Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 25 giugno 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 9105/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Loredana Marino in sostituzione dell'avv.
Federica Del Monte per parte attrice e l'avv. Giovanna Di Giovanni per parte convenuta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 17.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Federica Del Monte ) Email_1
giusta procura in atti
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Di Giovanni
giusta procura in atti Email_2
CONVENUTA
OGGETTO: appalto privato
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda avanzata da nei confronti Parte_1
della nel presente giudizio;
Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute da parte convenuta, liquidate in complessivi € 4.187,15, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta;
3) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 21 giugno
2022, ha ad oggetto la domanda di risoluzione per inadempimento, con conseguenti richieste restitutorie e risarcitorie, proposta da
[...]
, nei confronti della in relazione ad un Parte_1 Controparte_1
contratto di appalto per la ristrutturazione di due appartamenti di proprietà dell'attore siti in Palermo, via C. Scobar n. 10, piano sesto.
Parte convenuta si costituiva insistendo per il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l'art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. ( n.
64/15 ).
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare
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semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Nel merito, si osserva che, a fondamento della domanda di risoluzione contrattuale, ha allegato che la ditta convenuta sarebbe Parte_1
stata inadempiente nell'esecuzione di un contratto di appalto stipulato tra le parti e conseguentemente ne ha chiesto la condanna alla ripetizione della differenza tra quanto dalla stessa percepito e le lavorazioni eseguite, pari ad € 22.932,00, nonchè, ad un importo pari ad € 4.500,00 per i lavori che la
Società non avrebbe eseguito a perfetta regola d'arte ed infine la condanna della Società per il ritardo nella esecuzione dei lavori quantificati in €
3.450,00.
Invero – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 16092/2002; sez. un., n. 13533/2001;
n. 7027/2001; n. 1041/1998, n. 7860/1995; n. 2369/1994) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga qualora – come nella specie – sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: in una tale ipotesi, infatti, al creditore istante spetterà
l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (cfr., sul punto, Cass. civ.
n. 3373/2010; n. 2387/2004; sez. un., n. 13533/2001).
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Tuttavia alcun elemento acquisito nel corso del giudizio consente di attribuire la responsabilità per inadempimento alla convenuta.
Tanto premesso, va rilevata l'ammissibilità – su un piano astratto – della domanda risarcitoria di parte attrice, dovendosi evidenziare che, in tema di contratti con prestazioni sinallagmatiche, l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (cfr. Cass. civ. n. 6886/2014 e n.
23820/2010).
Ciò posto, la domanda in questione non merita accoglimento, stante la carenza di prova in ordine alla sussistenza e – a fortiori – all'entità degli pregiudizi (asseritamente) sofferti dall'attorce in conseguenza del comportamento posto in essere dalla controparte nel corso del rapporto contrattuale. Al riguardo va evidenziato che “in tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (Cass. civ. n. 21140/2007). E ancora, “è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del contra ius e del non iure, non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni in re ipsa” (Cass. civ. n. 22890/2012).
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Orbene, nell'atto introduttivo del giudizio l'attore ha dedotto di aver sofferto un danno e quantificato lo stesso. Tuttavia alcuna prova è stata portata a sostegno oltre che la citata perizia di parte, in ordine alla quale va rammentato l'orientamento di legittimità secondo cui “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ., sez. un., n.
13902/2013; nello stesso senso cfr., da ultimo, Cass. civ. n. 16552/2015, che ha ritenuto ben motivata una sentenza che aveva considerato inutile una consulenza tecnica d'ufficio, anche per la mancanza di documenti da sottoporre al C.T.U., fra i quali comunque non sarebbe rientrata la consulenza di parte, destinata di per sé a contenere considerazioni di natura tecnica e non a costituire elemento documentale su cui espletare una consulenza d'ufficio).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda di risarcimento avanzata dall'attrice non può che essere rigettata.
Del resto, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che, qualora una parte abbia richiesto la condanna dell'altra al risarcimento del danno ed alla liquidazione di questo nello stesso processo, il giudice del merito deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo, oppure rigettare la domanda per difetto di prova, dovendosi inoltre escludere la possibilità di procedere a liquidazione equitativa, che è consentita solo ove si tratti di danno che non può essere provato nel suo esatto ammontare e non anche allorché manchi la prova della sua entità (cfr. Cass. civ. n.
5997/2007, n. 4487/2000, n. 8795/2000 e n. 2124/1994).
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In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice e vengono liquidate come in dispositivo.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal
D.M. Giustizia 55/2014 e successive integrazioni. Le somme liquidate andranno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
Palermo, 25 giugno 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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