Articolo 1 della Legge 30 marzo 1981, n. 119
Articolo 2
Versione
23 aprile 1981
Art. 1.
In deroga all' articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , i pensionati che percepiscono soltanto redditi da pensione erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, o da altro ente pubblico, sono esonerati anche dall'obbligo della presentazione del certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto.
Entrata in vigore il 23 aprile 1981
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