Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12035
CASS
Sentenza 9 agosto 2003

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In tema di occasione di lavoro, ciò che è rilevante, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per la sussistenza del diritto alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è il nesso di causalità tra l'attività lavorativa ed il sinistro, condizionante l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore. Tale nesso presuppone non solo una mera correlazione cronologica e topografica, o un collegamento marginale, tra prestazione di lavoro ed evento dannoso, ma il collegamento con l'attività lavorativa vera e propria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che potesse essere considerata inerente all'esecuzione del lavoro la condotta dell'assicurato, che nell'uscire dai locali della banca siti all'interno della fabbrica, per raggiungere il posto di lavoro, era scivolato nel viale costituito da gradoni ricoperti da erba e bagnati dalla pioggia, che conduce al padiglione in cui prestava la propria attività lavorativa, riportando una frattura.)

Commentario1

  • 1Scivolamento infortunio lavoro: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 luglio 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12035
Data del deposito : 9 agosto 2003

Testo completo