Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/1999, n. 10581
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Sentenza 25 settembre 1999

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Il canone della ragionevolezza, che rappresenta un opportuno ed utile criterio di valutazione del rispetto del principio di uguaglianza da parte delle leggi, non può agire con la stessa efficacia e profondità nel valutare i regolamenti privati di interessi frutto dell'autonomia contrattuale, e, d'altra parte, neanche è desumibile dall'art. 36 Cost. un principio che imponga la parità di trattamento retributivo a parità di mansioni. Ne consegue che, a fronte di una contrattazione collettiva che introduca trattamenti diversificati, è precluso al giudice sindacare l'assetto di interessi convenuto dalla parti sulla base di apprezzabili motivazioni e senza violazione del principio di buona fede, secondo l'apprezzamento al riguardo del giudice di merito. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l'art. 5 del c.c.n.l. per l'industria metalmeccanica, escludente, in base alla relativa nota a verbale, il diritto dei lavoratori turnisti addetti a lavorazioni a fuoco continuo o comunque ad impianti o servizi non suscettibili di fermata di usufruire della pausa retribuita, non fosse illegittimo e si applicasse anche agli addetti alla sorveglianza dello stabilimento, con esclusione del diritto degli stessi alla ulteriore retribuzione della relativa mezz'ora giornaliera).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/1999, n. 10581
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10581
    Data del deposito : 25 settembre 1999

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