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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4491 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 17 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5348/2019 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonello Racioppi e Maria Giuseppa Parte_1
Martina, presso il cui studio elett.te domicilia in Lioni (AV), via S. Antonio n.23.
appellante
E
, in persona del TR legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Napoli, via Diaz n.11.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso la Corte di appello di Napoli- sez.civile in data 6/12/2019, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Avellino n. 1891 del 16/10/2019, che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 29/18- Prot. n. 10903 del 4/6/2018, emessa dall ed avente ad TR oggetto l'ingiunzione della somma di € 16.103,70 per aver omesso di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro di , e Parte_2 Persona_1 [...]
e di consegnare ai lavoratori, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio Per_2 dell'attività lavorativa, una copia del contratto di lavoro individuale contenente le informazioni previste dal D.lgs 152/97. 2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice , in virtù dell'asserita autonomia dell'obbligazione del corresponsabile solidale, avesse ritenuto valida ed efficace l'ordinanza ingiunzione nei suoi confronti, benché non fosse stata notificata alla società di cui era legale rappresentante. Ha sostenuto che l' TR
, violando i principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento della
[...] pubblica amministrazione e doverosità della funzione pubblica, aveva ritenuto di notificare la suindicata ordinanza solo nei suoi confronti e non anche nei confronti della società Computer Servizi srl, considerato che tale era la nuova denominazione sociale della cancellata dal registro delle imprese . Ha, quindi, sostenuto che Parte_3
“la sentenza impugnata dovrà essere riformata, accertando e dichiarando come l'ordinanza ingiunzione, andasse, comunque, notificata nei confronti della società Computer Servizi Srl, già al fine di consentire una disamina Parte_3 complessiva della questione, articolando, all'uopo, ogni necessaria ed opportuna difesa, in forza dell'instaurato rapporto lavorativo”.
3. Ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l CP_1 non avesse adempiuto all'onere probatorio che gli incombeva in ordine alle violazioni commesse ex art. 2697 c.c, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione in giudizio del verbale ispettivo, che conteneva dei semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, e dovendo invece acquisirsi in giudizio le testimonianze dei lavoratori , e . Parte_2 Persona_1 Persona_2
4. Ha lamentato che il primo giudice, in violazione dell'art.11 l.n.689 del 1981, avesse rigettato la sua richiesta di riduzione delle sanzioni applicate, senza tener conto della condotta collaborativa di esso appellante che, nella stessa giornata dell'accertamento, si era attivato per la regolarizzazione delle posizioni oggetto di controllo.
5.Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 29/18- Prot. n. 10903 del 4/6/2018 emessa dall' , con vittoria di spese del TR doppio grado .
6.L' si è costituito TR in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
7.Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
8.Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, parte appellante ha depositato note scritte . MOTIVI DELLA DECISIONE
9.L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
10. Correttamente il primo giudice ha ritenuto che l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione nei confronti dell'obbligato in solido (la società di cui il era legale Pt_1 rappresentante) non comportasse la nullità di tale ordinanza anche nei confronti dell'odierno appellante, obbligato principale, cui l'ordinanza era stata ritualmente notificata. Ciò alla luce del disposto dell'art. 14, co. 6, l. n. 689/1981 secondo cui:
“l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” e che stabilisce il principio dell'autonomia dell'obbligazione del corresponsabile solidale rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, a sezioni unite, affermando che: “In tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della detta l. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione”( Cass. sez.un. 22/9/2017 n. 22082).
10.1 In tale contesto, considerato che dalla visura camerale risultava la cancellazione dal Registro delle Imprese della società di cui il CE era legale Parte_3 rappresentante- non può sindacarsi la scelta dell' di notificare TR
l'ordinanza ingiunzione solo all'odierno appellante, autore materiale dell'illecito, e non alla che, secondo parte appellante, integrerebbe la medesima Controparte_2 società con diversa denominazione sociale.
Appare, a tal proposito, ragionevole la giustificazione addotta da parte appellata secondo cui :“Con riferimento al rilievo secondo cui la notifica andava fatta alla
si ribadisce che se non è stata emessa ordinanza ingiunzione a Controparte_2 carico della è perché dalla visura camerale della Controparte_2 Parte_3
– allegata alla comparsa di risposta del giudizio di primo grado -, detta società
[...] risulta in liquidazione e dalla stessa non emergono elementi per ritenere che si tratta dello stesso soggetto giuridico.” 11. La seconda doglianza proposta è inammissibile, ai sensi dell'art.437 c.p.c, in quanto integra una eccezione nuova.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio non aveva in alcun modo Parte_1 contestato la fondatezza delle violazioni accertate nell'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio, e cioè che effettivamente i tre lavoratori trovati dai Carabinieri il giorno 28/5/2014 nel corso di un accesso effettuato presso la sede della società ( Parte_2
, e ) fossero dipendenti della società in relazione
[...] Persona_1 Persona_2 ai quali era stata omessa la comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato ed ai quali non era stata consegnata, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, una copia del contratto di lavoro individuale contenente le informazioni previste dal D.lgs 152/97. Nell'atto introduttivo il si era, infatti, limitato ad Pt_1 allegare di aver estinto l'obbligazione per intervenuto pagamento della somma di euro 1.950,00, circostanza questa confutata dall' TR
che, nella memoria di costituzione di primo grado aveva rilevato che la
[...] somma di euro 1.950,00 era stata pagata dal per ottenere la revoca del Pt_1 provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale disposto in applicazione dell'art.14 Dlgs n. 81/2008.
11.1 In tale contesto, se è pur vero che in generale l'onere probatorio circa la fondatezza dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione incombe, ai sensi dell'art.2697 c.c., sull'Ente che emette l'ordinanza, deve tuttavia considerarsi che nel caso di specie le circostanze indicate nell'ordinanza ingiunzione e nel pregresso verbale di accertamento a sostegno delle violazioni sanzionate non erano state in alcun modo contestate dall'opponente e, quindi, dovevano ritenersi pacifiche, ai sensi dell'art.115 c.p.c .
Pertanto l'odierno appellante non può, per la prima volta in sede di gravame, eccepire la violazione dell'onere probatorio di controparte e richiedere un approfondimento istruttorio dubitando del valore probatorio delle dichiarazioni dei lavoratori raccolte nel verbale di accertamento, in quanto ciò comporterebbe l'introduzione, in sede di gravame, di un nuovo tema di indagine che altera i termini della controversia, determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione ( cfr. Cass. sez.lav. ord. n. 2271 del 2/2/2021).
E' noto, infatti, che nel rito del lavoro esiste una indubbia circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, per cui nel ricorso introduttivo deve essere contenuta una esauriente allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata che consenta alla parte resistente di prendere specifica posizione su tali fatti eventualmente contestandoli e di proporre le relative eccezioni processuali e di merito ed al giudice di avere, in sede di udienza di discussione, una visione completa della controversia da decidere. La Suprema Corte ha stigmatizzato che il principio della ragionevole durata del processo,espressamente sancito dall'art.111 c.2 Cost., debba fungere da parametro di costituzionalità delle norme processuali , rilevando come i termini acceleratori e le preclusioni volte ad impedire l'ingresso nel processo di un fatto e/o di una prova siano funzionalizzati proprio a tutelare il suddetto principio ( cfr. Cass. sez.un. n.8202 del 2005) .
In base a tali principi cardine si è poi affermato che nel processo del lavoro si ha introduzione di una domanda nuova, per modificazione della causa petendi non consentita in appello, non solo quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado, ma anche quando gli elementi prospettati in giudizio vengano dedotti in grado d'appello in modo da introdurre un nuovo tema d'indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia(cfr. Cass, Sez. Lav., 12.7.2010 n. 16298).
11.2 In conclusione deve, quindi, ritenersi che nel caso di specie l'
[...]
abbia fornito la prova della fondatezza dell'illecito TR amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione attraverso le risultanze del verbale di accertamento trasfuse anche nell'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio, che non risultano in alcun modo contestate da parte opponente ex art.115 c.p.c.
12. Correttamente il primo giudice ha disatteso la richiesta dell'opponente di riduzione della sanzione irrogata nell'ordinanza ingiunzione.
L'art.11 legge n. 689/1981 dispone che : “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Nel caso di specie non sussistono, a parere della Corte, le condizioni per l'applicazione della norma, considerato che gli adempimenti posti in essere dal , e quindi il Pt_1 pagamento della somma di euro 1.950,00 e la regolarizzazione delle posizioni lavorative sanzionate risultavano finalizzati unicamente ad ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale disposto ai sensi dell'art. 14 Dlgs n. 81/2008. Dunque l'odierno appellante si è attivato per una propria utilità e non certo “per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione”.
13. La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
14. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore della controversia ed ai sensi del DM n.147/2022, come in dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.983,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 17 settembre 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 17 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5348/2019 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonello Racioppi e Maria Giuseppa Parte_1
Martina, presso il cui studio elett.te domicilia in Lioni (AV), via S. Antonio n.23.
appellante
E
, in persona del TR legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui ope legis domicilia in Napoli, via Diaz n.11.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso la Corte di appello di Napoli- sez.civile in data 6/12/2019, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Avellino n. 1891 del 16/10/2019, che aveva rigettato l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 29/18- Prot. n. 10903 del 4/6/2018, emessa dall ed avente ad TR oggetto l'ingiunzione della somma di € 16.103,70 per aver omesso di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro di , e Parte_2 Persona_1 [...]
e di consegnare ai lavoratori, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio Per_2 dell'attività lavorativa, una copia del contratto di lavoro individuale contenente le informazioni previste dal D.lgs 152/97. 2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice , in virtù dell'asserita autonomia dell'obbligazione del corresponsabile solidale, avesse ritenuto valida ed efficace l'ordinanza ingiunzione nei suoi confronti, benché non fosse stata notificata alla società di cui era legale rappresentante. Ha sostenuto che l' TR
, violando i principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento della
[...] pubblica amministrazione e doverosità della funzione pubblica, aveva ritenuto di notificare la suindicata ordinanza solo nei suoi confronti e non anche nei confronti della società Computer Servizi srl, considerato che tale era la nuova denominazione sociale della cancellata dal registro delle imprese . Ha, quindi, sostenuto che Parte_3
“la sentenza impugnata dovrà essere riformata, accertando e dichiarando come l'ordinanza ingiunzione, andasse, comunque, notificata nei confronti della società Computer Servizi Srl, già al fine di consentire una disamina Parte_3 complessiva della questione, articolando, all'uopo, ogni necessaria ed opportuna difesa, in forza dell'instaurato rapporto lavorativo”.
3. Ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l CP_1 non avesse adempiuto all'onere probatorio che gli incombeva in ordine alle violazioni commesse ex art. 2697 c.c, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione in giudizio del verbale ispettivo, che conteneva dei semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, e dovendo invece acquisirsi in giudizio le testimonianze dei lavoratori , e . Parte_2 Persona_1 Persona_2
4. Ha lamentato che il primo giudice, in violazione dell'art.11 l.n.689 del 1981, avesse rigettato la sua richiesta di riduzione delle sanzioni applicate, senza tener conto della condotta collaborativa di esso appellante che, nella stessa giornata dell'accertamento, si era attivato per la regolarizzazione delle posizioni oggetto di controllo.
5.Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 29/18- Prot. n. 10903 del 4/6/2018 emessa dall' , con vittoria di spese del TR doppio grado .
6.L' si è costituito TR in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
7.Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
8.Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, parte appellante ha depositato note scritte . MOTIVI DELLA DECISIONE
9.L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
10. Correttamente il primo giudice ha ritenuto che l'omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione nei confronti dell'obbligato in solido (la società di cui il era legale Pt_1 rappresentante) non comportasse la nullità di tale ordinanza anche nei confronti dell'odierno appellante, obbligato principale, cui l'ordinanza era stata ritualmente notificata. Ciò alla luce del disposto dell'art. 14, co. 6, l. n. 689/1981 secondo cui:
“l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto” e che stabilisce il principio dell'autonomia dell'obbligazione del corresponsabile solidale rispetto a quella dell'obbligato in via principale.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, a sezioni unite, affermando che: “In tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della detta l. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione”( Cass. sez.un. 22/9/2017 n. 22082).
10.1 In tale contesto, considerato che dalla visura camerale risultava la cancellazione dal Registro delle Imprese della società di cui il CE era legale Parte_3 rappresentante- non può sindacarsi la scelta dell' di notificare TR
l'ordinanza ingiunzione solo all'odierno appellante, autore materiale dell'illecito, e non alla che, secondo parte appellante, integrerebbe la medesima Controparte_2 società con diversa denominazione sociale.
Appare, a tal proposito, ragionevole la giustificazione addotta da parte appellata secondo cui :“Con riferimento al rilievo secondo cui la notifica andava fatta alla
si ribadisce che se non è stata emessa ordinanza ingiunzione a Controparte_2 carico della è perché dalla visura camerale della Controparte_2 Parte_3
– allegata alla comparsa di risposta del giudizio di primo grado -, detta società
[...] risulta in liquidazione e dalla stessa non emergono elementi per ritenere che si tratta dello stesso soggetto giuridico.” 11. La seconda doglianza proposta è inammissibile, ai sensi dell'art.437 c.p.c, in quanto integra una eccezione nuova.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio non aveva in alcun modo Parte_1 contestato la fondatezza delle violazioni accertate nell'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio, e cioè che effettivamente i tre lavoratori trovati dai Carabinieri il giorno 28/5/2014 nel corso di un accesso effettuato presso la sede della società ( Parte_2
, e ) fossero dipendenti della società in relazione
[...] Persona_1 Persona_2 ai quali era stata omessa la comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato ed ai quali non era stata consegnata, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, una copia del contratto di lavoro individuale contenente le informazioni previste dal D.lgs 152/97. Nell'atto introduttivo il si era, infatti, limitato ad Pt_1 allegare di aver estinto l'obbligazione per intervenuto pagamento della somma di euro 1.950,00, circostanza questa confutata dall' TR
che, nella memoria di costituzione di primo grado aveva rilevato che la
[...] somma di euro 1.950,00 era stata pagata dal per ottenere la revoca del Pt_1 provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale disposto in applicazione dell'art.14 Dlgs n. 81/2008.
11.1 In tale contesto, se è pur vero che in generale l'onere probatorio circa la fondatezza dell'illecito amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione incombe, ai sensi dell'art.2697 c.c., sull'Ente che emette l'ordinanza, deve tuttavia considerarsi che nel caso di specie le circostanze indicate nell'ordinanza ingiunzione e nel pregresso verbale di accertamento a sostegno delle violazioni sanzionate non erano state in alcun modo contestate dall'opponente e, quindi, dovevano ritenersi pacifiche, ai sensi dell'art.115 c.p.c .
Pertanto l'odierno appellante non può, per la prima volta in sede di gravame, eccepire la violazione dell'onere probatorio di controparte e richiedere un approfondimento istruttorio dubitando del valore probatorio delle dichiarazioni dei lavoratori raccolte nel verbale di accertamento, in quanto ciò comporterebbe l'introduzione, in sede di gravame, di un nuovo tema di indagine che altera i termini della controversia, determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione ( cfr. Cass. sez.lav. ord. n. 2271 del 2/2/2021).
E' noto, infatti, che nel rito del lavoro esiste una indubbia circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, per cui nel ricorso introduttivo deve essere contenuta una esauriente allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata che consenta alla parte resistente di prendere specifica posizione su tali fatti eventualmente contestandoli e di proporre le relative eccezioni processuali e di merito ed al giudice di avere, in sede di udienza di discussione, una visione completa della controversia da decidere. La Suprema Corte ha stigmatizzato che il principio della ragionevole durata del processo,espressamente sancito dall'art.111 c.2 Cost., debba fungere da parametro di costituzionalità delle norme processuali , rilevando come i termini acceleratori e le preclusioni volte ad impedire l'ingresso nel processo di un fatto e/o di una prova siano funzionalizzati proprio a tutelare il suddetto principio ( cfr. Cass. sez.un. n.8202 del 2005) .
In base a tali principi cardine si è poi affermato che nel processo del lavoro si ha introduzione di una domanda nuova, per modificazione della causa petendi non consentita in appello, non solo quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa rispetto a quella fatta valere in primo grado, ma anche quando gli elementi prospettati in giudizio vengano dedotti in grado d'appello in modo da introdurre un nuovo tema d'indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia(cfr. Cass, Sez. Lav., 12.7.2010 n. 16298).
11.2 In conclusione deve, quindi, ritenersi che nel caso di specie l'
[...]
abbia fornito la prova della fondatezza dell'illecito TR amministrativo sanzionato con l'ordinanza ingiunzione attraverso le risultanze del verbale di accertamento trasfuse anche nell'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio, che non risultano in alcun modo contestate da parte opponente ex art.115 c.p.c.
12. Correttamente il primo giudice ha disatteso la richiesta dell'opponente di riduzione della sanzione irrogata nell'ordinanza ingiunzione.
L'art.11 legge n. 689/1981 dispone che : “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Nel caso di specie non sussistono, a parere della Corte, le condizioni per l'applicazione della norma, considerato che gli adempimenti posti in essere dal , e quindi il Pt_1 pagamento della somma di euro 1.950,00 e la regolarizzazione delle posizioni lavorative sanzionate risultavano finalizzati unicamente ad ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale disposto ai sensi dell'art. 14 Dlgs n. 81/2008. Dunque l'odierno appellante si è attivato per una propria utilità e non certo “per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione”.
13. La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
14. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore della controversia ed ai sensi del DM n.147/2022, come in dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1.983,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 17 settembre 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente