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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 16/07/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.450 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 09.07.2025
TRA
( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Massimiliano del Vecchio elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto alla Via Polibio n. 75, in virtù del mandato a margine del presente atto;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
, in persona del del direttore
[...]
Dr. pro-tempore per la in virtù Controparte_2 CP_3
di Delibera del consiglio di Amministarzione n. 6 del 06/06/2020,
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Rollo Matilde e Rotunno Diana, per procura generale alle liti redatta con atto del 19/05/2020 notar Per_1 [...]
in Bari, Rep. n. 90510, raccolta n. 32072, domiciliato presso
[...]
quest'ultima in Taranto presso lo studio della stessa alla Via Plinio, angolo
Via Salinella;
- APPELLATO-
All'udienza del 09.07.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2231\2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro,rigettava il ricorso proposto da quale Parte_1
vedova superstite di (deceduto il 9.2.2017) nei confronti Persona_2
dell' diretto ad ottenere riconosciuto il proprio diritto alla prestazione CP_1
assistenziale, inutilmente richiesta in via amministrativa, del risarcimento del danno biologico subito dal de cuius, operaio presso l'ILVA, assertivamente deceduto a causa di un carcinoma prostatico ascrivilbile a causa di lavoro e, quindi, della rendita per indennizzo o, in subordine, all'indennizzo del danno biologico, giusta art. 13 co.
2 d.l.vo n.38 del 23/02/2000 e decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 12/07/2000 e, conseguentemente, volto ad ottenere la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare, previsto dalla CP_1
vigente normativa, oltre accessori di legge.
Nulla per le spese di lite ex art.152 disp.att.c.p.c..Spese della C.T.U. a carico dell' CP_1
Avverso tale decisione proponeva appello quale erede del Parte_1
sig. Persona_2
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante, lamentandone CP_1
l'erroneità e chiedendone la riforma.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da
2 separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata, avendo il giudice condiviso e fatto proprio il contraddittorio convincimento del ctu, il quale ha escluso la natura professionale della malattia (“carcinoma prostatico), nonostante il coniuge, a causa delle mansioni svolte(operaio addetto alle pulizie industriali dello
Stabilimento Siderurgico, rimanendo così esposto alla aggressione di fumi , polveri inquinanti e sostanze cancerogene,) fosse stato esposto per tanti anni a tante sostanze cancerogene(amianto, polveri.), dannose per la salute. Ha domandato pertanto la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento della domanda proposta in I grado,
previo rinnovo della ctu.
L'appello è infondato.
Ebbene, la ricorrente deduceva che il de cuius aveva lavorato dal 1982 al 2009
prima alle dipendenze di aziende dell'appalto e poi alle dirette dipendenze di CP_4
di Taranto, in qualità di operaio addetto alle pulizie industriali dello Stabilimento
Siderurgico, rimanendo così esposto all' aggressione di fumi , polveri inquinanti e sostanze cancerogene;
che il 6/6/2017 aveva inoltrato domanda di rendita per morte,
giacchè il coniuge era deceduto a causa di un carcinoma prostatico ascrivibile a causa di lavoro e che l' aveva respinto la sua richiesta anche a seguito del ricorso CP_1
amministrativo.
Proponeva, pertanto, il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio producendo a sostegno della domanda certificazione rilasciato ai sensi dell'art. 13 L. 257/1992 CP_1
attestante che era stato esposto al rischio da amianto nell'ambiente di lavoro e chiedeva ammettersi prova per testi. Indicava e ribadiva che la patologia denunciata era “tabellata” e che, dunque, il nesso di causalità doveva essere presunto e chiedeva,
pertanto, dichiararsi il suo diritto alla costituzione ed al pagamento della rendita nei confronti dell' CP_1
3 L' eccepiva l'insussistenza del nesso di causalità con l'ambiente di lavoro. CP_1
Il Giudice di prime cure, dopo avere escusso i testi indicati dalla parte ricorrente,
disponeva la CTU che disconosceva la natura professionale della patologia sulla scorta della limitata sussistenza di agenti cancerogeni professionali nello stabilimento siderurgico di Taranto idonei a determinare il carcinoma della prostata, sia pure in rapporto alle concrete mansioni svolte.
Concludeva il CTU,dott. : 1. “Allo stato degli odierni accertamenti medico Per_3
legali e sulla scorta della documentazione sanitaria presa in visione e acclusa al fascicolo di giustizia, è possibile affermare che il decesso del signor Persona_2
avvenuto in data 09 febbraio 2017, è da ricondursi alle complicanze
[...]
sistemiche del carcinoma prostatico metastatizzato di cui lo stesso risultava affetto”.
2.” La suddetta patologia non è da ritenersi in connesssione causale con l'attività
lavorativa espletata dal sig. dal 1979 sino al 2009 e pertanto non Persona_2
è da considerarsi di origine professionale.
Sia nel ricorso introduttivo di primo grado che nell'atto di appello la ricorrente ha compiuto un lungo excursus sulle sostanze cancerogene presenti in varia misura nello stabilimento Ilva di Taranto, in quanto sottoprodotti delle lavorazioni che ivi si svolgono, tra cui l'amianto, le polveri di carbone, le diossine, gli idrocarburi ecc.,
assumendo che il marito vi sia stato esposto. E anche le controdeduzioni alla CTU
allegate, esaminano le sostanze cancerogene presenti a vario titolo all'interno dello stabilimento, esponendo che nell'area di Taranto in particolare nell'area del siderurgico è stato notato un aumento di tante patologie tumorali.
Invero ciò che rileva, per accertare la natura professionale della malattia, è stabilire che proprio le sostanze a cui il de cuius è stato esposto in virtù delle mansioni svolte,
fossero idonee a cagionare quel tipo di malattia, non rilevando che in generale nell'area Ilva così come nell'ambiente circostante allo stabilimento l'ambiente sia inquinato.
4 In sostanza non è sufficiente ricollegare la malattia ad una qualsiasi delle sostanze presenti nello stabilimento, ma stabilire che a causa delle mansioni svolte egli è
venuto in contatto con una sostanza in grado di cagionare la malattia che ha portato al decesso.
Nel caso di specie il de cuius ha lavorato come operaio, sicuramente esposto all'amianto, il che è stato certificato dall' ma non vi è la possibilità, allo stato CP_1
delle conoscenze scientifiche di ricondurre tale tipo di tumore all'esposizione all'amianto.
Le cause del tumore alla prostata sono fondamentalmente ancora ignote, ma si è
compreso che può avere qualche relazione con alcuni tipi di lavorazione(industria della gomma, produzione di alluminio, settore della grafica, settore dei parrucchieri),
perché sembrerebbe ricollegato all'esposizione ad amine aromatiche e idrocarburi policiclici aromatici. utilizzati anche nella produzione di gas di carbone, peci di catrame, olii bituminosi ecc.).
Ebbene non risulta dalla prova orale né dalla documentazione acquisita che egli sia stato esposto proprio a queste sostanze, né è sufficiente per quanto detto che tali sostanze fossero presenti in altri reparti dello stabilimento. E dunque non può
stabilirsi una relazione diretta tra le mansioni svolte e l'esposizione alle sostanze nocive, che è necessaria per poter configurare una malattia professionale, dovendo altrimenti ritenersi che egli si sia ammalato magari anche a causa dell'inquinamento atmosferico, ma al quale è stato esposto alla stregua di qualsiasi cittadino della città
di Taranto e non come lavoratore.
L'appello deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite del presente grado ex art.152 disp.att.c.p.c.
5
P.Q.M.
-Rigetta l'appello e per l'effetto,conferma la sentenza impugnata.
-Spese del presente grado ex art.152 disp.att.c.p.c.
Taranto 09.07.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Monica SGARRO
6 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione
Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.450 del
Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 09.07.2025
TRA
( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Massimiliano del Vecchio elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto alla Via Polibio n. 75, in virtù del mandato a margine del presente atto;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
, in persona del del direttore
[...]
Dr. pro-tempore per la in virtù Controparte_2 CP_3
di Delibera del consiglio di Amministarzione n. 6 del 06/06/2020,
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Rollo Matilde e Rotunno Diana, per procura generale alle liti redatta con atto del 19/05/2020 notar Per_1 [...]
in Bari, Rep. n. 90510, raccolta n. 32072, domiciliato presso
[...]
quest'ultima in Taranto presso lo studio della stessa alla Via Plinio, angolo
Via Salinella;
- APPELLATO-
All'udienza del 09.07.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2231\2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro,rigettava il ricorso proposto da quale Parte_1
vedova superstite di (deceduto il 9.2.2017) nei confronti Persona_2
dell' diretto ad ottenere riconosciuto il proprio diritto alla prestazione CP_1
assistenziale, inutilmente richiesta in via amministrativa, del risarcimento del danno biologico subito dal de cuius, operaio presso l'ILVA, assertivamente deceduto a causa di un carcinoma prostatico ascrivilbile a causa di lavoro e, quindi, della rendita per indennizzo o, in subordine, all'indennizzo del danno biologico, giusta art. 13 co.
2 d.l.vo n.38 del 23/02/2000 e decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 12/07/2000 e, conseguentemente, volto ad ottenere la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare, previsto dalla CP_1
vigente normativa, oltre accessori di legge.
Nulla per le spese di lite ex art.152 disp.att.c.p.c..Spese della C.T.U. a carico dell' CP_1
Avverso tale decisione proponeva appello quale erede del Parte_1
sig. Persona_2
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante, lamentandone CP_1
l'erroneità e chiedendone la riforma.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da
2 separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata, avendo il giudice condiviso e fatto proprio il contraddittorio convincimento del ctu, il quale ha escluso la natura professionale della malattia (“carcinoma prostatico), nonostante il coniuge, a causa delle mansioni svolte(operaio addetto alle pulizie industriali dello
Stabilimento Siderurgico, rimanendo così esposto alla aggressione di fumi , polveri inquinanti e sostanze cancerogene,) fosse stato esposto per tanti anni a tante sostanze cancerogene(amianto, polveri.), dannose per la salute. Ha domandato pertanto la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento della domanda proposta in I grado,
previo rinnovo della ctu.
L'appello è infondato.
Ebbene, la ricorrente deduceva che il de cuius aveva lavorato dal 1982 al 2009
prima alle dipendenze di aziende dell'appalto e poi alle dirette dipendenze di CP_4
di Taranto, in qualità di operaio addetto alle pulizie industriali dello Stabilimento
Siderurgico, rimanendo così esposto all' aggressione di fumi , polveri inquinanti e sostanze cancerogene;
che il 6/6/2017 aveva inoltrato domanda di rendita per morte,
giacchè il coniuge era deceduto a causa di un carcinoma prostatico ascrivibile a causa di lavoro e che l' aveva respinto la sua richiesta anche a seguito del ricorso CP_1
amministrativo.
Proponeva, pertanto, il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio producendo a sostegno della domanda certificazione rilasciato ai sensi dell'art. 13 L. 257/1992 CP_1
attestante che era stato esposto al rischio da amianto nell'ambiente di lavoro e chiedeva ammettersi prova per testi. Indicava e ribadiva che la patologia denunciata era “tabellata” e che, dunque, il nesso di causalità doveva essere presunto e chiedeva,
pertanto, dichiararsi il suo diritto alla costituzione ed al pagamento della rendita nei confronti dell' CP_1
3 L' eccepiva l'insussistenza del nesso di causalità con l'ambiente di lavoro. CP_1
Il Giudice di prime cure, dopo avere escusso i testi indicati dalla parte ricorrente,
disponeva la CTU che disconosceva la natura professionale della patologia sulla scorta della limitata sussistenza di agenti cancerogeni professionali nello stabilimento siderurgico di Taranto idonei a determinare il carcinoma della prostata, sia pure in rapporto alle concrete mansioni svolte.
Concludeva il CTU,dott. : 1. “Allo stato degli odierni accertamenti medico Per_3
legali e sulla scorta della documentazione sanitaria presa in visione e acclusa al fascicolo di giustizia, è possibile affermare che il decesso del signor Persona_2
avvenuto in data 09 febbraio 2017, è da ricondursi alle complicanze
[...]
sistemiche del carcinoma prostatico metastatizzato di cui lo stesso risultava affetto”.
2.” La suddetta patologia non è da ritenersi in connesssione causale con l'attività
lavorativa espletata dal sig. dal 1979 sino al 2009 e pertanto non Persona_2
è da considerarsi di origine professionale.
Sia nel ricorso introduttivo di primo grado che nell'atto di appello la ricorrente ha compiuto un lungo excursus sulle sostanze cancerogene presenti in varia misura nello stabilimento Ilva di Taranto, in quanto sottoprodotti delle lavorazioni che ivi si svolgono, tra cui l'amianto, le polveri di carbone, le diossine, gli idrocarburi ecc.,
assumendo che il marito vi sia stato esposto. E anche le controdeduzioni alla CTU
allegate, esaminano le sostanze cancerogene presenti a vario titolo all'interno dello stabilimento, esponendo che nell'area di Taranto in particolare nell'area del siderurgico è stato notato un aumento di tante patologie tumorali.
Invero ciò che rileva, per accertare la natura professionale della malattia, è stabilire che proprio le sostanze a cui il de cuius è stato esposto in virtù delle mansioni svolte,
fossero idonee a cagionare quel tipo di malattia, non rilevando che in generale nell'area Ilva così come nell'ambiente circostante allo stabilimento l'ambiente sia inquinato.
4 In sostanza non è sufficiente ricollegare la malattia ad una qualsiasi delle sostanze presenti nello stabilimento, ma stabilire che a causa delle mansioni svolte egli è
venuto in contatto con una sostanza in grado di cagionare la malattia che ha portato al decesso.
Nel caso di specie il de cuius ha lavorato come operaio, sicuramente esposto all'amianto, il che è stato certificato dall' ma non vi è la possibilità, allo stato CP_1
delle conoscenze scientifiche di ricondurre tale tipo di tumore all'esposizione all'amianto.
Le cause del tumore alla prostata sono fondamentalmente ancora ignote, ma si è
compreso che può avere qualche relazione con alcuni tipi di lavorazione(industria della gomma, produzione di alluminio, settore della grafica, settore dei parrucchieri),
perché sembrerebbe ricollegato all'esposizione ad amine aromatiche e idrocarburi policiclici aromatici. utilizzati anche nella produzione di gas di carbone, peci di catrame, olii bituminosi ecc.).
Ebbene non risulta dalla prova orale né dalla documentazione acquisita che egli sia stato esposto proprio a queste sostanze, né è sufficiente per quanto detto che tali sostanze fossero presenti in altri reparti dello stabilimento. E dunque non può
stabilirsi una relazione diretta tra le mansioni svolte e l'esposizione alle sostanze nocive, che è necessaria per poter configurare una malattia professionale, dovendo altrimenti ritenersi che egli si sia ammalato magari anche a causa dell'inquinamento atmosferico, ma al quale è stato esposto alla stregua di qualsiasi cittadino della città
di Taranto e non come lavoratore.
L'appello deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite del presente grado ex art.152 disp.att.c.p.c.
5
P.Q.M.
-Rigetta l'appello e per l'effetto,conferma la sentenza impugnata.
-Spese del presente grado ex art.152 disp.att.c.p.c.
Taranto 09.07.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.Antonella GIALDINO Dott.Monica SGARRO
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