il ricorso sul presupposto che l'avviso di accertamento era stato notificato a Nominativo_1 e che avverso non è stato proposto impugnativa e che avverso i successivi atti era proponibili solo censura per vizi propri. Concludeva per la riforma della sentenza come spiegata. Con memoria il contribuente Ricorrente_1 eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello prodotto dall'ufficio in quanto non notificato al contribuente. Non si è costituto il concessionario.
In via preliminare va disposta la riunione del ricorso R.G.A. 6677/2020 al R.G.A. 6577/2020 per evidenti ragioni di connessione oggettiva trattandosi di due appelli autonomi avverso la stessa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'ufficio, la Corte osserva.
Il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli articoli 16 e 17 del
Dlgs n. 546/1992, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio (cfr Cassazione n. 25117/2016). Nel caso in esame, l'appello doveva essere notificato presso il domicilio eletto. Ciò non è avvenuto.
Passando all'esame del motivo di nullità del capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese, la Corte osserva.
E' un principio ormai consolidato e risalente quello secondo cui la condanna alle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, deve essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria, e anche nei casi in cui il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, lo stesso è tenuto a delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza. In forza dei principi sopra trascritti l'originario ricorrente ha diritto in quanto vittoriosa nel giudizio di primo grado – essendo stato accolto il ricorso la cartella per mancanza dei suoi presupposti impositivi- al rimborso delle spese di lite che vanno quantificate sulla base del valore della controversia- 300,00 per il primo grado oltre accessori ed € 400,00 per il secondo grado oltre accessori.
Pertanto, accoglie il ricorso con condanna alle spese a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi statuisce: dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia Entrate di Messina. Accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1 e per l'effetto , in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina e concessionario Riscossione Messina Riscossione Sicilia S.P.A. in solido tra loro al pagamento delle spese di lite di primo grado quantificati in euro 300,00 oltre accessori ed euro 400,00 oltre accessori per il giudizio di secondo grado a favore di Ricorrente_1. Cosi deciso in Messina nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, UD
OR GE, UD
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6577/2020 depositato il 25/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1693/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 23/06/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150023009243501 BOLLO 2010 - sull'appello n. 6677/2020 depositato il 01/12/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1693/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 23/06/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150023009243501 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, Ricorrente_1 , proponeva ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina per l'annullamento della cartella di pagamento n. 2952015002300, riguardante la tassa automobilistica relativa all'annualità 2010. Al riguardo il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto per mancanza di legittimazione passiva non rivestendo la qualità di erede di Nominativo_1; nullità per avvenuta decadenza e/o prescrizione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina che prendeva atto della mancanza di legittimazione passiva, rilevando però che la riassunzione è avvenuta oltre il termine dei tre mesi dall'emissione della sentenza del giudice di pace che ha devoluto la questione della cartella al giudice tributario. Concludeva per il rigetto del ricorso. Si è costituita altresi la Riscossione Sicilia spa, rilevando la regolarità della riassunzione avvenuta nei termini;
la sua mancanza di legittimazione in ordine all'intestazione della cartella e comunque ha insistito per la validità della pretesa atteso che la cartella è stata regolarmente notificata. Con sentenza n. 1693/2020 depositata in data 23.06.2020 la CTP di Messina accoglieva il ricorso con compensazione delle spese, per omessa notifica dell'atto presupposto che poi ha prodotto effetti anche sul piano della prescrizione del diritto.
Ricorrente_1, ritenendo il capo di sentenza che ha statuito la compensazione delle spese errata, ha proposto tempestivo appello chiedendo la riforma ed evidente errore in judicando non avendo esaminato in concreto i motivi di ricorso . Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello anche l'Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina, iscritto al R.G.A. 6677/2020, censurando l'operato dei giudici di primo grado in quanto dovevano rigettare il ricorso sul presupposto che l'avviso di accertamento era stato notificato a Nominativo_1 e che avverso non è stato proposto impugnativa e che avverso i successivi atti era proponibili solo censura per vizi propri. Concludeva per la riforma della sentenza come spiegata. Con memoria il contribuente Ricorrente_1 eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello prodotto dall'ufficio in quanto non notificato al contribuente. Non si è costituto il concessionario.
In via preliminare va disposta la riunione del ricorso R.G.A. 6677/2020 al R.G.A. 6577/2020 per evidenti ragioni di connessione oggettiva trattandosi di due appelli autonomi avverso la stessa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'ufficio, la Corte osserva.
Il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli articoli 16 e 17 del
Dlgs n. 546/1992, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio (cfr Cassazione n. 25117/2016). Nel caso in esame, l'appello doveva essere notificato presso il domicilio eletto. Ciò non è avvenuto.
Passando all'esame del motivo di nullità del capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese, la Corte osserva.
E' un principio ormai consolidato e risalente quello secondo cui la condanna alle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, deve essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria, e anche nei casi in cui il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, lo stesso è tenuto a delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza. In forza dei principi sopra trascritti l'originario ricorrente ha diritto in quanto vittoriosa nel giudizio di primo grado – essendo stato accolto il ricorso la cartella per mancanza dei suoi presupposti impositivi- al rimborso delle spese di lite che vanno quantificate sulla base del valore della controversia- 300,00 per il primo grado oltre accessori ed € 400,00 per il secondo grado oltre accessori.
Pertanto, accoglie il ricorso con condanna alle spese a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia sez. 2 cosi statuisce: dichiara inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia Entrate di Messina. Accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1 e per l'effetto , in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata Agenzia Entrate direzione provinciale di Messina e concessionario Riscossione Messina Riscossione Sicilia S.P.A. in solido tra loro al pagamento delle spese di lite di primo grado quantificati in euro 300,00 oltre accessori ed euro 400,00 oltre accessori per il giudizio di secondo grado a favore di Ricorrente_1. Cosi deciso in Messina nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Presidente est.