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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 6739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6739 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. LEONARDO PICA Presidente dr.ssa ORNELLA MINUCCI Giudice dr. ADRIANO DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 27081/2022 RG promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Stoia (C.F. C.F._1
), con studio in RA RI (SA) alla via Roma, n. 25 e Luca C.F._2
LL (C.F. ), con studio in Napoli al Centro Direzionale, Isola E/5 C.F._3 attore in riassunzione nei confronti di
nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Alfano (C. F. C.F._4
), entrambi elettivamente domiciliati a Napoli, presso lo studio C.F._5 dell'avv. Alessandra Pucci, alla via Tasso n. 91/B convenuta in riassunzione
Conclusioni
All'udienza del 14.01.2025 le parti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 21.11.2022, a seguito di provvedimento emesso in data 20.01.2022 e comunicato il 23.08.2022 con cui il Tribunale di
RA RI dichiarava la propria incompetenza, l'odierno attore evocava in giudizio innanzi a questa sezione specializzata affinché, in via preliminare, venisse Controparte_1 2 concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fondava l'atto di precetto notificato ad istanza della sig.ra e, nel merito, venisse accertato e Controparte_1 dichiarato che nessuna somma era dovuta dal sig. alla sig.ra Parte_1 CP_1
[...]
A fondamento della domanda, l'odierno attore premetteva di aver spiegato opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dinanzi al Tribunale di RA RI avverso l'atto di precetto, notificato il
17.09.2021, ad istanza della sig.ra e relativo al pagamento dell'importo di Controparte_1 euro 7.228,30. Tale intimazione di pagamento muoveva, a dire dell'opposta, dal mancato pagamento della differenza del prezzo convenuto per la cessione di quote, giusto art. 2 dell'atto pubblico a rogito del Notaio dr. , rep. 8027; racc. n. 4406. L'opposta, Persona_1 dunque, considerando il sig. inadempiente rispetto a detto obbligo, aveva Parte_1 intimato e precettato il pagamento della sorta capitale pari ad euro 6.900,00, oltre interessi legali decorrenti dal 30.06.2021, data dell'ultima rata di pagamento dovuta.
In punto di fatto, l'attore affermava che, in data 02.08.2016, con atto a rogito del Notaio dr.
, la sig.ra gli cedeva la propria quota di partecipazione nella Persona_1 Controparte_1 società Aliments S.r.l., avente valore nominale pari ad euro 47.000,00, al prezzo di euro
882.741,45 alle condizioni riportate all'art. 2) del detto atto pubblico. Il deducente specificava, inoltre, che la sig.ra nella medesima data di stipula della Controparte_1 cessione di quote, gli richiedeva il rilascio della somma di euro 6.900,00 da imputarsi sul conto-prezzo del totale convenuto senza che ciò, tuttavia, trovasse menzione nell'atto pubblico.
Pertanto, il sig. , con assegno bancario n. 0025352704-00 non trasferibile del Parte_1
02.08.2016, tratto sull'istituto Banca di Credito Popolare soc. coop. per azioni, elargiva la somma richiesta tant'è che lo stesso titolo veniva incassato regolarmente dall'opposta.
In adempimento di quanto convenuto in atto pubblico, quindi, il sig. , provvedeva ad Parte_1 adempiere alle proprie obbligazioni con il versamento dei relativi importi, salvo poi effettuare l'ultima corresponsione, ovvero, quella con scadenza al 30.06.2021, con il pagamento della residua somma di euro 43.100,00, tenuto conto dell'acconto di euro 6.900,00, già versato in data 02.08.2016, sul totale dovuto di euro 50.000,00. A ciò si aggiunga che l'opponente, in data 29.06.2021, prima del versamento dell'ultima rata convenuta, inviava apposita lettera raccomandata a.r. distinta dal n. 155008150029 alla sig.ra ricevuta in data Controparte_1 3
30 giugno 2021, con la quale comunicava che l'ultimo versamento del prezzo convenuto sarebbe stato pari ad euro 43.100,00, tenuto conto dell'acconto già versato. A tale missiva, però, non veniva dato alcun riscontro se non la notifica del precetto di pagamento, poi, opposto.
Dunque, alla luce di quanto sopra, appariva evidente nella ricostruzione di parte opponente l'illegittimità dell'atto stragiudiziale notificato, difettando in radice l'esistenza di un titolo giustificativo della pretesa. Di conseguenza, il sig. , chiedeva, in via preliminare, Parte_1 disporsi con provvedimento inaudita altera parte ovvero previa comparizione personale delle parti in apposita udienza, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
nel merito, accertare e dichiarare che alcuna somma era dovuta alla sig.ra e Controparte_1 che, dunque, quest'ultima non vantava alcun diritto di procedere esecutivamente ai danni dell'opponente e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato.
Si costituiva in giudizio dinanzi al Tribunale di RA RI, la sig.ra Controparte_1 eccependo l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore della Sezione
Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Napoli e chiedendo, nel merito, il rigetto della proposta opposizione, in quanto infondata in fatto come in diritto e non provata.
Successivamente con ordinanza del 20.01.2022 – comunicata il 23.08.2022 - il Giudice, dott.
Pasquale Velleca, dichiarava l'incompetenza del Tribunale adito in favore della Sezione
Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Napoli.
Il procedimento veniva, quindi, riassunto dinanzi all'intestata Sezione Specializzata, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 21.11.2022.
Alla stregua di quanto sopra, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: «in via preliminare, concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda l'atto di precetto notificato ad istanza della sig.ra , in tal modo evitando le dannose Controparte_1 conseguenze derivanti in capo all'opponente della preannunciata esecuzione;
nel merito, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dal sig. alla sig.ra Parte_1 [...]
e, dunque, quest'ultima non vanta alcun diritto di procedere esecutivamente CP_1 in danno dell'odierno opponente e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato;
condannare, in ogni caso, la controparte, al pagamento delle 4 spese e compensi di lite, oltre 15% per spese generali, Cpa al 4% ed Iva, se dovuta, come per legge, il tutto in sentenza munita di clausola».
Si costituiva in giudizio la sig.ra impugnando e contestando l'atto di Controparte_1 citazione in riassunzione.
In punto di fatto, specificava che nell'agosto del 2016, con atto pubblico a rogito del Notaio
, rep. n. 8027, racc. n. 4406, cedeva al sig. le proprie quote Persona_1 Parte_1 sociali della società Aliments S.r.l. per il prezzo complessivo pattuito in euro 882.741,45.
Con il medesimo atto, inoltre, le parti convenivano i tempi e le modalità relativi al pagamento delle quote sociali cedute. Infatti, dopo il pagamento di una parte del prezzo a mezzo di bonifici ed assegni bancari, le parti convenivano di corrispondere la somma residua di €
575.000,00 con rateazione semestrale in dieci soluzioni.
Successivamente, a dispetto delle specifiche pattuizioni sulle modalità di pagamento, con lettera raccomandata inviata alla sig.ra in data 29.06.2021, il sig. CP_1 Parte_1 preannunciava che avrebbe decurtato dall'ultima rata di prezzo della cessione di quote (in scadenza il giorno seguente) l'importo di euro 6.900,00 di cui all'assegno bancario n.
0025352704-00, emesso nell'agosto del 2016, tratto sulla Banca di Credito popolare, così provvedendo a bonificare il giorno seguente soltanto la minor somma pari ad euro 43.100,00.
Stante il parziale pagamento dell'ultima rata della cessione, la comparente era costretta a notificare atto di precetto di pagamento al sig. il quale, dunque, proponeva Parte_1 opposizione ex art 615 c.p.c. innanzi al Tribunale di RA RI, giudizio, poi, riassunto davanti all'intestato Tribunale.
Nel merito, parte opposta contestava di aver richiesto, nella medesima data di stipula dell'atto di cessione di quote, il rilascio della somma di euro 6.900,00 da imputarsi sul conto-prezzo del totale convenuto e ribadiva come, le circostanze affermate da parte opponente, trovassero smentita documentale nell'atto pubblico di cessione di quote in cui non era menzionato alcun assegno di euro 6.900,00 e men che meno l'imputazione di siffatto titolo di credito - per sua natura astratto - come acconto sul prezzo, a fronte, viceversa, della elencazione di tutti i pagamenti già effettuati, a titolo di corrispettivo, al momento della sottoscrizione dell'atto di cessione di quote e della puntuale indicazione degli ulteriori (pagamenti) da effettuarsi ancora, attesa la concessa modalità dilazionata di pagamento del residuo prezzo.
Rilevava, inoltre, che controparte basava la sua opposizione sul preteso esatto adempimento dell'ultima rata di prezzo, divenuta esigibile al 30.06.2021, mediante un assegno bancario 5 emesso, in favore della creditrice-opposta, ben cinque anni prima e, cioè, ad agosto 2016, sicché risultava inverosimile, l'asserito collegamento tra l'ultima rata di prezzo e il versamento avvenuto con il predetto titolo di credito emesso cinque anni prima: anche a voler considerare la tesi attorea secondo cui l'importo di euro 6.900,00 sarebbe stato un acconto sul prezzo di cessione, non si comprendeva per quale motivo parte attrice l'avrebbe decurtato sull'ultima rata di prezzo, anziché sulla prima con scadenza al 31.12.2016.
Parte opposta contestava, infine, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, attesa l'inesistenza dei gravi motivi che la norma richiede da rinvenire nella presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione (o fumus boni iuris) e nell'irreparabilità del pregiudizio derivante al debitore dal compimento di atti esecutivi (o periculum in mora).
Contestando, sulla base di tali affermazioni, l'infondatezza della domanda attorea, la sig.ra concludeva in tal senso: «IN RITO - rigettare l'infondata istanza di Controparte_1 sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto, seppure relativamente all'esigua somma precettata;
NEL MERITO - rigettare la proposta opposizione in quanto del tutto infondata in fatto e diritto e non provata, e per l'effetto della soccombenza condannare, ex artt. 91 e 93 c.p.c. la parte opponente al pagamento delle spese
e dei compensi di avvocato, da determinarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario».
In seguito, il Giudice, letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte, fissava l'udienza del 24.01.2023 per la discussione della predetta istanza nel contradditorio delle parti e, all'esito di tale udienza, si riservava. Sciolta la riserva, rigettava l'istanza di sospensione stante l'assenza tanto del fumus boni iuris, quanto del periculum in mora, provvedimento poi confermato anche in sede di reclamo (cfr. ordinanza del Collegio in atti del 12.04.2023).
Successivamente, all'esito dell'udienza dell'11.04.2023, venivano concessi alle parti i termini richiesti ex art. 183 comma 6 c.p.c.
In sede di memoria ex art. 183 c.p.c. primo termine, parte convenuta precisava in tal senso le proprie conclusioni: «Piaccia al Tribunale adito rigettare la proposta opposizione in quanto del tutto infondata in fatto e diritto e non provata, e per l'effetto della soccombenza condannare, ex artt. 91 e 93 c.p.c., la parte opponente al pagamento delle spese e dei compensi di avvocato - da determinarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche ed 6 integrazioni - sia del presente giudizio di merito, ma anche dei due giudizi cautelati di primo e secondo grado intentati sempre innanzi al Tribunale adito, dapprima in composizione monocratica (R.G. 28464/2022, cfr all. 1) e successivamente in composizione collegiale (R.G. 4783/2023, cfr all. 2), in tutti e tre i casi con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario».
Successivamente il giudice istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, ritenute inammissibili ed irrilevanti le istanze istruttorie avanzate dalle parti, fissava l'udienza del 14.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di comparsa conclusionale il sig. concludeva in tal modo: «in via Parte_1 preliminare, revocare l'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie del 24 gennaio 2024 e, per l'effetto, rimettere la causa sul ruolo istruttorio affinché vengano ammesse le richieste istruttorie, ovvero d'interrogatorio formale dell'opposta nonché di prova testimoniale, così come ritualmente richiesto nelle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., reiterato all'udienza di precisazione delle conclusioni, con espressa riserva di gravame;
nel merito, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dal sig. alla sig.ra Parte_1 CP_1
e, dunque, quest'ultima non vanta alcun diritto di procedere esecutivamente in
[...] danno dell'odierno opponente e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato;
3. condannare, in ogni caso, la controparte, al pagamento delle spese
e compensi di lite, oltre 15% per spese generali, Cpa al 4% ed Iva, se dovuta, a mente dei
D.M. n. 55/14 e 37/18, il tutto in sentenza munita di clausola, come per legge».
La domanda oggetto di riassunzione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Sembra opportuno, prima di affrontare il merito della questione, ripercorrere gli aspetti principali della vicenda per cui è lite.
L'odierna controversia, scaturisce, com'è noto, dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, all'atto di precetto notificato al sig. Parte_1 in data 17.09.2021 ad istanza della sig.ra avente ad oggetto il pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 7.228,30. Tale intimazione di pagamento trovava la sua ragion d'essere, secondo parte opposta, nel mancato pagamento della differenza del prezzo convenuto per la 7 cessione di quote secondo quanto stabilito sub art. 2) dell'atto pubblico, a rogito del Notaio dr. rep. n. 8027, racc. n. 4406. Persona_1
Infatti, in data 02.08.2016, la sig.ra cedeva al sig. la propria quota di CP_1 Parte_1 partecipazione nella società Aliments S.r.l. - avente valore nominale pari ad euro 47.000,00 - al prezzo di euro 882.741,45 e alle condizioni riportate all'art. 2) del detto atto pubblico, concedendo ampia dilazione sul versamento del corrispettivo.
In particolare, dopo il pagamento di una parte del prezzo a mezzo di bonifici ed assegni bancari, le parti convenivano di corrispondere la somma residua di € 575.000,00 con rateazione semestrale in dieci soluzioni.
Tuttavia, prima del versamento dell'ultima rata, il sig. comunicava, con lettera Parte_1 raccomandata, che avrebbe decurtato, dall'ultima rata di prezzo, la somma di € 6.900,00 in quanto già versata con assegno bancario nella stessa data del rogito notarile;
in tal modo l'opposta si vedeva costretta a notificare l'atto di precetto di pagamento della predetta somma indebitamente decurtata.
Il giudizio, in principio incardinato presso il Tribunale di RA RI, veniva riassunto,
a seguito di declaratoria d'incompetenza, dinnanzi all'intestato Tribunale.
In tale sede, essendo stata richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda l'atto di precetto, il giudice della cautela rigettava la stessa per l'insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. (cfr. allegato 4 della memoria ex art
183 c.p.c., I termine di parte convenuta).
In particolare, per quanto concerne il primo requisito veniva statuito che: «Secondo parte ricorrente, prima della stipula del contratto di cessione di quote l'opponente avrebbe versato la somma di € 6900,00 con assegno bancario imputandolo al pagamento del prezzo della suddetta cessione delle partecipazioni sociali […].
In particolare, non si comprende perché nell'atto pubblico di cessione rogato dal notaio - ove in maniera puntuale e specifica si attesta il versamento del prezzo in favore della cessionaria in varie soluzioni con bonifici bancari ed assegni bancari (cfr. art. 2 della cessione in atti, pagg.2 -3) - non vi sia alcun riferimento all'assegno bancario dell'importo di € 6900,00 pur riscosso dalla CP_1
Il dubbio che l'imputazione di tale pagamento sia ascrivibile a parte del prezzo convenuto per la cessione insorge in maniera evidente anche alla luce di altra circostanza […]. 8
Si fa riferimento al fatto che il rilascio dell'assegno di € 6900,00 datato 02.08.2016 (data del rogito notarile citato) non abbia generato - come era prevedibile – una riduzione della prima rata versata alla con bonifico del 30.12.2016 od eventualmente della CP_1 seconda rata pure versata con disposizione di pagamento del 30.06.2017 (come da estratto conto corrente allegato in atti). Ma in maniera a dir poco sorprendente si attende il versamento dell'ultima rata di prezzo e quindi a distanza di quasi 5 anni inoltrando la raccomandata del 29.06.2021 che invoca la pretesa decurtazione.
Tali circostanze incrinano la prova certa dell'imputazione di tale pagamento alla cessione di quote, in considerazione soprattutto del titolo astratto con cui viene effettuato il versamento
(assegno bancario) senza che vi sia traccia di tale pagamento nell'atto pubblico rogato – si ribadisce – proprio nella stessa data in cui si emette il citato titolo bancario».
Successivamente, veniva rigettato anche il reclamo proposto avverso tale pronuncia (cfr. allegato 5 della memoria ex art. 183 c.p.c., I termine di parte convenuta).
Il Collegio, in sede di reclamo confutava la tesi sostenuta dal reclamante secondo cui è il creditore che agisce per il pagamento ad avere l'onere di provare il titolo del suo diritto e non anche il mancato pagamento;
ove, però, il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.
Il Collegio, a tal proposito, statuiva, invece, che: «Tale tesi non può essere accolta atteso che la predetta regula iuris trova eccezione nell'ipotesi in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno, come nel caso di specie. Infatti, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo
a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione di assegno
(cfr. Cass. n. 3008/2012, Cass. n. 3194/2016,); in tal caso, grava sul debitore l'onere di dimostrare che con il pagamento degli assegni egli aveva estinto il debito oggetto della pretesa del creditore (ex multis Cass. 15708/2021 e Cass. n. 4216/2023. A fronte della contestazione del creditore in ordine all'imputazione dell'assegno a pagamento di una parte dell'importo previsto per la cessione della quota sociale, le circostanze affermate da parte 9 reclamante al fine di dimostrare l'imputazione come dal medesimo dedotta – ed invero in sede di ricorso il predetto ha affermato che la richiesta e la dazione dell'assegno sarebbero avvenute prima della stipula dell'atto pubblico e successivamente che tali fatti si sarebbero svolti dopo la stipula dell'atto – non appaiono verosimili soprattutto con riferimento alla circostanza che l'importo oggetto dell'assegno è una parte minima del prezzo della cessione
e che le modalità del pagamento del prezzo nell'atto notarile erano state minuziosamente elencate».
Ebbene, s'intende, in questa sede, accogliere il principio di diritto statuito dalla Suprema
Corte e affermato in sede di reclamo dal Collegio, per decidere il merito della presente controversia.
Il sig. , dunque, non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante, volto a Parte_1 dimostrare che mediante assegno bancario aveva corrisposto parte del prezzo stabilito per la cessione delle quote societarie.
L'attore, infatti, non ha allegato alcuna circostanza che consenta di pervenire a tale conclusione, limitandosi, piuttosto ad asserire che controparte non aveva mai indicato a che titolo avesse incassato quella somma.
Il sig. ha, piuttosto, cercato di assolvere l'onere probatorio dapprima chiedendo, con Parte_1 la memoria ex art. 183 II termine c.p.c., l'interrogatorio formale dell'opposta e prova testimoniale sulle medesime circostanze di fatto e, successivamente, reiterando la richiesta di revoca dell'ordinanza di rigetto dei mezzi istruttori e, ciò, tanto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, quanto in sede di comparsa conclusionale, sottolineando, qui, come la prova orale: «rappresenterebbe l'unico possibile strumento probatorio per la dimostrazione delle circostanze dedotte da parte opponente» (cfr. pag. 5 comparsa conclusionale di parte attrice).
In realtà, a ben vedere, sono proprio le circostanze addotte dal a sostegno della Parte_1 propria tesi, a rivelarsi prive di fondamento.
In primo luogo, infatti, anche a voler considerare valida la circostanza per cui l'assegno sarebbe stato precedente rispetto alla stipula del rogito, non si comprende perché nell'atto pubblico di cessione rogato dal notaio - ove in maniera puntuale e specifica si attesta il versamento del prezzo in favore della cessionaria in varie soluzioni con bonifici bancari ed assegni bancari (cfr. art. 2 della cessione in atti, pagg.2 -3) - non vi sia alcun riferimento all'assegno bancario dell'importo di euro 6.900,00, pur riscosso dalla CP_1 10
Ed invero, tale circostanza è stata poi smentita dallo stesso opponente che - resosi conto dell'insostenibilità della tesi della dazione prima dell'atto notarile senza farne ivi menzione - mutava versione, insistendo negli scritti conclusionali che la consegna dell'assegno sarebbe avvenuta dopo la stipula dell'atto notarile.
In secondo luogo, non convince neanche la circostanza, per la quale l'assegno sarebbe stato emesso subito dopo la stipula dell'atto notarile e ciò sia in quanto l'importo oggetto dell'assegno risulta essere minimo rispetto al totale corrisposto a fronte anche della ampia dilazione di pagamento concessa sia in quanto, nel rogito notarile, erano state indicate in maniera dettagliata le modalità di pagamento dell'obbligazione scaturente dalla cessione delle quote societarie.
Pertanto non si comprende per quale motivo una parte che ha ottenuto una dilazione di pagamento di 5 anni dalla conclusione del contratto di cessione di quote poi addivenga all'erogazione di una somma sulla base di un titolo astratto senza pretendere da subito la decurtazione imputandola alla prima scadenza della rata concessa.
A fronte di questo quadro probatorio, il Collegio condivide la decisione del giudice istruttore di rigettare la reiterata richiesta di prova di parte opponente, su circostanze generiche peraltro fermamente e ripetutamente contestate da controparte e senza ricorrere quanto alla prova testimoniale all'indicazione nominativa di testimoni che fossero stati presenti all'atto della consegna dell'assegno.
È opportuno, infine, precisare che, in sede di comparsa conclusionale, il sig. Parte_1 asseriva di aver eseguito il pagamento della somma intimata nell'atto stragiudiziale, in uno alle spese e competenze dell'atto nonché di quelle esecutive, salvo ripetizione, senza allegare, tuttavia, alcun dato a conforto di tale deduzione.
Alla luce di quanto esposto, dunque, la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza anche con riferimento alla fase cautelare, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n.
55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (€ 7.228,30) ed applicando il valore tra i minimi ed i medi tabellari.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede: 11
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento in favore di delle spese processuali che Controparte_1 liquida in € 1.752,00 (per la fase cautelare di primo grado), in € 2150,00 (per la fase cautelare di reclamo) e in € 2.540,00 (per il giudizio di merito) per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e CPA come per legge con attribuzione al procuratore avv. Mario Alfano dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia d'Impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. LEONARDO PICA Presidente dr.ssa ORNELLA MINUCCI Giudice dr. ADRIANO DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 27081/2022 RG promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Stoia (C.F. C.F._1
), con studio in RA RI (SA) alla via Roma, n. 25 e Luca C.F._2
LL (C.F. ), con studio in Napoli al Centro Direzionale, Isola E/5 C.F._3 attore in riassunzione nei confronti di
nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Alfano (C. F. C.F._4
), entrambi elettivamente domiciliati a Napoli, presso lo studio C.F._5 dell'avv. Alessandra Pucci, alla via Tasso n. 91/B convenuta in riassunzione
Conclusioni
All'udienza del 14.01.2025 le parti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 21.11.2022, a seguito di provvedimento emesso in data 20.01.2022 e comunicato il 23.08.2022 con cui il Tribunale di
RA RI dichiarava la propria incompetenza, l'odierno attore evocava in giudizio innanzi a questa sezione specializzata affinché, in via preliminare, venisse Controparte_1 2 concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fondava l'atto di precetto notificato ad istanza della sig.ra e, nel merito, venisse accertato e Controparte_1 dichiarato che nessuna somma era dovuta dal sig. alla sig.ra Parte_1 CP_1
[...]
A fondamento della domanda, l'odierno attore premetteva di aver spiegato opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dinanzi al Tribunale di RA RI avverso l'atto di precetto, notificato il
17.09.2021, ad istanza della sig.ra e relativo al pagamento dell'importo di Controparte_1 euro 7.228,30. Tale intimazione di pagamento muoveva, a dire dell'opposta, dal mancato pagamento della differenza del prezzo convenuto per la cessione di quote, giusto art. 2 dell'atto pubblico a rogito del Notaio dr. , rep. 8027; racc. n. 4406. L'opposta, Persona_1 dunque, considerando il sig. inadempiente rispetto a detto obbligo, aveva Parte_1 intimato e precettato il pagamento della sorta capitale pari ad euro 6.900,00, oltre interessi legali decorrenti dal 30.06.2021, data dell'ultima rata di pagamento dovuta.
In punto di fatto, l'attore affermava che, in data 02.08.2016, con atto a rogito del Notaio dr.
, la sig.ra gli cedeva la propria quota di partecipazione nella Persona_1 Controparte_1 società Aliments S.r.l., avente valore nominale pari ad euro 47.000,00, al prezzo di euro
882.741,45 alle condizioni riportate all'art. 2) del detto atto pubblico. Il deducente specificava, inoltre, che la sig.ra nella medesima data di stipula della Controparte_1 cessione di quote, gli richiedeva il rilascio della somma di euro 6.900,00 da imputarsi sul conto-prezzo del totale convenuto senza che ciò, tuttavia, trovasse menzione nell'atto pubblico.
Pertanto, il sig. , con assegno bancario n. 0025352704-00 non trasferibile del Parte_1
02.08.2016, tratto sull'istituto Banca di Credito Popolare soc. coop. per azioni, elargiva la somma richiesta tant'è che lo stesso titolo veniva incassato regolarmente dall'opposta.
In adempimento di quanto convenuto in atto pubblico, quindi, il sig. , provvedeva ad Parte_1 adempiere alle proprie obbligazioni con il versamento dei relativi importi, salvo poi effettuare l'ultima corresponsione, ovvero, quella con scadenza al 30.06.2021, con il pagamento della residua somma di euro 43.100,00, tenuto conto dell'acconto di euro 6.900,00, già versato in data 02.08.2016, sul totale dovuto di euro 50.000,00. A ciò si aggiunga che l'opponente, in data 29.06.2021, prima del versamento dell'ultima rata convenuta, inviava apposita lettera raccomandata a.r. distinta dal n. 155008150029 alla sig.ra ricevuta in data Controparte_1 3
30 giugno 2021, con la quale comunicava che l'ultimo versamento del prezzo convenuto sarebbe stato pari ad euro 43.100,00, tenuto conto dell'acconto già versato. A tale missiva, però, non veniva dato alcun riscontro se non la notifica del precetto di pagamento, poi, opposto.
Dunque, alla luce di quanto sopra, appariva evidente nella ricostruzione di parte opponente l'illegittimità dell'atto stragiudiziale notificato, difettando in radice l'esistenza di un titolo giustificativo della pretesa. Di conseguenza, il sig. , chiedeva, in via preliminare, Parte_1 disporsi con provvedimento inaudita altera parte ovvero previa comparizione personale delle parti in apposita udienza, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato;
nel merito, accertare e dichiarare che alcuna somma era dovuta alla sig.ra e Controparte_1 che, dunque, quest'ultima non vantava alcun diritto di procedere esecutivamente ai danni dell'opponente e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato.
Si costituiva in giudizio dinanzi al Tribunale di RA RI, la sig.ra Controparte_1 eccependo l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore della Sezione
Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Napoli e chiedendo, nel merito, il rigetto della proposta opposizione, in quanto infondata in fatto come in diritto e non provata.
Successivamente con ordinanza del 20.01.2022 – comunicata il 23.08.2022 - il Giudice, dott.
Pasquale Velleca, dichiarava l'incompetenza del Tribunale adito in favore della Sezione
Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Napoli.
Il procedimento veniva, quindi, riassunto dinanzi all'intestata Sezione Specializzata, con atto di citazione in riassunzione notificato in data 21.11.2022.
Alla stregua di quanto sopra, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: «in via preliminare, concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda l'atto di precetto notificato ad istanza della sig.ra , in tal modo evitando le dannose Controparte_1 conseguenze derivanti in capo all'opponente della preannunciata esecuzione;
nel merito, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dal sig. alla sig.ra Parte_1 [...]
e, dunque, quest'ultima non vanta alcun diritto di procedere esecutivamente CP_1 in danno dell'odierno opponente e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato;
condannare, in ogni caso, la controparte, al pagamento delle 4 spese e compensi di lite, oltre 15% per spese generali, Cpa al 4% ed Iva, se dovuta, come per legge, il tutto in sentenza munita di clausola».
Si costituiva in giudizio la sig.ra impugnando e contestando l'atto di Controparte_1 citazione in riassunzione.
In punto di fatto, specificava che nell'agosto del 2016, con atto pubblico a rogito del Notaio
, rep. n. 8027, racc. n. 4406, cedeva al sig. le proprie quote Persona_1 Parte_1 sociali della società Aliments S.r.l. per il prezzo complessivo pattuito in euro 882.741,45.
Con il medesimo atto, inoltre, le parti convenivano i tempi e le modalità relativi al pagamento delle quote sociali cedute. Infatti, dopo il pagamento di una parte del prezzo a mezzo di bonifici ed assegni bancari, le parti convenivano di corrispondere la somma residua di €
575.000,00 con rateazione semestrale in dieci soluzioni.
Successivamente, a dispetto delle specifiche pattuizioni sulle modalità di pagamento, con lettera raccomandata inviata alla sig.ra in data 29.06.2021, il sig. CP_1 Parte_1 preannunciava che avrebbe decurtato dall'ultima rata di prezzo della cessione di quote (in scadenza il giorno seguente) l'importo di euro 6.900,00 di cui all'assegno bancario n.
0025352704-00, emesso nell'agosto del 2016, tratto sulla Banca di Credito popolare, così provvedendo a bonificare il giorno seguente soltanto la minor somma pari ad euro 43.100,00.
Stante il parziale pagamento dell'ultima rata della cessione, la comparente era costretta a notificare atto di precetto di pagamento al sig. il quale, dunque, proponeva Parte_1 opposizione ex art 615 c.p.c. innanzi al Tribunale di RA RI, giudizio, poi, riassunto davanti all'intestato Tribunale.
Nel merito, parte opposta contestava di aver richiesto, nella medesima data di stipula dell'atto di cessione di quote, il rilascio della somma di euro 6.900,00 da imputarsi sul conto-prezzo del totale convenuto e ribadiva come, le circostanze affermate da parte opponente, trovassero smentita documentale nell'atto pubblico di cessione di quote in cui non era menzionato alcun assegno di euro 6.900,00 e men che meno l'imputazione di siffatto titolo di credito - per sua natura astratto - come acconto sul prezzo, a fronte, viceversa, della elencazione di tutti i pagamenti già effettuati, a titolo di corrispettivo, al momento della sottoscrizione dell'atto di cessione di quote e della puntuale indicazione degli ulteriori (pagamenti) da effettuarsi ancora, attesa la concessa modalità dilazionata di pagamento del residuo prezzo.
Rilevava, inoltre, che controparte basava la sua opposizione sul preteso esatto adempimento dell'ultima rata di prezzo, divenuta esigibile al 30.06.2021, mediante un assegno bancario 5 emesso, in favore della creditrice-opposta, ben cinque anni prima e, cioè, ad agosto 2016, sicché risultava inverosimile, l'asserito collegamento tra l'ultima rata di prezzo e il versamento avvenuto con il predetto titolo di credito emesso cinque anni prima: anche a voler considerare la tesi attorea secondo cui l'importo di euro 6.900,00 sarebbe stato un acconto sul prezzo di cessione, non si comprendeva per quale motivo parte attrice l'avrebbe decurtato sull'ultima rata di prezzo, anziché sulla prima con scadenza al 31.12.2016.
Parte opposta contestava, infine, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, attesa l'inesistenza dei gravi motivi che la norma richiede da rinvenire nella presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione (o fumus boni iuris) e nell'irreparabilità del pregiudizio derivante al debitore dal compimento di atti esecutivi (o periculum in mora).
Contestando, sulla base di tali affermazioni, l'infondatezza della domanda attorea, la sig.ra concludeva in tal senso: «IN RITO - rigettare l'infondata istanza di Controparte_1 sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo posto a base del precetto opposto, seppure relativamente all'esigua somma precettata;
NEL MERITO - rigettare la proposta opposizione in quanto del tutto infondata in fatto e diritto e non provata, e per l'effetto della soccombenza condannare, ex artt. 91 e 93 c.p.c. la parte opponente al pagamento delle spese
e dei compensi di avvocato, da determinarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario».
In seguito, il Giudice, letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte, fissava l'udienza del 24.01.2023 per la discussione della predetta istanza nel contradditorio delle parti e, all'esito di tale udienza, si riservava. Sciolta la riserva, rigettava l'istanza di sospensione stante l'assenza tanto del fumus boni iuris, quanto del periculum in mora, provvedimento poi confermato anche in sede di reclamo (cfr. ordinanza del Collegio in atti del 12.04.2023).
Successivamente, all'esito dell'udienza dell'11.04.2023, venivano concessi alle parti i termini richiesti ex art. 183 comma 6 c.p.c.
In sede di memoria ex art. 183 c.p.c. primo termine, parte convenuta precisava in tal senso le proprie conclusioni: «Piaccia al Tribunale adito rigettare la proposta opposizione in quanto del tutto infondata in fatto e diritto e non provata, e per l'effetto della soccombenza condannare, ex artt. 91 e 93 c.p.c., la parte opponente al pagamento delle spese e dei compensi di avvocato - da determinarsi ex DM 55/2014 e successive modifiche ed 6 integrazioni - sia del presente giudizio di merito, ma anche dei due giudizi cautelati di primo e secondo grado intentati sempre innanzi al Tribunale adito, dapprima in composizione monocratica (R.G. 28464/2022, cfr all. 1) e successivamente in composizione collegiale (R.G. 4783/2023, cfr all. 2), in tutti e tre i casi con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario».
Successivamente il giudice istruttore, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, ritenute inammissibili ed irrilevanti le istanze istruttorie avanzate dalle parti, fissava l'udienza del 14.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In sede di comparsa conclusionale il sig. concludeva in tal modo: «in via Parte_1 preliminare, revocare l'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie del 24 gennaio 2024 e, per l'effetto, rimettere la causa sul ruolo istruttorio affinché vengano ammesse le richieste istruttorie, ovvero d'interrogatorio formale dell'opposta nonché di prova testimoniale, così come ritualmente richiesto nelle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., reiterato all'udienza di precisazione delle conclusioni, con espressa riserva di gravame;
nel merito, accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta dal sig. alla sig.ra Parte_1 CP_1
e, dunque, quest'ultima non vanta alcun diritto di procedere esecutivamente in
[...] danno dell'odierno opponente e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato;
3. condannare, in ogni caso, la controparte, al pagamento delle spese
e compensi di lite, oltre 15% per spese generali, Cpa al 4% ed Iva, se dovuta, a mente dei
D.M. n. 55/14 e 37/18, il tutto in sentenza munita di clausola, come per legge».
La domanda oggetto di riassunzione è infondata e non merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Sembra opportuno, prima di affrontare il merito della questione, ripercorrere gli aspetti principali della vicenda per cui è lite.
L'odierna controversia, scaturisce, com'è noto, dall'opposizione ex art. 615 c.p.c. con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, all'atto di precetto notificato al sig. Parte_1 in data 17.09.2021 ad istanza della sig.ra avente ad oggetto il pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 7.228,30. Tale intimazione di pagamento trovava la sua ragion d'essere, secondo parte opposta, nel mancato pagamento della differenza del prezzo convenuto per la 7 cessione di quote secondo quanto stabilito sub art. 2) dell'atto pubblico, a rogito del Notaio dr. rep. n. 8027, racc. n. 4406. Persona_1
Infatti, in data 02.08.2016, la sig.ra cedeva al sig. la propria quota di CP_1 Parte_1 partecipazione nella società Aliments S.r.l. - avente valore nominale pari ad euro 47.000,00 - al prezzo di euro 882.741,45 e alle condizioni riportate all'art. 2) del detto atto pubblico, concedendo ampia dilazione sul versamento del corrispettivo.
In particolare, dopo il pagamento di una parte del prezzo a mezzo di bonifici ed assegni bancari, le parti convenivano di corrispondere la somma residua di € 575.000,00 con rateazione semestrale in dieci soluzioni.
Tuttavia, prima del versamento dell'ultima rata, il sig. comunicava, con lettera Parte_1 raccomandata, che avrebbe decurtato, dall'ultima rata di prezzo, la somma di € 6.900,00 in quanto già versata con assegno bancario nella stessa data del rogito notarile;
in tal modo l'opposta si vedeva costretta a notificare l'atto di precetto di pagamento della predetta somma indebitamente decurtata.
Il giudizio, in principio incardinato presso il Tribunale di RA RI, veniva riassunto,
a seguito di declaratoria d'incompetenza, dinnanzi all'intestato Tribunale.
In tale sede, essendo stata richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda l'atto di precetto, il giudice della cautela rigettava la stessa per l'insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. (cfr. allegato 4 della memoria ex art
183 c.p.c., I termine di parte convenuta).
In particolare, per quanto concerne il primo requisito veniva statuito che: «Secondo parte ricorrente, prima della stipula del contratto di cessione di quote l'opponente avrebbe versato la somma di € 6900,00 con assegno bancario imputandolo al pagamento del prezzo della suddetta cessione delle partecipazioni sociali […].
In particolare, non si comprende perché nell'atto pubblico di cessione rogato dal notaio - ove in maniera puntuale e specifica si attesta il versamento del prezzo in favore della cessionaria in varie soluzioni con bonifici bancari ed assegni bancari (cfr. art. 2 della cessione in atti, pagg.2 -3) - non vi sia alcun riferimento all'assegno bancario dell'importo di € 6900,00 pur riscosso dalla CP_1
Il dubbio che l'imputazione di tale pagamento sia ascrivibile a parte del prezzo convenuto per la cessione insorge in maniera evidente anche alla luce di altra circostanza […]. 8
Si fa riferimento al fatto che il rilascio dell'assegno di € 6900,00 datato 02.08.2016 (data del rogito notarile citato) non abbia generato - come era prevedibile – una riduzione della prima rata versata alla con bonifico del 30.12.2016 od eventualmente della CP_1 seconda rata pure versata con disposizione di pagamento del 30.06.2017 (come da estratto conto corrente allegato in atti). Ma in maniera a dir poco sorprendente si attende il versamento dell'ultima rata di prezzo e quindi a distanza di quasi 5 anni inoltrando la raccomandata del 29.06.2021 che invoca la pretesa decurtazione.
Tali circostanze incrinano la prova certa dell'imputazione di tale pagamento alla cessione di quote, in considerazione soprattutto del titolo astratto con cui viene effettuato il versamento
(assegno bancario) senza che vi sia traccia di tale pagamento nell'atto pubblico rogato – si ribadisce – proprio nella stessa data in cui si emette il citato titolo bancario».
Successivamente, veniva rigettato anche il reclamo proposto avverso tale pronuncia (cfr. allegato 5 della memoria ex art. 183 c.p.c., I termine di parte convenuta).
Il Collegio, in sede di reclamo confutava la tesi sostenuta dal reclamante secondo cui è il creditore che agisce per il pagamento ad avere l'onere di provare il titolo del suo diritto e non anche il mancato pagamento;
ove, però, il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.
Il Collegio, a tal proposito, statuiva, invece, che: «Tale tesi non può essere accolta atteso che la predetta regula iuris trova eccezione nell'ipotesi in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno, come nel caso di specie. Infatti, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo
a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione di assegno
(cfr. Cass. n. 3008/2012, Cass. n. 3194/2016,); in tal caso, grava sul debitore l'onere di dimostrare che con il pagamento degli assegni egli aveva estinto il debito oggetto della pretesa del creditore (ex multis Cass. 15708/2021 e Cass. n. 4216/2023. A fronte della contestazione del creditore in ordine all'imputazione dell'assegno a pagamento di una parte dell'importo previsto per la cessione della quota sociale, le circostanze affermate da parte 9 reclamante al fine di dimostrare l'imputazione come dal medesimo dedotta – ed invero in sede di ricorso il predetto ha affermato che la richiesta e la dazione dell'assegno sarebbero avvenute prima della stipula dell'atto pubblico e successivamente che tali fatti si sarebbero svolti dopo la stipula dell'atto – non appaiono verosimili soprattutto con riferimento alla circostanza che l'importo oggetto dell'assegno è una parte minima del prezzo della cessione
e che le modalità del pagamento del prezzo nell'atto notarile erano state minuziosamente elencate».
Ebbene, s'intende, in questa sede, accogliere il principio di diritto statuito dalla Suprema
Corte e affermato in sede di reclamo dal Collegio, per decidere il merito della presente controversia.
Il sig. , dunque, non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante, volto a Parte_1 dimostrare che mediante assegno bancario aveva corrisposto parte del prezzo stabilito per la cessione delle quote societarie.
L'attore, infatti, non ha allegato alcuna circostanza che consenta di pervenire a tale conclusione, limitandosi, piuttosto ad asserire che controparte non aveva mai indicato a che titolo avesse incassato quella somma.
Il sig. ha, piuttosto, cercato di assolvere l'onere probatorio dapprima chiedendo, con Parte_1 la memoria ex art. 183 II termine c.p.c., l'interrogatorio formale dell'opposta e prova testimoniale sulle medesime circostanze di fatto e, successivamente, reiterando la richiesta di revoca dell'ordinanza di rigetto dei mezzi istruttori e, ciò, tanto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, quanto in sede di comparsa conclusionale, sottolineando, qui, come la prova orale: «rappresenterebbe l'unico possibile strumento probatorio per la dimostrazione delle circostanze dedotte da parte opponente» (cfr. pag. 5 comparsa conclusionale di parte attrice).
In realtà, a ben vedere, sono proprio le circostanze addotte dal a sostegno della Parte_1 propria tesi, a rivelarsi prive di fondamento.
In primo luogo, infatti, anche a voler considerare valida la circostanza per cui l'assegno sarebbe stato precedente rispetto alla stipula del rogito, non si comprende perché nell'atto pubblico di cessione rogato dal notaio - ove in maniera puntuale e specifica si attesta il versamento del prezzo in favore della cessionaria in varie soluzioni con bonifici bancari ed assegni bancari (cfr. art. 2 della cessione in atti, pagg.2 -3) - non vi sia alcun riferimento all'assegno bancario dell'importo di euro 6.900,00, pur riscosso dalla CP_1 10
Ed invero, tale circostanza è stata poi smentita dallo stesso opponente che - resosi conto dell'insostenibilità della tesi della dazione prima dell'atto notarile senza farne ivi menzione - mutava versione, insistendo negli scritti conclusionali che la consegna dell'assegno sarebbe avvenuta dopo la stipula dell'atto notarile.
In secondo luogo, non convince neanche la circostanza, per la quale l'assegno sarebbe stato emesso subito dopo la stipula dell'atto notarile e ciò sia in quanto l'importo oggetto dell'assegno risulta essere minimo rispetto al totale corrisposto a fronte anche della ampia dilazione di pagamento concessa sia in quanto, nel rogito notarile, erano state indicate in maniera dettagliata le modalità di pagamento dell'obbligazione scaturente dalla cessione delle quote societarie.
Pertanto non si comprende per quale motivo una parte che ha ottenuto una dilazione di pagamento di 5 anni dalla conclusione del contratto di cessione di quote poi addivenga all'erogazione di una somma sulla base di un titolo astratto senza pretendere da subito la decurtazione imputandola alla prima scadenza della rata concessa.
A fronte di questo quadro probatorio, il Collegio condivide la decisione del giudice istruttore di rigettare la reiterata richiesta di prova di parte opponente, su circostanze generiche peraltro fermamente e ripetutamente contestate da controparte e senza ricorrere quanto alla prova testimoniale all'indicazione nominativa di testimoni che fossero stati presenti all'atto della consegna dell'assegno.
È opportuno, infine, precisare che, in sede di comparsa conclusionale, il sig. Parte_1 asseriva di aver eseguito il pagamento della somma intimata nell'atto stragiudiziale, in uno alle spese e competenze dell'atto nonché di quelle esecutive, salvo ripetizione, senza allegare, tuttavia, alcun dato a conforto di tale deduzione.
Alla luce di quanto esposto, dunque, la domanda non può essere accolta.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice secondo il criterio della soccombenza anche con riferimento alla fase cautelare, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n.
55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (€ 7.228,30) ed applicando il valore tra i minimi ed i medi tabellari.
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede: 11
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento in favore di delle spese processuali che Controparte_1 liquida in € 1.752,00 (per la fase cautelare di primo grado), in € 2150,00 (per la fase cautelare di reclamo) e in € 2.540,00 (per il giudizio di merito) per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e CPA come per legge con attribuzione al procuratore avv. Mario Alfano dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA