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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12314 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
CAUSA R.G. 46532/2020
Giudice Onorario Dott. Erminio Colazingari
Verbale di Udienza del giorno 9 settembre 2025
Alle ore 9,50 sono presenti:
Per nessuno è comparso all e ore 9,52 Parte_1
Per HDI Assicurazioni S.p.A. è presente l'avv. Giulia Alessi, in sostituzione dell'avv. assistita ai fini della pratica forense dalla dott.ssa Emma Cerasi tess. CP_1
Numer_1
A questo punto, il Giudice invita i l difensore presente alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Il difensore si riporta a tutte le domande, difese, richieste istruttorie e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi conclusionali depositati.
Pertanto, dopo che l'avvocato comparso ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice alle ore 15,00 in assenza de l suddetto difensore
(nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza) decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza dando lettura ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c, del dispositivo e delle concise esposizioni delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. R.G. 46532/2020
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Erminio Colazingari, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 9 settembre 2025 ha pronunziato, mediante la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia civile iscritta al n. 46532/2020 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo, n. Parte_1
92, presso lo studio dell'avv. Franco Carlini, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
HDI Assicurazioni S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Monte Zebio, n.
28, presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende, unitamente CP_1 all'avv. Rosario Livio Alessi, per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la HDI Assicurazioni S.p.A., premettendo di aver emesso, in data 12.07.2018, la polizza fideiussoria n. 0535413892 in favore di un credito nei confronti della soc. Progesub Italia S.r.l. della somma capitale di € 62.843,68, importo relativo alla polizza fideiussoria n. 535413892 , stipulata con la HDI Assicurazioni S.p.A., ha agito innanzi all'intestato Tribunale per sentire emettere decreto ingiuntivo nei confronti della soc. Progesub Italia S.r.l.
Il Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo 10368/20, emesso il 13.07.2020 e depositato il 14.07.2020, ha ingiunto - in conformità al ricorso – alla soc. Progesub Italia S.r.l. il pagamento della somma di € 62.843,68, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria in favore della ricorrente, la quale notificava il ricorso e il pedissequo decreto in data 16.09.2020.
Con atto di citazione notificato in data 17.09.2020 la Progesub Italia S.r.l. ha proposto opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa accogliere la presente opposizione e: In via preliminare: -Rigettare la eventuale avversa richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i presupposti di legge, Nel merito In via principale: -Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto e per l'effetto -Dichiarare nullo e/o di nessun effetto e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi tutti esposti;
In ogni caso: -Condannare la parte opposta al pagamento delle spe se e dei compensi di giudizio in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
Salvo ogni altro diritto”.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.01.2021 si è costitutita la resistente, la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Piaccia al Giudice Unico, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN VIA PREGIUDIZIALE - Autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 10368.2020 perché l' opposizione non è fondata su prova scritta;
NEL MERITO - Confermare il decreto ingiuntivo n. 10368.2020;
- Rigettare l' opposizione della perché infondata in fatto, diritto e non Parte_1 provata. - Condannare parte opponente al risarcimento ex art. 96 ter cpc. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA, come per legge”.
Con decreto del 26.02.2025 del Presidente della XVII Sezione Civile il presente procedimento è stato assegnato, in sostituzione del precedente giudicante, al sottoscritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione l'opponente ha dedotto il disconoscimento delle sottoscrizioni alla polizza fideiussoria n. 0535413892, sulla base della quale si basa l'azione di regresso per la quale agisce la HDI Assicurazioni S.p.A., deducendo che queste non siano autografe e che comunque, non siano state apposte dal rappresentante legale della società ma da un soggetto privo del potere di rappresentanza e di firma.
Con ordinanza del 25.10.2023 il Giudice adito ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio grafologica sulla documentazione depositata in originale dall'opposta, ed è risultato che le quattro sottoscrizioni apposte alla polizza fideiussoria n. 0535413892 in atti sono apocrife, mentre, la sottoscrizione relativa all'atto con il quale la l. Parte_2 ha prorogato la validità della garanzia della polizza fideiussoria n. 0535413892 sino al
9.11.2020 è risultata autografa e da ricondurre a , Parte_3
Va osservato al riguardo che la mancata sottoscrizione da parte del contraente è irrilevante ai fini del perfezionamento della fideiussione. Infatti, la fideiussione, che può assumere la forma di atto unilaterale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3525 del 13/02/2 009; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2747 del 09/03/1995; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2356 del 12/04/1984) o di contratto con obbligazioni del solo proponente ex art. 1333 comma 2 c.c. (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2581 del 29/03/1990), richiede per il suo perfeziona mento solo la manifestazione dell'impegno del garante e, ai sensi dell'art. 1936 secondo comma c.c., mantiene piena efficacia anche laddove venga rilasciata non solo senza un previo accordo con il debitore principale, ma anche a sua insaputa. L'obbligazione del fideiussore, dunque, si aggiunge a quella del debitore principale, determinando, indipendentemente dall'accettazione della garanzia da parte di questa, anzi indipendentemente dalla sua conoscenza della prestazione della garanzia, una solidarietà nell'obbligazione dal lato passivo.
L'assenza di sottoscrizione del contraente impedisce però di ritenere sussistente una obbligazione di fonte convenzionale del contraente stesso nei confronti del garante.
Da ciò consegue che nel caso specifico l'azione di regresso del garante contro il debitore principale può avere la propria fonte solo nella legge, precisamente negli artt. 1949 e 1950
c.c., che costituiscono specificazione dei principi stabiliti in via gen erale dagli artt. 1299
c.c. e 1203 n. 3 c.c.
In sostanza la non riferibilità al sig. delle firme in calce alla polizza Parte_3 fideiussoria n. 0535413892 non preclude in assoluto l'azione di regresso ma determina l'inapplicabilità della disciplina convenzionale contenuta nella polizza, s econdo la quale il contraente si obbligava al pagamento dei premi e si impegnava a reintegrare il garante di tutte le somme pagate a seguito dell'escussione della garanzia su sua semplice richiesta scritta e con rinuncia ad ogni eccezione. Va però osservato che nel caso di specie il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto invece autografa e riconducibile al sig. , nella piena titolarità dei poteri di Parte_3 rappresentanza legale della società al momento della firma, la sottoscrizione apposta all'atto di proroga della validità della polizza fideiussoria n. 0535413892.
Detta proroga nel caso in esame è da equiparare ad un atto di ratifica, ciò in quanto la ratifica è un atto negoziale unilaterale attraverso cui il l'interessato fa propri, con efficacia retroattiva, gli effetti di un contratto stipulato da un soggetto che non aveva i poteri di rappresentanza.
A riguardo, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che con riguardo al contratto stipulato dal rappresentante senza potere, la ratifica, a norma dell'art. 1399 c.c., fa rientrare nella sfera giuridica del dominus l'operato del falsus procurator, mediante il conferimento, ex post, ma con effetto ex tunc, di quella posizione di legittimazione che avrebbe dovuto avere al momento della conclusione del negozio (v. Cass. civ. n.
14944/2001; Cass. civ. n. 30938/2017; Cass. civ. n. 2153/2014).
Pertanto, nonostante le sottoscrizioni della polizza fideiussoria n. 0535413892 sia risultate apocrife, secondo la consulenza tecnica d'ufficio che appare coerente e priva di e rrori e vizi logici, la sottoscrizione invece riferita alla proroga della validità della polizza è stato accertato essere autografa, così che si deve ritenere che questa comporti gli effetti della ratifica chiedendosi la proroga della validità della medesim a polizza fideiussoria.
Tutto ciò considerato il decreto ingiuntivo va confermato e l'opposizione rigettata.
Non sussistono i presupposti per la condanna pe r lite temeraria vista la falsità delle firme in polizza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 46532 promossa da Progesub
Italia S.r.l.
contro
HDI Assicurazioni S.p.A. così provvede:
- respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 10368/2020 emesso dal Tribunale di Roma il 13.07.2020 e depositato il 14.07.2020 che, per l'effetto, viene confermato;
- pone a carico dell'opponente le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.800,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
Roma, 9 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Erminio Colazingari
CAUSA R.G. 46532/2020
Giudice Onorario Dott. Erminio Colazingari
Verbale di Udienza del giorno 9 settembre 2025
Alle ore 9,50 sono presenti:
Per nessuno è comparso all e ore 9,52 Parte_1
Per HDI Assicurazioni S.p.A. è presente l'avv. Giulia Alessi, in sostituzione dell'avv. assistita ai fini della pratica forense dalla dott.ssa Emma Cerasi tess. CP_1
Numer_1
A questo punto, il Giudice invita i l difensore presente alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Il difensore si riporta a tutte le domande, difese, richieste istruttorie e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi conclusionali depositati.
Pertanto, dopo che l'avvocato comparso ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice alle ore 15,00 in assenza de l suddetto difensore
(nel frattempo allontanatosi dall'aula di udienza) decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza dando lettura ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c, del dispositivo e delle concise esposizioni delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. R.G. 46532/2020
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Erminio Colazingari, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 9 settembre 2025 ha pronunziato, mediante la lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia civile iscritta al n. 46532/2020 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi vertente
T R A
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo, n. Parte_1
92, presso lo studio dell'avv. Franco Carlini, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
E
HDI Assicurazioni S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Monte Zebio, n.
28, presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende, unitamente CP_1 all'avv. Rosario Livio Alessi, per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la HDI Assicurazioni S.p.A., premettendo di aver emesso, in data 12.07.2018, la polizza fideiussoria n. 0535413892 in favore di un credito nei confronti della soc. Progesub Italia S.r.l. della somma capitale di € 62.843,68, importo relativo alla polizza fideiussoria n. 535413892 , stipulata con la HDI Assicurazioni S.p.A., ha agito innanzi all'intestato Tribunale per sentire emettere decreto ingiuntivo nei confronti della soc. Progesub Italia S.r.l.
Il Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo 10368/20, emesso il 13.07.2020 e depositato il 14.07.2020, ha ingiunto - in conformità al ricorso – alla soc. Progesub Italia S.r.l. il pagamento della somma di € 62.843,68, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria in favore della ricorrente, la quale notificava il ricorso e il pedissequo decreto in data 16.09.2020.
Con atto di citazione notificato in data 17.09.2020 la Progesub Italia S.r.l. ha proposto opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa accogliere la presente opposizione e: In via preliminare: -Rigettare la eventuale avversa richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i presupposti di legge, Nel merito In via principale: -Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto e per l'effetto -Dichiarare nullo e/o di nessun effetto e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi tutti esposti;
In ogni caso: -Condannare la parte opposta al pagamento delle spe se e dei compensi di giudizio in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
Salvo ogni altro diritto”.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.01.2021 si è costitutita la resistente, la quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ Piaccia al Giudice Unico, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN VIA PREGIUDIZIALE - Autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 10368.2020 perché l' opposizione non è fondata su prova scritta;
NEL MERITO - Confermare il decreto ingiuntivo n. 10368.2020;
- Rigettare l' opposizione della perché infondata in fatto, diritto e non Parte_1 provata. - Condannare parte opponente al risarcimento ex art. 96 ter cpc. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA, come per legge”.
Con decreto del 26.02.2025 del Presidente della XVII Sezione Civile il presente procedimento è stato assegnato, in sostituzione del precedente giudicante, al sottoscritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione l'opponente ha dedotto il disconoscimento delle sottoscrizioni alla polizza fideiussoria n. 0535413892, sulla base della quale si basa l'azione di regresso per la quale agisce la HDI Assicurazioni S.p.A., deducendo che queste non siano autografe e che comunque, non siano state apposte dal rappresentante legale della società ma da un soggetto privo del potere di rappresentanza e di firma.
Con ordinanza del 25.10.2023 il Giudice adito ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio grafologica sulla documentazione depositata in originale dall'opposta, ed è risultato che le quattro sottoscrizioni apposte alla polizza fideiussoria n. 0535413892 in atti sono apocrife, mentre, la sottoscrizione relativa all'atto con il quale la l. Parte_2 ha prorogato la validità della garanzia della polizza fideiussoria n. 0535413892 sino al
9.11.2020 è risultata autografa e da ricondurre a , Parte_3
Va osservato al riguardo che la mancata sottoscrizione da parte del contraente è irrilevante ai fini del perfezionamento della fideiussione. Infatti, la fideiussione, che può assumere la forma di atto unilaterale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3525 del 13/02/2 009; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 2747 del 09/03/1995; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2356 del 12/04/1984) o di contratto con obbligazioni del solo proponente ex art. 1333 comma 2 c.c. (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2581 del 29/03/1990), richiede per il suo perfeziona mento solo la manifestazione dell'impegno del garante e, ai sensi dell'art. 1936 secondo comma c.c., mantiene piena efficacia anche laddove venga rilasciata non solo senza un previo accordo con il debitore principale, ma anche a sua insaputa. L'obbligazione del fideiussore, dunque, si aggiunge a quella del debitore principale, determinando, indipendentemente dall'accettazione della garanzia da parte di questa, anzi indipendentemente dalla sua conoscenza della prestazione della garanzia, una solidarietà nell'obbligazione dal lato passivo.
L'assenza di sottoscrizione del contraente impedisce però di ritenere sussistente una obbligazione di fonte convenzionale del contraente stesso nei confronti del garante.
Da ciò consegue che nel caso specifico l'azione di regresso del garante contro il debitore principale può avere la propria fonte solo nella legge, precisamente negli artt. 1949 e 1950
c.c., che costituiscono specificazione dei principi stabiliti in via gen erale dagli artt. 1299
c.c. e 1203 n. 3 c.c.
In sostanza la non riferibilità al sig. delle firme in calce alla polizza Parte_3 fideiussoria n. 0535413892 non preclude in assoluto l'azione di regresso ma determina l'inapplicabilità della disciplina convenzionale contenuta nella polizza, s econdo la quale il contraente si obbligava al pagamento dei premi e si impegnava a reintegrare il garante di tutte le somme pagate a seguito dell'escussione della garanzia su sua semplice richiesta scritta e con rinuncia ad ogni eccezione. Va però osservato che nel caso di specie il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto invece autografa e riconducibile al sig. , nella piena titolarità dei poteri di Parte_3 rappresentanza legale della società al momento della firma, la sottoscrizione apposta all'atto di proroga della validità della polizza fideiussoria n. 0535413892.
Detta proroga nel caso in esame è da equiparare ad un atto di ratifica, ciò in quanto la ratifica è un atto negoziale unilaterale attraverso cui il l'interessato fa propri, con efficacia retroattiva, gli effetti di un contratto stipulato da un soggetto che non aveva i poteri di rappresentanza.
A riguardo, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che con riguardo al contratto stipulato dal rappresentante senza potere, la ratifica, a norma dell'art. 1399 c.c., fa rientrare nella sfera giuridica del dominus l'operato del falsus procurator, mediante il conferimento, ex post, ma con effetto ex tunc, di quella posizione di legittimazione che avrebbe dovuto avere al momento della conclusione del negozio (v. Cass. civ. n.
14944/2001; Cass. civ. n. 30938/2017; Cass. civ. n. 2153/2014).
Pertanto, nonostante le sottoscrizioni della polizza fideiussoria n. 0535413892 sia risultate apocrife, secondo la consulenza tecnica d'ufficio che appare coerente e priva di e rrori e vizi logici, la sottoscrizione invece riferita alla proroga della validità della polizza è stato accertato essere autografa, così che si deve ritenere che questa comporti gli effetti della ratifica chiedendosi la proroga della validità della medesim a polizza fideiussoria.
Tutto ciò considerato il decreto ingiuntivo va confermato e l'opposizione rigettata.
Non sussistono i presupposti per la condanna pe r lite temeraria vista la falsità delle firme in polizza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri medi di cui al DM.55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma XVII Sezione Civile in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 46532 promossa da Progesub
Italia S.r.l.
contro
HDI Assicurazioni S.p.A. così provvede:
- respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 10368/2020 emesso dal Tribunale di Roma il 13.07.2020 e depositato il 14.07.2020 che, per l'effetto, viene confermato;
- pone a carico dell'opponente le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.800,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
Roma, 9 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Erminio Colazingari