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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 88/2023 R.G. promosso
DA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Trifirò, Giorgio Molteni,
Antonio Cazzella e Stefano Brancati,
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ), ( ) C.F._1 Controparte_2 C.F._2
e ( ), rappresentate e difese Controparte_3 C.F._3
dall'avv. Giacomo Giuseppe Mauromicale,
Appellate
OGGETTO: appello – interposizione illecita di manodopera
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5.4.2017, le appellate indicate in epigrafe (unitamente ad altri lavoratori) - dipendenti di dall'1.1.2013, data in cui i relativi Controparte_4
contratti di lavoro erano stati ceduti a quest'ultima società da ex art. Parte_1 2112 c.c., nell'ambito di una cessione di ramo di azienda, accompagnata da un appalto di servizi tra le parti - adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Catania affinché questi accertasse e dichiarasse la violazione, da parte di del Parte_1
d.lgs. n. 276/2003 in materia di appalto di manodopera, con condanna della committente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a far data dall'1.1.2013. Sostenevano, in particolare, di avere lavorato per la commessa e di essere sempre state sottoposte al potere direttivo e di controllo della Pt_1
committente, secondo le esigenze organizzative della stessa, utilizzando i suoi indispensabili strumenti di lavoro.
Con sentenza n. 4477/2022 del 20.12.2022, il giudice adito dichiarava cessata la materia del contendere rispetto ai dipendenti che, nelle more del giudizio, avevano conciliato la controversia in sede sindacale. Precisava che, con ordinanza del
9.12.2019, era stata rigettata l'istanza di fissazione di nuova udienza per la chiamata in causa di (società incorporante , tenuto conto Controparte_5 Controparte_4
delle esigenze di economia processuale, non essendo tale società litisconsorte necessario.
Richiamate le previsioni di cui agli artt. 29 del d.lgs. 276/2003 e 1655 c.c., evidenziava che, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
12551/2020), ai sensi del citato d.lgs., “affinché si possa configurare un genuino contratto di appalto di servizi è necessaria l'organizzazione dei mezzi in capo all'appaltatore che si concretizza nell'esercizio del potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti;
per contro, si ravvisa un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo, organizzativo e disciplinare sia interamente affidato al committente”. Precisava che la Corte di Cassazione, con riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati cioè dall'affidamento a un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, aveva chiarito che il divieto di interposizione e di intermediazione:
“opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (cfr. Cass. n. 27213/2018 e altre).
Rilevava che lo stesso ufficio, con sentenza n. 4553/2021, resa a definizione di altra controversia instaurata da colleghi delle ricorrenti, iscritta al n. 3759/2017
r.g., aveva ritenuto che tanto le dichiarazioni rese dai testi addotti da parte ricorrente, quanto la copiosa corrispondenza (e-mail) in atti, avessero confermato l'esercizio, da parte di , del potere di programmazione e organizzazione delle attività svolte Pt_1
dai dipendenti del potere direttivo sia con riguardo al risultato dell'attività CP_4
svolta, che alle modalità di svolgimento della stessa;
dei poteri di controllo sulla prestazione lavorativa svolta dai dipendenti anche attraverso la facoltà CP_4
espressamente riconosciuta alla committente nel contratto di appalto, cd. clausola di gradimento, di chiedere la “rimozione del Personale dalla mansione assegnata”.
Richiamava, quindi, le argomentazioni di cui alla citata pronuncia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., rilevando che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel presente giudizio e la documentazione prodotta erano perfettamente sovrapponibili. Precisava che le dichiarazioni dei testi addotti dalle ricorrenti dovevano considerarsi maggiormente attendibili di quelle, contrastanti, dei testimoni della resistente, anche tenuto conto dell'avvenuta conciliazione da parte dei primi di analoga controversia, dell'assenza di “metus” verso il datore di lavoro e della convergenza con le dichiarazioni rese dagli altri dipendenti nel giudizio n.
3759/2017 r.g. Quanto all'efficacia probatoria delle e-mail in atti, il giudice reputava generico il disconoscimento operato da , che non aveva allegato alcuna Pt_1
circostanza idonea a escludere la conformità delle copie prodotte ai fatti ivi rappresentati.
Affermava, pertanto, che, anche nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie orali e documentali, doveva ritenersi provato l'esercizio da parte di del potere direttivo e di controllo sui dipendenti secondo le proprie Pt_1 CP_4 esigenze organizzative/operative, provvedendo ad organizzare il servizio, assegnare le attività, stabilire i volumi, le priorità e autorizzare le ferie e i permessi, mettendo a disposizione di gli indispensabili sistemi applicativi. CP_4
In ordine alla non genuinità dell'appalto in esame, attribuiva, altresì, rilievo all'utilizzo da parte di dei complessi sistemi operativi di proprietà di CP_4
, risultando dimostrato che il personale della società appaltatrice non aveva Pt_1
alcun margine di autonomia nell'uso di detti applicativi che, peraltro, dovevano essere utilizzati nel rispetto delle rigorose procedure aggiornate periodicamente dalla committente, descritte nei manuali “virtuali” consultabili tramite l'applicativo Mind,
e in ordine alle quali non sussisteva alcun potere di controllo, o modificativo, da parete di Pari rilievo veniva attribuito alla previsione contrattuale in tema di CP_4
“corrispettivi dei servizi” di cui al contratto di appalto e, in particolare, alla previsione di un corrispettivo minimo garantito, cd. canone base, anche in difetto di richiesta di erogazione dei volumi di riferimento da parte del committente.
Di contro, riteneva priva di pregio la previsione di cui all'art. 23 del contratto sulle penali, rilevando che il prospetto versato in atti (relativo agli anni 2015, 2016 e
2017) alla voce Bonus/Malus riportava “importi assai contenuti avuto riguardo ai rilevanti compensi pattuiti solo a titolo di Canone Base”.
Premesso che con il ricorso introduttivo era stato impugnato il contratto di appalto, riteneva che l'accertamento della insussistenza di un legittimo trasferimento di azienda per difetto di autonomia del ramo ceduto e impossibilità per il cessionario di eseguire la prestazione con organizzazione autonoma permetteva di trarre ulteriori elementi di prova ai fini della verifica della genuinità del diverso contratto oggetto di giudizio. A tal fine, rilevava che, con sentenza n. 4267/2017, il medesimo ufficio, nel giudizio volto ad accertare la legittimità della cessione di ramo d'azienda tra e aveva ritenuto che: “stante che la cessione per cui è causa ha Pt_1 CP_4
riguardato solo il personale addetto a determinate funzioni, l'assenza degli strumenti necessari per espletare le stesse in autonomia … induce a ravvisare una mera esternalizzazione di personale dipendente … È poi pacifica l'assenza, in capo agli attuali ricorrenti, di specifiche competenze specialistiche (il cosiddetto know how …), trattandosi di personale impiegatizio utilizzato in attività standardizzate, inidoneo a costituire ex se un gruppo idoneo a prestare un servizio connotato dalla specificità delle proprie competenze professionali”.
In definitiva, dichiarava che tra e era Controparte_4 Parte_1
intercorsa una somministrazione illecita di manodopera e, per l'effetto, dichiarava che tra le lavoratrici , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Pt_1
dall'1.1.2013. Ordinava, quindi, alla società resistente il ripristino della funzionalità dei predetti rapporti di lavoro, con l'inquadramento riconosciuto alle dipendenti da con ogni conseguenza giuridica ed economica;
compensava le Controparte_4
spese di lite.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto del Parte_1
9.2.2023. Resistevano al gravame le lavoratrici appellate.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato affermato che “un ruolo decisivo in ordine alla non genuinità dell'appalto in esame riveste l'utilizzo da parte di di sistemi CP_4
applicativi complessi di proprietà di ”. Lamenta, in particolare, la Pt_1
violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 per effetto del quale è stata abrogata la legge n. 1369/1960 e, quindi, anche la presunzione di illiceità dell'appalto nelle ipotesi di utilizzo, da parte dei dipendenti dell'appaltatore, delle attrezzature e delle macchine fornite dal committente.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nessun rilievo può attribuirsi, nel caso di specie, alla titolarità dei mezzi e degli strumenti di lavoro, giacché il citato art. 29 individua, quale elemento distintivo tra appalto genuino e interposizione fittizia di manodopera, l'esistenza di un'autonoma organizzazione dei mezzi di produzione da parte dell'appaltatore. Aggiunge che, in proposito, inconducente appare il riferimento alla sentenza n. 21413/2019 della
Corte di Cassazione, con cui è stato affermato che negli appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, cosiddetti “pesanti”, il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere rapportato, se non alla titolarità, quanto meno all'organizzazione di questi mezzi;
mentre negli appalti cosiddetti “leggeri”, ove prevale l'elemento lavorativo, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista l'effettiva gestione dei propri dipendenti. Rileva che, nel caso di specie, ai fini della suddetta distinzione, nessuna concreta verifica alla “stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto” (Cass. n. 14371/2020) è stata condotta dal giudice di primo grado.
Rileva che, di contro, la Corte d'appello di Torino, in altra controversia avente a oggetto il medesimo contratto di appalto, con sentenza n. 309/2021, ha correttamente ritenuto che nell'appalto in questione prevalesse l'elemento della
“forza lavoro”, con la conseguente irrilevanza dell'utilizzo dei mezzi forniti dalla committente.
Evidenzia che, in ogni caso, i mezzi in discussione, ossia gli applicativi forniti ai dipendenti sono utilizzati al precipuo fine di garantire al cliente un CP_4
servizio più veloce ed efficiente, ma non sostituiscono l'apporto personale dell'operatore nella gestione delle problematiche del cliente, né tantomeno prevalgono rispetto allo stesso. Aggiunge che, per l'esecuzione dell'appalto, la società appaltatrice si avvale di beni materiali propri quali: pc e monitor;
i software
“l'Inaz” per l'elaborazione delle buste paga e “Sparta” per il controllo qualità; proprie sedi.
1.2. Con il secondo motivo, impugna la sentenza per la errata valutazione del materiale istruttorio, in violazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276/2003, 2697 c.c. e
116 c.p.c. Lamenta, anzitutto, la errata individuazione del soggetto titolare dei poteri tipici del datore di lavoro – direttivo, di controllo, di programmazione e organizzazione delle attività – e censura il capo di sentenza con cui il giudice di primo grado ha ritenuto mancante, in capo a “una reale Controparte_4
organizzazione della prestazione dei lavoratori, finalizzato ad un risultato produttivo autonomo”.
Deduce che la prova per testi esperita ha provato: a) l'esistenza di un'organizzazione aziendale di (oggi ) (cfr. teste “la CP_4 CP_5 Tes_1
è dotata di propri mezzi aziendali e svolge l'attività appaltata da CP_4 Pt_1
sopportando tutti i costi di gestione” ; ha una struttura organizzativa di CP_4
gestione operativa con funzioni di staff (IT), gestione del personale ed amministrative;
tutte le funzioni di un'azienda”; ha un'organizzazione CP_4
delle operazioni e poi vi sono diversi business manager che seguono i vari servizi appaltati e poi dato che una struttura su molti territori italiani ed esteri, ogni sito ha un Site Manager e sotto vi sono i team leader o supervisori. Sotto quest'ultima struttura vi sono i tutor e gli operatori ed oltre a questo, figure più specialistiche dove vi sono funzioni di regia operati, ciò non in tutti i siti. Sicuramente vi sono a
Milano e Catania. Ciascun sito ha degli staff”); b) la programmazione dell'attività lavorativa da parte della appaltatrice (cfr. teste elabora su base Tes_2 Pt_1
mensile una previsione dei volumi di traffico attesi che viene condivisa da CP_4
[…] la pianificazione viene effettuata dall'Ufficio Planning di in totale CP_4
autonomia”); c) l'esercizio da parte di del potere di controllo sui propri CP_4
lavoratori mediante una “Control Room” la cui esistenza, peraltro, non è stata oggetto di specifica contestazione (cfr. sul cap.39 della memoria di costituzione “Le criticità operative che si manifestano nello svolgimento del servizio appaltato sono gestite da che attua le azioni correttive ritenute più opportune – che CP_4
possono determinare, ad esempio, lo spostamento degli operatori da un'attività ad un'altra (ad esempio, dall'attività inbound di tipo amministrativo a quella commerciale), ovvero, nell'ambito di una stessa attività, da una coda operativa ad un'altra, nonché la temporanea unificazione delle code operative”, il teste Tes_3
ha risposto: “l'attività di cui in domanda viene svolta da in particolare sono CP_4
due le Control Room che la svolgono”); d) l'esercizio, da parte della società appaltatrice, del potere disciplinare come, peraltro, risultante implicitamente dall'accordo sindacale stipulato da il 12.1.2017, ove è previsto CP_4
l'obbligo della predetta società di non utilizzare i dati di produzione ai fini disciplinari (cfr. teste “il potere disciplinare sugli operatori spetta a Tes_3
). CP_4
Con precipuo riferimento al cd. Fast Diary, applicativo adoperato per la gestione della turnistica, dei permessi e delle ferie, l'appellante precisa che il teste ha sconfessato l'assunto delle lavoratrici in ordine alla “titolarità” dello Tes_3
stesso chiarendo che “Non è vero che Fastdiary sia lo stesso applicativo utilizzato da , si tratta di un duplicato e non può accedere a quello di Pt_1 Pt_1
. CP_4
Premesso che le risultanze istruttorie hanno dimostrato la piena legittimità dell'appalto oggetto di giudizio, assume che le odierne appellate non avrebbero adempiuto all'onere probatorio sulle stesse incombente in ordine alla non genuinità del contratto in questione.
Critica la sentenza di primo grado per aver ritenuto “maggiormente attendibili” le dichiarazioni rese dai testimoni addotti dalle lavoratrici, rilevando che la condizione di “dipendenti” dei testi e non è da sola sufficiente Tes_3 Tes_2
ad inficiare l'attendibilità degli stessi. Evidenzia, poi, il contrasto tra le testimonianze rese dai testi/dipendenti nell'ambito dei giudizi instaurati CP_4
innanzi il Tribunale di Catania e quelle dei testi escussi dal Tribunale di Torino nelle cause aventi ad oggetto il medesimo contratto di appalto.
1.3. Censura il capo di sentenza che ha escluso l'autonomia di CP_4
nell'organizzazione e nella gestione del proprio personale per effetto delle prevista modificazione dell'orario degli operatori dettata dalle “esigenze” della committente di cui all'accordo sindacale del 24.9.2013 (allegato n.12). Richiama sul punto quanto statuito già citata sentenza della Corte d'appello di Torino e cioè che: “la stipulazione da parte di di accordi aventi ad oggetto l'entità delle CP_4
prestazioni lavorative dei propri dipendenti, i criteri per il godimento dei permessi annuali retribuiti non goduti ed il controllo qualitativo delle prestazioni comprova anch'essa l'effettiva gestione da parte dell'appaltatrice dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti, gestione quindi non limitata affatto - come tipicamente avviene nella interposizione di manodopera – agli aspetti “amministrativi” del rapporto di lavoro ma che attiene proprio al contenuto stesso dei diritti e degli obblighi facenti capo ai lavoratori da un lato e alla datrice di lavoro dall'altro”.
Sostiene che il mero richiamo alle “esigenze” della committente non incide sulla valutazione della legittimità del contratto di appalto, giacché sussiste un interesse proprio di di fornire ai clienti (di ) un servizio adeguato CP_4 Pt_1
anche in termini di disponibilità oraria.
Assume, altresì, l'irrilevanza della circostanza – evidenziata nel giudizio analogo richiamato dalla sentenza gravata – per cui le risposte alle richieste di ferie o permessi inserite sull'applicativo Fast Diary pervengono ai lavoratori da un indirizzo di posta elettronica con il dominio “fastweb.it”, in quanto ciò dipende esclusivamente dalla “duplicazione” dell'applicativo e nulla prova circa il concreto esercizio del potere decisionale in ordine alle richieste inoltrate dai lavoratori.
Deduce, ancora, che parimenti irrilevante – ai fini del giudizio – deve ritenersi la clausola di gradimento inserita nel contratto di appalto, in quanto, secondo costante giurisprudenza, la stessa deriva dal legittimo potere di controllo del committente sull'esecuzione dell'appalto e non comporta l'esercizio di un potere direttivo/organizzativo.
Lamenta l'inconferenza, rispetto al caso di specie, del richiamo alle sentenze che hanno dichiarato l'illegittimità della cessione di ramo d'azienda, aventi per l'appunto a oggetto fattispecie ontologicamente diversa da quella per cui è causa. 1.4. Infine, impugna la sentenza per aver considerato insussistente un'apprezzabile “assunzione di rischio economico” in ragione della previsione di un corrispettivo minimo garantito.
Premesso che tale canone base è quantificato applicando i corrispettivi previsti per ciascun servizio ai cosiddetti “Volumi di Riferimento” cioè i volumi di attività – riferiti a ciascun singolo servizio oggetto del contratto, l'appellante sostiene che ove i corrispettivi indicati nel “Listino Corrispettivi per i Volumi di
Riferimento” si rivelassero non remunerativi il rischio di perdita economica graverebbe sull'appaltatore.
Deduce che l'esistenza del “rischio d'impresa” in capo alla società fornitrice dei servizi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, è confermata dalla previsione delle penali di cui al contratto di appalto, senza che possa assumere rilevanza la circostanza per cui gli importi delle penali siano
“contenuti avuto riguardo ai rilevanti compensi pattuiti”, atteso che, in ogni caso, dal meccanismo delle penali deriva, per l'appaltatore, la possibilità di un esborso economico.
2.1. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione tra gli stessi.
L'appello è infondato.
Ai sensi dell'art.29 D.lgs n.276/2003 “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine di distinguere tra la fattispecie vietata dell'interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore siano stati affidati un servizio e un risultato autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, e che gli vengano affidati tutti i poteri datoriali, organizzativo direttivo e disciplinare, in senso effettivo e non meramente formale, e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore.
In particolare, in relazione agli appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive, si veda, tra le tante, Cass. n.18455/2023), si è statuito che, ai fini della genuinità dell'appalto, è necessario che all'appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa “dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli
a disposizione del reale datore di lavoro… (così Cass. civ., sez. VI, 25.6.2020, n.
12551, che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito
l'appalto, nonostante le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo;
e in termini esatti o analoghi, tra le altre, id., sez. lav.,
3.11.2020, n. 24386; id., sez. lav., 13.2.2020, n. 3631 e n. 3631; id., sez. lav.,
10.6.2019, n. 15557, anche per precisazioni circa il confronto con la previgente disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960) …”.
Nella fattispecie in esame, il primo giudice ha ritenuto provata, sulla base delle testimonianze assunte e delle prove documentali esaminate, la non genuinità dell'appalto oggetto di causa, per difetto in capo a di una piena autonomia CP_4
gestionale nella conduzione aziendale, nella direzione del personale e nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro.
Il collegio condivide le argomentazioni della sentenza impugnata.
Dalle deposizioni dei testi escussi in primo grado e dei testi escussi nel giudizio definito con sentenza n 4554/21 (avente oggetto sovrapponibile a quello del presente giudizio), richiamate dal giudice nella sentenza appellata, emergono numerose circostanze che dimostrano una continua ingerenza di Pt_1
nell'organizzazione del lavoro dei dipendenti che non si limita, come si CP_4
sostiene nell'atto di appello, alla gestione dei volumi di traffico ma attiene alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
In particolare la teste (che all'epoca dei fatti svolgeva Testimone_4
mansioni di tecnico assistente presso ha riferito che i dipendenti CP_4 CP_4
ricevevano mail provenienti da con le quali venivano indicate le attività da Pt_1
svolgere con priorità. Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste Tes_5
Dalle deposizioni è emerso che dipendente di , si occupava dei Tes_6 Pt_1
rapporti tra la sede di Catania e e spesso inviava mail al personale CP_4 Pt_1
sull'attività da svolgere. CP_4
Dalle mail in atti emerge che i dipendenti di comunicavano ai CP_4
responsabili di un report giornaliero con indicazione dell'attività svolta del Pt_1
relativo esito (“con un consuntivo delle Pda lavorate “Ok, sospese, Ko..”).
L'ingerenza di riguarda non soltanto il numero delle ore ma anche Pt_1
l'organizzazione del lavoro. Tale circostanza è stata confermata dal teste Tes_7
che ha riferito che l'organizzazione del lavoro e cioè i turni di lavoro e gli
[...]
orari dei dipendenti dipendevano dai dati di traffico comunicati da CP_4 Pt_1
e dalle variazioni degli stessi. La teste ha, altresì, riferito che nello Tes_8
svolgimento dell'attività lavorativa, prima dell'emergenza Covid, vi era un controllo capillare di tramite un “tecnico assistente senior” che affiancava i Pt_1
dipendenti nell'attività lavorativa e che verificava che l'operatore CP_4 CP_4 svolgesse l'attività secondo la procedura operativa , redigendo una scheda Pt_1
relativa ai vari parametri valutativi per ogni chiamata svolta dal dipendente
ogni affiancamento durava circa un'ora. Era presente oltre al dipendente CP_4
anche un operatore il tutor (nella nostra sede solo io) che partecipava CP_4
all'attività di supervisione. …Dopo tale valutazione si svolgeva un incontro, al quale partecipavano solo il tecnico senior di , il tecnico senior di il Pt_1 CP_4
sig. (coordinatore dei rapporti e e il sig. Tes_6 Pt_1 CP_4 Tes_9
(responsabile dei processi di ); partecipava altresì il duty manager di Pt_1
l'operatore controllato non partecipava alla riunione … all'esito della CP_4
riunione si evidenziavano le criticità nell'attività degli operatori;
alla fine Pt_1
elaborava un profilo (alto, medio o basso) per ogni operatore indicando la valutazione … a seguito di tale valutazione il singolo operatore poteva svolgere solo le attività previste per il suo profilo”. Tale circostanza trova conferma, oltre che nelle dichiarazioni del teste rese nel giudizio definito con sentenza n Testimone_7
4554/21, anche nelle numerose mail richiamate dal giudice di primo grado, correttamente ritenute utilizzabili (la cui provenienza da , peraltro, non è Pt_1
mai stata contestata dalla società appellante che ne contesta invece la valenza probatoria), che dimostrano in modo inequivocabile le indicazioni e direttive fornite dalla committente in ordine alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti CP_4
esercitava un controllo anche su ferie e permessi dei dipendenti della Pt_1
attraverso l'applicativo (Fastdiary) elaborato da che richiedeva CP_4 Pt_1
l'approvazione da parte di tale società delle istanze dipendenti. Tali circostanze sono state confermate dai testi assunti in primo grado;
in particolare la teste ha Tes_10
dichiarato “il potere direttivo …veniva esercitato ancora da anche se il Pt_1
personale era passato a infatti era che controllava le lavorazioni CP_4 Pt_1
fatte. Voglio fare un esempio se sbagliavamo era a contestare tale errore e Pt_1
tramite i supervisori ci veniva indicato cosa fare per rimediare;
nel caso di blocco del processo di lavorazione (subentro) non era il mio supervisore a dare indicazione su cosa fare per procedere ma era ad intervenire e poteva succedere che Pt_1
tale blocco era anche piuttosto prolungato in quanto doveva intervenire Pt_1
con i propri tecnici, se non vi era questo intervento non si poteva lavorare”. Tale deposizione, puntuale e analitica, proveniente da soggetto attendibile è incompatibile con un genuino appalto di servizi. La teste ha, inoltre, dichiarato che esercitava un controllo diretto sull'attività dei dipendenti o in Pt_1 CP_4
presenza a Catania, mediante affiancamento, oppure da remoto. Ha riferito che i supervisori in svolgevano una mera attività di intermediazione con i CP_4
responsabili che emanavano le direttive;
i supervisori non avevano alcuna Pt_1
autonomia gestionale. Posso dire che accadeva che nel caso in cui fosse nato un problema sulla gestione, che non fosse contemplata dai manuali, spesso i supervisori ci facevano chiamare tramite il loro cellulare aziendale il responsabile
, signor nel caso dei subentri, e con lui spesso ci Pt_1 Persona_1
interfacciavamo direttamente tramite mail personali (aziendali)…
È vero, per come ho prima dichiarato tutto il nostro lavoro, da come dovevamo rispondere e tutte le procedure di gestione erano contenute in un manuale Part che prima si chiamava , ora MIND, ed era un manuale . Pt_1
È vero, i responsabili di comunicavano le direttive ai dipendenti Pt_1
tramite gli indirizzi mail personali e mediante gli indirizzi di Controparte_4
gruppo indicati in domanda. Soprattutto nella casella “ Email_1
arrivavano Mail da parte di di persone che monitoravano i canali social di Pt_1
Facebook e Twitter, e ci indicavano quale cliente chiamare e come comportarci...”.
La teste ha, altresì, dichiarato che gli operatori collaboravano a stretto Tes_5
contatto con altri dipendenti ( , , Pt_1 Persona_2 Persona_3
e “voglio precisare che io lavorando sui subentri Persona_4 Persona_5
avevo come contatto diretto il signor però essendo il Pt_1 Persona_1
Customer Care sapevo che vi erano anche tali soggetti e li vedevo. La signora
la ricordo più delle altre perché è capitato che le chiedessi assistenza Per_3
operativa. Ha dichiarato che i team leader si limitavano a trasmettere le CP_4 direttive di agli operatori;
controllava direttamente le prestazioni Pt_1 Pt_1
eseguite dagli operatori dell'appaltatore mediante l'estrazione dati;
l'attività di gestione dei social media avveniva sotto stretto controllo di che disponeva Pt_1
come si dovesse operare;
i supervisor avevano il compito di fare rispettare le disposizioni;
, service coordinator, era il tramite tra Pt_1 Controparte_6
e “egli doveva essere messo in copia conoscenza di Pt_1 Controparte_4
tutte le Mail che noi operatori dovevamo seguire senza alternative”.
Circostanze analoghe sono state riferite anche dal teste : era stato Tes_11
dipendente di e nel 2013, a seguito di cessione di azienda, il rapporto Parte_1
di lavoro era passato a ha riferito che da gennaio 2013 ha Controparte_4
continuato a lavorare alle dipendenze di con le stesse modalità Controparte_4
con cui lavorava prima, con gli stessi applicativi e uguali procedure utilizzate da
, ha dichiarato che il lavoro era organizzato da e le direttive sulle Pt_1 Pt_1
modalità di esecuzione del lavoro provenivano da . I responsabili Pt_1 Pt_1
esercitavano un controllo sull'attività svolta;
gli operatori collaboravano a stretto contatto con il personale in particolare ha ricordato la signora , la Pt_1 Per_3
dipendente e ha dichiarato “la stessa mi affiancò, di presenza, Pt_1
nell'operativo, mettendo la cuffia insieme a me e poi diede anche una valutazione al mio supervisore, sia sul mio modo di lavorare sia sulle competenze e si lamentò anche con il supervisore del fatto che io non ero formato sull'assistenza mobile…”.
Il controllo diretto sull'attività svolta dai dipendenti da parte dei CP_4
responsabili è, all'evidenza, incompatibile con un genuino appalto di Pt_1
servizi.
Tali fatti trovano riscontro anche nelle numerose mail prodotte.
Dal complesso materiale probatorio emerge, con tutta evidenza, uno stretto e costante controllo da parte di sull'attività svolta dagli operatori Pt_1 CP_4
dirigeva in modo continuativo l'attività che si svolgeva presso la Pt_1
sede di Catania di effettuando un controllo sulle concrete modalità di CP_4
svolgimento di tale attività. Da quanto sopra esposto consegue la prova dell'esercizio da parte di dei poteri tipici del datore di lavoro;
era Pt_1 Pt_1
che di fatto dirigeva e organizzava l'attività dei dipendenti nonché CP_4
effettuava valutazioni sull'operato del singolo dipendente. Tali poteri, peraltro, trovano riscontro nella facoltà riconosciuta alla stessa società committente dall'art. 6 del contratto di appalto di chiedere a la rimozione del personale dalla CP_4
mansione assegnata.
La società appellante sostiene che non vi fosse un contatto diretto tra il personale e gli operatori in quanto, al contrario di quanto sostenuto Pt_1 CP_4
dalla sentenza impugnata, erano i Team Leader della società appaltatrice a interagire con e a gestire l'attività degli operatori. Tale assunto, tuttavia, è del tutto Pt_1
smentito dalle contrarie circostanze acquisite nel corso dell'istruttoria, che dimostrano che il ruolo dei Team Leader non era connotato da poteri di iniziativa o da autonomia nella gestione degli operatori.
Diversamente non si spiegherebbero le circostanze sopra indicate per cui esigesse la trasmissione di un report giornaliero, da compilarsi a cura degli Pt_1
operatori, ovvero predisponesse procedure di affiancamento di proprio personale agli operatori, effettuando, all'esito degli affiancamenti, vere e proprie valutazioni del profilo di ciascun operatore (nei termini riferiti dalla teste ). Tes_4
Deve dunque ritenersi che i Team Leader di – ancorchè svolgessero CP_4
funzioni di intermediari tra e la società appaltatrice - non avevano tuttavia Pt_1
alcuna autonomia operativa, limitandosi a comunicare e a trasmettere agli operatori le indicazioni da seguire fornite dalla committente (anche in relazione all'esecuzione delle procedure operative e alla compilazione dei report giornalieri), non emergendo da alcun atto o elemento che detti Team Leader organizzassero in modo autonomo l'attività dei dipendenti o avessero il potere di modificare le indicazioni CP_4
operative fornite dalla committente o, ancora, di assumere iniziative autonome nella gestione delle procedure indicate da . Pt_1
Le deposizioni dei testi escussi in primo grado addotti dalla società odierna appellante, e - (i quali entrambi hanno escluso Testimone_12 Controparte_7 che effettuasse controlli sull'attività dei dipendenti limitandosi a Pt_1 CP_4
monitorare il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi programmati) - appaiono generiche e non risultano, come già statuito dal primo giudice, decisive né prevalenti rispetto alle risultanze di segno opposto, da cui è emersa la prova certa di un costante controllo esercitato dalla committente sulle prestazioni lavorative svolte dal personale Peraltro, le deposizioni dei testi delle lavoratrici trovano CP_4
riscontro nel contenuto della mail in atti.
2.2. Non è poi condivisibile la critica dell'appellante secondo cui la sentenza gravata avrebbe attribuito preminente rilevanza, sul piano probatorio, all'utilizzo da parte di dei sistemi applicativi di proprietà di , in tal modo CP_4 Pt_1
incorrendo in una erronea interpretazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, anche considerato che non sarebbe stata svolta alcuna verifica circa l'oggetto ed il contenuto dell'appalto.
Il primo giudice ha correttamente esaminato l'oggetto dell'appalto e le modalità di esecuzione della prestazione da parte dei dipendenti e ha tenuto CP_4
conto delle complessive risultanze dell'istruttoria svolta. L'utilizzo da parte di dei sistemi applicativi predisposti da costituisce un elemento di CP_4 Pt_1
ulteriore riscontro di non genuinità dell'appalto, essendovi la prova che la CP_4
non aveva alcun margine di autonomia o di modifica degli applicativi in oggetto, era tenuta a rispettare dettagliate procedure individuate nei manuali virtuali predisposti dalla committente e ad utilizzare credenziali di accesso e token forniti dalla stessa
. Tale situazione, valutata unitamente agli altri elementi probatori, Pt_1
rappresenta una ulteriore conferma della non genuinità dell'appalto che emerge dalle prove orali e dalle mail prodotte che provano che tutti gli operatori così CP_4
come i supervisori, non solo erano tenuti a utilizzare gli applicativi forniti da
, ma ricevevano direttive specifiche e puntuali sulle modalità di Pt_1
svolgimento della prestazione dalla committente ed erano sottoposti a controlli.
Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione civile, sez. lav. del
3/6/2024 n. 15405 secondo cui l'autonoma organizzazione del lavoro da parte dell'appaltatore, con assunzione del relativo rischio d'impresa, deve caratterizzare tutti gli appalti genuini, anche quelli c.d. "leggeri". La distinzione tra l'appalto c.d. leggero e quello pesante rileva essenzialmente al fine di affermare che, nell'appalto
c.d. leggero, non è indizio decisivo di illiceità il fatto che il personale dipendente dell'appaltatore utilizzi mezzi ed attrezzature messe a disposizione dal committente, ma "a condizione che comunque sussista l'apporto organizzativo dell'appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell'appalto" (Cass. n.
31128/2021; conf. Cass. n. 22989/2020 e 21413/2019, nonché, da ultimo, Cass. n.
10012/2024). Del resto, l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dai precedenti artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che, ai sensi dell'art. 1655 c.c., caratterizzano il contratto d'appalto, ovverosia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti e l'assunzione del rischio di impresa”.
In conformità a tali principi, il giudice di primo grado ha accertato che nel caso in esame il potere organizzativo e direttivo non era in capo a ma veniva CP_4
sostanzialmente esercitato dalla . Pt_1
Correttamente il giudice di primo grado ha evidenziato il difetto di autonomia organizzativa dei segmenti di attività ceduta, in quanto i beni materiali ceduti sono stati unicamente PC e monitor, ordinari strumenti di lavoro in uso ai dipendenti, beni strumentali di valore irrisorio rispetto alla cessione e l'attività trasferita, di natura operativa, aveva continuato ad essere svolta secondo le procedure e gli aggiornamenti elaborati dalle strutture di , con utilizzo degli applicativi Pt_1
software dedicati di proprietà della cedente con conseguente esclusione dell'organizzazione autonoma delle attività “appaltate” da parte della CP_4
La circostanza, indicata tra i motivi di appello, per cui le ferie e permessi del personale venivano gestiti da (a mezzo l'applicativo Fastdiary, che era un CP_4 duplicato di quello fornito da ), non è elemento sufficiente a dimostrare Pt_1
l'autonomia gestionale ed organizzativa della società appaltatrice.
A parte il fatto che dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni dei testi e emerge che esercitava anche su tale aspetto del Tes_4 Tes_7 Pt_1
rapporto di lavoro un controllo - non spiegandosi in caso contrario perché, avendo come appena detto, a propria disposizione un proprio applicativo, le CP_4
risposte alle richieste di ferie e permessi provenissero sempre da un indirizzo di posta elettronica con il dominio “ .it”. Deve comunque rilevarsi che tale dato Pt_1
non appare talmente decisivo da escludere, di per sé solo, la sussistenza della interposizione illecita di manodopera.
2.3. Va aggiunto che l'appalto de quo è altresì caratterizzato dalla sostanziale mancanza di assunzione del rischio di impresa in capo alla società appaltatrice, stante la previsione, contenuta nell'art. 16 del contratto di appalto, di un corrispettivo minimo garantito, cd. canone base, da corrispondere a anche in CP_4
caso di mancata richiesta di erogazione dei Volumi di Riferimento da parte del committente. E' evidente che affinché l'assunzione del rischio sia effettiva e non solamente formale occorre la possibilità di un esborso economico adeguato e non del tutto simbolico rispetto all'economia dei rapporti.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da va rigettato. Pt_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione al valore della causa e tenuto conto del numero delle parti.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna al pagamento delle spese del grado, che liquida in Parte_1
complessivi euro 7000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 88/2023 R.G. promosso
DA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Trifirò, Giorgio Molteni,
Antonio Cazzella e Stefano Brancati,
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ), ( ) C.F._1 Controparte_2 C.F._2
e ( ), rappresentate e difese Controparte_3 C.F._3
dall'avv. Giacomo Giuseppe Mauromicale,
Appellate
OGGETTO: appello – interposizione illecita di manodopera
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5.4.2017, le appellate indicate in epigrafe (unitamente ad altri lavoratori) - dipendenti di dall'1.1.2013, data in cui i relativi Controparte_4
contratti di lavoro erano stati ceduti a quest'ultima società da ex art. Parte_1 2112 c.c., nell'ambito di una cessione di ramo di azienda, accompagnata da un appalto di servizi tra le parti - adivano il giudice del lavoro del Tribunale di Catania affinché questi accertasse e dichiarasse la violazione, da parte di del Parte_1
d.lgs. n. 276/2003 in materia di appalto di manodopera, con condanna della committente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a far data dall'1.1.2013. Sostenevano, in particolare, di avere lavorato per la commessa e di essere sempre state sottoposte al potere direttivo e di controllo della Pt_1
committente, secondo le esigenze organizzative della stessa, utilizzando i suoi indispensabili strumenti di lavoro.
Con sentenza n. 4477/2022 del 20.12.2022, il giudice adito dichiarava cessata la materia del contendere rispetto ai dipendenti che, nelle more del giudizio, avevano conciliato la controversia in sede sindacale. Precisava che, con ordinanza del
9.12.2019, era stata rigettata l'istanza di fissazione di nuova udienza per la chiamata in causa di (società incorporante , tenuto conto Controparte_5 Controparte_4
delle esigenze di economia processuale, non essendo tale società litisconsorte necessario.
Richiamate le previsioni di cui agli artt. 29 del d.lgs. 276/2003 e 1655 c.c., evidenziava che, conformemente alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
12551/2020), ai sensi del citato d.lgs., “affinché si possa configurare un genuino contratto di appalto di servizi è necessaria l'organizzazione dei mezzi in capo all'appaltatore che si concretizza nell'esercizio del potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti;
per contro, si ravvisa un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo, organizzativo e disciplinare sia interamente affidato al committente”. Precisava che la Corte di Cassazione, con riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati cioè dall'affidamento a un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, aveva chiarito che il divieto di interposizione e di intermediazione:
“opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (cfr. Cass. n. 27213/2018 e altre).
Rilevava che lo stesso ufficio, con sentenza n. 4553/2021, resa a definizione di altra controversia instaurata da colleghi delle ricorrenti, iscritta al n. 3759/2017
r.g., aveva ritenuto che tanto le dichiarazioni rese dai testi addotti da parte ricorrente, quanto la copiosa corrispondenza (e-mail) in atti, avessero confermato l'esercizio, da parte di , del potere di programmazione e organizzazione delle attività svolte Pt_1
dai dipendenti del potere direttivo sia con riguardo al risultato dell'attività CP_4
svolta, che alle modalità di svolgimento della stessa;
dei poteri di controllo sulla prestazione lavorativa svolta dai dipendenti anche attraverso la facoltà CP_4
espressamente riconosciuta alla committente nel contratto di appalto, cd. clausola di gradimento, di chiedere la “rimozione del Personale dalla mansione assegnata”.
Richiamava, quindi, le argomentazioni di cui alla citata pronuncia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., rilevando che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel presente giudizio e la documentazione prodotta erano perfettamente sovrapponibili. Precisava che le dichiarazioni dei testi addotti dalle ricorrenti dovevano considerarsi maggiormente attendibili di quelle, contrastanti, dei testimoni della resistente, anche tenuto conto dell'avvenuta conciliazione da parte dei primi di analoga controversia, dell'assenza di “metus” verso il datore di lavoro e della convergenza con le dichiarazioni rese dagli altri dipendenti nel giudizio n.
3759/2017 r.g. Quanto all'efficacia probatoria delle e-mail in atti, il giudice reputava generico il disconoscimento operato da , che non aveva allegato alcuna Pt_1
circostanza idonea a escludere la conformità delle copie prodotte ai fatti ivi rappresentati.
Affermava, pertanto, che, anche nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie orali e documentali, doveva ritenersi provato l'esercizio da parte di del potere direttivo e di controllo sui dipendenti secondo le proprie Pt_1 CP_4 esigenze organizzative/operative, provvedendo ad organizzare il servizio, assegnare le attività, stabilire i volumi, le priorità e autorizzare le ferie e i permessi, mettendo a disposizione di gli indispensabili sistemi applicativi. CP_4
In ordine alla non genuinità dell'appalto in esame, attribuiva, altresì, rilievo all'utilizzo da parte di dei complessi sistemi operativi di proprietà di CP_4
, risultando dimostrato che il personale della società appaltatrice non aveva Pt_1
alcun margine di autonomia nell'uso di detti applicativi che, peraltro, dovevano essere utilizzati nel rispetto delle rigorose procedure aggiornate periodicamente dalla committente, descritte nei manuali “virtuali” consultabili tramite l'applicativo Mind,
e in ordine alle quali non sussisteva alcun potere di controllo, o modificativo, da parete di Pari rilievo veniva attribuito alla previsione contrattuale in tema di CP_4
“corrispettivi dei servizi” di cui al contratto di appalto e, in particolare, alla previsione di un corrispettivo minimo garantito, cd. canone base, anche in difetto di richiesta di erogazione dei volumi di riferimento da parte del committente.
Di contro, riteneva priva di pregio la previsione di cui all'art. 23 del contratto sulle penali, rilevando che il prospetto versato in atti (relativo agli anni 2015, 2016 e
2017) alla voce Bonus/Malus riportava “importi assai contenuti avuto riguardo ai rilevanti compensi pattuiti solo a titolo di Canone Base”.
Premesso che con il ricorso introduttivo era stato impugnato il contratto di appalto, riteneva che l'accertamento della insussistenza di un legittimo trasferimento di azienda per difetto di autonomia del ramo ceduto e impossibilità per il cessionario di eseguire la prestazione con organizzazione autonoma permetteva di trarre ulteriori elementi di prova ai fini della verifica della genuinità del diverso contratto oggetto di giudizio. A tal fine, rilevava che, con sentenza n. 4267/2017, il medesimo ufficio, nel giudizio volto ad accertare la legittimità della cessione di ramo d'azienda tra e aveva ritenuto che: “stante che la cessione per cui è causa ha Pt_1 CP_4
riguardato solo il personale addetto a determinate funzioni, l'assenza degli strumenti necessari per espletare le stesse in autonomia … induce a ravvisare una mera esternalizzazione di personale dipendente … È poi pacifica l'assenza, in capo agli attuali ricorrenti, di specifiche competenze specialistiche (il cosiddetto know how …), trattandosi di personale impiegatizio utilizzato in attività standardizzate, inidoneo a costituire ex se un gruppo idoneo a prestare un servizio connotato dalla specificità delle proprie competenze professionali”.
In definitiva, dichiarava che tra e era Controparte_4 Parte_1
intercorsa una somministrazione illecita di manodopera e, per l'effetto, dichiarava che tra le lavoratrici , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Pt_1
dall'1.1.2013. Ordinava, quindi, alla società resistente il ripristino della funzionalità dei predetti rapporti di lavoro, con l'inquadramento riconosciuto alle dipendenti da con ogni conseguenza giuridica ed economica;
compensava le Controparte_4
spese di lite.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto del Parte_1
9.2.2023. Resistevano al gravame le lavoratrici appellate.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato affermato che “un ruolo decisivo in ordine alla non genuinità dell'appalto in esame riveste l'utilizzo da parte di di sistemi CP_4
applicativi complessi di proprietà di ”. Lamenta, in particolare, la Pt_1
violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 per effetto del quale è stata abrogata la legge n. 1369/1960 e, quindi, anche la presunzione di illiceità dell'appalto nelle ipotesi di utilizzo, da parte dei dipendenti dell'appaltatore, delle attrezzature e delle macchine fornite dal committente.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nessun rilievo può attribuirsi, nel caso di specie, alla titolarità dei mezzi e degli strumenti di lavoro, giacché il citato art. 29 individua, quale elemento distintivo tra appalto genuino e interposizione fittizia di manodopera, l'esistenza di un'autonoma organizzazione dei mezzi di produzione da parte dell'appaltatore. Aggiunge che, in proposito, inconducente appare il riferimento alla sentenza n. 21413/2019 della
Corte di Cassazione, con cui è stato affermato che negli appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, cosiddetti “pesanti”, il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere rapportato, se non alla titolarità, quanto meno all'organizzazione di questi mezzi;
mentre negli appalti cosiddetti “leggeri”, ove prevale l'elemento lavorativo, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista l'effettiva gestione dei propri dipendenti. Rileva che, nel caso di specie, ai fini della suddetta distinzione, nessuna concreta verifica alla “stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto” (Cass. n. 14371/2020) è stata condotta dal giudice di primo grado.
Rileva che, di contro, la Corte d'appello di Torino, in altra controversia avente a oggetto il medesimo contratto di appalto, con sentenza n. 309/2021, ha correttamente ritenuto che nell'appalto in questione prevalesse l'elemento della
“forza lavoro”, con la conseguente irrilevanza dell'utilizzo dei mezzi forniti dalla committente.
Evidenzia che, in ogni caso, i mezzi in discussione, ossia gli applicativi forniti ai dipendenti sono utilizzati al precipuo fine di garantire al cliente un CP_4
servizio più veloce ed efficiente, ma non sostituiscono l'apporto personale dell'operatore nella gestione delle problematiche del cliente, né tantomeno prevalgono rispetto allo stesso. Aggiunge che, per l'esecuzione dell'appalto, la società appaltatrice si avvale di beni materiali propri quali: pc e monitor;
i software
“l'Inaz” per l'elaborazione delle buste paga e “Sparta” per il controllo qualità; proprie sedi.
1.2. Con il secondo motivo, impugna la sentenza per la errata valutazione del materiale istruttorio, in violazione degli artt. 29 del d.lgs. n. 276/2003, 2697 c.c. e
116 c.p.c. Lamenta, anzitutto, la errata individuazione del soggetto titolare dei poteri tipici del datore di lavoro – direttivo, di controllo, di programmazione e organizzazione delle attività – e censura il capo di sentenza con cui il giudice di primo grado ha ritenuto mancante, in capo a “una reale Controparte_4
organizzazione della prestazione dei lavoratori, finalizzato ad un risultato produttivo autonomo”.
Deduce che la prova per testi esperita ha provato: a) l'esistenza di un'organizzazione aziendale di (oggi ) (cfr. teste “la CP_4 CP_5 Tes_1
è dotata di propri mezzi aziendali e svolge l'attività appaltata da CP_4 Pt_1
sopportando tutti i costi di gestione” ; ha una struttura organizzativa di CP_4
gestione operativa con funzioni di staff (IT), gestione del personale ed amministrative;
tutte le funzioni di un'azienda”; ha un'organizzazione CP_4
delle operazioni e poi vi sono diversi business manager che seguono i vari servizi appaltati e poi dato che una struttura su molti territori italiani ed esteri, ogni sito ha un Site Manager e sotto vi sono i team leader o supervisori. Sotto quest'ultima struttura vi sono i tutor e gli operatori ed oltre a questo, figure più specialistiche dove vi sono funzioni di regia operati, ciò non in tutti i siti. Sicuramente vi sono a
Milano e Catania. Ciascun sito ha degli staff”); b) la programmazione dell'attività lavorativa da parte della appaltatrice (cfr. teste elabora su base Tes_2 Pt_1
mensile una previsione dei volumi di traffico attesi che viene condivisa da CP_4
[…] la pianificazione viene effettuata dall'Ufficio Planning di in totale CP_4
autonomia”); c) l'esercizio da parte di del potere di controllo sui propri CP_4
lavoratori mediante una “Control Room” la cui esistenza, peraltro, non è stata oggetto di specifica contestazione (cfr. sul cap.39 della memoria di costituzione “Le criticità operative che si manifestano nello svolgimento del servizio appaltato sono gestite da che attua le azioni correttive ritenute più opportune – che CP_4
possono determinare, ad esempio, lo spostamento degli operatori da un'attività ad un'altra (ad esempio, dall'attività inbound di tipo amministrativo a quella commerciale), ovvero, nell'ambito di una stessa attività, da una coda operativa ad un'altra, nonché la temporanea unificazione delle code operative”, il teste Tes_3
ha risposto: “l'attività di cui in domanda viene svolta da in particolare sono CP_4
due le Control Room che la svolgono”); d) l'esercizio, da parte della società appaltatrice, del potere disciplinare come, peraltro, risultante implicitamente dall'accordo sindacale stipulato da il 12.1.2017, ove è previsto CP_4
l'obbligo della predetta società di non utilizzare i dati di produzione ai fini disciplinari (cfr. teste “il potere disciplinare sugli operatori spetta a Tes_3
). CP_4
Con precipuo riferimento al cd. Fast Diary, applicativo adoperato per la gestione della turnistica, dei permessi e delle ferie, l'appellante precisa che il teste ha sconfessato l'assunto delle lavoratrici in ordine alla “titolarità” dello Tes_3
stesso chiarendo che “Non è vero che Fastdiary sia lo stesso applicativo utilizzato da , si tratta di un duplicato e non può accedere a quello di Pt_1 Pt_1
. CP_4
Premesso che le risultanze istruttorie hanno dimostrato la piena legittimità dell'appalto oggetto di giudizio, assume che le odierne appellate non avrebbero adempiuto all'onere probatorio sulle stesse incombente in ordine alla non genuinità del contratto in questione.
Critica la sentenza di primo grado per aver ritenuto “maggiormente attendibili” le dichiarazioni rese dai testimoni addotti dalle lavoratrici, rilevando che la condizione di “dipendenti” dei testi e non è da sola sufficiente Tes_3 Tes_2
ad inficiare l'attendibilità degli stessi. Evidenzia, poi, il contrasto tra le testimonianze rese dai testi/dipendenti nell'ambito dei giudizi instaurati CP_4
innanzi il Tribunale di Catania e quelle dei testi escussi dal Tribunale di Torino nelle cause aventi ad oggetto il medesimo contratto di appalto.
1.3. Censura il capo di sentenza che ha escluso l'autonomia di CP_4
nell'organizzazione e nella gestione del proprio personale per effetto delle prevista modificazione dell'orario degli operatori dettata dalle “esigenze” della committente di cui all'accordo sindacale del 24.9.2013 (allegato n.12). Richiama sul punto quanto statuito già citata sentenza della Corte d'appello di Torino e cioè che: “la stipulazione da parte di di accordi aventi ad oggetto l'entità delle CP_4
prestazioni lavorative dei propri dipendenti, i criteri per il godimento dei permessi annuali retribuiti non goduti ed il controllo qualitativo delle prestazioni comprova anch'essa l'effettiva gestione da parte dell'appaltatrice dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti, gestione quindi non limitata affatto - come tipicamente avviene nella interposizione di manodopera – agli aspetti “amministrativi” del rapporto di lavoro ma che attiene proprio al contenuto stesso dei diritti e degli obblighi facenti capo ai lavoratori da un lato e alla datrice di lavoro dall'altro”.
Sostiene che il mero richiamo alle “esigenze” della committente non incide sulla valutazione della legittimità del contratto di appalto, giacché sussiste un interesse proprio di di fornire ai clienti (di ) un servizio adeguato CP_4 Pt_1
anche in termini di disponibilità oraria.
Assume, altresì, l'irrilevanza della circostanza – evidenziata nel giudizio analogo richiamato dalla sentenza gravata – per cui le risposte alle richieste di ferie o permessi inserite sull'applicativo Fast Diary pervengono ai lavoratori da un indirizzo di posta elettronica con il dominio “fastweb.it”, in quanto ciò dipende esclusivamente dalla “duplicazione” dell'applicativo e nulla prova circa il concreto esercizio del potere decisionale in ordine alle richieste inoltrate dai lavoratori.
Deduce, ancora, che parimenti irrilevante – ai fini del giudizio – deve ritenersi la clausola di gradimento inserita nel contratto di appalto, in quanto, secondo costante giurisprudenza, la stessa deriva dal legittimo potere di controllo del committente sull'esecuzione dell'appalto e non comporta l'esercizio di un potere direttivo/organizzativo.
Lamenta l'inconferenza, rispetto al caso di specie, del richiamo alle sentenze che hanno dichiarato l'illegittimità della cessione di ramo d'azienda, aventi per l'appunto a oggetto fattispecie ontologicamente diversa da quella per cui è causa. 1.4. Infine, impugna la sentenza per aver considerato insussistente un'apprezzabile “assunzione di rischio economico” in ragione della previsione di un corrispettivo minimo garantito.
Premesso che tale canone base è quantificato applicando i corrispettivi previsti per ciascun servizio ai cosiddetti “Volumi di Riferimento” cioè i volumi di attività – riferiti a ciascun singolo servizio oggetto del contratto, l'appellante sostiene che ove i corrispettivi indicati nel “Listino Corrispettivi per i Volumi di
Riferimento” si rivelassero non remunerativi il rischio di perdita economica graverebbe sull'appaltatore.
Deduce che l'esistenza del “rischio d'impresa” in capo alla società fornitrice dei servizi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, è confermata dalla previsione delle penali di cui al contratto di appalto, senza che possa assumere rilevanza la circostanza per cui gli importi delle penali siano
“contenuti avuto riguardo ai rilevanti compensi pattuiti”, atteso che, in ogni caso, dal meccanismo delle penali deriva, per l'appaltatore, la possibilità di un esborso economico.
2.1. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione tra gli stessi.
L'appello è infondato.
Ai sensi dell'art.29 D.lgs n.276/2003 “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine di distinguere tra la fattispecie vietata dell'interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore siano stati affidati un servizio e un risultato autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, e che gli vengano affidati tutti i poteri datoriali, organizzativo direttivo e disciplinare, in senso effettivo e non meramente formale, e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore.
In particolare, in relazione agli appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive, si veda, tra le tante, Cass. n.18455/2023), si è statuito che, ai fini della genuinità dell'appalto, è necessario che all'appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa “dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli
a disposizione del reale datore di lavoro… (così Cass. civ., sez. VI, 25.6.2020, n.
12551, che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito
l'appalto, nonostante le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo;
e in termini esatti o analoghi, tra le altre, id., sez. lav.,
3.11.2020, n. 24386; id., sez. lav., 13.2.2020, n. 3631 e n. 3631; id., sez. lav.,
10.6.2019, n. 15557, anche per precisazioni circa il confronto con la previgente disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960) …”.
Nella fattispecie in esame, il primo giudice ha ritenuto provata, sulla base delle testimonianze assunte e delle prove documentali esaminate, la non genuinità dell'appalto oggetto di causa, per difetto in capo a di una piena autonomia CP_4
gestionale nella conduzione aziendale, nella direzione del personale e nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro.
Il collegio condivide le argomentazioni della sentenza impugnata.
Dalle deposizioni dei testi escussi in primo grado e dei testi escussi nel giudizio definito con sentenza n 4554/21 (avente oggetto sovrapponibile a quello del presente giudizio), richiamate dal giudice nella sentenza appellata, emergono numerose circostanze che dimostrano una continua ingerenza di Pt_1
nell'organizzazione del lavoro dei dipendenti che non si limita, come si CP_4
sostiene nell'atto di appello, alla gestione dei volumi di traffico ma attiene alle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
In particolare la teste (che all'epoca dei fatti svolgeva Testimone_4
mansioni di tecnico assistente presso ha riferito che i dipendenti CP_4 CP_4
ricevevano mail provenienti da con le quali venivano indicate le attività da Pt_1
svolgere con priorità. Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste Tes_5
Dalle deposizioni è emerso che dipendente di , si occupava dei Tes_6 Pt_1
rapporti tra la sede di Catania e e spesso inviava mail al personale CP_4 Pt_1
sull'attività da svolgere. CP_4
Dalle mail in atti emerge che i dipendenti di comunicavano ai CP_4
responsabili di un report giornaliero con indicazione dell'attività svolta del Pt_1
relativo esito (“con un consuntivo delle Pda lavorate “Ok, sospese, Ko..”).
L'ingerenza di riguarda non soltanto il numero delle ore ma anche Pt_1
l'organizzazione del lavoro. Tale circostanza è stata confermata dal teste Tes_7
che ha riferito che l'organizzazione del lavoro e cioè i turni di lavoro e gli
[...]
orari dei dipendenti dipendevano dai dati di traffico comunicati da CP_4 Pt_1
e dalle variazioni degli stessi. La teste ha, altresì, riferito che nello Tes_8
svolgimento dell'attività lavorativa, prima dell'emergenza Covid, vi era un controllo capillare di tramite un “tecnico assistente senior” che affiancava i Pt_1
dipendenti nell'attività lavorativa e che verificava che l'operatore CP_4 CP_4 svolgesse l'attività secondo la procedura operativa , redigendo una scheda Pt_1
relativa ai vari parametri valutativi per ogni chiamata svolta dal dipendente
ogni affiancamento durava circa un'ora. Era presente oltre al dipendente CP_4
anche un operatore il tutor (nella nostra sede solo io) che partecipava CP_4
all'attività di supervisione. …Dopo tale valutazione si svolgeva un incontro, al quale partecipavano solo il tecnico senior di , il tecnico senior di il Pt_1 CP_4
sig. (coordinatore dei rapporti e e il sig. Tes_6 Pt_1 CP_4 Tes_9
(responsabile dei processi di ); partecipava altresì il duty manager di Pt_1
l'operatore controllato non partecipava alla riunione … all'esito della CP_4
riunione si evidenziavano le criticità nell'attività degli operatori;
alla fine Pt_1
elaborava un profilo (alto, medio o basso) per ogni operatore indicando la valutazione … a seguito di tale valutazione il singolo operatore poteva svolgere solo le attività previste per il suo profilo”. Tale circostanza trova conferma, oltre che nelle dichiarazioni del teste rese nel giudizio definito con sentenza n Testimone_7
4554/21, anche nelle numerose mail richiamate dal giudice di primo grado, correttamente ritenute utilizzabili (la cui provenienza da , peraltro, non è Pt_1
mai stata contestata dalla società appellante che ne contesta invece la valenza probatoria), che dimostrano in modo inequivocabile le indicazioni e direttive fornite dalla committente in ordine alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti CP_4
esercitava un controllo anche su ferie e permessi dei dipendenti della Pt_1
attraverso l'applicativo (Fastdiary) elaborato da che richiedeva CP_4 Pt_1
l'approvazione da parte di tale società delle istanze dipendenti. Tali circostanze sono state confermate dai testi assunti in primo grado;
in particolare la teste ha Tes_10
dichiarato “il potere direttivo …veniva esercitato ancora da anche se il Pt_1
personale era passato a infatti era che controllava le lavorazioni CP_4 Pt_1
fatte. Voglio fare un esempio se sbagliavamo era a contestare tale errore e Pt_1
tramite i supervisori ci veniva indicato cosa fare per rimediare;
nel caso di blocco del processo di lavorazione (subentro) non era il mio supervisore a dare indicazione su cosa fare per procedere ma era ad intervenire e poteva succedere che Pt_1
tale blocco era anche piuttosto prolungato in quanto doveva intervenire Pt_1
con i propri tecnici, se non vi era questo intervento non si poteva lavorare”. Tale deposizione, puntuale e analitica, proveniente da soggetto attendibile è incompatibile con un genuino appalto di servizi. La teste ha, inoltre, dichiarato che esercitava un controllo diretto sull'attività dei dipendenti o in Pt_1 CP_4
presenza a Catania, mediante affiancamento, oppure da remoto. Ha riferito che i supervisori in svolgevano una mera attività di intermediazione con i CP_4
responsabili che emanavano le direttive;
i supervisori non avevano alcuna Pt_1
autonomia gestionale. Posso dire che accadeva che nel caso in cui fosse nato un problema sulla gestione, che non fosse contemplata dai manuali, spesso i supervisori ci facevano chiamare tramite il loro cellulare aziendale il responsabile
, signor nel caso dei subentri, e con lui spesso ci Pt_1 Persona_1
interfacciavamo direttamente tramite mail personali (aziendali)…
È vero, per come ho prima dichiarato tutto il nostro lavoro, da come dovevamo rispondere e tutte le procedure di gestione erano contenute in un manuale Part che prima si chiamava , ora MIND, ed era un manuale . Pt_1
È vero, i responsabili di comunicavano le direttive ai dipendenti Pt_1
tramite gli indirizzi mail personali e mediante gli indirizzi di Controparte_4
gruppo indicati in domanda. Soprattutto nella casella “ Email_1
arrivavano Mail da parte di di persone che monitoravano i canali social di Pt_1
Facebook e Twitter, e ci indicavano quale cliente chiamare e come comportarci...”.
La teste ha, altresì, dichiarato che gli operatori collaboravano a stretto Tes_5
contatto con altri dipendenti ( , , Pt_1 Persona_2 Persona_3
e “voglio precisare che io lavorando sui subentri Persona_4 Persona_5
avevo come contatto diretto il signor però essendo il Pt_1 Persona_1
Customer Care sapevo che vi erano anche tali soggetti e li vedevo. La signora
la ricordo più delle altre perché è capitato che le chiedessi assistenza Per_3
operativa. Ha dichiarato che i team leader si limitavano a trasmettere le CP_4 direttive di agli operatori;
controllava direttamente le prestazioni Pt_1 Pt_1
eseguite dagli operatori dell'appaltatore mediante l'estrazione dati;
l'attività di gestione dei social media avveniva sotto stretto controllo di che disponeva Pt_1
come si dovesse operare;
i supervisor avevano il compito di fare rispettare le disposizioni;
, service coordinator, era il tramite tra Pt_1 Controparte_6
e “egli doveva essere messo in copia conoscenza di Pt_1 Controparte_4
tutte le Mail che noi operatori dovevamo seguire senza alternative”.
Circostanze analoghe sono state riferite anche dal teste : era stato Tes_11
dipendente di e nel 2013, a seguito di cessione di azienda, il rapporto Parte_1
di lavoro era passato a ha riferito che da gennaio 2013 ha Controparte_4
continuato a lavorare alle dipendenze di con le stesse modalità Controparte_4
con cui lavorava prima, con gli stessi applicativi e uguali procedure utilizzate da
, ha dichiarato che il lavoro era organizzato da e le direttive sulle Pt_1 Pt_1
modalità di esecuzione del lavoro provenivano da . I responsabili Pt_1 Pt_1
esercitavano un controllo sull'attività svolta;
gli operatori collaboravano a stretto contatto con il personale in particolare ha ricordato la signora , la Pt_1 Per_3
dipendente e ha dichiarato “la stessa mi affiancò, di presenza, Pt_1
nell'operativo, mettendo la cuffia insieme a me e poi diede anche una valutazione al mio supervisore, sia sul mio modo di lavorare sia sulle competenze e si lamentò anche con il supervisore del fatto che io non ero formato sull'assistenza mobile…”.
Il controllo diretto sull'attività svolta dai dipendenti da parte dei CP_4
responsabili è, all'evidenza, incompatibile con un genuino appalto di Pt_1
servizi.
Tali fatti trovano riscontro anche nelle numerose mail prodotte.
Dal complesso materiale probatorio emerge, con tutta evidenza, uno stretto e costante controllo da parte di sull'attività svolta dagli operatori Pt_1 CP_4
dirigeva in modo continuativo l'attività che si svolgeva presso la Pt_1
sede di Catania di effettuando un controllo sulle concrete modalità di CP_4
svolgimento di tale attività. Da quanto sopra esposto consegue la prova dell'esercizio da parte di dei poteri tipici del datore di lavoro;
era Pt_1 Pt_1
che di fatto dirigeva e organizzava l'attività dei dipendenti nonché CP_4
effettuava valutazioni sull'operato del singolo dipendente. Tali poteri, peraltro, trovano riscontro nella facoltà riconosciuta alla stessa società committente dall'art. 6 del contratto di appalto di chiedere a la rimozione del personale dalla CP_4
mansione assegnata.
La società appellante sostiene che non vi fosse un contatto diretto tra il personale e gli operatori in quanto, al contrario di quanto sostenuto Pt_1 CP_4
dalla sentenza impugnata, erano i Team Leader della società appaltatrice a interagire con e a gestire l'attività degli operatori. Tale assunto, tuttavia, è del tutto Pt_1
smentito dalle contrarie circostanze acquisite nel corso dell'istruttoria, che dimostrano che il ruolo dei Team Leader non era connotato da poteri di iniziativa o da autonomia nella gestione degli operatori.
Diversamente non si spiegherebbero le circostanze sopra indicate per cui esigesse la trasmissione di un report giornaliero, da compilarsi a cura degli Pt_1
operatori, ovvero predisponesse procedure di affiancamento di proprio personale agli operatori, effettuando, all'esito degli affiancamenti, vere e proprie valutazioni del profilo di ciascun operatore (nei termini riferiti dalla teste ). Tes_4
Deve dunque ritenersi che i Team Leader di – ancorchè svolgessero CP_4
funzioni di intermediari tra e la società appaltatrice - non avevano tuttavia Pt_1
alcuna autonomia operativa, limitandosi a comunicare e a trasmettere agli operatori le indicazioni da seguire fornite dalla committente (anche in relazione all'esecuzione delle procedure operative e alla compilazione dei report giornalieri), non emergendo da alcun atto o elemento che detti Team Leader organizzassero in modo autonomo l'attività dei dipendenti o avessero il potere di modificare le indicazioni CP_4
operative fornite dalla committente o, ancora, di assumere iniziative autonome nella gestione delle procedure indicate da . Pt_1
Le deposizioni dei testi escussi in primo grado addotti dalla società odierna appellante, e - (i quali entrambi hanno escluso Testimone_12 Controparte_7 che effettuasse controlli sull'attività dei dipendenti limitandosi a Pt_1 CP_4
monitorare il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi programmati) - appaiono generiche e non risultano, come già statuito dal primo giudice, decisive né prevalenti rispetto alle risultanze di segno opposto, da cui è emersa la prova certa di un costante controllo esercitato dalla committente sulle prestazioni lavorative svolte dal personale Peraltro, le deposizioni dei testi delle lavoratrici trovano CP_4
riscontro nel contenuto della mail in atti.
2.2. Non è poi condivisibile la critica dell'appellante secondo cui la sentenza gravata avrebbe attribuito preminente rilevanza, sul piano probatorio, all'utilizzo da parte di dei sistemi applicativi di proprietà di , in tal modo CP_4 Pt_1
incorrendo in una erronea interpretazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, anche considerato che non sarebbe stata svolta alcuna verifica circa l'oggetto ed il contenuto dell'appalto.
Il primo giudice ha correttamente esaminato l'oggetto dell'appalto e le modalità di esecuzione della prestazione da parte dei dipendenti e ha tenuto CP_4
conto delle complessive risultanze dell'istruttoria svolta. L'utilizzo da parte di dei sistemi applicativi predisposti da costituisce un elemento di CP_4 Pt_1
ulteriore riscontro di non genuinità dell'appalto, essendovi la prova che la CP_4
non aveva alcun margine di autonomia o di modifica degli applicativi in oggetto, era tenuta a rispettare dettagliate procedure individuate nei manuali virtuali predisposti dalla committente e ad utilizzare credenziali di accesso e token forniti dalla stessa
. Tale situazione, valutata unitamente agli altri elementi probatori, Pt_1
rappresenta una ulteriore conferma della non genuinità dell'appalto che emerge dalle prove orali e dalle mail prodotte che provano che tutti gli operatori così CP_4
come i supervisori, non solo erano tenuti a utilizzare gli applicativi forniti da
, ma ricevevano direttive specifiche e puntuali sulle modalità di Pt_1
svolgimento della prestazione dalla committente ed erano sottoposti a controlli.
Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione civile, sez. lav. del
3/6/2024 n. 15405 secondo cui l'autonoma organizzazione del lavoro da parte dell'appaltatore, con assunzione del relativo rischio d'impresa, deve caratterizzare tutti gli appalti genuini, anche quelli c.d. "leggeri". La distinzione tra l'appalto c.d. leggero e quello pesante rileva essenzialmente al fine di affermare che, nell'appalto
c.d. leggero, non è indizio decisivo di illiceità il fatto che il personale dipendente dell'appaltatore utilizzi mezzi ed attrezzature messe a disposizione dal committente, ma "a condizione che comunque sussista l'apporto organizzativo dell'appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa della combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell'appalto" (Cass. n.
31128/2021; conf. Cass. n. 22989/2020 e 21413/2019, nonché, da ultimo, Cass. n.
10012/2024). Del resto, l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro, disciplinato dai precedenti artt. 20-28 dello stesso decreto, richiama i due principali elementi che, ai sensi dell'art. 1655 c.c., caratterizzano il contratto d'appalto, ovverosia la permanenza in capo all'appaltatore dell'esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti e l'assunzione del rischio di impresa”.
In conformità a tali principi, il giudice di primo grado ha accertato che nel caso in esame il potere organizzativo e direttivo non era in capo a ma veniva CP_4
sostanzialmente esercitato dalla . Pt_1
Correttamente il giudice di primo grado ha evidenziato il difetto di autonomia organizzativa dei segmenti di attività ceduta, in quanto i beni materiali ceduti sono stati unicamente PC e monitor, ordinari strumenti di lavoro in uso ai dipendenti, beni strumentali di valore irrisorio rispetto alla cessione e l'attività trasferita, di natura operativa, aveva continuato ad essere svolta secondo le procedure e gli aggiornamenti elaborati dalle strutture di , con utilizzo degli applicativi Pt_1
software dedicati di proprietà della cedente con conseguente esclusione dell'organizzazione autonoma delle attività “appaltate” da parte della CP_4
La circostanza, indicata tra i motivi di appello, per cui le ferie e permessi del personale venivano gestiti da (a mezzo l'applicativo Fastdiary, che era un CP_4 duplicato di quello fornito da ), non è elemento sufficiente a dimostrare Pt_1
l'autonomia gestionale ed organizzativa della società appaltatrice.
A parte il fatto che dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni dei testi e emerge che esercitava anche su tale aspetto del Tes_4 Tes_7 Pt_1
rapporto di lavoro un controllo - non spiegandosi in caso contrario perché, avendo come appena detto, a propria disposizione un proprio applicativo, le CP_4
risposte alle richieste di ferie e permessi provenissero sempre da un indirizzo di posta elettronica con il dominio “ .it”. Deve comunque rilevarsi che tale dato Pt_1
non appare talmente decisivo da escludere, di per sé solo, la sussistenza della interposizione illecita di manodopera.
2.3. Va aggiunto che l'appalto de quo è altresì caratterizzato dalla sostanziale mancanza di assunzione del rischio di impresa in capo alla società appaltatrice, stante la previsione, contenuta nell'art. 16 del contratto di appalto, di un corrispettivo minimo garantito, cd. canone base, da corrispondere a anche in CP_4
caso di mancata richiesta di erogazione dei Volumi di Riferimento da parte del committente. E' evidente che affinché l'assunzione del rischio sia effettiva e non solamente formale occorre la possibilità di un esborso economico adeguato e non del tutto simbolico rispetto all'economia dei rapporti.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da va rigettato. Pt_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione al valore della causa e tenuto conto del numero delle parti.
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, condanna al pagamento delle spese del grado, che liquida in Parte_1
complessivi euro 7000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi