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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/12/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa CA IZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 7016/2023 proposta da
C.F./P.Iva ) con sede legale in Cesano Maderno Parte_1 P.IVA_1
(MB), Via Cesare Battisti n. 29 in persona del legale rappresentante pro tempore signor Parte_2
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in
[...] CodiceFiscale_1
RO (VA) alla via L. Tolstoj 11, rappresentata e difesa dall'Avv.to Nicolò Raimondi (C.F.
[...]
); C.F._2 parte attrice contro
(Codice Fiscale e Partita IVA ), Controparte_1 C.F._3 P.IVA_2 nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale , con sede legale in Controparte_1
Misinto (MB), via Fiume, n° 44, rappresentato e difeso, per delega a margine del presente atto, dall'Avv. Andrea Zimbaldi del Foro di Monza (Codice Fiscale ) CodiceFiscale_4 parte convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da note di precisazione delle conclusioni del 11.09.2025)
“In via preliminare: Rigettare la domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. per tutti i motivi esposti. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'istanza di emissione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. e rigettare l'istanza ex art. 186 bis c.p.c.
In via principale: Revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa.
In via subordinata: Accertare e dichiarare il minor importo dovuto da nella Parte_1 misura di € 8.420,00 (ottomilaquattrocentoventi/00) ovvero in quell'altra maggiore o minore misura
1 che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia. Con pagamento subordinato alla consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di legge.
In via ulteriormente subordinata: Accertare e dichiarare il minor importo dovuto da Pt_1 nella misura di € 11.420,00 (undicimilaquattrocentoventi/00) ovvero in quell'altra Parte_1 maggiore o minore misura che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia. Con pagamento subordinato alla consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di legge.
In via riconvenzionale: Ordinare a nella sua qualità di titolare della omonima Controparte_1
Ditta individuale la consegna in favore dell'opponente delle certificazioni e delle dichiarazioni di legge fissando in € 100,00 (cento/00 euro) la somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
In via istruttoria: chiede l'ammissione di prova per testi ed interrogatorio Parte_1 formale sui seguenti capitoli:
7) VERO CHE le detrazioni riportate nel doc. 4 fascicolo opponente sono relative ad opere ed attività non eseguite dal signor;
CP_1
8) VERO CHE all'audio prodotto sub doc. 7 fascicolo opposto, datato 26 febbraio 2023, non è seguito, da parte del signor , il montaggio del parapetto verticale del primo piano palazzina CP_1
B di Via GE 29 Milano;
9) VERO CHE i lavori eseguiti dal signor nel cantiere di Milano sono privi di dichiarazione CP_1 di conformità dei parapetti alla normativa di legge, della certificazione dei materiali utilizzati nonché della dichiarazione di corretta posa in opera;
10) VERO CHE i lavori eseguiti dal signor nel cantiere di AS sono privi della CP_1 dichiarazione di conformità dei parapetti alla normativa di legge e della dichiarazione di corretta posa in opera.
Si indicano a testi su tutti i capitoli dedotti i signori: , Testimone_1 Tes_2 [...]
tutti in RO (VA) alla Via Tolstoj 11. CP_2
Su tutti i capitoli di prova si chiede l'interrogatorio formale della controparte.
Si chiede altresì, ove ritenuto, di disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il valore delle opere non compiute da nel Cantiere di Via GE 29 in Milano. Controparte_1
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati dal signor per tutti i motivi di CP_1 cui alla memoria ex art. 171 ter n. 3 di parte opponente. Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi con i testi già indicati in memoria integrativa n. 2 nonché per interrogatorio formale.”
Per parte convenuta (come da note di precisazione delle conclusioni del 10.09.2025)
2 “in via preliminare e nel merito e comunque in principalità per tutti i motivi di cui in atti, previa l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti di rito e non del caso concreto, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o non è di facile
e pronta soluzione, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto. sempre in via preliminare subordinata per tutti i motivi di cui in atti, previa l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti di rito e non del caso concreto, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedere ordinanza di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c. provvisoriamente esecutiva, in favore del
Sig. (Codice Fiscale e Partita IVA ), nella Controparte_1 C.F._3 P.IVA_2 sua qualità di titolare dell'omonima impresa individuale , con sede legale in Controparte_1
Misinto (MB), via Fiume, n° 44, per la somma di € 30.000,00 oltre IVA, pari ad € 33.000,00 o per la maggior o minor somma che sarà accertata come dovuta, oltre gli interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo, nei confronti della società Codice Fiscale e Partita Parte_1
IVA ), in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, signor P.IVA_1 Parte_2
con sede legale in 20811 Cesano Maderno (MB), via Cesare Battisti, n. 29, ovvero in
[...] ulteriore subordine l'emissione di ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 bis c.p.c. per la somma non contestata di Euro 11.420,00 oltre IVA, pari a € 12.562,00 o la maggior o minor somma che sarà accertata, oltre interessi di mora in favore del Sig. (Codice Fiscale Controparte_1
e Partita IVA ), nella sua qualità di titolare dell'omonima C.F._3 P.IVA_2 impresa individuale , con sede legale in Misinto (MB), via Fiume, n° 44 e nei Controparte_1 confronti della società Codice Fiscale e Partita IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, signor con sede Parte_2 legale in 20811 Cesano Maderno (MB); il tutto con l'assunzione di tutti i consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto;
nel merito ed in via principale per tutti i motivi di cui in atti, previa l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti di rito e non del caso concreto, previo l'integrale rigetto di tutte le domande ed eccezioni avversarie, nessuna esclusa, in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo
n°2347/2023 (r.g. n°5552/2023) emesso il 31.07.2023 e pubblicato l'01.08.2023, notificato in data
28.08.2023 su istanza della del sig. , nella sua qualità di omonimo titolare Controparte_1 dell'impresa individuale , con il quale il Tribunale di Monza ha ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma di € 40.012,50 oltre interessi di mora come da provvedimento monitorio e
3 spese legali alla parte opponente;
il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali e necessari provvedimenti del caso;
nel merito ed in via subordinata per tutti i motivi di cui in atti, previa l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti di rito e non del caso concreto, nella denegata e francamente non creduta ipotesi di revoca, anche solo parziale, del decreto ingiuntivo opposto, condannare, comunque ed in ogni caso, la società
[...]
(Codice Fiscale e Partita IVA ), in persona del proprio legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, signor con sede in 20811 Cesano Maderno Parte_2
(MB), via Cesare Battisti, n.29, al pagamento, in favore sig. , nella sua qualità di Controparte_1 omonimo titolare dell'impresa individuale della somma di € 40.012,50 per Controparte_1 capitale, oltre interessi di mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 (e successive modificazioni e/o integrazioni) maturati dalla data di scadenza del pagamento delle singole fatture azionate al saldo effettivo, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa come effettivamente dovuta, ovvero diversamente determinata all'esito dell'istruttoria, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti del caso concreto. in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA, CPA ed accessori come per legge. in via istruttoria
Si chiede, fin d'ora, di essere ammessi alla prova, ove occorrendo e senza inversione del relativo onere probatorio, per interrogatorio formale del legale rappresentante dell'attrice opponente e per testimoni, sui seguenti capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c. di parte convenuta opposta depositata in data 15.02.2025:
1) vero che nel corso dell'anno 2022 la società in persona del proprio legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, signor con sede in 20811 Cesano Maderno Parte_2
(MB), via Cesare Battisti, n. 29 commissionava al signor , nella sua qualità di Controparte_1 titolare dell'impresa individuale , con sede legale in Misinto (MB), via Fiume, n° Controparte_1
44, la fornitura di materiali e la realizzazione di opere nei cantieri di Milano e di AS;
2) vero l'inizio dei lavori del cantiere di Milano, presso lo stabile di via GE, n. 29, da parte del signor , nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale , Controparte_1 Controparte_1 con sede legale in Misinto (MB), via Fiume, n° 44, risale al settembre 2022, con ultimazione a fine febbraio 2023, come da documentazione fotografica prodotta, doc. n.14 che si rammostra;
e vero che per quanto concerne il cantiere aperto a Milano presso lo stabile di via GE, n. 29, i lavori venivano regolarmente eseguiti ed ultimati nel febbraio 2023 dal signor , nella sua Controparte_1
4 qualità di titolare dell'impresa individuale , come da documentazione fotografica Controparte_1 che si rammostra (docc.n.2); e vero che il signor , nella sua qualità di titolare Controparte_1 dell'impresa individuale , riceveva dalla società in Controparte_1 Parte_1 persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, signor solo un Parte_2 pagamento parziale del dovuto, rimanendo impagato il corrispettivo di € 10.000,00, oltre IVA, come dalla seguente fattura n° 24 emessa in data 13/03/2023 scaduta in pari data 13/03/2023 di €
11.000,00 (IVA compresa) relativa a “chiusura lavori in via GE, 29, Milano, parapetti e opere in ferro” , docc. n. 2 fascicolo monitorio che si rammostra;
5) Vero che i parapetti montati dal Sig. , nella sua qualità di titolare dell'impresa Controparte_1 individuale nella cittadina AS non venivano neppure parzialmente pagati dalla Controparte_1 società rimanendo insolute le seguenti fatture: Parte_1
• fattura n° 3 emessa in data 18/01/2023 scaduta in pari data 18/01/2023 di € 9.900,00 (IVA compresa) per “lavori eseguiti ad AS” come da doc. 1 fascicolo monitorio che si rammostra;
• fattura n° 34 emessa in data 04/05/2023 scaduta in pari data 04/05/2023 di € 19.112,50 (IVA compresa) a saldo dei lavori eseguiti presso il cantiere di AS (SV) come da docc. n. 3 fascicolo monitorio che si rammostra;
6) vero che a partire dal dicembre 2022 il Sig. , nella sua qualità di titolare Controparte_1 dell'impresa individuale inutilmente sollecitava più volte la società Controparte_1 [...]
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, signor Parte_1 Parte_2 per il pagamento delle sue spettanze, ricevendo sempre promesse rassicuranti in proposito
[...] da parte del titolare della società signor che Parte_1 Parte_2 soprannominava “ ”); Per_1
9) Vero che il titolare della società signor nello scrivere i Parte_1 Parte_2 due messaggi (e precisamente: alle ore 18.48 “ saldo 9000” ed alle ore 18.51 “GE Per_2
(rectius, via GE a Milano) resto 28.000”) ha invertito per un mero errore e nella fretta, gli importi dalla stessa ancora dovuti al Sig. il cui totale ammesso per iscritto risultava essere CP_1
€ 37.000,00 (oltre iva), ossia € 40.700,00;
10) vero che il titolare della società signor ometteva di Parte_1 Parte_2 versare al signor la somma di 37.000,00 (oltre iva), ossia € 40.700,00 o la minor Controparte_1 somma di euro 30.000,00 quale saldo immediato, rispetto il maggior importo totale da lui ammesso come dovuto;
e vero che il titolare della società signor per Parte_1 Parte_2 la sua carenza di liquidità, si impegnava ad un mese di distanza a corrispondere un acconto su quelli dovuti per AS, dilazionando ancora una volta i propri obblighi nei confronti del signor CP_1
;
[...]
5 11) vero che in data 18.01.2023 il sig. inviava al sig. un messaggio whatsapp CP_1 Pt_1 all'utenza telefonica del signor 338174091, chiedendo l'indicazione Parte_2 dell'indirizzo da inserire nella sua fattura da emettere nei confronti della stessa società
[...] per i lavori svolti in UR (“ciao mi mandi l'indirizzo della UR Parte_1 Per_1
x la fattura”);
12) vero che il sig. inviava al signor in data 19.01.2023 la Controparte_1 Parte_2 bozza completa della fattura già predisposta datata “18.01.2023” “n.3” “descrizione lavori eseguiti in UR” “totale lavori € 9.900,00”, come da screenshot whatsapp (doc.5) che si rammostra;
13) Vero che ricevuta ed esaminata tale fattura, il signor nulla aveva da Parte_2 obiettare, segnalando unicamente di correggere la indicazione UR (“non UR”), sostituendola con “ ”, come risulta sempre al doc.5 che si rammostra;
Persona_3
14) vero che in data 01.02.2023 il sig. inviava via whatsapp al signor Controparte_1 Parte_2 una fotografia di un appunto rinvenuto nella sua messaggistica, con alcuni conteggi non
[...] attuali, non redatto da lui e scritto a mano, per avere un promemoria da aggiornare;
e vero che la calligrafia non è la sua ed il messaggio che lo contiene risulta “inoltrato” e senza datazione;
15) vero che il signor confermava l'avvenuto invio di un parziale bonifico di Parte_2
€ 5.000,00 in favore del sig. , come risulta dalla copia della richiesta di bonifico Controparte_1 bancario a Banca Intesa Sanpaolo, descrizione “pagamento fattura”, con beneficiario CP_1
di € 5.000,00 in data 24.02.2023, doc.6 che si rammostra che, poi non veniva accreditato al
[...] destinatario, signor perché revocato;
Controparte_1
16) vero che il Sig. contattava telefonicamente in data 26.02.2023 il signor Controparte_1 [...] contestando il comportamento attuato da quest'ultimo, con le “continue prese in Parte_2 giro” subite, come risulta al file di registrazione audio doc.7 nonché dalla sua trascrizione doc. n.13 che si rammostra;
17) vero che il signor nella medesima conversazione registrata in data Parte_2
26.02.2023, da un lato, rassicurava il Sig. (denominato “ ) che il nuovo bonifico CP_1 Pt_3 eseguito per conto e nell'interesse della sua società per lo stesso importo fosse già “partito Pt_1 stamattina”, avendo dovuto ripetere l'operazione a causa del “fido bloccato”, per cui “domani o dopo lo vedi”, e -dall'altro, rispondendo alla precisa domanda del suo creditore “i 5000,00, ma gli altri 4.900,00?”, garantiva espressamente: “arriveranno anche quelli, li faccio per fine mese. non volevo prenderti in giro, volevo chiamarti anch'io”, come risulta dal file audio, doc.7 nonché dalla sua trascrizione, doc.13 che si rammostra;
6 18)vero che il giorno 28/02/2023 il signor si recava personalmente presso il cantiere di CP_1
Milano, in via GE, n.29 per controllare lo stato dei lavori come da doc. n.14 che si rammostra,
e vero che apprendeva nell'occasione dagli addetti delle altre ditte operanti all'interno del cantiere, che sul muro del fabbricato non avevano applicato la guaina protettiva e di impermeabilizzazione, tant'è che vi erano delle copiose e visibili infiltrazioni acqua negli appartamenti e sul muro esterno;
19) vero che il signor a partire dal 2022 si è sempre recato presso entrambi i Controparte_1 cantieri di AS e Milano ad eseguire e controllare l'andamento dei lavori realizzati per la società
ed anche nel periodo successivo al 01.02.2023 si è recato presso il cantiere Parte_1 di Milano, come da doc. n. 14 in data 28.02.2023 che si rammostra;
20) vero che in data del 26.02.2023 vi era una conversazione telefonica tra il signor Parte_2 ed il signor , come risulta dal file di registrazione audio in data
[...] Controparte_1
26.02.2023, doc. n.7; e vero che il doc. n.13 che si rammostra, rappresenta la trascrizione integrale del contenuto della loro conversazione telefonica;
21) vero che infruttuosi erano i tentativi di soluzione bonaria anche successivi, tramite lo scrivente legale, come la diffida in data 30.03.2023 prodotta nel fascicolo monitorio, doc. n.5;
22) vero che in data 16 giugno 2023 la società attrice -opponente ha cancellato le chat whatsapp intercorse con il signor;
Controparte_1
23) vero che nel giugno 2023 tutti i soggetti conosciuti o con cui signor ha Controparte_1 collaborato presso i cantieri di Milano ed AS tramite il signor hanno Parte_2 anch'essi cancellato le conversazioni intercorse via whatsapp;
24) vero che nello stesso giorno del 13.06.2023 avveniva la cancellazione delle intere conversazioni whatsapp intercorse e collegate all'utenza telefonica appartenente al signor , ad Controparte_1 opera del signor (soprannominato “ ”), nonché dei seguenti Parte_2 Per_1 dipendenti e/o collaboratori della società arch. , signori Parte_1 Controparte_3 [...]
(marito della sorella del signor , , e;
Per_4 Pt_4 Pt_1 Per_5 Per_6 Persona_7 Per_8
e vero che in data 15.06.2023 il signor , dipendente della società Per_9 Parte_1 cancellava la messaggistica intercorsa tra lui stesso ed il signor;
Controparte_1
25) vero che i seguenti dipendenti e/o collaboratori della società arch. Parte_1
, signori (marito della sorella del signor , , Controparte_3 Persona_4 Pt_1 Per_5 Per_6
e e , sono stati informati dal signor della Tes_2 Per_8 Per_9 Parte_2 pendenza dell'odierno contenzioso?
26) vero che l'ultimo screenshot delle conversazioni whatsapp intercorse tra il signor CP_1
ed il signor (soprannominato “ ”) risale al 18.12.2022;
[...] Parte_2 Per_1
7 27) vero che il giorno 28/02/2023 del signor presso il cantiere di Milano, via GE, CP_1
n.29 scattava la fotografia, doc. 14, che si rammostra;
28) vero che pende una procedura esecutiva presso il Tribunale di Monza tra le stesse parti dell'odierno giudizio per altri e distinti rapporti contrattuali (Procedimento mobiliare presso terzi, rubricato al r.g.e 3198/2023, Giudice Dott.ssa Carmen Corsetto, udienza per la dichiarazione del terzo al 12.07.2024, ore 9.55), come risulta dai docc. n. 9, 10, 11 che si rammostrano;
29) vero che l'ultimo bilancio d'esercizio della società risulta essere stato Parte_1 depositato per il periodo 31.12.2021; e vero che la situazione debitoria al 31.12.2021 recava quali debiti esigibili entro l'anno successivo (ossia il 2022) l'ammontare di € 2.675.444,00, con un aumento di circa un milione di euro rispetto all'annualità precedente (€ 1.630,279), come da doc. 16 che si rammostra, e vero che a partire dall'anno 2018 i bilanci d'esercizio della società
[...] depositato sono stati solo due (e precisamente: il bilancio d'esercizio al 31.12.2020, Parte_1
e quello al 31.12.2021, come da doc.16 che si rammostrano;
30) vero che pende presso il Tribunale di Monza una procedura esecutiva mobiliare di pignoramento presso terzi nei confronti della società promossa dalla società Parte_1 [...]
rubricata al r.g.e. n. 2541/2023 per l'importo precettato di euro 11.325,26 e sino alla Parte_5 concorrenza di euro 16.987,89 quale somma pignorata, come risulta dal doc. 11 e 17 che si rammostrano.
Si indica a teste su tutti i capitoli di prova:
1. sig.ra , residente in [...]. Testimone_3
Sul capitolo di prova n.30 si indica a teste:
2. legale rappresentante pro tempore della società con sede legale in via Briantea, Parte_5
38, 23892 Bulciago (LC);
Sui capitoli di prova nn. 23, 24 e 25 si indicano a testi:
3. Arch. ed i signori , , e Controparte_3 Persona_4 Per_5 Persona_10 Tes_2 Per_9
collaboratori e/o dipendenti presso la società con sede in 20811
[...] Pt_1 Parte_1
Cesano Maderno (MB), via Cesare Battisti, n. 29.
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari per i motivi di cui alla memoria ex art.
171 ter n.3 c.p.c. di parte convenuta-opposta depositata in data 26.02.2025 e per la denegata e francamente non creduta ipotesi in cui si disponesse l'ammissione, anche solo parziale, delle circostanze di prova, ex adverso dedotte, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sui predetti capitoli con i testi indicati a prova diretta.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni eventualmente svolte da parte attrice- opponente in sede di precisazione delle conclusioni”
8 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 9 ottobre 2023 e iscritto a ruolo lo stesso giorno, la società
[...]
a proposto opposizione avverso il decreto n. 2347/2023 nel quale le è stato Parte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 40.012,50, oltre interessi e spese, in favore dell'impresa individuale di , a titolo di corrispettivo per la fornitura di parapetti, posa e Controparte_1 montaggio, lavorazioni sommariamente descritte nelle fatture (cfr. docc. 1,2,3 fasc. monitorio) e nel preventivo (doc. 4 fasc. monitorio) allegati al ricorso.
In particolare il preventivo, non sottoscritto, prevedeva, per la fornitura e il montaggio di parapetti in acciaio inox 304 e di due cancelletti, un corrispettivo di € 26.375,00 oltre iva, mentre la fattura n. 3 del 18 gennaio 2023, con descrizione “lavori eseguiti ad AS”, indicava un corrispettivo di €
9.000, oltre iva al 10%, la fattura n. 24 del 13 marzo 2023, con descrizione “chiusura lavori in Via
GE 29 Milano parapetti e opere in ferro”, un compenso di €10.000, oltre iva al 10%, e la fattura n. 34 del 4 maggio 2023, con descrizione “lavori eseguiti ad AS”, un corrispettivo di € 17.375,00 oltre iva al 10% (doc. 4 fasc. monitorio).
A fondamento dell'opposizione, la società ha esposto in fatto che:
- le due imprese avevano convenuto la fornitura e la posa di parapetti in relazione a due cantieri, rispettivamente siti in Milano, Via GE 29, e AS;
- in data 18 gennaio 2023 il sig. trasmetteva la fattura n. 3 per euro 9.000,00 oltre € CP_1
1.000 per iva, in ordine a “lavori eseguiti ad AS”;
- in data 1 febbraio 2023, il comunicava al legale rappresentante di CP_1 Parte_1
“i conti giusti” per entrambi i cantieri, come risulterebbe dal doc. 4, screenshot di una conversazione Whatsapp tra il legale rappresentante della opponente, soprannominato
, e l'opposto, ove risulta l'inoltro della fotografia di un foglio manoscritto con il Per_1 seguente testo:
“Riepilogo cantiere GE
Pattuiti € 70.000,00
Lavori eseguiti fino ad ora € 50.000,00
Pagati fino ad ora € 40.000,00
Saldati con assegni ricevuti in data 22-12-2022 per un totale di € 5.000,00 e di € 5.5000,0 + iva mediante fattura emessa il 14/12/2022
Da ricevere ancora € 10.000,00.
Cantiere di AS
Da avere ancora € 9.000,00
9 -€ 1.000,00 x lavori non terminati
-€ 1.600,00 per pluviali
-€ 500,00 per piattaforma
- € 4.480,00 per manodopera
Da avere 1.420,00”
- dal febbraio 2023 il non era più comparso nel cantiere di GE per completare i CP_1 lavori, in particolare avrebbe omesso di montare e posare il parapetto verticale del primo piano palazzina B, lavorazione poi eseguita dalle maestranze dell'attrice, nè consegnato le certificazioni relative a natura dei materiali forniti, all'adeguatezza della posa in opera e alla conformità dei parapetti alle normative vigenti;
- successivamente il sig. trasmetteva la fattura n. 24 del 13 marzo 2023 con descrizione CP_1
“chiusura lavori in Via GE 29 Milano parapetti e opere in ferro”, la quale riportava l'importo di € 10.000,00 oltre iva per € 1.000, somma conforme al conteggio sub doc 4);
- anche per il cantiere di AS il sig. non avrebbe consegnato a CP_1 Parte_1 la dichiarazione di corretta posa in opera e la dichiarazione di conformità alla normativa
[...] di legge dei parapetti;
- in data 21 aprile 2023, il difensore incaricato da contestava le due fatture Parte_1 emesse e la messa in mora del 30 marzo 2023, redatta dal difensore del sig. ; CP_1
- con pec del 26 maggio 2023 (doc. 2-3), a seguito della ricezione della terza fattura per “lavori eseguiti ad AS” di € 17.375 oltre iva di €1.737,50, il difensore di la Parte_1 contestava e richiedeva la consegna delle certificazioni relative a fornitura e posa in opera di quanto realizzato in Via GE 29 Milano.
In diritto ha eccepito la carenza di prova del credito azionato, stante la mancanza di data certa e di sottoscrizione del preventivo, e l'insufficienza delle fatture. Ha altresì stigmatizzato la condotta tenuta dal successivamente all'emissione della prima fattura, perché, nonostante la parziale CP_1 rinuncia al proprio credito per il cantiere di AS, in considerazione del proprio parziale inadempimento e delle sopravvenienze indicate nel manoscritto (doc. 4), non aveva poi emesso nota di credito e non aveva rideterminato in conformità al contenuto della scrittura i compensi dovuti (cfr. fattura 34). Ha altresì eccepito l'altrui inadempimento, in tesi idoneo a paralizzare integralmente la pretesa al pagamento del corrispettivo, perché i lavori di Milano non erano stati completati, e ciò costituiva condizione del pagamento convenuto a febbraio 2023, e non erano state consegnate le certificazioni per entrambi i cantieri.
10 In via subordinata, considerato il mancato completamento del montaggio presso il cantiere di Milano, ha chiesto ridursi il corrispettivo convenuto nel doc. 4 di € 3.000, pari al costo sostenuto per terminare i lavori.
Ha quindi concluso con la richiesta di rigetto dell'eventuale istanza avversaria di provvisoria esecutività del decreto, di accoglimento dell'opposizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, con richiesta di accertamento del minor credito nella misura di € 8.420 ovvero €
11.420, subordinatamente alla consegna delle certificazioni. Infine, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di controparte alla consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di legge fissando in
€ 100,00 (cento/00 euro) la somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo.
Si è costituito in giudizio il sig. , chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
L'opposto ha dedotto che:
- le opere convenute per il cantiere di Via GE venivano integralmente eseguite, come risulterebbe dalla documentazione fotografica depositata (doc. 2) e pertanto rimaneva dovuto il saldo di € 10.000 oltre iva, oggetto della fattura 24;
- anche le opere convenute per il cantiere di AS, oggetto del preventivo accettato dalla committente attrice (doc. 4 monitorio), venivano integralmente eseguite, senza percezione di alcun acconto;
- il pagamento dei corrispettivi, poi fatturati, era stato più volte sollecitato a Parte_1 ricevendo promesse rassicuranti da parte del legale rappresentante, Parte_2
(soprannominato “ ”); Per_1
- il 18 dicembre 2022 si teneva un incontro, a seguito del quale il sig. si riconosceva debitore Pt_1 mediante comunicazione Whatsapp (doc. 4) delle somme di € 9.000 oltre iva per il cantiere di Milano
[... e di € 28.000 per quello di AS (“Sig. “Ciao” 13.54; “adesso partiamo” 13.54; Sig. Pt_1
“ok chiamami quando arrivi” 14.22; “Non sei ancora arrivato?” 15.51; Sig. Pauna: “arrivato” CP_1
16.09; Sig. “Siamo all'uscita 1” 16.27; Sig. “ saldo 9000” 18:48 “GE CP_1 Pt_1 Per_2 resto 28000” 18:51 “Deciso oggi saldo 30000” 18:53”). Tale dichiarazione di controparte, secondo la prospettazione del sig. conteneva un errore, dettato dalla fretta, ossia l'inversione del CP_1 compenso stabilito per i due cantieri ed un'approssimazione, dovendosi tenere conto del preventivo scritto di € 26.375 più iva;
- il mancato pagamento del saldo di € 30.000 sarebbe dipeso unicamente da difficoltà finanziarie della committenza (confermate dalla pendenza di procedura esecutiva presso terzi tra le medesime parti, per un diverso credito, risultata solo in minima parte capiente, cfr. docc. 8-12). Parte_1 non aveva, infatti, sollevato contestazioni quando l'opposto, in data 18 gennaio 2023, aveva condiviso bozza della fattura n. 3 di € 9.000 per il cantiere di AS (doc. 5). Inoltre, in data 24 febbraio 2023,
11 il sig. dichiarava di essere pronto ad adempiere e condivideva uno screenshot attestante la
Pt_1 disposizione di bonifico della somma di €5.000, avente come causale “pagamento fattura”, disposizione poi revocata (doc. 6). A seguito di tale episodio, il 26 febbraio 2023 il sig. CP_1 amareggiato, contattava il al telefono (cfr. doc.7 file di registrazione audio) e diceva: “io ti
Pt_1 chiamo per il bonifico perché quel giochetto lì mi è piaciuto! Me l'hai mandato, e poi l'hai cancellato”. Rispondeva il sig. rassicurandolo sul fatto che il nuovo bonifico sarebbe stato
Pt_1 inviato la mattina stessa del 26 e giustificando l'accaduto con il blocco del fido. Il sig. CP_1 affermava dunque “Mah, a me sembrava un po' un giochetto che, cioè ti montavo il parapetto e poi dopo, alla fine alla fine non arrivavano i soldi”. Il sig. rispondeva dicendo che non era
Pt_1 minimamente dipeso dal parapetto e, rispondendo alla precisa domanda sull'arrivo di altre somme dovute (“gli altri 4.900,00?”), precisava: “arriveranno anche quelli, li faccio per fine mese.. non volevo prenderti in giro, volevo chiamarti anch'io”.
Quanto al messaggio del 1 febbraio 2023 (doc. 4 di controparte), disconosciuto come proprio, il sig.
ne ha eccepito la inammissibilità e inutilizzabilità; ha osservato che tale conteggio era stato CP_1 inviato “nell'intenzione di ritornare a discutere sull'annosa vicenda”, per avere un promemoria da aggiornare, contenente alcuni conteggi non attuali, perché riferiti a situazione antecedente al
18.1.2023 e al 18.12.2022. Ha altresì riscontrato, nelle more della costituzione in giudizio, che la società attrice opponente e i soggetti con i quali il sig. aveva collaborato nell'esecuzione del CP_1 contratto aveva cancellato le chat whatsapp, con ciò impedendo una fedele ricostruzione dei fatti.
In diritto ha dedotto di aver fornito prova del proprio credito in considerazione della mancata contestazione, da parte della committente, del titolo dello stesso, della produzione del riconoscimento di debito del 18 dicembre 2022, dell'irrilevanza del successivo scambio del febbraio 2023 e della condotta complessiva di controparte che, mediante la disposizione di bonifico revocata del 24 febbraio 2023 e la successiva conversazione, riconosceva il persistere del proprio debito.
Infine ha contestato la pregnanza dell'eccezione di inadempimento, sollevata espressamente, quanto al cantiere di Via GE, soltanto successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, e di compensazione, contestandone il presupposto di fatto, ossia che le opere non fossero state ultimate,
e, in ogni caso, la prova e la liquidità del controcredito.
Quanto alla lamentata mancata consegna della documentazione, ha contestato la sussistenza di uno specifico obbligo contrattuale e, in ogni caso, l'esistenza di una tale condizione sospensiva rispetto all'obbligo di pagamento. In ogni caso il rifiuto al pagamento risulterebbe sproporzionato rispetto all'inadempimento all'obbligo di consegna delle certificazioni e contrario alla buona fede e, quanto al cantiere di AS, meramente strumentale, perché eccepito per la prima volta in citazione.
12 Ha quindi concluso con la richiesta di concessione della provvisoria esecutività ovvero di ordinanza ex art. 186 ter o bis c.p.c., rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo o, in subordine, condanna della controparte al pagamento della somma ingiunta o della minore che risulti accertata.
Per quanto rileva ai fini della decisione, nella prima memoria integrativa parte opponente ha evidenziato la inverosimiglianza della ricostruzione di controparte, non aderente ai documenti dalla stessa prodotti, e contestato la concludenza della documentazione fotografica. Quanto alla registrazione, l'opponente ha rilevato che nella conversazione il convenuto lamentava soltanto il mancato pagamento della somma di € 9.900 per il cantiere di AS, confermando di non essersi recato nel cantiere di Milano a montare i parapetti con la seguente affermazione: “a me sembrava un po' un giochetto che cioè ti montavo il parapetto e poi alla fine, alla fine non arrivavano i soldi”. Ha altresì precisato che la somma di € 30.000, oggetto di riconoscimento era pari alla differenza tra il corrispettivo totale dei lavori da eseguire e quelli già eseguiti, alla data di febbraio 2023 (70.000-
50.000), la cui debenza veniva ridotta poi a 10.000 dallo stesso per non aver ultimato i CP_1 lavori. Ha altresì contestato l'avversaria difesa sulla tardività delle contestazioni, deducendo la natura riservata delle comunicazioni intercorse tra i legali, per tale sola ragione non prodotte, e la rilevanza del disconoscimento a fronte della condivisione del manoscritto.
Nella seconda memoria integrativa parte convenuta ha allegato che l'inizio del cantiere di Milano risaliva approssimativamente al settembre 2022, con ultimazione dei lavori a fine febbraio 2023. In particolare il doc.14, fotografia scattata in cantiere il 28 febbraio 2022, dimostrerebbe la presenza dell'opposto presso il cantiere di Via GE. Egli ha altresì allegato che in quell'occasione avrebbe appreso dagli addetti delle altre ditte operanti in loco che vi era un ostacolo insormontabile alla prosecuzione dei lavori, in conseguenza dell'affiorare di infiltrazioni sul muro esterno del fabbricato e negli appartamenti, dovute alla mancata applicazione della guaina protettiva e di impermeabilizzazione. Ha altresì prodotto trascrizione del file audio, allegata quale doc. 13.
Con ordinanza del 12 giugno 2024 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e di emissione delle ordinanze 186 bis e ter c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti e dell'assunzione di prove orali, limitatamente a quelle ritenute ammissibili e rilevanti, con motivazione da intendersi qui integralmente riportata e condivisa.
In particolare i capitoli di prova testimoniale non ammessi avevano ad oggetto circostanze pacifiche
(cfr. capitoli 9, 10 opponente ed 1, 2 -limitatamente alla parte non ammessa-, 5, 8 opposto), già oggetto di capitoli ammessi o aventi ad oggetto fatto incompatibile con altro fatto già provato per documenti ovvero comunque superfluo in quanto già provato per documenti (cfr. capitolo 7 e 8
13 opponente e capitoli 6, 9,10, 11,12,13, 14, 15,16,17,20 opposto) e, per il resto, concernenti temi irrilevanti ai fini del decidere (capitolo 14,18,19, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30).
Dopo la riassegnazione della causa alla scrivente e la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato per le seguenti ragioni, con accoglimento parziale della riconvenzionale subordinata di parte convenuta.
Preliminarmente, occorre precisare che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del sig. al corrispettivo derivante dall'adempimento all'obbligo di fornitura e montaggio di CP_1 parapetti, genericamente individuati, presso due cantieri, appaltati a l'uno Parte_1 sito in Milano alla Via GE e l'altro in AS, diritto fondato su contratto, evidentemente misto di vendita e opera, stipulato verbalmente nel corso del 2022.
È altresì oggetto di causa il diritto dell'attrice alla consegna delle certificazioni relative ai parapetti forniti e montati dal CP_1
Ritiene il Tribunale che l'oggetto del contratto e i conseguenti reciproci diritti ed obblighi possano essere ricostruiti parzialmente, sulla base di ciò che emerge dai documenti prodotti in causa e delle testimonianze escusse.
Le parti, onerate della prova del titolo e dunque anche della consistenza delle obbligazioni reciprocamente dedotte quali oggetto delle domande condanne, non hanno pienamente provato, rispettivamente, l'integrale ed esatto adempimento alla propria prestazione di vendita e montaggio dei parapetti e la natura della merce fornita. Ciò in considerazione dell'irrilevanza del doc. 4 allegato al fascicolo monitorio, in quanto contestato, non sottoscritto e non contenente alcun esplicito riferimento ad alcuno dei cantieri richiamati nelle fatture, dell'insufficienza delle fatture a costituire prova del credito, vista anche la genericità della descrizione delle prestazioni, della genericità dei capitoli di prova formulati e dell'inutilità della testimonianza della sig.ra , sentita sui capitoli Tes_3
n. 2,3 e 4 di parte opposta.
Il compendio istruttorio acquisito si ritiene, in ogni caso, sufficiente per la dimostrazione del titolo e della consistenza del diritto al corrispettivo domandato dal sig. nei limiti in cui si dirà CP_1 innanzi. Non si ritiene invece sufficiente la prova offerta dalla attrice opponente a fondamento del diritto alla consegna delle certificazioni e dichiarazioni genericamente richieste.
Quanto alla domanda del sig. i documenti n. 4 di parte opponente e n. 4 di parte opposta, CP_1 unitamente alla valutazione delle testimonianze escusse e all'esito dell'interrogatorio formale, consentono di accertare l'esistenza di un accordo in ordine al corrispettivo iniziale relativo al cantiere
14 di Milano e di quello dovuto, in quanto non contestato, per le lavorazioni eseguite alla data del 1 febbraio 2022.
Quanto al cantiere di AS, le medesime prove consentono di ritenere dimostrato l'ammontare del saldo dovuto al termine dei lavori, alla medesima data.
Ebbene, venendo ai fatti accertati, è incontestato che nel mese di dicembre 2022 sorgevano delle discussioni tra le parti in ordine all'ammontare del corrispettivo ancora dovuto da parte di
[...] per entrambi i cantieri e all'interesse alla prosecuzione del rapporto e che, in data 18 Parte_1 dicembre 2022, al fine di appianare le divergenze, si tenne un incontro risolutivo tra il legale rappresentante della opponente, sig. e il sig. Pt_1 Parte_6
È altresì documentalmente provato che, all'esito di tale incontro, il sig. si riconobbe debitore Pt_1 delle seguenti somme, mediante comunicazione Whatsapp (doc. 4): per quanto riguarda il cantiere di
AS ( ”) si dichiarava tenuto ad effettuare un “saldo” di € 9.000, da intendersi oltre iva, e Per_2 per il cantiere di GE, rimanevano dovuti (“resto”) € 28.000. In particolare il sig. si Pt_1 proponeva di saldare la somma di € 30.000 in giornata.
In proposito, vale appena il caso di osservare che la tesi di parte opponente, sull'errore ostativo nel quale sarebbe incorsa la controparte, è del tutto sfornita di prova.
Come anticipato, il preventivo relativo ai lavori di AS, prodotto quale doc. 4 nel fascicolo monitorio, per 26.375,00 più iva, non è stato sottoscritto dalla controparte e risulta dunque irrilevante ai fini della prova dell'oggetto del contratto. Per altro verso tale documento non costituisce un elemento distonico rispetto alla pattuizione, certa, del 18.12.2022, di un “saldo” ancora dovuto di €
9.000. La testimonianza2 escussa anche sul punto non ha apportato alcun elemento a sostegno della prospettata inversione degli importi tra i cantieri. Al contrario la condotta successiva dello stesso
[...]
concretizzatasi con l'emissione della fattura n.3 del 18.01.2023 per euro 9.000,00 oltre € 1.000 CP_1 per iva, recante causale “lavori eseguiti ad AS”, ed il tenore della conversazione avvenuta tra le parti il 1 febbraio 2023, che indica l'importo di € 9.000 quale valore dovuto per l'appalto di AS, inducono a ritenere non credibile la prospettata inversione dei corrispettivi.
Quanto al pagamento promesso il 18 dicembre 2022, di € 30.000, può ricavarsi quietanza dal doc. 4 di parte opponente, dove si legge “Lavori eseguiti fino ad ora € 50.000,00 Pagati fino ad ora € 40.000,00 Saldati con assegni ricevuti in data 22-12-2022 per un totale di € 5.000,00 e di € 5.5000,0
+ iva mediante fattura emessa il 14/12/2022”.
Pertanto, mediante la produzione di tale documento, ha provato che, in data 1 Parte_1 febbraio 2023, l'opposto inoltrava al suo legale rappresentante, soprannominato ”, “i Per_1 conti giusti” per entrambi i cantieri, evidentemente al fine di tenere conto di sopravvenienze non meglio contestualizzate dalle parti quanto al cantiere di AS e dello stato dei lavori eseguiti sul cantiere di Milano Via GE (doc. 4, screenshot di una conversazione Whatsapp ove risulta l'inoltro della fotografia di un foglio manoscritto con il seguente testo):
“Riepilogo cantiere GE
Pattuiti € 70.000,00
Lavori eseguiti fino ad ora € 50.000,00
Pagati fino ad ora € 40.000,00
Saldati con assegni ricevuti in data 22-12-2022 per un totale di € 5.000,00 e di € 5.5000,0 + iva mediante fattura emessa il 14/12/2022
Da ricevere ancora € 10.000,00.
Cantiere di AS
Da avere ancora € 9.000,00
-€ 1.000,00 x lavori non terminati
-€ 1.600,00 per pluviali
-€ 500,00 per piattaforma
- € 4.480,00 per manodopera
Da avere 1.420,00”
Ebbene, si ritiene che tale conversazione sia rilevante e dirimente ai fini dell'accertamento del diritto del sig. . CP_1
Infatti, per un verso è stata parte opponente a produrre il documento, così dimostrando la sua piena adesione alla altrui dichiarazione ricognitiva dello stato di esecuzione del rapporto. D'altra parte,
l'opposto non ha negato la condivisione dell'appunto con il legale rappresentante dell'opponente e ciò, chiaramente, priva di rilevanza il disconoscimento eccepito in comparsa.
Infatti il non ha contestato inequivocabilmente la conformità della copia del manoscritto CP_1 condiviso all'originale in suo possesso ovvero la titolarità dell'account Whatsapp con cui è avvenuta la condivisione dell'appunto. Ha contestato di essere l'autore materiale manoscritto e ha sostenuto la valenza di mero punto di partenza di una discussione volta a determinare l'esatto importo ancora dovuto. Tuttavia il fatto che il manoscritto non sia stato redatto di pugno dall'opposto non esclude che egli, mediante la sua condivisione, ne abbia fatto proprio il contenuto e, soprattutto, abbia inteso
16 manifestare una volontà negoziale transattiva o ricognitiva del proprio residuo credito. Tale intenzione emerge chiaramente dalla dichiarazione successiva all'inoltro dell'appunto ossia dall'affermazione “Ciao , questi sono i conti giusti”. Una tale affermazione risulta Per_1 incompatibile con la tesi del sig. del mero intento pre-negoziale. CP_1
Infatti, al di là della chiarezza dell'espressione usata (conti giusti), la quale sottintende la volontà di ridimensionare delle (maggiori) pretese iniziali, la condotta successiva dell'opposto (invio della fattura n. 24, con causale “chiusura lavori in Via GE”), confermativa della cifra indicata nel manoscritto, rende inattendibile ogni e qualsiasi differente interpretazione della volontà manifestata con la condivisione dell'appunto.
L'attendibilità del conteggio è stata, peraltro, confermata dalla testimonianza del sig.
[...]
, il quale ha dichiarato, in modo preciso e circostanziato, che il sig. non aveva CP_2 CP_1 completato il montaggio di uno dei tre terrazzi di AS.
Dalla suddetta dichiarazione emerge, dunque, che in data 1 febbraio 2023 il corrispettivo del cantiere di AS era stato quasi integralmente saldato, con un residuo saldo dovuto di € 1.420, oltre iva, mentre per il cantiere di Milano Via GE, erano stati eseguiti lavori del valore di € 50.000, saldati nella misura di € 40.000 e dunque con un residuo dovuto di € 10.000, su un complessivo valore convenuti di € 70.000.
La tesi di parte opponente in ordine alla sussistenza di una condizione di adempimento in relazione al pagamento della somma di € 10.000 non è supportata da alcuna prova. Al contrario la conversazione registrata tra le parti e datata 26 febbraio 2023 ha dimostrato che alla fine del mese di febbraio, quando l'abbandono del cantiere era già avvenuto (cfr. testimonianza affermativa del sig.
sul capitolo di prova che colloca precisamente a inizio febbraio l'abbandono del cantiere) Tes_2 il legale rappresentante dell'opponente aveva intenzione di corrispondere non solo la somma di €
5.000 (oggetto del bonifico revocato di cui al doc. 6 dell'opposto e di cui non vi è prova del successivo buon fine) ma anche di € 4.900 (del cui pagamento non vi è prova), ben superiore al saldo dovuto per il cantiere di AS.
Tali elementi confermano che, nell'intenzione delle parti, la somma di € 10.000 era dovuta in relazione a lavorazioni già integralmente eseguite alla data del 1 febbraio.
La dichiarazione ricognitiva dei reciproci rapporti di dare e avere contenuta nel citato documento n.
4 è stata, poi, oggetto di sostanziale adesione da parte del legale rappresentante della opponente. Egli infatti in data 24 e 26 febbraio 2023 si dichiarava pronto ad adempiere all'importo di complessivi €
9.900 (cfr. doc. 6 , 7 ,13). Anzi risulta che l'opponente abbia ricevuto la fattura n. 24 del 13 marzo
2023 con causale “chiusura lavori in Via GE 29 Milano parapetti e opere in ferro” la quale
17 riportava l'importo di € 10.000,00 oltre iva per € 1.000, somma conforme al conteggio sub doc 4), senza alcuna immediata contestazione.
Può dunque ritenersi che fosse pacifico tra le parti a quella data che il residuo credito dovuto al sig. fosse di € 1.420,00 per il cantiere di AS e di € 10.000 per il cantiere di Milano, per CP_1 lavori già integralmente eseguiti, con un residuo importo contrattualizzato di € 20.000, per lavori da eseguire.
Al contrario, non è stato provato, da parte dell'opposto, di ciò onerato a fronte della dichiarazione ricognitiva allo stesso riferibile e dell'eccezione di inadempimento sollevata, di aver adempiuto integralmente al contratto relativamente al cantiere di Milano e di avere, dunque, maturato il diritto al corrispettivo integrale di ulteriori € 20.000.
Infatti per un verso la causale contenuta nella fattura allegata smentisce la prosecuzione del rapporto successivamente a febbraio 2023 e le fotografie prodotte non consentono di attribuire inequivocabilmente all'opponente la conclusione dei lavori nel suddetto cantiere. Le fotografie allegate quale doc. 2 recano quale data il 26 marzo 2023, tipicamente corrispondente alla data di download, dunque è provato che le stesse siano state scattate prima del 26 marzo 2023, ma non anche successivamente al 1 febbraio 2023. In ogni caso esse collocano l'opposto sul cantiere ma non dimostrano che egli abbia anche provveduto al montaggio degli ultimi parapetti oggetto di contestazione, circostanza in ordine alla quale parte opponente ha fornito prova contraria, dimostrando, che al montaggio di tali parapetti avevano provveduto le proprie maestranze (cfr. testimonianza del sig. , ex dipendente che ha precisamente ricordato di aver montato Tes_2 personalmente i parapetti del primo piano dell'edificio B, e ha affermato, genericamente, di non aver più visto in cantiere il sig. dal mese di febbraio 2023). La foto scattata il 28 febbraio 2023 CP_1 non è idonea a contraddire la testimonianza del sig. perché, come emerso dall'interrogatorio Tes_2 formale del sig. stesso, egli ha ammesso di non aver montato il parapetto, giustificando CP_1
l'inadempimento con il fatto di essere stato allontanato dal cantiere per non avere accettato una proposta di controparte. Al contrario negli scritti difensivi si è sostenuto che l'ingresso al cantiere fosse inibito per circostanze relative a vizi nell'esecuzione di opere murarie. In ogni caso, parte opposta non ha minimamente provato la completa esecuzione della prestazione in ordine ad entrambi i cantieri.
Per quanto precede, l'opposizione va accolta parzialmente e il decreto ingiuntivo va revocato, poiché
è emerso dalle prove raccolte che il creditore opposto avesse diritto a percepire un compenso residuo concordato di complessivi € 11.420,00 oltre iva per saldo di lavorazioni eseguite, alla data del 1 febbraio 2023, presso entrambi i cantieri. Gli interessi sugli importi capitali sopra accertati decorrono dalle date di scadenza indicate nelle relative fatture (13 marzo 2023 e 4 maggio 2023). In
18 considerazione dell'assoluta indeterminatezza dell'allegazione e prova dell'esistenza di un'obbligazione concretamente dedotta quale oggetto del contratto (ossia la consegna di parapetti certificati ed aventi un'altezza minima a norma di legge), prova di cui era gravata parte opponente, la domanda di subordinare il pagamento del corrispettivo alla consegna delle certificazioni non può essere accolta. Alcuna prova in proposito è stata infatti richiesta ovvero veicolata in giudizio.
Il rifiuto all'adempimento all'obbligo di pagamento dei lavori eseguiti, giustificato con l'altrui inadempimento all'obbligazione di consegna della documentazione relativa alla provenienza dei materiali installati, all'adeguatezza della posa in opera e alla conformità alla normativa vigente dei parapetti prescelti, si ritiene, considerate tutte le circostanze del caso concreto, contraria alle regole della correttezza e, pertanto, inidonea ex art. 1460 c.c. a paralizzare l'obbligazione di pagamento.
Infatti, innanzitutto, la pattuizione solamente verbale del contratto senza alcuna precisazione scritta in ordine al momento in cui sarebbe divenuto attuale l'obbligo di consegna delle certificazioni, consente di ritenere che l'interesse del creditore a tale prestazione, ove fosse stata fornita prova della sua esistenza, avrebbe dovuto ritenersi comunque accessoria e conseguente alla fornitura di parapetti,
e meno pregnante rispetto a quelle principali di fornitura e montaggio dei parapetti a regola d'arte e pagamento del corrispettivo. In secondo luogo, le modalità con le quali è stata sollevata l'eccezione ne fanno emergere la natura dilatoria. Vi è prova infatti che sia stata eccepita la mancata consegna della documentazione afferente il cantiere di Milano soltanto all'esito della comunicazione dell'ultima fattura relativa al cantiere di AS, mai contestandosi prima di quel momento per iscritto l'inadempimento; per il cantiere di AS l'eccezione è stata sollevata soltanto in citazione. Inoltre essa segue alla integrale fornitura e montaggio dei parapetti per il cantiere di AS (considerato lo sconto riconosciuto per la parte di parapetti non montati, cfr. doc. 4), alla totale fornitura dei parapetti e alla parziale esecuzione della prestazione di montaggio per il cantiere di Milano, senza alcuna contestazione rispetto ai montaggi già eseguiti. Soprattutto, la contrarietà a buona fede dell'eccezione si apprezza considerando la condotta antecedente al giudizio, caratterizzata da rassicurazioni in ordine al pagamento del dovuto (cfr. conversazione telefonica del 26 febbraio 2023), indipendentemente dal completamento dell'opera di montaggio e senza alcun cenno alla necessità di consegna delle certificazioni.
L'inadempimento addebitato al sig. sotto questo profilo, anche ove fosse ritenuto CP_1 sussistente, si ritiene in ogni caso sproporzionato rispetto al più grave inadempimento all'obbligazione di pagamento delle opere eseguite e non contestate sino al 1 febbraio 2023.
La domanda subordinata di parte opponente, che si sostanzia in un'eccezione di compensazione parziale della somma di € 3.000, per lavori non completati dall'opposto ed eseguiti a spese dell'opponente, non può essere accolta. La domanda, infatti, sottende la deduzione di un danno
19 derivante dall'altrui inadempimento, da portare in compensazione con il saldo delle forniture eseguite, non oggetto di alcuna precisa allegazione e dimostrazione. Il credito risarcitorio è pertanto rimasto del tutto sguarnito di prova.
Quanto alla pretesa, riconvenzionale, della parte opponente di ottenere la consegna della documentazione tecnica, comprovante la regolarità dei parapetti rispetto agli standard costruttivi e la dichiarazione di avvenuta posa, la stessa è del tutto generica e infondata. È sufficiente precisare che nessuna delle parti ha dato prova delle qualità dei parapetti forniti e del numero di quelli montati.
Pertanto alcuna statuizione condannatoria può essere emessa in proposito.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, esse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- in parziale accoglimento della domanda principale di parte attrice, revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 2347/2023 pubblicato il primo agosto 2023 dal Tribunale di Monza;
- in parziale accoglimento della domanda subordinata di accertamento della parte opponente accerta che è obbligata al pagamento in favore del sig. Parte_1 CP_1
della somma di €10.000 oltre iva ed interessi di mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del
[...]
D.Lgs. 231/2002 dalla data del 14 marzo 2023 e della somma di € 1.420 oltre iva ed interessi di mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalla data del 4 maggio 2023;
- rigetta le rimanenti domande di parte opponente;
- in parziale accoglimento della domanda subordinata di parte opposta condanna
[...]
al pagamento in favore del sig. di €10.000 oltre iva ed Parte_1 Controparte_1 interessi di mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002 dalla data del 14 marzo 2023
e della somma di € 1.420 oltre iva ed interessi di mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs.
231/2002 dalla data del 4 maggio 2023;
- rigetta le rimanenti domande di parte opposta;
- dichiara integralmente compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Monza, il 12 dicembre 2025.
Il giudice
CA IZ
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'incontro e lo scopo sono stati allegati nella comparsa di costituzione, non contestati nella prima memoria di parte opponente e ammessi da entrambe le parti in sede di interrogatorio formale. 2 La testimonianza della sig.ra , in particolare, non è idonea a fornire alcun contributo rilevante Testimone_3 in punto di esatta volontà del dichiarante sig. poiché ella si occupava, a titolo gratuito, della gestione contabile e Pt_1 del controllo dei conti per conto del sig. . Pertanto ella poteva essere a conoscenza della vicenda unicamente in CP_1 via mediata, per mezzo del sig. , e delle questioni contabili afferenti la fatturazione e le annotazioni dei pagamenti. CP_1 Peraltro dal punto di vista contabile nulla è stato prodotto in causa dall'opposto. 15