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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3163/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi, 03/04/2025 innanzi al Giudice Alessandro Pernigotto sono comparsi:
per l'avv. Massimo Borgia;
Parte_1
per l'avv. Daniele De Leo in sostituzione dell'avv. Maria Parte_2
Luisa Costantino.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa ed i procuratori discutono riportandosi ai rispettivi scritti e documenti.
Esaurita la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura alle parti presenti.
Brescia, 03/04/2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
1 n. 3163/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3163/2024 R.G. promossa con atto di citazione da:
, Parte_1 con l'Avv. Massimo Borgia
Attrice opponente
contro
Parte_2 con l'Avv. Maria Luisa Costantino,
Convenuta opposta nonché contro
Controparte_1
Terza chiamata, contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 3.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato consumatasi la fase c.d. Parte_1 interinale innanzi al giudice dell'esecuzione (concretatasi nel procedimento iscritto al n. 12497/2023 r.g. di questo Tribunale, recante riunito il n. 12555/2023 r.g.), ha convenuto in giudizio così introducendo la c.d. fase di merito Parte_2
2 dell'opposizione promossa avverso il procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al n. 1080/2023 r.g.e.
Detto procedimento, in particolare, è stato promosso da parte di Parte_2 quale creditrice procedente, ai danni di quale debitrice esecutata, e di Parte_1
quale c.d. terza pignorata. Controparte_1
Quest'ultima peraltro, convenuta in giudizio ex art. 102, c. II, c.p.c. su ordine di questo
Giudice, non ha dispiegato attività difensiva ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 13.2.2025.
Più in particolare, a lamentato, da un lato, che il titolo esecutivo posto Parte_1
a fondamento dell'azione esecutiva (ovverosia il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 14/2023 emesso da parte del Giudice di Pace di Brescia) così come il pedissequo atto di precetto sarebbero stati notificati presso la sua residenza anagrafica e non già presso la sua dimora effettiva nonché, dall'altro, che il contratto posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento appena richiamata recherebbe talune clausole negoziali rispetto alle quali risulterebbe omesso il vaglio di (non) vessatorietà prescritto dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n.
9479/2023.
Con comparsa depositata in data 27.5.2024 si è costituita in giudizio Parte_2 domandando il rigetto delle domande attoree.
[...]
Avvenuto il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa è stata istruita in via meramente documentale ed all'udienza del 13.2.2025 è stata spedita senz'altro alla fase decisoria secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da non può trovare accoglimento. Parte_1
Quanto alla doglianza relativa alla invalidità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, essa va ricondotta all'alveo applicativo dell'art. 617 c.p.c. e conseguentemente dichiarata inammissibile poiché tardivamente proposta.
Al riguardo, mette conto di osservare che è stata la stessa parte opponente a dedurre gli elementi fattuali su cui detta contestazione si poggia e, tanto, al dichiarato fine di
“rendere inesistente la notifica con la conseguente inefficacia del pignoramento”: si tratta dunque di un vero e proprio motivo di opposizione afferente la validità del pignoramento in quanto collegato alla corretta previa notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
3 In altri termini, si tratta di un motivo di opposizione agli atti esecutivi, a prescindere dalle norme evocate al riguardo (art. 615 c.p.c. anziché art. 617 c.p.c.) ad opera di parte opponente.
Tanto premesso, come anticipato e come correttamente rilevato anche da parte del giudice dell'esecuzione, si tratta di una doglianza inammissibile poiché tardivamente formulata.
Ed invero, se da un lato parte opponente ha indicato essa stessa di aver avuto conoscenza della pendenza della procedura esecutiva n. 1080/2023 r.g.e. “all'incirca in data 27.3.2023”, dall'altro è pacifico che il ricorso in opposizione introduttivo della c.d. fase interinale è stato depositato soltanto molti mesi dopo ovverosia in data 15.10.2023.
Emerge dunque che parte opponente, nel formulare il motivo di opposizione agli atti esecutivi in esame, ha omesso di osservare il termine di gg. 20 stabilito all'art. 617 c.p.c.
Al riguardo, vanno svolte due precisazioni.
In primo luogo, mette conto di rilevare che la notificazione di un atto presso l'indirizzo di residenza anagrafica del destinatario anziché presso quello di dimora effettiva potrebbe al più comportare la nullità del procedimento notificatorio e non già la sua inesistenza (sul punto, basti richiamare Cass. Civ., SS.UU., 20.7.2016, n. 14917).
In secondo luogo, va altresì rammentato che in materia di opposizioni esecutive di natura formale il termine di gg. 20 fissato all'art. 617 c.p.c. per la loro proposizione può essere superato - al più - soltanto a fronte di invalidità dell'atto esecutivo contestato talmente gravi da provocarne l'inesistenza e non già la mera nullità.
Da tutto quanto osservato discende che il motivo di opposizione in discussione va dichiarato inammissibile.
Quanto invece all'ulteriore doglianza relativa al mancato scrutinio da parte del giudice del procedimento monitorio di clausole di natura potenzialmente vessatoria inserite in seno al contratto allegato quale documento n. 5 di parte opponente, è sufficiente rilevare come il giudice dell'esecuzione, in applicazione delle indicazioni rese da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Sent. n. 9479/2023, §
8.2.1.2.) si è correttamente limitato ad assegnare a parte opponente un termine di gg.
40 per l'eventuale proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. dinnanzi al giudice competente (cfr. doc. n. 8 di parte opponente).
Del resto, alcuna questione in merito alla giustizia del decreto ingiuntivo n. 14/2023
4 pronunciato da parte del Giudice di Pace di Brescia potrebbe trovare ingresso in seno al presente giudizio di opposizione all'esecuzione, risultando essa riservata alla cognizione del giudice dell'opposizione tardiva (in effetti introdotta da parte opponente innanzi al Giudice di Pace di Brescia).
In conclusione, l'opposizione proposta da va integralmente rigettata. Parte_1
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a favore della parte opposta costituita, come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Non ricorrono invece le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Parte_2 giudizio che liquida in € 2.500,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
La presente sentenza è stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e la stessa, di cui è stata data integrale lettura, viene immediatamente depositata in cancelleria e si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene.
Brescia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi, 03/04/2025 innanzi al Giudice Alessandro Pernigotto sono comparsi:
per l'avv. Massimo Borgia;
Parte_1
per l'avv. Daniele De Leo in sostituzione dell'avv. Maria Parte_2
Luisa Costantino.
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa ed i procuratori discutono riportandosi ai rispettivi scritti e documenti.
Esaurita la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza dandone lettura alle parti presenti.
Brescia, 03/04/2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
1 n. 3163/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3163/2024 R.G. promossa con atto di citazione da:
, Parte_1 con l'Avv. Massimo Borgia
Attrice opponente
contro
Parte_2 con l'Avv. Maria Luisa Costantino,
Convenuta opposta nonché contro
Controparte_1
Terza chiamata, contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 3.4.2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato consumatasi la fase c.d. Parte_1 interinale innanzi al giudice dell'esecuzione (concretatasi nel procedimento iscritto al n. 12497/2023 r.g. di questo Tribunale, recante riunito il n. 12555/2023 r.g.), ha convenuto in giudizio così introducendo la c.d. fase di merito Parte_2
2 dell'opposizione promossa avverso il procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al n. 1080/2023 r.g.e.
Detto procedimento, in particolare, è stato promosso da parte di Parte_2 quale creditrice procedente, ai danni di quale debitrice esecutata, e di Parte_1
quale c.d. terza pignorata. Controparte_1
Quest'ultima peraltro, convenuta in giudizio ex art. 102, c. II, c.p.c. su ordine di questo
Giudice, non ha dispiegato attività difensiva ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 13.2.2025.
Più in particolare, a lamentato, da un lato, che il titolo esecutivo posto Parte_1
a fondamento dell'azione esecutiva (ovverosia il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 14/2023 emesso da parte del Giudice di Pace di Brescia) così come il pedissequo atto di precetto sarebbero stati notificati presso la sua residenza anagrafica e non già presso la sua dimora effettiva nonché, dall'altro, che il contratto posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento appena richiamata recherebbe talune clausole negoziali rispetto alle quali risulterebbe omesso il vaglio di (non) vessatorietà prescritto dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n.
9479/2023.
Con comparsa depositata in data 27.5.2024 si è costituita in giudizio Parte_2 domandando il rigetto delle domande attoree.
[...]
Avvenuto il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c. la causa è stata istruita in via meramente documentale ed all'udienza del 13.2.2025 è stata spedita senz'altro alla fase decisoria secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da non può trovare accoglimento. Parte_1
Quanto alla doglianza relativa alla invalidità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto, essa va ricondotta all'alveo applicativo dell'art. 617 c.p.c. e conseguentemente dichiarata inammissibile poiché tardivamente proposta.
Al riguardo, mette conto di osservare che è stata la stessa parte opponente a dedurre gli elementi fattuali su cui detta contestazione si poggia e, tanto, al dichiarato fine di
“rendere inesistente la notifica con la conseguente inefficacia del pignoramento”: si tratta dunque di un vero e proprio motivo di opposizione afferente la validità del pignoramento in quanto collegato alla corretta previa notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
3 In altri termini, si tratta di un motivo di opposizione agli atti esecutivi, a prescindere dalle norme evocate al riguardo (art. 615 c.p.c. anziché art. 617 c.p.c.) ad opera di parte opponente.
Tanto premesso, come anticipato e come correttamente rilevato anche da parte del giudice dell'esecuzione, si tratta di una doglianza inammissibile poiché tardivamente formulata.
Ed invero, se da un lato parte opponente ha indicato essa stessa di aver avuto conoscenza della pendenza della procedura esecutiva n. 1080/2023 r.g.e. “all'incirca in data 27.3.2023”, dall'altro è pacifico che il ricorso in opposizione introduttivo della c.d. fase interinale è stato depositato soltanto molti mesi dopo ovverosia in data 15.10.2023.
Emerge dunque che parte opponente, nel formulare il motivo di opposizione agli atti esecutivi in esame, ha omesso di osservare il termine di gg. 20 stabilito all'art. 617 c.p.c.
Al riguardo, vanno svolte due precisazioni.
In primo luogo, mette conto di rilevare che la notificazione di un atto presso l'indirizzo di residenza anagrafica del destinatario anziché presso quello di dimora effettiva potrebbe al più comportare la nullità del procedimento notificatorio e non già la sua inesistenza (sul punto, basti richiamare Cass. Civ., SS.UU., 20.7.2016, n. 14917).
In secondo luogo, va altresì rammentato che in materia di opposizioni esecutive di natura formale il termine di gg. 20 fissato all'art. 617 c.p.c. per la loro proposizione può essere superato - al più - soltanto a fronte di invalidità dell'atto esecutivo contestato talmente gravi da provocarne l'inesistenza e non già la mera nullità.
Da tutto quanto osservato discende che il motivo di opposizione in discussione va dichiarato inammissibile.
Quanto invece all'ulteriore doglianza relativa al mancato scrutinio da parte del giudice del procedimento monitorio di clausole di natura potenzialmente vessatoria inserite in seno al contratto allegato quale documento n. 5 di parte opponente, è sufficiente rilevare come il giudice dell'esecuzione, in applicazione delle indicazioni rese da parte delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Sent. n. 9479/2023, §
8.2.1.2.) si è correttamente limitato ad assegnare a parte opponente un termine di gg.
40 per l'eventuale proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. dinnanzi al giudice competente (cfr. doc. n. 8 di parte opponente).
Del resto, alcuna questione in merito alla giustizia del decreto ingiuntivo n. 14/2023
4 pronunciato da parte del Giudice di Pace di Brescia potrebbe trovare ingresso in seno al presente giudizio di opposizione all'esecuzione, risultando essa riservata alla cognizione del giudice dell'opposizione tardiva (in effetti introdotta da parte opponente innanzi al Giudice di Pace di Brescia).
In conclusione, l'opposizione proposta da va integralmente rigettata. Parte_1
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, a favore della parte opposta costituita, come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Non ricorrono invece le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
condanna a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Parte_2 giudizio che liquida in € 2.500,00= per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
La presente sentenza è stata emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale e la stessa, di cui è stata data integrale lettura, viene immediatamente depositata in cancelleria e si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene.
Brescia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
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