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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29090/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Giuseppa Gulletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29090 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA
nata a [...], Stato del Paraná, Brasile, il 15/08/1978, Parte_1
nato a [...]ça Stato del Paraná Brasile il 07/05/1975, in Parte_2 proprio e, unitamente con nata a [...] São Controparte_1
Paulo, Brasile, il 16/04/1979, in rappresentanza della figlia minorenne Persona_1 nata a [...], Stato di São Paulo, Brasile, il 18/05/2013, rappresentati e difesi dall'avv. Lara Perrotta e dall'avv. André Henriques Gomes con studio sito in Como (CO), via San Martino n. 10, presso il cui studio eleggono domicilio, giusta procura speciale allegata alla costituzione dell'avv. Andrè Henrique Gomez del 6/12/2024.
Oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il , chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_2 italiana iure sanguinis per tutti i ricorrenti.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da
[...]
è nato a [...] 1886 Canneto Pavese (PV) il 03/10/1885. Persona_2
Il si è costituito non contestando nel merito la domanda Controparte_2 giudizialmente avanzata, chiedendo al Tribunale di verificare la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto e di compensare le spese di lite.
Il PM, ritualmente convocato, nulla ha fatto pervenire. All'udienza del 9/12/2024 parte ricorrente ha depositato tempestivamente le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. precisando le proprie conclusioni, all'esito delle quali il giudice si è riservato.
*********************
La linea di discendenza diretta trova riscontro nella documentazione depositata.
pagina 1 di 4 Preliminarmente, occorre rilevare che gli odierni ricorrenti fanno valere il loro diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, quali discendenti in linea retta dall'avo sig. nato a [...] 1886 Canneto Pavese Persona_2
(PV) il 03/10/1885 da e (doc. 1). E' emigrato in Brasile, non ha mai Per_3 Persona_4 acquistato la cittadinanza brasiliana e non ha mai perduto la cittadinanza italiana, circostanza provata e confermata dal Ministero della Giustizia Brasiliano - Segreteria Nazionale di Giustizia – Dipartimento di Migrazioni (doc.2). Ha contratto matrimonio con Persona_5 nel 1912 (doc.3). Dal matrimonio è nato il figlio il 27/01/1932 (doc.4) che ha Persona_6 contratto matrimonio con nel 1951 (doc. 5). Dal matrimonio è nata Controparte_3 [...] il 14/02/1958 (doc.6) che ha contratto matrimonio con Persona_7 Persona_8 nel 1977 (doc.7). Dal matrimonio è nata la figlia il 15/08/1978 Parte_1
(doc.8) che ha contratto matrimonio con nel 2008 (doc.9). Dal Persona_9 matrimonio tra e il 24/04/1952 era nata la figlia Parte_3 Controparte_3 [...]
(doc.10) che ha contratto matrimonio con nel 1969 (doc.11) ed Per_10 Persona_11 ha avuto il figlio il 07/05/1975 (doc.12) che ha contratto a sua volta Parte_2 matrimonio con nel 2015 (doc.13). Dal matrimonio è nata CP_1 Controparte_1
il 18/05/2013 (doc.14). Persona_1 Il sig. ha trasmesso la cittadinanza italiana “jure sanguinis” a suo figlio che a Parte_1 sua volta, l'ha trasmessa fino agli odierni ricorrenti. La trasmissione del diritto jure sanguinis è provata dai certificati di nascita e matrimonio.
Nel nostro ordinamento, già la legge organica sulla cittadinanza n. 555 del 16.06.1912 sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano. Sulla scorta di tale principio, la prole di cittadino italiano, emigrato all'estero, in ipotesi di mancata naturalizzazione straniera, può rivendicare a sua volta le origini italiane dell'avo. Ne consegue che tutti i discendenti di prima, seconda, terza generazione ed oltre, di cittadini italiani emigrati all'estero, sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini italiani e potranno ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per esserne pacificamente titolari per nascita e sin dalla nascita. Nel caso di specie, i ricorrenti risultano essere diretti discendenti del sig.
cittadino italiano, emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla Persona_2 cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. L'antenato, dunque, non ha mai rinunciato o perso la cittadinanza italiana e, conseguentemente, l'ha trasmessa “iure sanguinis” ai propri discendenti. Infatti, la cittadinanza italiana viene trasmessa senza interruzione a partire dall'avo italiano, ai discendenti di prima, seconda generazione e oltre, sino all'odierna ricorrente, che è così cittadina italiana per nascita e sin dalla nascita. Pertanto, sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano dell'odierna ricorrente. Ebbene, il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa Controparte_2 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale presso il Tribunale competente. Con particolare riferimento all'iter procedimentale per il riconoscimento della cittadinanza in sede consolare, la domanda va presentata alla autorità consolare competente per territorio ovvero quella in cui risiede il richiedente.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno preliminarmente tentato di presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza all'organo amministrativo di competenza, il Consolato
pagina 2 di 4 Generale d'Italia a San Paolo (Brasile) già dal 2023 senza riuscire a collegarsi o registrarsi sulla pagina web preposta (doc.15). Il in San Paolo versa peraltro in uno stato di paralisi dei propri Parte_4 uffici ed infatti il tempo di attesa totale stimabile per ottenere il riconoscimento di uno status già presente dalla nascita si aggira intorno ai 10-15 anni, tempo che si espande in maniera abnorme considerato che decorrerebbe poi un ulteriore termine di 730 giorni per il completamento della pratica determinando una lesione del diritto soggettivo ingiustificata e irragionevole. I ricorrenti hanno dimostrato di aver tentato di prenotare un appuntamento al fine di far analizzare tutta la documentazione in possesso per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, ma tutti i tentativi sono risultati vani (doc. 15). Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta amministrativa presentata dai ricorrenti. Questa incertezza è contraria a disposizioni normative, in quanto l'art. 2 della Legge n. 241/1990 stabilisce che i procedimenti delle Amministrazioni statali debbano concludersi entro termini determinati e certi. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando pertanto l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Infatti, l'art. 3 D.P.R. n. 362/1994 prevede che l'Amministrazione statale debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Termine che nel caso in esame non è stato e non sarà sicuramente rispettato. Tale situazione di paralisi amministrativa in cui versano i Consolati italiani in Brasile, è palesemente lesiva del diritto dei discendenti italiani ad ottenere il riconoscimento dei loro diritto di cittadinanza.
Giova ricordare, infatti, che secondo la Cassazione sentenze a sezioni unite n. 4466 e 4467 del 2009 condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma della costituzione”. Lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è dunque “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Alla luce dell'analisi della documentazione prodotta (debitamente legalizzata secondo la procedura delle apostille – il Brasile è, infatti, firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille) nonché a seguito dell'istruttoria esperita, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto, altresì, della peculiarità della materia particolarmente complessa e della sostanziale non opposizione del resistente sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese.
**************
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica: accoglie il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA che i ricorrenti:
pagina 3 di 4 nata a [...], Stato del Paraná, Brasile, il 15/08/1978, Parte_1
nato a [...]ça Stato del Paraná Brasile il 07/05/1975, in Parte_2 proprio e, unitamente con nata a [...] São Controparte_1
Paulo, Brasile, il 16/04/1979, in rappresentanza della figlia minorenne Persona_1 nata a [...], Stato di São Paulo, Brasile, il 18/05/2013
sono cittadini italiani e
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
DICHIARA
le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, 2/1/2025.
Il Giudice dott.ssa Giuseppa Gulletta
t. Giuseppa Gulletta
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Giuseppa Gulletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29090 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA
nata a [...], Stato del Paraná, Brasile, il 15/08/1978, Parte_1
nato a [...]ça Stato del Paraná Brasile il 07/05/1975, in Parte_2 proprio e, unitamente con nata a [...] São Controparte_1
Paulo, Brasile, il 16/04/1979, in rappresentanza della figlia minorenne Persona_1 nata a [...], Stato di São Paulo, Brasile, il 18/05/2013, rappresentati e difesi dall'avv. Lara Perrotta e dall'avv. André Henriques Gomes con studio sito in Como (CO), via San Martino n. 10, presso il cui studio eleggono domicilio, giusta procura speciale allegata alla costituzione dell'avv. Andrè Henrique Gomez del 6/12/2024.
Oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il , chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_2 italiana iure sanguinis per tutti i ricorrenti.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da
[...]
è nato a [...] 1886 Canneto Pavese (PV) il 03/10/1885. Persona_2
Il si è costituito non contestando nel merito la domanda Controparte_2 giudizialmente avanzata, chiedendo al Tribunale di verificare la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto e di compensare le spese di lite.
Il PM, ritualmente convocato, nulla ha fatto pervenire. All'udienza del 9/12/2024 parte ricorrente ha depositato tempestivamente le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. precisando le proprie conclusioni, all'esito delle quali il giudice si è riservato.
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La linea di discendenza diretta trova riscontro nella documentazione depositata.
pagina 1 di 4 Preliminarmente, occorre rilevare che gli odierni ricorrenti fanno valere il loro diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, quali discendenti in linea retta dall'avo sig. nato a [...] 1886 Canneto Pavese Persona_2
(PV) il 03/10/1885 da e (doc. 1). E' emigrato in Brasile, non ha mai Per_3 Persona_4 acquistato la cittadinanza brasiliana e non ha mai perduto la cittadinanza italiana, circostanza provata e confermata dal Ministero della Giustizia Brasiliano - Segreteria Nazionale di Giustizia – Dipartimento di Migrazioni (doc.2). Ha contratto matrimonio con Persona_5 nel 1912 (doc.3). Dal matrimonio è nato il figlio il 27/01/1932 (doc.4) che ha Persona_6 contratto matrimonio con nel 1951 (doc. 5). Dal matrimonio è nata Controparte_3 [...] il 14/02/1958 (doc.6) che ha contratto matrimonio con Persona_7 Persona_8 nel 1977 (doc.7). Dal matrimonio è nata la figlia il 15/08/1978 Parte_1
(doc.8) che ha contratto matrimonio con nel 2008 (doc.9). Dal Persona_9 matrimonio tra e il 24/04/1952 era nata la figlia Parte_3 Controparte_3 [...]
(doc.10) che ha contratto matrimonio con nel 1969 (doc.11) ed Per_10 Persona_11 ha avuto il figlio il 07/05/1975 (doc.12) che ha contratto a sua volta Parte_2 matrimonio con nel 2015 (doc.13). Dal matrimonio è nata CP_1 Controparte_1
il 18/05/2013 (doc.14). Persona_1 Il sig. ha trasmesso la cittadinanza italiana “jure sanguinis” a suo figlio che a Parte_1 sua volta, l'ha trasmessa fino agli odierni ricorrenti. La trasmissione del diritto jure sanguinis è provata dai certificati di nascita e matrimonio.
Nel nostro ordinamento, già la legge organica sulla cittadinanza n. 555 del 16.06.1912 sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano, principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano. Sulla scorta di tale principio, la prole di cittadino italiano, emigrato all'estero, in ipotesi di mancata naturalizzazione straniera, può rivendicare a sua volta le origini italiane dell'avo. Ne consegue che tutti i discendenti di prima, seconda, terza generazione ed oltre, di cittadini italiani emigrati all'estero, sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini italiani e potranno ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per esserne pacificamente titolari per nascita e sin dalla nascita. Nel caso di specie, i ricorrenti risultano essere diretti discendenti del sig.
cittadino italiano, emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla Persona_2 cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano. L'antenato, dunque, non ha mai rinunciato o perso la cittadinanza italiana e, conseguentemente, l'ha trasmessa “iure sanguinis” ai propri discendenti. Infatti, la cittadinanza italiana viene trasmessa senza interruzione a partire dall'avo italiano, ai discendenti di prima, seconda generazione e oltre, sino all'odierna ricorrente, che è così cittadina italiana per nascita e sin dalla nascita. Pertanto, sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano dell'odierna ricorrente. Ebbene, il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa Controparte_2 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale presso il Tribunale competente. Con particolare riferimento all'iter procedimentale per il riconoscimento della cittadinanza in sede consolare, la domanda va presentata alla autorità consolare competente per territorio ovvero quella in cui risiede il richiedente.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno preliminarmente tentato di presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza all'organo amministrativo di competenza, il Consolato
pagina 2 di 4 Generale d'Italia a San Paolo (Brasile) già dal 2023 senza riuscire a collegarsi o registrarsi sulla pagina web preposta (doc.15). Il in San Paolo versa peraltro in uno stato di paralisi dei propri Parte_4 uffici ed infatti il tempo di attesa totale stimabile per ottenere il riconoscimento di uno status già presente dalla nascita si aggira intorno ai 10-15 anni, tempo che si espande in maniera abnorme considerato che decorrerebbe poi un ulteriore termine di 730 giorni per il completamento della pratica determinando una lesione del diritto soggettivo ingiustificata e irragionevole. I ricorrenti hanno dimostrato di aver tentato di prenotare un appuntamento al fine di far analizzare tutta la documentazione in possesso per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, ma tutti i tentativi sono risultati vani (doc. 15). Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta amministrativa presentata dai ricorrenti. Questa incertezza è contraria a disposizioni normative, in quanto l'art. 2 della Legge n. 241/1990 stabilisce che i procedimenti delle Amministrazioni statali debbano concludersi entro termini determinati e certi. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano jure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando pertanto l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Infatti, l'art. 3 D.P.R. n. 362/1994 prevede che l'Amministrazione statale debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Termine che nel caso in esame non è stato e non sarà sicuramente rispettato. Tale situazione di paralisi amministrativa in cui versano i Consolati italiani in Brasile, è palesemente lesiva del diritto dei discendenti italiani ad ottenere il riconoscimento dei loro diritto di cittadinanza.
Giova ricordare, infatti, che secondo la Cassazione sentenze a sezioni unite n. 4466 e 4467 del 2009 condizione personale che rende una persona membro del popolo di un certo paese e da essa sorgono diritti e doveri non solo nei confronti dello stato ma anche nei rapporti del cittadino con la società e le altre persone che ad essa appartengono ai sensi dell'art. 4, 1 e 2 comma della costituzione”. Lo status di cittadino, secondo la Corte di Cassazione, è dunque “una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Alla luce dell'analisi della documentazione prodotta (debitamente legalizzata secondo la procedura delle apostille – il Brasile è, infatti, firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille) nonché a seguito dell'istruttoria esperita, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto, altresì, della peculiarità della materia particolarmente complessa e della sostanziale non opposizione del resistente sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica: accoglie il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA che i ricorrenti:
pagina 3 di 4 nata a [...], Stato del Paraná, Brasile, il 15/08/1978, Parte_1
nato a [...]ça Stato del Paraná Brasile il 07/05/1975, in Parte_2 proprio e, unitamente con nata a [...] São Controparte_1
Paulo, Brasile, il 16/04/1979, in rappresentanza della figlia minorenne Persona_1 nata a [...], Stato di São Paulo, Brasile, il 18/05/2013
sono cittadini italiani e
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
DICHIARA
le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Milano, 2/1/2025.
Il Giudice dott.ssa Giuseppa Gulletta
t. Giuseppa Gulletta
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