Sentenza 3 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/01/2001, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2001 |
Testo completo
01 00045 REPUBBLICA SU REMA DI CASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 2963/98 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere 4989/98 46 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron. Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 11 /07/00 ha pronunciato la seguente S EN T ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE BANCA POPOLARE DI MILANO SOCIETA' COOPERATIVA a r.
1. dal Sig. rappresentante pro tempore, per diritti L.3000 in persona del legale 3 GEN. 2001 il IL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI RE 1500 268/A, presso l'avvocato BOZZI GIUSEPPE, che la ANGELLERIA rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Alfonso Ajello di Milano rep. n. 194683 del 0266629 9.4.1997; D266604 ricorrente -
contro
TRENTO FRANCO;
2000 - intimato e sul 2° ricorso n° 04989/98 proposto da: 1520 -1- TRENTO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE U. TUPINI 133, presso l'avvocato DE ZORDO AGOSTINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
BANCA POPOLARE DI MILANO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.; - intimata avverso la sentenza n. 13/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/01/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/07/2000 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato De Zorzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previa riunione il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo La CA LA di Milano richiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo di pagamento per la somma di lire 77.411.265 oltre accessori, nei confronti dell'Associazione di Cultura ed Arte, debitore principale, e di EN RA, fideiussore. Quest'ultimo propose opposizione eccependo la decadenza ex art. 1957 c.c. della CA creditrice. Con sentenza del 3.8.1994 il tribunale rigettò l'opposizione con la motivazione che la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. era stata impedita dalla notificazione, entro il termine semestrale, di un decreto ingiuntivo di pagamento ottenuto in precedenza nei confronti della debitrice principale, a nulla rilevando che a tale ingiunzione la CA avesse poi rinunciato. Appellante il EN, la Corte territoriale riformò la sentenza, accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo. Ritennero i giudici dell'appello, anche richiamandosi alla sentenza n. 3505 del 1994 di questa Corte di legittimità nonché alla lettera della norma dell'art. 1957 c.c. secondo la quale le azioni contro il debitore principale debbono essere non soltanto proposte ma anche diligentemente continuate, che la notificazione del primo decreto ingiuntivo non aveva impedito il verificarsi della decadenza proprio in conseguenza della rinuncia dichiarata dalla CA ad avvalersi del decreto ingiuntivo stesso. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso entrambe le parti : la CA suddetta in via principale e il EN in via incidentale. Motivi della decisione Preliminarmente va disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi. Il ricorso principale, con due motivi, denuncia : 1° - la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere la Corte d'Appello accolto l'eccezione di decadenza ancorché basata nel secondo grado del giudizio su presupposti diversi da quelli dedotti nel primo grado;
in questo, sull'inesistenza del soggetto nei cui confronti il primo decreto ingiuntivo era stato ottenuto;
in appello, sulla rinuncia fatta da essa CA al decreto ingiuntivo. 2° la violazione e falsa applicazione degli artt. 2945, 2964, 2967c.c. e 310 c.p.c. La ricorrente, dichiarandosi edotta dell'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte circa le conseguenze dell' estinzione del processo sulla decadenza, svolge talune considerazioni critiche rispetto alla tesi che l'effetto impeditivo prodotto dalla domanda giudiziale debba permanere fino alla sentenza di accoglimento. Il primo motivo è infondato già per il rilievo che, secondo quanto espone la sentenza ora impugnata (pag. 3), il tema della rinuncia della CA ad £1 avvalersi del decreto ingiuntivo in precedenza ottenuto nei confronti dell' associazione - l'Arca - debitrice principale era stato introdotto nel primo grado del giudizio a fondamento dell'eccezione di decadenza, seppur disatteso dal tribunale nella sua rilevanza giuridica, onde è superfluo aggiungere che il vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c. ) non può configurarsi nei confronti delle eccezioni del convenuto appellante il quale ritualmente le abbia riproposte con l'atto di appello. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. -Non v'è ragione né il ricorrente ne prospetta di valide al punto tale da imporre una diversa lettura della norma dell'art. 1957 comma 1° c.c. di- discostarsi dai precedenti giurisprudenziali di questa Corte ( tra le tante, la sentenza n. 3505 del 1994 richiamata dai giudici dell'appello) circa il verificarsi della decadenza nei casi in cui al pur tempestivo esercizio delle azioni giudiziarie contro il debitore principale, rivolte all'accertamento ed al soddisfacimento della pretesa creditoria, segua l'estinzione del processo Tale evento rende, invero, inefficaci gli atti compiuti ( art. 310 c.p.c. ) e travolge l'effetto impeditivo della decadenza conseguito con il tempestivo esercizio dell'azione giudiziaria ( nel caso di specie, la notificazione del decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale Arca, cui la CA ebbe a rinunciare). 40000 Il ricorso principale va dunque rigettato. 290000 Infondato è anche il ricorso incidentale, proposto a censura del regolamento delle spese. La compensazione delle spese del doppio grado del giudizio che la Corte ha ritenuto di disporre per motivi di equità" costituisce " esercizio del potere discrezionale che la norma dell'art. 92 c.p.c. attribuisce al giudice di merito e che è insindacabile in questa sede di legittimità. Giusti motivi consigliano anche la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso addì 11 luglio 2000 nella camera di consiglio della prima sezione A fece civile della Corte di Cassazione. Dott. Alfredo Rocchi Presidente вик Dott. Walter Celentano estensore DEPOSITATA IN CANCELL A IL CANCE 3 Oggi, 10 Mane 26 N 26