Sentenza 25 settembre 1999
Massime • 1
Il canone della ragionevolezza, che rappresenta un opportuno ed utile criterio di valutazione del rispetto del principio di uguaglianza da parte delle leggi, non può agire con la stessa efficacia e profondità nel valutare i regolamenti privati di interessi frutto dell'autonomia contrattuale, e, d'altra parte, neanche è desumibile dall'art. 36 Cost. un principio che imponga la parità di trattamento retributivo a parità di mansioni. Ne consegue che, a fronte di una contrattazione collettiva che introduca trattamenti diversificati, è precluso al giudice sindacare l'assetto di interessi convenuto dalla parti sulla base di apprezzabili motivazioni e senza violazione del principio di buona fede, secondo l'apprezzamento al riguardo del giudice di merito. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l'art. 5 del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica, escludente, in base alla relativa nota a verbale, il diritto dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo o comunque ad impianti o servizi non suscettibili di fermata di usufruire della pausa retribuita, non fosse illegittimo e si applicasse anche agli addetti alla sorveglianza dello stabilimento, con esclusione del diritto degli stessi alla ulteriore retribuzione della relativa mezz'ora giornaliera).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/1999, n. 10581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10581 |
| Data del deposito : | 25 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.CAPUANA 163, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI RUSSO SPENA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI BISOGNI, MARINA PAPARO, SILVIO SERINO, giusta delega in atti;
n APR 1999
- ricorrente -
contro
ALENIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28 presso l'Avv. RAFFAELE IZZO, rappresentato e difeso dall'Avv. LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 753/96 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 12/03/96 r.g.n.27505/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/99 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 21.10.1990 AL IO adiva il ET del lavoro di Napoli, esponendo di essere dipendente della Società NI, con mansioni di addetto alla sorveglianza, esercitate presso lo stabilimento di Capodichino. Richiamato l'art. 5 del vigente CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche a p.s., che riconosce ai lavoratori addetti a turni avvicendati - quale il servizio di sorveglianza - una pausa retribuita di 30 minuti per ogni 8 ore di prestazione, il ricorrente si doleva della mancata applicazione nei suoi confronti di tale disposizione contrattuale da parte del datore di lavoro.
Chiedeva dunque che l'adito ET, dichiarato il suo diritto a fruire per il futuro della pausa retribuita, condannasse la medesima Società a corrispondergli quanto dovuto per il passato in virtù della richiamata previsione contrattuale o, in subordine, per effetto del disposto di cui all'art. 36 Cost. o dell'applicazione di principi equitativi, ove il giudice non avesse dovuto ritenere operante nei suoi confronti la norma contrattuale. In via ulteriormente subordinata, chiedeva ancora la condanna al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno per la maggiore prestazione resa, nei confronti degli altri lavoratori addetti a turni avvicendati. Si costituiva ritualmente la NI - azienda Finmeccanica s.p.a., in quanto avente causa da NI - Aeritalia e Selenia s.p.a., eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti ed opponendosi nel merito.
Istruita la causa, il ET condannava l'NI al pagamento in favore del ricorrente delle somme maturate per il passato, nei limiti dell'eccepita prescrizione, oltre che delle spese di giudizio;
ciò non sulla base della causa petendi principale, che riteneva infondata, in quanto la sorveglianza è un servizio non suscettibile di fermata, e dunque ad esso è applicabile la previsione della "nota a verbale" che esclude per tali tipi di servizi il riconoscimento della mezz'ora di pausa;
bensi in forza della causa petendi subordinata, non sulla base del disposto di cui all'art. 36 Cost., invocato dal ricorrente, ma piuttosto avendo rilevato la violazione del generale principio della parità di trattamento retributivo a parità di prestazione svolta;
rigettava infine la domanda risarcitoria, in quanto infondata, una volta riconosciuta la spettanza della retribuzione corrispondente alla mezz'ora di pausa. L'appello della NI veniva accolto con sentenza del Tribunale di Napoli 22.1.1996, che rigettava la domanda in, toto, disponendo l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Il Tribunale in primo luogo riteneva la domanda non fondata sulla base dell'esegesi dell'art. 5 comma 12 ccnl ET a partecipazione statale, per le ragioni già svolte dal ET. Passava quindi ad esaminare la causa petendi subordinata costituita dal principio di parità di trattamento. Ricordata la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sull'argomento, escludeva l'esistenza nel nostro ordinamento giuslavoristico di un principio di ordine pubblico che imponga la parità di trattamento nei rapporti interprivati, Ciò posto, concludeva che la regolamentazione negoziale effettuata dalle parti sociali con l'art. 5 citato - pur comportando una diversità di trattamento - non contrasta con alcuna norma imperativa di legge, e pertanto non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza.
Aggiungeva che la diversità di trattamento non appare priva di giustificatezza, ove si consideri che - sullo sfondo della comune modalità della prestazione lavorativa a turni avvicendati l'essere addetto a mansioni di attesa o custodia, come i sorveglianti, per loro natura discontinue, è meno penoso- rispetto ai compiti degli altri turnisti;
che una compiuta valutazione dell'eventuale diversità di trattamento deve tenere conto della disciplina contrattuale complessiva;
che l'art. 36 non involge profili di comparazione interpersonale;
che l'appellante non ipotizza violazione dei principi di correttezza e buona fede.
Ha proposto ricorso per Cassazione il lavoratore soccombente, con unico articolato motivo.
Si è costituita con controricorso, illustrato da memoria, la NI - azienda Finmeccanica s.p.a., resistendo.
Motivi della decisione
Con unico articolato motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost., per non avere il Tribunale considerato che i sorveglianti in servizio presso la Società ora resistente erogano, rispetto ai propri colleghi "turnisti", una mezz'ora di lavoro in più a parità di retribuzione, che dunque appare insufficiente;
nonché per insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti.
Egli imputa in particolare al Tribunale di avere omesso di considerare:
- che il lavoro a turni avvicendati costituisce, nell'attuale organizzazione del lavoro tesa alla ottimizzazione degli impianti, la modalità prevalente di orario di lavoro, e quindi il compenso maggiorato costituisce, il compenso normale della prestazione a turni avvicendati, più disagiata;
il Tribunale avrebbe omesso di valutare le ragioni del mancato compenso della prestazione dei sorveglianti, egualmente normale ed egualmente disagiata.
- i motivi che hanno indotto le parti contrattuali a concedere ai turnisti avvicendati mezz'ora di pausa retribuita, sottolineando al riguardo che la norma contrattuale non fa alcun riferimento alle specifiche mansioni svolte ai fini della concessione del beneficio;
dal che il ricorrente desumeva che la pausa retribuita non viene concessa perché il turno avvicendato va ad aggiungersi ad una specifica mansione più gravosa delle altre, ma perché il turno avvicendato in sè e da solo aggrava la prestazione, a causa dell'alterazione del bioritmo. Peraltro la distinzione tra mansioni più gravose e meno gravose non è autorizzata dal ccnl
ET (a differenza di altre discipline contrattuali) che commisura la retribuzione orario nello stesso importo. - incompletezza dell'analisì della disciplina contrattuale complessiva, all'interno della quale i sorveglianti troverebbero soddisfazione della mancata pausa;
- contradditorietà delle conclusioni della esegesi del Tribunale, che viene a negare la pausa retribuita proprio ai lavoratori addetti alle mansioni più gravose, come gli addetti ad impianti a fuoco continuo.
Il ricorso, nelle sue varie articolazioni, non è fondato. Per quanto riguarda le censure di violazione di legge, si deve rilevare in primo luogo che sono corrette le premesse giuridiche in tema di parità di trattamento, conformi all'orientamento di questa Corte, ampiamente citato dal Tribunale.
Con pronuncia a Sezioni Unite (sent. 29 maggio 1993 n. 6030), cui si sono uniformate le sentenze di questa Sezione Lavoro che sull'argomento l'hanno seguita (Cass. 29 marzo 1994 n. 3024, Cass. 17 febbraio 1994 n. 1530 e Cass. 8 luglio 1994 n. 6448) questa Corte ha affermato che allo stato attuale della disciplina giuridica positiva non e possibile individuare nel nostro ordinamento giuslavoristico un principio di ordine pubblico che imponga la parità di trattamento nei rapporti interprivati. In particolare ne' l'art. 36 della Costituzione - che stabilisce unicamente il principio della retribuzione sufficiente e proporzionata all'attività svolta - ne' il successivo art.41 - che tutela la libertà d'iniziativa economica privata nell'ambito dei limiti legislativamente posti a garanzia della sicurezza, della libertà e della dignità umana - possono individuarsi come precetti idonei a realizzare un principio di comparazione soggettiva in base al quale ai lavoratori dipendenti che esplicano identiche mansioni vada attribuita la stessa retribuzione od il medesimo inquadramento. Il canone della ragionevolezza, che rappresenta un opportuno ed utile criterio di valutazione del rispetto del principio di uguaglianza da parte delle leggi, non può agire con la stessa efficacia e profondità nel valutare i regolamenti privati d'interessi frutto dell'autonomia contrattuale, in cui si contrappongono valori ed esigenze differenziate, e l'equilibrio nella contrapposizione viene raggiunto per il tramite dell'incontro (che assurge al rango di parametro legale) delle volontà confliggenti su una causa che l'ordinamento giuridico considera meritevole di tutela. Ne segue che un regolamento negoziale, in tanto può essere dichiarato nullo, in quanto contrasti con una norma imperativa di legge. In secondo luogo, non ricorre violazione dell'art. 36 Cost., perché tale norma garantisce soltanto la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, ma non la parità di trattamento tra lavoratori addetti ad identiche o analoghe mansioni (Cass. 7 gennaio 1999 n. 62, in fattispecie identica alla presente);
non è quindi sufficiente una diversità di trattamento- retributivo, conseguente alle articolazioni ed alla disciplina dei turni e delle pause, che le parti sociali abbiano adottato nella loro funzione di tutela degli interessi collettivi del lavoro e della produzione, per dedurne di per sè una lesione dell'art. 36 Cost.. In terzo luogo, nella interpretazione del contratto collettivo, la quale è demandata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale fissati dagli artt. 1362 e segg. Cod.civ (Cass. 24 gennaio 1997 n. 714; Cass.21 aprile 1997 n. 3430; Cass. 16 giugno 1998 n. 5996), il Tribunale
si è attenuto correttamente al criterio letterale, sufficiente in via prioritaria, ove il testo sia chiaro e univoco, a sostenere la interpretazione della norma contrattuale (Cass. 7 febbraio 1991, n. 1245; Cass. 9 agosto a995 n. 8761; Cass. 6 luglio 1998 n. 6569). Nè il ricorrente adduce elementi interpretativi, tratti dal contesto dell'intero contratto, suscettibili di inficiare la interpretazione letterale, in base al criterio ermeneutico della interpretazione complessiva di cui all'art. 1363 cod.civ., cui l'interprete può fare ricorso, in caso di insufficienza dell'elemento testuale, in ragione della appartenenza al diritto comune delle obbligazioni della attuale contrattazione collettiva (Cass. 26 gennaio 1999 n. 703; Cass. 14 novembre 1997 n. 11313). Per quanto attiene ai prospettati vizi. di motivazione, si deve rilevare che il Tribunale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici, ha dato compiuta ragione della decisione adottata avendo posto in rilievo: a) che l'accoglimento della domanda del lavoratore trova un ostacolo insuperabile nella chiara formulazione della "nota a verbale" all'art. 5 del CCNL, la quale esclude l'applicabilità della disposizione del 12^ comma - che prevede per i lavoratori turnisti una pausa retribuita di 30 minuti - sia ai lavoratori turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo, sia agli addetti ad impianti o servizi non suscettibili di fermata;
b) che tra i servizi non suscettibili di interruzione è certamente da ricomprendere anche quello di sorveglianza degli impianti svolto dal ricorrente;
c) che il regolamento contrattuale costituisce il punto di. equilibrato compromesso delle contrapposte esigenze.
Anche tale ultima valutazione appare conforme ai principi di diritto del nostro ordinamento, secondo cui non contrasta con il principio di buona fede attribuire un trattamento retributivo diverso ai dipendenti, a parità di mansioni, qualora la diversità sia giustificata dalla presenza di apprezzabilì motivazioni (Cass. 25 febbraio 1997 n. 1694), il cui apprezzamento è rimesso al giudice del merito.
La motivazione della sentenza impugnata, dunque, non presta il fianco a rilievi di sorta sotto il profilo della congruità e della razionalità dello sviluppo logico-giuridico. Ne può ritenersi censurabile la omessa considerazione della posizione dei turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo - anch'essi espressamente esclusi dal beneficio della sosta retribuita - sia perché trattasi di categoria diversa da quella cui appartiene il ricorrente, che non ha quindi interesse a farne valere le ragioni, sia perché valgono anche per detti lavoratori le considerazioni del Tribunale in ordine alla impossibilità di sindacare l'assetto di interessi convenuto dalle parti collettive ove esso non contrasti con una norma imperativa.
Pertanto i motivi di ricorso, come peraltro già ritenuto da questa Corte in fattispecie identiche alla presente, quanto a questione giuridica controversa e prospettazioni delle parti (sentt. 24 ottobre 1998 n. 10598 e 7 gennaio 1999 n. 62 cit.) sono infondati. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. oltre L. due milioni per onorari.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio, liquidate in L. 36.500, oltre L. due milioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 1999, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 1998