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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RA ME
in esito all'udienza del 9 dicembre 2025, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3932/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , in qualità di tutore di Parte_1 C.F._1 Per_1
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso
[...] C.F._2 dall'avv. Gianfilippo Ceccio, giusta procura alle liti allegata al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Marco Fazio, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.2024 n. rep. 37875 n. racc.
7313 a rogito del notaio di Fiumicino. OPPOSTO Per_2
, c.f. , con sede in Roma via Controparte_2 P.IVA_2
G. Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore. CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.7.2025 in qualità di tutore di Parte_1 Per_1
spiegava opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
[...]
n. 29576202500000904000, Fascicolo n. 2025/5828, intestata al sig. e notificata in Per_1 data 11.6.2025, di complessivi euro 112.137,78, di cui euro 29.093,71 di competenza del
Giudice del Lavoro ed afferenti agli avvisi di addebito nn. 59520180001306518000,
59520180004677865000, 59520190001046101000, 59520190003702358000,
59520210000765746000, 59520220001440783000, 59520220004309635000,
59520230001665784000.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto per difetto assoluto di motivazione, anche con riferimento agli immobili oggetto di misura cautelare, e per difetto assoluto di prova, non essendo stati allegati gli atti presupposti.
Lamentava il difetto di motivazione dell'atto impugnato, anche in relazione alle modalità di determinazione degli interessi di mora applicati, e la violazione dell'art.50 co. 2 del D.P.R.
602/1973, non essendo stato notificato un avviso di intimazione prima della notifica dell'atto opposto.
Ne deduceva l'illegittimità anche per mancata notifica degli atti presupposti, eccependo conseguentemente la prescrizione della pretesa impositiva e delle sanzioni e la decadenza dell'Ente Impositore dall'iscrizione a ruolo.
Chiedeva, previa sospensione della comunicazione opposta e degli atti presupposti, di accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca impugnata per violazione di legge – Violazione dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/90 – Difetto assoluto di motivazione, per difetto di motivazione in ordine alla pretesa per “interessi di mora” -
Violazione di legge ex artt. 3 L. 241/90 e 7 L.212/2000, per omessa notifica degli atti ad essa prodromici, nonché per violazione dell'art. 50, co. 2 D.P.R. n. 602/1973, per mancata conoscenza legale degli atti intermedi, omessa notifica degli atti presupposti;
di accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa impositiva contenuta nell'atto impugnato, anche in ordine alle sanzioni e l'intervenuta decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999; per l'effetto, di accogliere il ricorso, in fatto e diritto, ed annullare l'atto impugnato e quelli presupposti. Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2 2. L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 27.11.2025, affermando CP_1 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo a tutti i motivi di opposizione che avevano esclusivo riguardo ad atti di competenza di , pur sostenendone CP_3
l'inammissibilità e l'infondatezza.
Riferiva di aver regolarmente provveduto alla notifica degli avvisi di addebito indicati in ricorso, e ciò entro i termini decadenziali, e sottolineava che la loro mancata opposizione aveva determinato l'inoppugnabilità del titolo e il conseguente effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo.
Escludeva essere maturata la prescrizione sui crediti tenuto conto della sospensione CP_1 dell'attività di riscossione disposta dalla normativa emergenziale Covid e delle date di notifica dei singoli avvisi di addebito, cui erano seguiti idonei atti interruttivi quali, tra gli altri, le intimazioni di pagamento del 2.1.2024 e del 17.7.2024. Rilevava, poi, che il ricorrente aveva presentato istanza di rateizzazione del 4.7.2025 e del 7.8.2025.
Affermava che l'eventuale soccombenza per atti di competenza esclusiva di non avrebbe CP_3 potuto comportare una condanna alle spese dell'ente previdenziale.
Concludeva chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile ovvero respinto in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. All'udienza del 9 dicembre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Si rileva che l' , benché ritualmente citata, non si è costituita Controparte_4 in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
5. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500000904000, Fascicolo
n. 2025/5828, viene impugnata in relazione agli avvisi di addebito nn. 59520180001306518000,
59520180004677865000, 59520190001046101000, 59520190003702358000,
59520210000765746000, 59520220001440783000, 59520220004309635000,
59520230001665784000.
6. Per quanto concerne le eccezioni relative ai vizi formali della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, esse non risultano fondate.
Si osserva infatti che la comunicazione preventiva di ipoteca ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n.
602/1973 è una comunicazione che precede l'ipoteca, con cui il debitore viene soltanto invitato
3 ad adempiere spontaneamente ai propri debiti, con l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione dell'ipoteca.
La normativa non prevede specifiche formalità o la presenza di elementi essenziali per tale atto, fermo restando che comunque la comunicazione opposta contiene elementi sufficienti ad individuare l'ente creditore, il credito azionato, le annualità di riferimento, sicché non è ravvisabile la denunciata carenza motivazionale né può profilarsi una violazione del diritto di difesa del debitore. Né l'atto può ritenersi viziato per l'omessa indicazione delle unità immobiliari su cui il Concessionario intenderebbe iscrivere ipoteca, elemento non richiesto ai fini della validità dell'atto. Non è peraltro richiesta l'allegazione degli avvisi di addebito presupposti, trattandosi di atti presuntivamente già notificati in precedenza al contribuente.
Si precisa peraltro che la comunicazione reca l'indicazione sia dell'ufficio competente sia del responsabile della procedura, sia delle modalità di impugnazione dell'atto e delle Autorità competenti.
7. Non è inoltre necessaria, ai fini dell'esperimento della procedura di iscrizione ipotecaria, la previa notifica di un'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, atteso che, come osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, “l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere
a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria” (Cass. civ., SS.UU., 18.09.2014, n.19667).
8. In riferimento all'eccezione di illegittimità del calcolo degli interessi moratori, si premette che il valore percentuale degli interessi di mora, originariamente determinato con decreti ministeriali del 25.2.1999 e 28.7.2000, è stato periodicamente aggiornato con provvedimenti dell' n. 124741 del 04.09.2009, n. 124566 del 07.09.2010, n. 95314 del Controparte_4
22.06.2011, n. 104609 del 17.07.2012, n. 27678 del 04.03.2013, n. 51685 del 10.04.2014, n.
59743 del 30.04.2015, n. 60535 del 27.04.2016, n. 66826 del 04.04.2017, n. 95624 del
10.05.2018, n. 148038 del 23.05.2019, certamente validi ed applicabili all'atto oggetto di opposizione.
4 Deve peraltro osservarsi che la circostanza che la determinazione del tasso degli interessi moratori avvenga con atti normativi e/o comunque di efficacia generale, comporta una presunzione di conoscenza dei criteri di calcolo da parte della generalità dei contribuenti, e quindi l'inutilità di richiamarli esplicitamente negli atti dell'esattore. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale corrente, infatti, "nel regime dell'art. 30 D.P.R. 29.9.1973 n. 602 l'indennità di mora costituisce un accessorio naturale e necessario del tributo come indennizzo forfettario avente il medesimo carattere pubblicistico del tributo stesso" (Cass. 14.5.1997 n. 4255).
L'eccezione di illegittimità degli interessi di mora sollevata dall'opponente risulta inoltre generica ed indeterminata non avendo questi specificato, né tantomeno dimostrato che la misura degli interessi di mora applicata si discosta da quella stabilita dai provvedimenti applicabili alla fattispecie in esame.
9. Per quanto concerne la notifica degli avvisi di addebito, l' ha documentato di aver CP_1 regolarmente provveduto alla notifica degli stessi, rispettivamente:
- l'avviso di addebito n. 59520180001306518000 in data 29.6.2018;
- l'avviso di addebito n. 59520180004677865000 in data 8.1.2019;
- l'avviso di addebito n. 59520190001046101000 in data 23.7.2019;
- l'avviso di addebito n. 59520190003702358000 in data 10.12.2019;
- l'avviso di addebito n. 59520210000765746000 in data 26.11.2021;
- l'avviso di addebito n. 59520220001440783000 in data 3.8.2022;
- l'avviso di addebito n. 59520230001665784000 in data 29.11.2023.
10. L'eccezione di decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999 è dunque tardiva ed inammissibile, essendo decorsi i termini di legge per l'impugnazione di tali atti.
Non essendo stati i superiori avvisi impugnati nel termine di quaranta giorni dalla loro notifica ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, il ricorrente è inoltre decaduto dalla possibilità di eccepire l'infondatezza nel merito della pretesa che, con il decorso infruttuoso dei termini di impugnazione, è divenuta intangibile.
Quanto all'avviso di addebito n. 59520220004309635000, asseritamente notificato in data 29.1.2023 per compiuta giacenza, non risulta completato l'iter procedurale
5 normativamente richiesto con l'affissione sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata e con l'invio al destinatario di avviso mediante raccomandata con avviso di ricevimento Si osserva infatti che “ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del
2019); in particolare occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass. civ., Sez.
V, ord. 11.11.2020 n. 25351).
L'omessa (prova), recte l'inesistenza della, notifica del suindicato avviso di addebito determina illegittimità della conseguente comunicazione preventiva di iscrizione ipitecaria, ravvisandosi un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge (v., fra le tante,Cass. Civ., Sez. VI,
n. 27776 del 22.11.2017).
La comunicazione opposta va dunque annullata in relazione a tale avviso di addebito.
12. Per quanto concerne l'eccepita prescrizione successiva alla notifica dei restanti avvisi di addebito, pacifica l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ai crediti contributivi ex art. 3, c. 9, legge n. 335/1995, la mancata impugnazione dell'avviso di addebito/cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. S.U.
Cass. n. 23397/2016; sez. 6 ord. n. 11760/2019). Invero, l'atto notificato e non impugnato entro quaranta giorni non può essere assimilato a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
6 Ciò premesso, parte resistente ha documentato l'avvenuta notifica, in data 17.7.2024, successivamente alla notifica degli avvisi di addebito menzionati, dell'intimazione di pagamento n. 29520249008473471000, relativa, tra gli altri, agli avvisi di addebito nn.
59520180004677865000, 59520190001046101000, 59520190003702358000,
59520210000765746000, 59520220001440783000, 59520220004309635000.
Non può ritenersi invece validamente notificata l'intimazione di pagamento n.
29520239013213054000, in quanto nella ricevuta di consegna della raccomandata informativa del deposito dell'atto nella casa comunale, risultata annotata una data di rilascio dell'avviso di giacenza (4.2.2024) incongrua rispetto alla data del deposito dell'atto nella casa comunale
(15.2.2024), sicché non risulta possibile comprendere se la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale sia effettivamente stata notificata al destinatario e in quale data.
Deve dunque ritenersi prescritta soltanto la pretesa portata dall'avviso di addebito n.
59520180001306518000, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la data della sua notifica (29.6.2018) e la data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca opposta (11.6.2025), in assenza di ulteriori atti interruttivi del relativo termine.
A tale conclusione si giunge tenendo altresì conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti dalle leggi speciali per complessivi 311 giorni.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza
7 sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Non trova applicazione invece l'art. 68 dello stesso D.L. n. 18/2020 che recita, al comma 1:
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto
2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni
è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che di una “sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
L'art. 68 D.L. n.18/2020, si riferisce quindi ai termini di versamenti tributari e non tributari, derivanti da avvisi di addebito o cartelle esattoriali, non ancora scaduti, fattispecie, questa, non ricorrente nel caso in esame, posto che il termine del versamento dovuto in relazione all'avviso di addebito 59520180001306518000 oggetto di esame ai fini di un'eventuale prescrizione dei crediti ivi iscritti a ruolo, risultava già ampiamente scaduto alla data dell'8 marzo 2020.
8 13. L'opposizione è dunque parzialmente meritevole di accoglimento e la comunicazione preventiva di ipoteca opposta va annullata in relazione agli avvisi di addebito n.
59520220004309635000 e n. 59520180001306518000. Essa va rigettata per il resto.
14. L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione di tre quarti delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si pone a carico dell' quale CP_1 titolare della pretesa sostanziale contestata (cfr. la già citata Sez. Un. 8 marzo 2022, n. 7514), come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia, nei limiti dell'accoglimento, ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche esaminate e della limitata attività processuale svolta. Esse vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario avv. Gianfilippo Ceccio, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti dell' . Controparte_4
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in qualità di tutore di Parte_1
Per
, con ricorso depositato in data 21.7.2025 nei confronti dell' Persona_1 CP_1
e dell' , in persona dei rispettivi legali Controparte_4 rappresentanti pro tempore, in opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 29576202500000904000, Fascicolo n. 2025/5828, in relazione agli avvisi di addebito nn. 59520180001306518000, 59520180004677865000, 59520190001046101000,
59520190003702358000, 59520210000765746000, 59520220001440783000,
59520220004309635000, 59520230001665784000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_4
- annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta in relazione agli avvisi di addebito n. 59520220004309635000 e n. 59520180001306518000, dichiarando prescritti i contributi ivi iscritti a ruolo;
- rigetta per il resto;
- condanna l' alla rifusione di un quarto delle spese di giudizio in favore del CP_1 ricorrente, che liquida in € 10,75\\ per rimborso contributo unificato ed € 327,50 per
9 compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Gianfilippo Ceccio, compensando la restante quota.
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' Controparte_4
.
[...]
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 9 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
RA ME
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