Sentenza 19 novembre 2002
Massime • 1
La lettura del dispositivo della sentenza, richiesta a pena di nullità nel rito del lavoro, non deve risultare da una esplicita e formale menzione contenuta nel verbale di udienza, ben potendo essere attestata dalla sentenza, essendo altresì irrilevante che la lettura sia avvenuta in assenza del difensore di una delle parti (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'utilizzazione nel verbale di udienza della formula abbreviata "il Tribunale in decisione" dimostrasse la mancata lettura del dispositivo, della quale peraltro la sentenza dava atto).
Commentario • 1
- 1. La nullità insanabile della sentenza della quale non venga data lettura del dispositivoAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 31 maggio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/11/2002, n. 16312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16312 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PO AT, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato GENNARO LEONE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA VALAF SRL;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n.^ 12604/00 proposto da:
COOPERATIVA VALAF SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO D'ALESSIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CARDINALE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
PO AT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 5/00 del Tribunale di LATINA, depositata il 31/03/00 - R.G.N. 1786/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato LEONE;
udito l'Avvocato CARDINALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il ricorso principale rigetto del primo motivo accoglimento del secondo ed assorbito il terzo, accoglimento del quarto, per l'incidentale condizionato rigetto del primo motivo e secondo.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 21 febbraio 1996 presso la Pretura di Latina, sezione distaccata di Fondi, la società cooperativa a r.l. Val. A.F. proponeva opposizione all'esecuzione intrapresa da DO PO con atto di pignoramento presso terzi notificato il 13.2.1996.
La società esponeva che, con verbale di conciliazione in data 11 luglio 1995, sottoscritto davanti il Pretore di Latina, essa opponente aveva definito con il signor RO NO le controversie pendenti e relative a pretese differenze contributive ed altre competenze derivanti da un pregresso rapporto di lavoro, impegnandosi a versare al NO la somma di lire 250.000.000; che il NO le aveva notificato, in data 19.7.1995, la cessione al signor DO PO del credito derivante dalla conciliazione;
che essa ricorrente, dopo aver puntualmente adempiuto al pagamento dei ratei stabiliti, aveva comunicato ai signori NO e PO, in data 24.11.1995, che avrebbe provveduto ad operare la ritenuta di acconto dell'IRPEF nella misura del 10% sulle somme erogate e da erogarsi;
che parte creditrice, dopo aver contestato tale ritenuta, aveva notificato atto di precetto intimando il pagamento di lire 25.837.500, di cui lire 25.000.000 per sorte;
che in data 3.2.1996 aveva proposto opposizione avverso il precetto e il successivo 8 febbraio aveva versato all'Erario lire 25.000.000 a titolo di ritenuta di acconto;
che il 13 febbraio 1996 il signor PO aveva notificato l'atto di pignoramento presso terzi, oggetto della opposizione, con il quale aveva pignorato la somma di lire 30.000.000 presso tre istituti di credito.
La società opponente sosteneva che nulla più era dovuto all'esecutante PO, atteso che la trattenuta era stata effettuata in esecuzione di un preciso obbligo di legge.
Instaurato il contraddittorio, DO PO deduceva che nel verbale di conciliazione era stato convenuto che la somma di lire 250.000.000 dovesse essere al netto di imposte e tasse. Espletata la prova testimoniale richiesta, con sentenza n. 25 del 7 marzo 1997, il Pretore rigettava l'opposizione e compensava fra le parti le spese di lite.
La decisione veniva appellata in via principale dal signor PO, che lamentava la disposta compensazione delle spese, e, in via incidentale, dalla società cooperativa, che insisteva nel sostenere che nulla più era dovuto al cessionario del credito.
Con sentenza dell'8/31 marzo 2000, il Tribunale di Latina accoglieva l'appello incidentale e rigettava quello principale;
dichiarava, quindi, l'inefficacia del pignoramento per inesistenza della pretesa creditoria e condannava DO PO alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza riformata;
compensava, fra le parti, le spese dei due gradi di giudizio.
I giudici di secondo grado ritenevano - concordando, sul punto, con il Pretore - che la espressione "la società Val A.F. offrire al NO la somma netta onnicomprensiva di lire 250.000.000" dovesse interpretarsi, secondo il significato proprio delle parole usate, e tenuto anche conto dell'importo dei singoli pagamenti convenuti, nel senso che al NO doveva essere versata l'intera somma di lire 250.000.000.
Osservavano, peraltro, che la società aveva comunque l'obbligo, secondo la normativa tributaria, di versare, quale sostituto d'imposta, il tributo (la trattenuta del 10%), il cui peso doveva tuttavia essere sostenuto dal lavoratore, con il conseguente obbligo di rivalsa posto dalla legge in capo al sostituto.
Ritenendo che, con la transazione, le parti avessero consacrato la rinuncia di parte datoriale all'esercizio della rivalsa stabilita dalla legge, manifestando la volontà che nel patrimonio del lavoratore entrasse l'importo di lire 250.000.000 senza alcuna decurtazione, il Tribunale dichiarava la nullità di tale rinuncia, osservando che si tratta di una nullità rilevabile anche di ufficio, per contrasto con norme di legge imperative.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando quattro motivi di censura, DO PO.
La società coop. a r.l. Val. A.F. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, contenente un unico motivo di censura;
la stessa ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo la difesa del ricorrente principale deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 429 e 438 c.p.c., in quanto il dispositivo, contrariamente a quanto si legge a pag. 4 della sentenza, non sarebbe stato letto all'udienza, al termine della discussione, ma depositato, unitamente alla sentenza stessa, solo in data 31 marzo 2000.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.), la difesa del ricorrente principale assume che il Tribunale, dopo aver correttamente affermato che le parti avevano pattuito, con il verbale di conciliazione, che nel patrimonio del NO entrasse la somma netta di lire 250.000.000, ha fatto poi diventare tale somma non più netta, ma lorda, e quindi comprensiva della ritenuta del 10% che il datore di lavoro doveva versare all'erario.
Sostiene che, dopo la interpretazione chiara ed univoca data alla clausola ricordata, e cioè che la somma pattuita doveva ritenersi al netto della ritenuta di acconto del 10%, il Tribunale è inspiegabilmente pervenuto alla conclusione che, con tale clausola, le parti non avevano pattuito quanto sopra esposto, ma convenuto la impossibilità, per il datore di lavoro, di esercitare il diritto di rivalsa, nei confronti del lavoratore, per le somme versate all'erario.
Deduce che le parti non avevano in alcun modo escluso il diritto del datore di lavoro di esercitare la rivalsa, non rinvenendosi in alcuna parte della transazione un tale patto.
Sostiene che, più semplicemente, si era convenuto che, detratta la ritenuta di acconto da versare obbligatoriamente, al NO doveva residuare la somma netta di lire 250.000.000.
Assume che l'importo lordo convenuto ammontava a lire 277.777.000, per cui, detratta la ritenuta di lire 27.777.000, al lavoratore restavano netti 250.000.000.
Una tale pattuizione non poteva essere ritenuta affetta da nullità. Con il terzo motivo la difesa del signor PO denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., perché l'eccezione di nullità è stata sollevata solo in grado di appello, sulla scorta di una interpretazione della pattuizione che nessuna delle parti aveva sostenuto in primo grado.
Con il quarto ed ultimo motivo la difesa del ricorrente principale lamenta, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., il rigetto dell'appello principale proposto, in punto di compensazione delle spese, avverso la sentenza di primo grado. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, la difesa della società Val. A.F. denuncia vizio di motivazione in ordine alla interpretazione della transazione fornita dal Tribunale ed alla operata compensazione delle spese di lite.
Assume che, al momento della sottoscrizione della transazione, la società era convinta che il complessivo esborso da sostenere fosse di lire 250.000.000; e che la ritenuta del 10%, che per legge andava operata e versata in nome e per conto del NO, dovesse essere sopportata dal NO, anche per il principio della rivalsa. Deduce che il Tribunale non ha motivato sul "perché il detto 10% doveva gravare su essa VAL.A.F. oltre la somma di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) oggetto di transazione e non essere ricompresa nella somma stessa".
Sostiene, poi, che il NO, soccombente a tutti gli effetti, doveva essere condannato alle spese del doppio grado di giudizio;
la compensazione operata dal Tribunale viola l'art. 91 c.p.c. Il primo motivo del ricorso principale non è fondato. Nella sentenza qui impugnata si dà atto che il dispositivo è stato letto all'udienza di discussione e poi allegato agli atti;
nel verbale relativo all'udienza dell'8 marzo 2000 viene usata, invece, la formula abbreviata "Il Tribunale in decisione" (che altro non può significare che il Tribunale trattiene la causa, ritirandosi in camera di consiglio, per la decisione).
Atteso che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto - recependo almeno in parte le osservazioni critiche della dottrina sull'eccessivo rigore collegato ad una omissione meramente formale dell'ordine di svolgimento delle operazioni prescritte dal codice di rito - da un lato, che l'eventuale intervallo costituito dalla discussione e dalla deliberazione di altre cause non incide sulla validità del dispositivo letto alla fine dell'udienza (Cass., 19 luglio 1995 n. 7830), così come la eventuale lettura cumulativa dei dispositivi, dopo la discussione delle varie cause (Cass., 22 novembre 1995 n. 12061), e, dall'altro, che l'avvenuta lettura del dispositivo non deve necessariamente risultare dalla sentenza, potendo essere documentata da un qualsiasi altro atto processuale (Cass., 16 febbraio 1998 n. 1615; 16 giugno 1994 n. 5847; 1983 n. 4655; 1980 n. 2568), ed anche desumersi per implicito, non essendo necessaria la espressa specificazione del compimento di tale attività nel verbale di causa (Cass., 14 aprile 1987 n. 3713; 16 febbraio 1998 n. 1615), ne consegue che, nella fattispecie in esame, la lettura del dispositivo deve ritenersi avvenuta, come attesta la sentenza, ancorché non in presenza del difensore del signor PO. Anche il terzo motivo del ricorso principale, che assume carattere pregiudiziale rispetto agli altri due, è infondato. Essendo in contestazione la interpretazione della pattuizione sopra ricordata, ben poteva il Tribunale pervenire ad una diversa soluzione, purché sostenuta da adeguata motivazione (il che nella specie non è però avvenuto, come si vedrà nella trattazione del secondo motivo), e conseguentemente affermare la nullità di un patto ritenuto contrario alla legge.
Il secondo motivo del ricorso principale è invece fondato. Con esso si contesta la interpretazione che il Tribunale ha dato della conciliazione intervenuta fra la società e il signor NO l'11 luglio 1995, nella parte in cui si conveniva che all'ex dipendente fosse corrisposta la somma netta onnicomprensiva di lire 250.000.000, lamentandosi, in sostanza, sia la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale (con particolare riferimento al canone della interpretazione letterale) che il vizio di motivazione. Le censure, come anticipato, sono fondate.
La espressione oggetto di contrasto, così come riportata in sentenza, è la seguente: "la società Val A.F. offrire al NO la somma netta onnicomprensiva di lire 250.000.000".
Correttamente i giudici di appello rilevano che il tenore letterale della espressione "somma netta", anche alla luce dell'importo dei singoli pagamenti concordati ( 51.000.000 contestualmente all'accordo, 49.000.000 a mezzo assegno bancario, 150.000.000 in quattro rate mensili di pari importo), altro non poteva significare che al signor NO dovesse essere versata tutta la ricordata somma di lire 250.000.000, il che non sarebbe avvenuto se su tale cifra fosse stata trattenuta dalla società la ritenuta di imposta del 10%. Hanno però ritenuto che tale risultato fosse stato perseguito con la pattuizione (implicita) che il peso tributario della ritenuta, da operarsi a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovesse restare a carico della società per effetto di un illecito esonero dall'obbligo di rivalsa, obbligo sancito dall'art. 64 del d.P.R. n. 600/73.
Il Tribunale non dà conto, però, delle ragioni per le quali ha ritenuto che si fosse in presenza di un tale patto, indubbiamente nullo ove fosse stato realmente stipulato (Cass., 19 giugno 1987 n. 5422), e non fosse, invece, consequenziale a quanto osservato, che la somma di 250.000.000 era "netta", in contrapposizione ad una somma "lorda" superiore, non indicata ma tale che, detratta la obbligatoria ritenuta di imposta del dieci per cento, al lavoratore residuasse, appunto, il ricordato importo netto di 250.000.000 (secondo la semplice proporzione 250.000.000:x = 90:100).
Il criterio della interpretazione letterale, tenuto conto dei termini netto e lordo, risulta violato, così come priva di motivazione è la ritenuta sussistenza di un illecito patto di esonero dalla rivalsa, non esplicitato, da quanto risulta dalla sentenza, in nessuna parte della transazione (nel mentre lo stesso risultato poteva esser raggiunto senza far ricorso ad alcuna illecita pattuizione). L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del quarto motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale condizionato, con il quale la società si limita, in realtà, a censurare una motivazione inesistente, convenendo sulla soluzione adottata dai giudici di appello (che la ritenuta doveva gravare sulla somma di lire 250.000.000 ed essere trattenuta dal datore di lavoro). La sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Roma.
Al giudice di rinvio si rimette anche la decisione sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo e il terzo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il quarto ed il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2002