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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/10/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 4988/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est dott.ssa Alessandra Pesci Giudice.
dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 11/08/2025,
da e , con Parte_1 Parte_2
il patrocinio dell'avv. TAFFAREL FRANCESCA
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti sopra indicate hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la separazione personale alle condizioni congiuntamente formulate nel ricorso, chiedendo altresì che, decorso il termine di legge, venga pronunciato il divorzio.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
17/10/2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
15/10/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Deve rilevarsi, in via preliminare, che la controversia presenta elementi di “internazionalità”, essendo nate entrambe le parti in
Argentina e non essendo in atti elementi tali per ritenere che il medesimo abbia acquistato la cittadinanza italiana.
Questo impone al Collegio, prima della decisione di merito, di verificare la sussistenza della propria giurisdizione e di individuare la legge applicabile in relazione a ciascuna delle domande proposte.
La giurisdizione è data dalla residenza del convenuto in Italia a
San Vendiamo(doc. 1) ai sensi dell'art 3 reg 1111/2019.
La legge applicabile è quella dello Stato di cui è adita l'autorità
giurisdizionale.
Riguardo, infine, alla domanda relativa al mantenimento della prole,
ai sensi dell'art. 3 lett. b) Regolamento CE 4/2009 – sulle obbligazioni alimentari – sussiste la giurisdizione del giudice del luogo di residenza abituale del creditore (quindi, in questo caso,
il giudice italiano); in base al Protocollo dell'Aja 2007 – sulla legge applicabile alle domande alimentari – si applica la legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale del creditore della prestazione alimentare.
Nel merito, il Collegio ritiene che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di illegittimità; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4988/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. in ARGENTINA il 27/07/1972,
[...] C.F._1
e (CF: ), n. in Parte_2 C.F._2
ARGENTINA il 14/04/1972, che hanno contratto matrimonio il
01/12/1995 a CORRIENTES (ARGENTINA), atto trascritto al n. 36, parte
II, Serie C, anno 2018, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di San Vendemiano (TV); alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. I coniugi sono autorizzati a continuare a vivere separatamente
e nel reciproco rispetto.
2. Il figlio , maggiorenne (di anni 19) ma non economicamente Per_1
autosufficiente, proseguirà con gli studi universitari e attualmente
vivrà con il padre che provvederà al suo integrale mantenimento
diretto ordinario ed al 100% delle spese straordinarie (comprensive
di tutte le spese universitarie, anche se dovessero essere
all'estero), come previsto dal protocollo del Tribunale di Treviso.
3. La figlia di anni 29 ha deciso trasferirsi con la madre Per_2
in Alicante, sta reperendo un'attività lavorativa e per qualsiasi
eventuale sua necessità provvisoria, la madre provvederà al suo
integrale mantenimento diretto ordinario e straordinario.
4. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando a qualsiasi contributo reciproco al proprio
mantenimento.
5. Le detrazioni fiscali saranno a favore di ciascun genitore al
100% per ogni rispettivo figlio con essi convivente. 6. La signora in esecuzione degli Parte_1
accordi stabiliti nella convenzione di scioglimento della comunione
legale (cfr. doc.5), conferma e si impegna a trasferire al signor
la propria quota di comproprietà Parte_2
dell'immobile sito in San Vendemiano (TV), via Borgo Lissandri n.7B
(catastalmente descritto come segue: Comune di San Vendemiano-
Catasto Fabbricati Sez. A – Foglio 7 (sette); Mapp.96 sub.10 (dieci),
borgo Lissandri, n.7, piano T-1-2, Cat.A/3, Cl. 3, cons.vani
6,5,(sup.cat.mq.192), R.C. € 419,62; Mapp. 96 sub. 11 (undici), borgo
Lissandri, n.
7- area scoperta di mq.56; Confinante l'intero
edificio: con strada;
con I Mapp. 97, 103, 125, 94, 556; salvo altri
o variati, tramite separato (e successivo alla pronuncia della
sentenza di omologa della separazione) atto notarile presso il notaio
di fiducia del sig. , da eseguirsi entro Parte_2
il termine di mesi 3 dall'ottenimento della sentenza di omologa della
separazione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Tutte
le spese inerenti e conseguenti i suddetti atti traslativi saranno
a carico del signor Parte_2
I coniugi concordano e dichiarano che per la cessione della quota
dell'immobile intendono valersi delle agevolazioni previste dalla L.
74/1987, ed in particolare dell'art. 19 della L. 74/1987 che prevede
che il trasferimento è esente da imposta di bollo, di registro e da
ogni altra tassa, come previsto dall'art. 19 della L. 74/1987, nel
testo fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del
29 aprile 1999.
Il sig. si accolla integralmente ed Parte_2
in via esclusiva il residuo pagamento delle rate di cui al piano di
ammortamento del mutuo (debito residuo € 76.500,00, doc. 8).
7. In relazione al veicolo Seat targato EN240GJ (doc. 5 libretto di
circolazione), intestato formalmente alla signora ma da Parte_1
sempre in uso al Signor , i coniugi si sono accordati che Pt_2
esso venga attribuito in proprietà esclusiva al medesimo e si
impegnano ad effettuare la rispettiva voltura, una volta pronunciata
la sentenza di omologa della loro separazione, chiedendo sin d'ora
l'applicazione delle esenzioni fiscali e d'imposta di cui all'Art.
19 della Legge 74/1987;”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SAN VENDEMIANO
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 28/10/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi