Art. 1.
In deroga all' articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , i pensionati che percepiscono soltanto redditi da pensione erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, o da altro ente pubblico, sono esonerati anche dall'obbligo della presentazione del certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto.
In deroga all' articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , i pensionati che percepiscono soltanto redditi da pensione erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, o da altro ente pubblico, sono esonerati anche dall'obbligo della presentazione del certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto.