Art. 7.
L'autorita' competente a provvedere sulle domande e' quella preposta all'ufficio o alla rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente. In casi particolari l'autorita' di residenza puo' delegare a provvedere l'autorita' competente per domicilio o per dimora.
L'autorita' competente a provvedere sulle domande e' quella preposta all'ufficio o alla rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente. In casi particolari l'autorita' di residenza puo' delegare a provvedere l'autorita' competente per domicilio o per dimora.