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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/11/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3553/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Piazzalunga Federica del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in NO VO (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Piazzalunga Federica del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 13/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 5 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Moncrivello (VC) il
02/10/2022, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 24, Parte II -
Serie C, Anno 2022.
Dall'unione è nata, in data 31/03/2020, il figlio ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
pagina 2 di 5 PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Moncrivello (VC) il 02/10/2022, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 24, Parte II - Serie C, Anno 2022 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPINE che il minore sia affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità in regime di affidamento condiviso, con separato esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di carattere ordinario, ma con obbligo di entrambi i genitori di provvedere alla sua educazione, istruzione e crescita affettiva;
2. DÀ ATTO che i genitori si impegnano a cooperare per la l'equilibrata crescita psico – fisica di in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni Per_1 modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. DISPONE che sia inserito anagraficamente presso la residenza materna, ma le parti Per_1 optano per un collocamento del minore paritetico presso ciascun genitore. Pertanto, con riferimento al diritto di visita ordinario, le parti hanno concordato che trascorrerà, Per_1 nella prima settimana, tre giorni con pernotto con la madre e due giorni con pernotto e finesettimana con il padre;
nella settimana successiva il minore trascorrerà due giorni, con pernotto, ed il fine settimana con la madre, nonché tre giorni con pernotto, con il padre, e così alternativa-mente di settimana in settimana. Gli anzidetti accordi potranno, subire variazioni e /o modifiche da assumersi con un anticipo di 3-4 giorni, nell'interesse degli impegni scolastici, sportivi e ludici del minore, nonché secondo le esigenze lavorative di ciascun genitore.
Per quanto concernono le vacanze Natalizie: si seguirà il calendario ordinario di cui al paragrafo ut supra indicato, ma le festività natalizie, del Capodanno e dell'epifania verranno festeggiate insieme dai genitori, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
In riferimento alle vacanze Pasquali: i genitori concordano di festeggiare insieme le festività Pasquali e per i restanti giorni si seguirà il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
Per quanto riguarda le altre feste nazionali e/o ponti i genitori seguiranno in linea di massima il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con Per_1 una settimana, anche non consecutive, da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni an- no, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore. Le parti si impegnano a comunicare la località di vacanza prescelta, la struttura ospitante e garantiscono i contatti telefonici del minore con il genitore non presente. Il tutto salvo miglior accordo tra i genitori;
4. DÀ ATTO che le parti si impegnano a garantire una telefonata/videochiamata al giorno con il genitore non di pertoccanza;
5. DÀ ATTO che i genitori si danno reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto del minore;
6. DÀ ATTO che con riferimento alla possibilità di far frequentare a i nuovi Per_1 partners/compagni, sebbene il figlio abbia il pieno diritto di partecipare alla vita quotidiana pagina 3 di 5 del singolo genitore, e tale diritto comprende anche la possibilità di coinvolgere il figlio nella nuova relazione sentimentale, i genitori ritengono che la conoscenza del nuovo partner potrà avvenire se si tratterà di relazione stabile e duratura, senza arrecare alcun pregiudizio alla minore. La conoscenza e la frequentazione dei nuovi partners avverranno quindi con graduale inserimento nella vita di con obbligo da parte del genitore di far Per_1 comprendere al bambino che le nuove figure affettive non sostituiranno in alcun modo quelle genitoriali. Ciascuna delle parti si impegnerà ad avvisarsi reciprocamente della presenza del rispettivo partner;
7. DISPONE che per ciò che concerne il mantenimento in favore del minore, avendo le parti optato per il mantenimento diretto, ciascun genitore si occupi personalmente del minore per il di lui periodo di pertoccanza;
8. AUTORIZZA la madre a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale;
9. DÀ ATTO che le detrazioni, deduzioni ed altri benefici fiscali correlati alle spese per la minore saranno suddivise al 50% tra le parti;
10. DISPONE che in merito alla gestione delle spese straordinarie, i genitori daranno applicazione al Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli, ripartendosi le spese in parola al 50% fra loro;
11. DÀ ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi dal punto di vista economico e, conseguentemente, non svolgono alcuna reciproca domanda di mantenimento;
12. DÀ ATTO che la dimora coniugale ubicata in NO VO (VC), alla piazza San Martino,
n. 2 rimarrà di proprietà alla signora che si impegna a corrispondere il mutuo bancario Pt_2 acceso per l'acquisto del medesimo;
13. DÀ ATTO che, atteso che la casa familiare è costituita da 12 vani sviluppati su due piani, i genitori concordano, provvisoriamente di dividere l'immobile abitando l'uno su un piano e l'altro sull'altro piano, ciò al fine di facilitare la possibilità per di rimanere con Per_1 entrambi i genitori;
14. DÀ ATTO che i finanziamenti della signora aranno ottemperati esclusivamente dalla Pt_2 stessa;
15. DÀ ATTO che i veicoli rimarranno di proprietà della signora Pt_2
16. DÀ ATTO che le parti si danno reciprocamente atto che, con il corretto e puntuale adempi- mento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
pagina 4 di 5 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 5 di 5 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3553/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
13/10/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Piazzalunga Federica del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in NO VO (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Piazzalunga Federica del Foro di Novara
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (30/11/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 15/05/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3553/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Piazzalunga Federica del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in NO VO (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Piazzalunga Federica del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 13/10/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 5 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Moncrivello (VC) il
02/10/2022, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 24, Parte II -
Serie C, Anno 2022.
Dall'unione è nata, in data 31/03/2020, il figlio ancora minore. Per_1
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della figlia minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
pagina 2 di 5 PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Moncrivello (VC) il 02/10/2022, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 24, Parte II - Serie C, Anno 2022 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPINE che il minore sia affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità in regime di affidamento condiviso, con separato esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di carattere ordinario, ma con obbligo di entrambi i genitori di provvedere alla sua educazione, istruzione e crescita affettiva;
2. DÀ ATTO che i genitori si impegnano a cooperare per la l'equilibrata crescita psico – fisica di in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni Per_1 modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. DISPONE che sia inserito anagraficamente presso la residenza materna, ma le parti Per_1 optano per un collocamento del minore paritetico presso ciascun genitore. Pertanto, con riferimento al diritto di visita ordinario, le parti hanno concordato che trascorrerà, Per_1 nella prima settimana, tre giorni con pernotto con la madre e due giorni con pernotto e finesettimana con il padre;
nella settimana successiva il minore trascorrerà due giorni, con pernotto, ed il fine settimana con la madre, nonché tre giorni con pernotto, con il padre, e così alternativa-mente di settimana in settimana. Gli anzidetti accordi potranno, subire variazioni e /o modifiche da assumersi con un anticipo di 3-4 giorni, nell'interesse degli impegni scolastici, sportivi e ludici del minore, nonché secondo le esigenze lavorative di ciascun genitore.
Per quanto concernono le vacanze Natalizie: si seguirà il calendario ordinario di cui al paragrafo ut supra indicato, ma le festività natalizie, del Capodanno e dell'epifania verranno festeggiate insieme dai genitori, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
In riferimento alle vacanze Pasquali: i genitori concordano di festeggiare insieme le festività Pasquali e per i restanti giorni si seguirà il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
Per quanto riguarda le altre feste nazionali e/o ponti i genitori seguiranno in linea di massima il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con Per_1 una settimana, anche non consecutive, da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni an- no, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore. Le parti si impegnano a comunicare la località di vacanza prescelta, la struttura ospitante e garantiscono i contatti telefonici del minore con il genitore non presente. Il tutto salvo miglior accordo tra i genitori;
4. DÀ ATTO che le parti si impegnano a garantire una telefonata/videochiamata al giorno con il genitore non di pertoccanza;
5. DÀ ATTO che i genitori si danno reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto del minore;
6. DÀ ATTO che con riferimento alla possibilità di far frequentare a i nuovi Per_1 partners/compagni, sebbene il figlio abbia il pieno diritto di partecipare alla vita quotidiana pagina 3 di 5 del singolo genitore, e tale diritto comprende anche la possibilità di coinvolgere il figlio nella nuova relazione sentimentale, i genitori ritengono che la conoscenza del nuovo partner potrà avvenire se si tratterà di relazione stabile e duratura, senza arrecare alcun pregiudizio alla minore. La conoscenza e la frequentazione dei nuovi partners avverranno quindi con graduale inserimento nella vita di con obbligo da parte del genitore di far Per_1 comprendere al bambino che le nuove figure affettive non sostituiranno in alcun modo quelle genitoriali. Ciascuna delle parti si impegnerà ad avvisarsi reciprocamente della presenza del rispettivo partner;
7. DISPONE che per ciò che concerne il mantenimento in favore del minore, avendo le parti optato per il mantenimento diretto, ciascun genitore si occupi personalmente del minore per il di lui periodo di pertoccanza;
8. AUTORIZZA la madre a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale;
9. DÀ ATTO che le detrazioni, deduzioni ed altri benefici fiscali correlati alle spese per la minore saranno suddivise al 50% tra le parti;
10. DISPONE che in merito alla gestione delle spese straordinarie, i genitori daranno applicazione al Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli, ripartendosi le spese in parola al 50% fra loro;
11. DÀ ATTO che i coniugi si danno reciprocamente atto di essere autonomi dal punto di vista economico e, conseguentemente, non svolgono alcuna reciproca domanda di mantenimento;
12. DÀ ATTO che la dimora coniugale ubicata in NO VO (VC), alla piazza San Martino,
n. 2 rimarrà di proprietà alla signora che si impegna a corrispondere il mutuo bancario Pt_2 acceso per l'acquisto del medesimo;
13. DÀ ATTO che, atteso che la casa familiare è costituita da 12 vani sviluppati su due piani, i genitori concordano, provvisoriamente di dividere l'immobile abitando l'uno su un piano e l'altro sull'altro piano, ciò al fine di facilitare la possibilità per di rimanere con Per_1 entrambi i genitori;
14. DÀ ATTO che i finanziamenti della signora aranno ottemperati esclusivamente dalla Pt_2 stessa;
15. DÀ ATTO che i veicoli rimarranno di proprietà della signora Pt_2
16. DÀ ATTO che le parti si danno reciprocamente atto che, con il corretto e puntuale adempi- mento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
pagina 4 di 5 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 5 di 5 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3553/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
13/10/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Piazzalunga Federica del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in NO VO (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Piazzalunga Federica del Foro di Novara
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (30/11/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 15/05/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 03/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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