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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3090/2018 del Ruolo Generale, con oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c., vertente
tra lettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Clemente Delli Parte_1
Colli e Ilaria Benvenuti in Potenza alla Via F. Baracca n. 175, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti; ATTORE
contro
, rappresentati difesi, dall'Avv. Savino Di Paolo, ed Controparte_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palazzo S. Gervasio al Corso Manfredi n. 169, giusta costituzione e procura in atti;
CONVENUTI
nonché contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Ferraro e Stefano Controparte_2
Giove, domiciliata in Roma presso il loro studio al Viale Regina Margherita n. 278;
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 12.06.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 30.10.2018 il sig. conveniva in giudizio il germano Parte_1 chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullabilità della CP_1 donazione del 23.04.2015 a rogito del notaio dr.ssa in favore del Controparte_2 convenuto “...limitatamente alle disposizioni patrimoniali a titolo gratuito dell'attore.” e che fosse dichiarata la proprietà in capo al medesimo attore dei beni immobili donati, con ordine al Conservatore dei RR II di trascrivere la sentenza, vinte le spese e i compensi di lite.
Assumeva l'attore che l'atto fosse nullo perché in violazione della legge penale (segnatamente delle ipotesi di reato ex artt. 640 e 643 c.p.), nonché per assenza delle forme di legge alla luce della sua sordità, oltre che viziato da simulazione relativa.
1 Con comparsa del 25.01.2019 si costituiva il convenuto che contestava l'avversa domanda, ne chiedeva il rigetto e manifestava la volontà di chiamare in causa il notaio rogante per essere manlevato e risarcito di ogni pregiudizio conseguente, in caso di accoglimento della domanda.
La causa era rinviata a tale fine, all'udienza del 03/07/2019.
Con atto del 13.02.2019 il convenuto effettuava la chiamata in causa a cui seguiva, in data
05.06.2019, la costituzione del terzo, notaio dr.ssa , che chiedeva il rigetto Controparte_2 della domanda nei suoi confronti e, in subordine, la limitazione del risarcimento ex artt.
1223,1225 e 1227 c.c., vinte le spese ed i compensi di lite nei confronti di chi di ragione.
All'udienza di cui sopra, il Giudice designato concedeva i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c. con rinvio della causa al 29.04.2020. Tutte le parti depositavano le memorie di rito.
Seguivano rinvii per infruttuosi tentativi di transazione.
Nel corso del procedimento, con atto depositato in data 24.02.2021, a seguito del decesso di avvenuto in data 7.03.2019, si costituivano nel giudizio gli eredi: Controparte_1 CP_3
, , e i quali si
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 riportavano a tutti gli atti.
Il Giudice designato, rigettata ogni richiesta istruttoria avanzata dalle parti, nella ritenuta natura documentale del giudizio, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
01.12.2022.
Dopo vari rinvii, all'udienza del 12.06.2024 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. Tutte le parti depositavano comparse conclusionali.
La domanda attorea è fondata e meritevole d'accoglimento.
L'attore chiede dichiararsi la nullità o l'annullamento dell'atto di donazione a rogito del Notaio del 23.04.2015, stipulato con l'originario convenuto, repertorio 58.263 Controparte_2 raccolta 26.202. Pone a fondamento di tale domanda un ampio ventaglio di causae petendi, che spaziano dalla violazione di norme penalmente sanzionate, al vizio assoluto della volontà
e alle formalità dell'atto.
Va subito detto che i fatti oggetto di giudizio non hanno, a parere di questo giudice, rilievo penale. Una diversa conclusione postulerebbe la sussistenza di elementi soggettivi nel convenuto, come nel notaio rogante, non provati, non oggetto di richiesta di prova e non certo emergenti dalla realtà documentale. Va ricordato che nel nostro ordinamento la liceità dell'atto si presume, la sua illiceità va provata.
Sotto tale profilo d'illiceità dell'atto, la domanda va dunque rigettata.
2 La stessa merita accoglimento sotto un duplice profilo: la mancanza delle formalità richieste all'esatto compiersi della donazione e l'impossibilità conseguente per l'attore di rendersi conto, in modo compiuto, del suo oggetto e contenuto.
È stato documentalmente provato che l'attore sia affetto da sordità, con certificazione pubblica del 1972, pertanto, dal suo periodo adolescenziale, che la attesta. Tale documento non prova il carattere assoluto di tale sordità, ma va letto in combinato disposto con la sentenza del
Tribunale di Potenza Sez. Lavoro n. 837/2010, prodotta in atti, quindi anche ampiamente anteriore ai fatti per cui è giudizio, con la quale l'attore si vedeva riconoscere i benefici previdenziali dell'articolo 3 comma 3 della Legge 104, vale a dire quelli riservati alle patologie più gravi ed invalidanti e tali da rendere impossibile lo svolgimento degli atti del vivere quotidiano senza l'aiuto di altre persone. E' perciò documentale che l'attore fosse in condizione di sordità totale o comunque così grave da non porlo in condizione di porvi rimedio con ausili protesici. Una condizione tale da non consentirgli di comprendere la voce umana, indipendentemente dal suo tono e volume.
Dovevano perciò trovare applicazione, nella stipula dell'atto di donazione, le disposizioni della Legge Notarile in tema di atti dei sordi totali. Infatti, per le persone parzialmente o completamente non udenti esiste una precisa normativa per la stipula di atti notarili.
L'art. 56 della Legge Notarile prevede che se una delle parti sia totalmente priva dell'udito, questa dovrà leggere personalmente l'intero atto e i relativi documenti allegati. La norma ha la chiara finalità di tutelare il comparente affetto da sordità, garantendogli il diritto di leggere personalmente l'atto (normalmente letto alle parti dal notaio). La Cassazione (sentenza n.
24726 del 3 ottobre 2019), si è espressa relativamente all'ambito di applicazione del predetto articolo 56 della L. 89/1913, stabilendo che in tema di stipula degli atti notarili, la lettura dell'atto da parte del contraente sordo è necessaria non solo quando questi è affetto da sordità totale, ma anche quando la minorazione sia talmente grave da impedire, pur con l'uso di apparecchiature, quella percezione uditiva che possa dargli la comprensione di ciò che è stato inserito nell'atto medesimo come manifestazione della sua volontà. L'avverbio “interamente” utilizzato dal legislatore non deve dunque essere inteso in modo restrittivo: la lettura dell'atto notarile può rendersi necessaria non solo in caso di sordità totale, ma anche quando il deficit uditivo sia talmente grave da impedire la percezione e la comprensione di quanto è inserito nell'atto medesimo.
Se una delle parti dovesse essere muta o sordomuta le garanzie sono ulteriori in quanto si provvede alla nomina dell'interprete con richiesta al tribunale.
3 Se la persona muta o sordomuta è in grado di leggere e scrivere, deve leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà. Nel caso non sapesse o non potesse leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni della medesima, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che, come prevedono le norme, intervenga all'atto un secondo interprete.
Nel caso di specie tali formalità non sono state rispettate;
è lo stesso atto di donazione, atto pubblico fidefacente, a provare che il Notaio rogante si sia limitato a leggere l'atto alle parti comparse per la stipula;
lettura, ovviamente, non intellegibile dall'attore.
Tanto consente anche di superare la tematica della simulazione relativa dell'atto, invero, non provata. La relativa richiesta istruttoria è stata rigettata in quanto ininfluente al fine del decidere essendo la causa strettamente di natura documentale.
L'attore, sordo integrale o, quantomeno, in forma così grave da giustificare la concessione dei benefici assistenziali riconosciutigli giudizialmente, è stato parte di un rogito che non si è svolto con le modalità dettate dalla legge notarile, così ponendolo nell'impossibilità di comprenderne il contenuto. Né può ritenersi che egli abbia letto, e se del caso inteso, l'atto di donazione, in quanto di ciò non v'è menzione nell'atto, come sarebbe stato dovere del Notaio rogante, ove fosse accaduto.
Per sordo si intende un soggetto completamente privo dell'udito. Una difficoltà dell'udito non comporta una sordità assoluta e conseguentemente non sarà applicata la disciplina del sordo prevista dal legislatore. Potrebbe in questi casi sopperirsi utilizzando un tono di voce più alto o effettuando delle dichiarazioni a distanza ravvicinata. Se il soggetto può sentire grazie a delle protesi acustiche, non può essere considerato sordo a tutti gli effetti. Ai fini dell'applicabilità della tutela più stringente, per il legislatore non rileva la causa, la temporaneità o la definitività della sordità. L'accertamento di questo tipo di menomazione è rimessa al notaio nei limiti della sua diligenza professionale. Il soggetto sordo dinanzi al notaio viene tutelato in modo differente a seconda se sia in grado di leggere o meno. Nel caso in cui il sordo sia in grado di leggere, la legge notarile all'art. 56 prevede la lettura personale dell'atto da parte di quest'ultimo. Il notaio dovrà farne menzione nell'atto ed è necessario che il notaio si accerti della reale capacità del soggetto di leggere. La lettura del sordo non si sostituisce a quella del notaio ma si aggiunge a questa.
Nel caso in cui il sordo non sia in grado di leggere, oltre alla presenza di due testimoni è necessario l'intervento di un interprete affinché traduca, nel linguaggio dei segni e dei gesti, la lettura dell'atto eseguita dal notaio.
4 La fattispecie in esame, come già accennato, riguarda la stipula di un atto di donazione di una persona affetta da sordità grave, in grado di leggere e scrivere. L'atto di donazione in atti, oggetto di causa, è firmato dall'attore ma non risulta che lo stesso lo abbia Parte_1 letto, e tantomeno tale circostanza risulta essere menzionata nell'atto.
Ne consegue la nullità dell'atto per violazione dell'art. 56 legge notarile.
Tanto basta alla nullità dell'atto per violazione di legge nelle forme della sua stipula, e in ogni caso all'annullamento dell'atto di donazione, per vizio della volontà del donante, nell'impossibilità di un corretto formarsi di questa.
Il Notaio ha l'obbligo di legge, di rogare, nelle forme sovra descritte, quando sia consapevole della sordità della parte. Sarebbe buona norma, anche in caso di dubbio, adottare le forme di stipula più cautelative. Nondimeno, il notaio rogante ha dichiarato, circostanza non contestata, di conoscere da decenni le parti dell'atto di donazione. Egli aveva quindi valutato le condizioni cliniche dell'attore nel corso del tempo;
con un giudizio documentalmente errato. Va ancora osservato, in via di fatto, che un atto di donazione non viene richiesto e rogato nell'immediatezza, ma passa per colloqui preliminari volti ad identificare la volontà delle parti, la forma giuridica dell'atto opportuno, la raccolta dei documenti, e così di seguito sino alla stipula finale. Proprio l'anteriore conoscenza delle parti, in uno con il certo conosciuto stato di minorazione fisica di una d'esse, sia pure percepita inferiore al reale, doveva, quantomeno indurre il pubblico ufficiale ad effettuare verifiche più approfondite.
Rimane, come detto, la nullità dell'atto per assenza dei requisiti di legge;
e, in ogni caso, la sua annullabilità per vizio della volontà dell'attore, e tanto per esclusiva responsabilità del notaio stipulante, e, per l'effetto vanno ritenuti manlevati gli eredi costituiti di CP_1
[...]
Alla luce della documentazione in atti, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Va rigettata la richiesta di risarcimento danni avanzata da parte convenuta per non avere, la stessa parte, provato i danni lamentati e il relativo nesso di causalità.
Quanto ai rapporti tra le parti convenute, va ritenuta fondata la domanda di manleva nei confronti del Notaio che con violazione della legge notarile è stato causa CP_2 dell'annullamento del rogito;
va rigettata la domanda risarcitoria nei suoi confronti, per difetto di prova dell'effettività e del quantum degli asseriti danni.
Ogni altra questione è da considerarsi assorbita.
Le spese di giudizio sono liquidate, come da dispositivo e poste a carico del terzo chiamato in causa e in favore dell'attore con applicazione dei valori medi tariffari dello Parte_1
5 scaglione di valore della domanda, con esclusione della fase istruttoria, in quanto solo documentale e compiuta già dagli atti introduttivi.
Vanno integralmente compensate le spese di lite tra l'attore e gli eredi in Controparte_1 considerazione della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile e in composizione monocratica, per le ragioni precisate in motivazione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni ulteriore domanda rigettata:
-Accerta e dichiara la nullità della donazione del 23.04.2015 a rogito del Notaio CP_2 del 23.04.2015, repertorio 58.263 raccolta 26.202, per violazione di legge e, in ogni
[...] caso, l'annullamento della stessa per vizio del consenso;
-per l'effetto dichiara la proprietà dell'attore sui seguenti beni immobili, nella Parte_1 quota ideale di 1/6: complesso di terreni tutti ubicati in territorio di Venosa e così riportati nel
N.C.E.U. di detto Comune: foglio 41 particelle 37, 38, 39 AA, 39 AB, 40, 41, 42 AA, 42 AB,
46, 48, 101, 112, 129, 130 AA, 130 AB, 131 AA, 131 AB, 132, 153. 155, 157, 159, 196,197;
-Ordina al Conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza, in esonero da ogni responsabilità;
-Condanna al pagamento in favore di delle spese e Controparte_2 Parte_1 competenze di giudizio, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 3.397,00 per competenze, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA se dovuta;
-Compensa, integralmente, le spese di giudizio tra l'attore e gli eredi di Controparte_1
Così deciso in Potenza, 10.03.2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3090/2018 del Ruolo Generale, con oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c., vertente
tra lettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Clemente Delli Parte_1
Colli e Ilaria Benvenuti in Potenza alla Via F. Baracca n. 175, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti; ATTORE
contro
, rappresentati difesi, dall'Avv. Savino Di Paolo, ed Controparte_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palazzo S. Gervasio al Corso Manfredi n. 169, giusta costituzione e procura in atti;
CONVENUTI
nonché contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Ferraro e Stefano Controparte_2
Giove, domiciliata in Roma presso il loro studio al Viale Regina Margherita n. 278;
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 12.06.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 30.10.2018 il sig. conveniva in giudizio il germano Parte_1 chiedendo che fosse accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullabilità della CP_1 donazione del 23.04.2015 a rogito del notaio dr.ssa in favore del Controparte_2 convenuto “...limitatamente alle disposizioni patrimoniali a titolo gratuito dell'attore.” e che fosse dichiarata la proprietà in capo al medesimo attore dei beni immobili donati, con ordine al Conservatore dei RR II di trascrivere la sentenza, vinte le spese e i compensi di lite.
Assumeva l'attore che l'atto fosse nullo perché in violazione della legge penale (segnatamente delle ipotesi di reato ex artt. 640 e 643 c.p.), nonché per assenza delle forme di legge alla luce della sua sordità, oltre che viziato da simulazione relativa.
1 Con comparsa del 25.01.2019 si costituiva il convenuto che contestava l'avversa domanda, ne chiedeva il rigetto e manifestava la volontà di chiamare in causa il notaio rogante per essere manlevato e risarcito di ogni pregiudizio conseguente, in caso di accoglimento della domanda.
La causa era rinviata a tale fine, all'udienza del 03/07/2019.
Con atto del 13.02.2019 il convenuto effettuava la chiamata in causa a cui seguiva, in data
05.06.2019, la costituzione del terzo, notaio dr.ssa , che chiedeva il rigetto Controparte_2 della domanda nei suoi confronti e, in subordine, la limitazione del risarcimento ex artt.
1223,1225 e 1227 c.c., vinte le spese ed i compensi di lite nei confronti di chi di ragione.
All'udienza di cui sopra, il Giudice designato concedeva i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c. con rinvio della causa al 29.04.2020. Tutte le parti depositavano le memorie di rito.
Seguivano rinvii per infruttuosi tentativi di transazione.
Nel corso del procedimento, con atto depositato in data 24.02.2021, a seguito del decesso di avvenuto in data 7.03.2019, si costituivano nel giudizio gli eredi: Controparte_1 CP_3
, , e i quali si
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 riportavano a tutti gli atti.
Il Giudice designato, rigettata ogni richiesta istruttoria avanzata dalle parti, nella ritenuta natura documentale del giudizio, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
01.12.2022.
Dopo vari rinvii, all'udienza del 12.06.2024 la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. Tutte le parti depositavano comparse conclusionali.
La domanda attorea è fondata e meritevole d'accoglimento.
L'attore chiede dichiararsi la nullità o l'annullamento dell'atto di donazione a rogito del Notaio del 23.04.2015, stipulato con l'originario convenuto, repertorio 58.263 Controparte_2 raccolta 26.202. Pone a fondamento di tale domanda un ampio ventaglio di causae petendi, che spaziano dalla violazione di norme penalmente sanzionate, al vizio assoluto della volontà
e alle formalità dell'atto.
Va subito detto che i fatti oggetto di giudizio non hanno, a parere di questo giudice, rilievo penale. Una diversa conclusione postulerebbe la sussistenza di elementi soggettivi nel convenuto, come nel notaio rogante, non provati, non oggetto di richiesta di prova e non certo emergenti dalla realtà documentale. Va ricordato che nel nostro ordinamento la liceità dell'atto si presume, la sua illiceità va provata.
Sotto tale profilo d'illiceità dell'atto, la domanda va dunque rigettata.
2 La stessa merita accoglimento sotto un duplice profilo: la mancanza delle formalità richieste all'esatto compiersi della donazione e l'impossibilità conseguente per l'attore di rendersi conto, in modo compiuto, del suo oggetto e contenuto.
È stato documentalmente provato che l'attore sia affetto da sordità, con certificazione pubblica del 1972, pertanto, dal suo periodo adolescenziale, che la attesta. Tale documento non prova il carattere assoluto di tale sordità, ma va letto in combinato disposto con la sentenza del
Tribunale di Potenza Sez. Lavoro n. 837/2010, prodotta in atti, quindi anche ampiamente anteriore ai fatti per cui è giudizio, con la quale l'attore si vedeva riconoscere i benefici previdenziali dell'articolo 3 comma 3 della Legge 104, vale a dire quelli riservati alle patologie più gravi ed invalidanti e tali da rendere impossibile lo svolgimento degli atti del vivere quotidiano senza l'aiuto di altre persone. E' perciò documentale che l'attore fosse in condizione di sordità totale o comunque così grave da non porlo in condizione di porvi rimedio con ausili protesici. Una condizione tale da non consentirgli di comprendere la voce umana, indipendentemente dal suo tono e volume.
Dovevano perciò trovare applicazione, nella stipula dell'atto di donazione, le disposizioni della Legge Notarile in tema di atti dei sordi totali. Infatti, per le persone parzialmente o completamente non udenti esiste una precisa normativa per la stipula di atti notarili.
L'art. 56 della Legge Notarile prevede che se una delle parti sia totalmente priva dell'udito, questa dovrà leggere personalmente l'intero atto e i relativi documenti allegati. La norma ha la chiara finalità di tutelare il comparente affetto da sordità, garantendogli il diritto di leggere personalmente l'atto (normalmente letto alle parti dal notaio). La Cassazione (sentenza n.
24726 del 3 ottobre 2019), si è espressa relativamente all'ambito di applicazione del predetto articolo 56 della L. 89/1913, stabilendo che in tema di stipula degli atti notarili, la lettura dell'atto da parte del contraente sordo è necessaria non solo quando questi è affetto da sordità totale, ma anche quando la minorazione sia talmente grave da impedire, pur con l'uso di apparecchiature, quella percezione uditiva che possa dargli la comprensione di ciò che è stato inserito nell'atto medesimo come manifestazione della sua volontà. L'avverbio “interamente” utilizzato dal legislatore non deve dunque essere inteso in modo restrittivo: la lettura dell'atto notarile può rendersi necessaria non solo in caso di sordità totale, ma anche quando il deficit uditivo sia talmente grave da impedire la percezione e la comprensione di quanto è inserito nell'atto medesimo.
Se una delle parti dovesse essere muta o sordomuta le garanzie sono ulteriori in quanto si provvede alla nomina dell'interprete con richiesta al tribunale.
3 Se la persona muta o sordomuta è in grado di leggere e scrivere, deve leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà. Nel caso non sapesse o non potesse leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni della medesima, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che, come prevedono le norme, intervenga all'atto un secondo interprete.
Nel caso di specie tali formalità non sono state rispettate;
è lo stesso atto di donazione, atto pubblico fidefacente, a provare che il Notaio rogante si sia limitato a leggere l'atto alle parti comparse per la stipula;
lettura, ovviamente, non intellegibile dall'attore.
Tanto consente anche di superare la tematica della simulazione relativa dell'atto, invero, non provata. La relativa richiesta istruttoria è stata rigettata in quanto ininfluente al fine del decidere essendo la causa strettamente di natura documentale.
L'attore, sordo integrale o, quantomeno, in forma così grave da giustificare la concessione dei benefici assistenziali riconosciutigli giudizialmente, è stato parte di un rogito che non si è svolto con le modalità dettate dalla legge notarile, così ponendolo nell'impossibilità di comprenderne il contenuto. Né può ritenersi che egli abbia letto, e se del caso inteso, l'atto di donazione, in quanto di ciò non v'è menzione nell'atto, come sarebbe stato dovere del Notaio rogante, ove fosse accaduto.
Per sordo si intende un soggetto completamente privo dell'udito. Una difficoltà dell'udito non comporta una sordità assoluta e conseguentemente non sarà applicata la disciplina del sordo prevista dal legislatore. Potrebbe in questi casi sopperirsi utilizzando un tono di voce più alto o effettuando delle dichiarazioni a distanza ravvicinata. Se il soggetto può sentire grazie a delle protesi acustiche, non può essere considerato sordo a tutti gli effetti. Ai fini dell'applicabilità della tutela più stringente, per il legislatore non rileva la causa, la temporaneità o la definitività della sordità. L'accertamento di questo tipo di menomazione è rimessa al notaio nei limiti della sua diligenza professionale. Il soggetto sordo dinanzi al notaio viene tutelato in modo differente a seconda se sia in grado di leggere o meno. Nel caso in cui il sordo sia in grado di leggere, la legge notarile all'art. 56 prevede la lettura personale dell'atto da parte di quest'ultimo. Il notaio dovrà farne menzione nell'atto ed è necessario che il notaio si accerti della reale capacità del soggetto di leggere. La lettura del sordo non si sostituisce a quella del notaio ma si aggiunge a questa.
Nel caso in cui il sordo non sia in grado di leggere, oltre alla presenza di due testimoni è necessario l'intervento di un interprete affinché traduca, nel linguaggio dei segni e dei gesti, la lettura dell'atto eseguita dal notaio.
4 La fattispecie in esame, come già accennato, riguarda la stipula di un atto di donazione di una persona affetta da sordità grave, in grado di leggere e scrivere. L'atto di donazione in atti, oggetto di causa, è firmato dall'attore ma non risulta che lo stesso lo abbia Parte_1 letto, e tantomeno tale circostanza risulta essere menzionata nell'atto.
Ne consegue la nullità dell'atto per violazione dell'art. 56 legge notarile.
Tanto basta alla nullità dell'atto per violazione di legge nelle forme della sua stipula, e in ogni caso all'annullamento dell'atto di donazione, per vizio della volontà del donante, nell'impossibilità di un corretto formarsi di questa.
Il Notaio ha l'obbligo di legge, di rogare, nelle forme sovra descritte, quando sia consapevole della sordità della parte. Sarebbe buona norma, anche in caso di dubbio, adottare le forme di stipula più cautelative. Nondimeno, il notaio rogante ha dichiarato, circostanza non contestata, di conoscere da decenni le parti dell'atto di donazione. Egli aveva quindi valutato le condizioni cliniche dell'attore nel corso del tempo;
con un giudizio documentalmente errato. Va ancora osservato, in via di fatto, che un atto di donazione non viene richiesto e rogato nell'immediatezza, ma passa per colloqui preliminari volti ad identificare la volontà delle parti, la forma giuridica dell'atto opportuno, la raccolta dei documenti, e così di seguito sino alla stipula finale. Proprio l'anteriore conoscenza delle parti, in uno con il certo conosciuto stato di minorazione fisica di una d'esse, sia pure percepita inferiore al reale, doveva, quantomeno indurre il pubblico ufficiale ad effettuare verifiche più approfondite.
Rimane, come detto, la nullità dell'atto per assenza dei requisiti di legge;
e, in ogni caso, la sua annullabilità per vizio della volontà dell'attore, e tanto per esclusiva responsabilità del notaio stipulante, e, per l'effetto vanno ritenuti manlevati gli eredi costituiti di CP_1
[...]
Alla luce della documentazione in atti, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.
Va rigettata la richiesta di risarcimento danni avanzata da parte convenuta per non avere, la stessa parte, provato i danni lamentati e il relativo nesso di causalità.
Quanto ai rapporti tra le parti convenute, va ritenuta fondata la domanda di manleva nei confronti del Notaio che con violazione della legge notarile è stato causa CP_2 dell'annullamento del rogito;
va rigettata la domanda risarcitoria nei suoi confronti, per difetto di prova dell'effettività e del quantum degli asseriti danni.
Ogni altra questione è da considerarsi assorbita.
Le spese di giudizio sono liquidate, come da dispositivo e poste a carico del terzo chiamato in causa e in favore dell'attore con applicazione dei valori medi tariffari dello Parte_1
5 scaglione di valore della domanda, con esclusione della fase istruttoria, in quanto solo documentale e compiuta già dagli atti introduttivi.
Vanno integralmente compensate le spese di lite tra l'attore e gli eredi in Controparte_1 considerazione della reciproca soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile e in composizione monocratica, per le ragioni precisate in motivazione, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni ulteriore domanda rigettata:
-Accerta e dichiara la nullità della donazione del 23.04.2015 a rogito del Notaio CP_2 del 23.04.2015, repertorio 58.263 raccolta 26.202, per violazione di legge e, in ogni
[...] caso, l'annullamento della stessa per vizio del consenso;
-per l'effetto dichiara la proprietà dell'attore sui seguenti beni immobili, nella Parte_1 quota ideale di 1/6: complesso di terreni tutti ubicati in territorio di Venosa e così riportati nel
N.C.E.U. di detto Comune: foglio 41 particelle 37, 38, 39 AA, 39 AB, 40, 41, 42 AA, 42 AB,
46, 48, 101, 112, 129, 130 AA, 130 AB, 131 AA, 131 AB, 132, 153. 155, 157, 159, 196,197;
-Ordina al Conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza, in esonero da ogni responsabilità;
-Condanna al pagamento in favore di delle spese e Controparte_2 Parte_1 competenze di giudizio, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 3.397,00 per competenze, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA se dovuta;
-Compensa, integralmente, le spese di giudizio tra l'attore e gli eredi di Controparte_1
Così deciso in Potenza, 10.03.2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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