TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8514 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
MA ES OR Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57350/2023, introdotta da
Parte_1 nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessia Rossetti
- ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 12 giugno 1976 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) che i coniugi siano autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) la casa coniugale, sita in Fiumicino, Via Copenaghen n. 18, è in comproprietà, e resterà nella disponibilità della moglie;
3) che il marito si è già allontanato dalla casa coniugale, asportando beni ed effetti personali e trasferendo la sua residenza in Roma, Via Pian Due Torri
n. 43, ove si trova un'abitazione di proprietà di entrambi i coniugi;
4) che per ciò che concerne i due immobili cointestati resteranno nella singola disponibilità dei coniugi di comune accordo e precisamente l'uno, ossia la casa coniugale, sita in Fiumicino, Via Copenaghen n.18 resterà nella disponibilità della moglie, l'altro, ossia l'immobile sito in Roma, Via Pian Due Torri n.43, resterà nella disponibilità del marito;
5) che il marito si obbliga a pagare le spese condominiali sia ordinarie sia straordinarie dell'immobile sito in Fiumicino, Via Copenaghen n.18;
6) che gli odierni istanti sono contitolari di conto corrente bancario che sarà chiuso;
7) che con riguardo al locale, sito in Roma, Via Vaiano n. 6/8/10, dove il Sig. svolge attività di lavoro autonomo che è cointestato con altri soggetti Pt_1
e appartiene per 1/5 alla moglie e per 1/5 al marito, i coniugi concordano che la quota di 1/5 di proprietà della moglie verrà trasferita al marito, con successivo atto notarile;
8) che il Sig. è proprietario di un'autovettura che resterà al marito e Pt_1 sulla quale egli si obbliga a continuare a pagare rate mensili di euro 243,00 fino al mese di giugno 2025 e una rata finale di euro 8.400,00;
9) che il marito corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 100,00 (cento/00), oltre rivalutazione istat.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
TO (RI) il 29 aprile 1956 e nata a [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio in Roma in data 12 giugno 1976, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01067, Parte 2, Serie
A03, Anno 1976, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA ES OR MA NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
MA ES OR Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57350/2023, introdotta da
Parte_1 nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessia Rossetti
- ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 12 giugno 1976 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1) che i coniugi siano autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) la casa coniugale, sita in Fiumicino, Via Copenaghen n. 18, è in comproprietà, e resterà nella disponibilità della moglie;
3) che il marito si è già allontanato dalla casa coniugale, asportando beni ed effetti personali e trasferendo la sua residenza in Roma, Via Pian Due Torri
n. 43, ove si trova un'abitazione di proprietà di entrambi i coniugi;
4) che per ciò che concerne i due immobili cointestati resteranno nella singola disponibilità dei coniugi di comune accordo e precisamente l'uno, ossia la casa coniugale, sita in Fiumicino, Via Copenaghen n.18 resterà nella disponibilità della moglie, l'altro, ossia l'immobile sito in Roma, Via Pian Due Torri n.43, resterà nella disponibilità del marito;
5) che il marito si obbliga a pagare le spese condominiali sia ordinarie sia straordinarie dell'immobile sito in Fiumicino, Via Copenaghen n.18;
6) che gli odierni istanti sono contitolari di conto corrente bancario che sarà chiuso;
7) che con riguardo al locale, sito in Roma, Via Vaiano n. 6/8/10, dove il Sig. svolge attività di lavoro autonomo che è cointestato con altri soggetti Pt_1
e appartiene per 1/5 alla moglie e per 1/5 al marito, i coniugi concordano che la quota di 1/5 di proprietà della moglie verrà trasferita al marito, con successivo atto notarile;
8) che il Sig. è proprietario di un'autovettura che resterà al marito e Pt_1 sulla quale egli si obbliga a continuare a pagare rate mensili di euro 243,00 fino al mese di giugno 2025 e una rata finale di euro 8.400,00;
9) che il marito corrisponderà alla moglie a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 100,00 (cento/00), oltre rivalutazione istat.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...]_1
TO (RI) il 29 aprile 1956 e nata a [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio in Roma in data 12 giugno 1976, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01067, Parte 2, Serie
A03, Anno 1976, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA ES OR MA NZ