Sentenza 9 agosto 2003
Massime • 1
In tema di occasione di lavoro, ciò che è rilevante, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per la sussistenza del diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è il nesso di causalità tra l'attività lavorativa ed il sinistro, condizionante l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore. Tale nesso presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica, o un collegamento marginale, tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, ma il collegamento con l'attività lavorativa vera e propria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che potesse essere considerata inerente all'esecuzione del lavoro la condotta dell'assicurato, che nell'uscire dai locali della banca siti all'interno della fabbrica, per raggiungere il posto di lavoro, era scivolato nel viale costituito da gradoni ricoperti da erba e bagnati dalla pioggia, che conduce al padiglione in cui prestava la propria attività lavorativa, riportando una frattura.)
Commentario • 1
- 1. Scivolamento infortunio lavoro: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12035 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST MA RO, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 52, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO GIANNELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE D'ALISE, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONI
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 920/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 24/02/00 - R.G.N. 47214/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
Udito l'Avvocato D'ALISE GIUSEPPE;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra IE IA RO, operaia dipendente della Fiat Auto, stabilimento di Pomigliano d'Arco, si è infortunata il 7.2.1994 nell'uscire dai locali della Banca Nazionale del Lavoro, siti all'interno della fabbrica, per raggiungere il proprio posto di lavoro: scivolava sul viale costituito da gradoni ricoperti da erba e bagnati dalla pioggia, che conduce al padiglione in cui ella lavorava, riportando "frattura bimalleolare scomposta del piede sinistro".
La domanda di rendita, accolta dal Pretore, è stata respinta dal Tribunale di Napoli con sentenza 28 novembre 1999/24 febbraio 2000, la quale ha ritenuto che nelle modalità descritte non fosse ravvisabile occasione di lavoro.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la IE, con due motivi.
L'intimato Istituto si è costituito con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due motivi la ricorrente, deducendo rispettivamente violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per non avere correttamente apprezzato le circostanze dell'infortunio.
Sottolinea che la filiale della B.N.L. si trova all'interno del perimetro aziendale;
serve esclusivamente gli operai della Fiat Auto di Pomigliano d'Arco; la rampa dove è avvenuto l'incidente è l'unica che dalla banca conduce al padiglione dove la ricorrente lavora.
I motivi non sono fondati.
Costituisce affermazione tralaticia di questa corte che per integrare l'occasione di lavoro non è sufficiente il mero nesso topografico e cronologico con il lavoro, ma occorre anche il nesso con l'attività lavorativa vera e propria (da ultimo Casa. 18.9.2000 n. 12325, Cass.
3.2.1999 n. 932). Tale affermazione è stata contestata come restrittiva da una parte della dottrina, che ha rilevato che tutto ciò che avviene sul lavoro trova in questo una sua conditio sine qua non, salvo casi speciali, che esemplifica, di attività svolta sul luogo di lavoro, ma per finalità ad esso estranee.
La fattispecie odierna dimostra che tra le due diverse enunciazioni vi è diversità di enfasi, ma non opposizione radicale. Trattasi infatti di infortunio avvenuto all'interno del perimetro aziendale, fuori dell'orario di lavoro e senza connessione diretta con esso. L'operazione bancaria effettuata dalla ricorrente allo sportello bancario interno non presenta alcuna differenza specifica rispetto allo stesso atto compiuto in una banca esterna;
per altro verso, si può pensare alle attività di acquisto compiute dai lavoratori negli spacci aziendali interni (al di fuori della pausa pranzo), o di attività svolte in altre strutture di sostegno. Nè, diversamente da come opina la ricorrente, l'autorizzazione o la sollecitudine del datore di lavoro a tali strutture di contorno (biblioteche, asili nido, cral aziendali etc.), per agevolare la prestazione lavorativa anche in rapporto alle esigenze familiari, muta la loro natura di attività estranee alla prestazione lavorativa e non collegata ad essa da un nesso fisiologico necessitato. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla spese, ex art. 152 d.a.c.p.c..
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 25 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003