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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/07/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 269/2024 promossa da:
rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. FLORO FLORI elett. dom.to in Ancona, via San Martino 23
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. SPECIALE ANDREA Controparte_1
VINCENZO elett.te dom.to in VIA CALATAFIMI N. 1 60121 ANCONA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' impugna la sentenza n. 291/2024, depositata il 28.6.2024, notificata nella stessa data, Pt_1 emessa dal Tribunale di Ancona - sez. Lavoro, con la quale veniva accolta la domanda di declaratoria di irripetibilità dell'indebito richiesto a dall' con comunicazione 3.7.20.n. Controparte_1 Pt_1
369/2023.
Ritiene l' appellante l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) La Pt_1 sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto (v. pag. 2 sentenza) priva di riscontri e/o pagina 1 di 4 inconferente la deduzione relativa all'origine dell'indebito; 2) Il Tribunale non ha preso in Pt_1 considerazione la deduzione formulata da questa difesa relativamente al fatto che la pensione di reversibilità è costituita da una quota a carico della e da una quota a carico dell' 3) Parte_2 Pt_1
Parimenti il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che controparte non ha mai fatto rilevare l'incongruità delle somme percepite, nonostante le varie comunicazioni di riliquidazione inviatele, Pt_1 in atti prodotte;
4) Contesta l'esistenza dell'errore dell'ente richiamando la disciplina di cui all'art. 52 co. 2 legge 88/1989; 5) Tribunale ha posto a fondamento del proprio convincimento la relazione tecnica prodotta in primo grado da controparte come doc. 19, senza ammettere la CTU.
Nel processo di appello si è costituita la parte appellata chiedendo il rigetto del gravame, contestandone la sua ammissibilità e fondatezza in fatto ed in diritto, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, appare infondato.
I primi due motivi di appello appaiono, di per sé, anche inammissibili in quanto, pur censurando le affermazioni di cui alla sentenza, non propongono alcuna lettura alternativa del materiale probatorio in atti.
Ad ogni modo, non è tanto in contestazione da parte della ricorrente in primo grado l'origine dell'indebito generatosi sulla pensione a lei pagata dall' , quanto l'esistenza di limiti alla sua Pt_1 ripetibilità.
Non è, peraltro, corretta l'affermazione contenuta nell'appello secondo cui “il Tribunale non ha preso in considerazione la deduzione formulata.....relativamente al fatto che la pensione di reversibilità
è costituita da una quota a carico della e da una quota a carico dell' ”, essendosi il Parte_2 Pt_1
Tribunale limitato ad affermare che l' non aveva specificato "se l'errore riguardasse il contenuto Pt_1
(o l'omissione) di una comunicazione proveniente dalla o invece i calcoli effettuati Parte_2 dall' in base ai dati corretti da essa comunicati". Pt_1
Anche i motivi 3 e 4 dell'appello presentano profili di inammissibilità atteso che l' si Pt_1 limita a riproporre la giurisprudenza della Cassazione senza però collegarla alla fattispecie oggetto del giudizio.
Né il medesimo spiega le ragioni per le quali l'errore compiuto dall'ente avrebbe dovuto essere facilmente percepito dalla pensionata, trattandosi, per di più, di pensione indiretta in totalizzazione percepita dal coniuge superstite, sicchè non appare configurabile la situazione di dolo che in alcune pronunce è stata prospettata nel caso in cui il pensionato riceva una pensione esageratamente eccessiva pagina 2 di 4 in rapporto allo stipendio percepito durante il periodo di lavoro.
Per il resto, l' conferma che, nel caso di specie, debba trovare applicazione la disciplina Pt_1 dettata dall'art. 52 co. 2 legge n. 88/1989 secondo cui “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione (v. Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 22081 del 02/08/2021) o in caso di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente (v. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019).
Nel caso in esame, non risulta contestato alla pensionata alcun comportamento di tal genere, limitandosi l'ente, come sopra rimarcato, ad affermare che la medesima avrebbe dovuto accorgersi dell'errore nel calcolo della pensione.
Il primo giudice, tuttavia, ha già rilevato come sia insussistente “un onere di controllo in capo alla pensionata, implicante complessità di nozioni e calcoli [nella fattispecie, tra l'altro, più volte significativamente rettificati dallo stesso , come quest'ultimo non ha mancato di evidenziare]”, Pt_1 affermazione che non risulta efficacemente contrastata dall'appellante.
Va, pertanto, confermata la mancanza di dolo in capo alla pensionata, con conseguente impossibilità della ripetizione di quanto indebitamente percepito.
Inammissibile appare, infine, la doglianza di mancata ammissione da parte del primo giudice della CTU, non essendo censurata la motivazione assunta dal Tribunale secondo cui la ricostruzione dell' “coincide con quella proposta dalla ricorrente, attraverso la produzione (doc.19) della Pt_1
«relazione tecnica dott. . Persona_1
Non può, pertanto, che confermarsi la conclusione di accoglimento dell'originario ricorso proposto dall'odierna appellata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'ente appellante a rifondere all'appellata le spese di lite che liquida in euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) dichiara pagina 3 di 4 parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 269/2024 promossa da:
rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. FLORO FLORI elett. dom.to in Ancona, via San Martino 23
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. SPECIALE ANDREA Controparte_1
VINCENZO elett.te dom.to in VIA CALATAFIMI N. 1 60121 ANCONA
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' impugna la sentenza n. 291/2024, depositata il 28.6.2024, notificata nella stessa data, Pt_1 emessa dal Tribunale di Ancona - sez. Lavoro, con la quale veniva accolta la domanda di declaratoria di irripetibilità dell'indebito richiesto a dall' con comunicazione 3.7.20.n. Controparte_1 Pt_1
369/2023.
Ritiene l' appellante l'erroneità della sentenza impugnata per i seguenti motivi: 1) La Pt_1 sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto (v. pag. 2 sentenza) priva di riscontri e/o pagina 1 di 4 inconferente la deduzione relativa all'origine dell'indebito; 2) Il Tribunale non ha preso in Pt_1 considerazione la deduzione formulata da questa difesa relativamente al fatto che la pensione di reversibilità è costituita da una quota a carico della e da una quota a carico dell' 3) Parte_2 Pt_1
Parimenti il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che controparte non ha mai fatto rilevare l'incongruità delle somme percepite, nonostante le varie comunicazioni di riliquidazione inviatele, Pt_1 in atti prodotte;
4) Contesta l'esistenza dell'errore dell'ente richiamando la disciplina di cui all'art. 52 co. 2 legge 88/1989; 5) Tribunale ha posto a fondamento del proprio convincimento la relazione tecnica prodotta in primo grado da controparte come doc. 19, senza ammettere la CTU.
Nel processo di appello si è costituita la parte appellata chiedendo il rigetto del gravame, contestandone la sua ammissibilità e fondatezza in fatto ed in diritto, e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, appare infondato.
I primi due motivi di appello appaiono, di per sé, anche inammissibili in quanto, pur censurando le affermazioni di cui alla sentenza, non propongono alcuna lettura alternativa del materiale probatorio in atti.
Ad ogni modo, non è tanto in contestazione da parte della ricorrente in primo grado l'origine dell'indebito generatosi sulla pensione a lei pagata dall' , quanto l'esistenza di limiti alla sua Pt_1 ripetibilità.
Non è, peraltro, corretta l'affermazione contenuta nell'appello secondo cui “il Tribunale non ha preso in considerazione la deduzione formulata.....relativamente al fatto che la pensione di reversibilità
è costituita da una quota a carico della e da una quota a carico dell' ”, essendosi il Parte_2 Pt_1
Tribunale limitato ad affermare che l' non aveva specificato "se l'errore riguardasse il contenuto Pt_1
(o l'omissione) di una comunicazione proveniente dalla o invece i calcoli effettuati Parte_2 dall' in base ai dati corretti da essa comunicati". Pt_1
Anche i motivi 3 e 4 dell'appello presentano profili di inammissibilità atteso che l' si Pt_1 limita a riproporre la giurisprudenza della Cassazione senza però collegarla alla fattispecie oggetto del giudizio.
Né il medesimo spiega le ragioni per le quali l'errore compiuto dall'ente avrebbe dovuto essere facilmente percepito dalla pensionata, trattandosi, per di più, di pensione indiretta in totalizzazione percepita dal coniuge superstite, sicchè non appare configurabile la situazione di dolo che in alcune pronunce è stata prospettata nel caso in cui il pensionato riceva una pensione esageratamente eccessiva pagina 2 di 4 in rapporto allo stipendio percepito durante il periodo di lavoro.
Per il resto, l' conferma che, nel caso di specie, debba trovare applicazione la disciplina Pt_1 dettata dall'art. 52 co. 2 legge n. 88/1989 secondo cui “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione (v. Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 22081 del 02/08/2021) o in caso di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente (v. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019).
Nel caso in esame, non risulta contestato alla pensionata alcun comportamento di tal genere, limitandosi l'ente, come sopra rimarcato, ad affermare che la medesima avrebbe dovuto accorgersi dell'errore nel calcolo della pensione.
Il primo giudice, tuttavia, ha già rilevato come sia insussistente “un onere di controllo in capo alla pensionata, implicante complessità di nozioni e calcoli [nella fattispecie, tra l'altro, più volte significativamente rettificati dallo stesso , come quest'ultimo non ha mancato di evidenziare]”, Pt_1 affermazione che non risulta efficacemente contrastata dall'appellante.
Va, pertanto, confermata la mancanza di dolo in capo alla pensionata, con conseguente impossibilità della ripetizione di quanto indebitamente percepito.
Inammissibile appare, infine, la doglianza di mancata ammissione da parte del primo giudice della CTU, non essendo censurata la motivazione assunta dal Tribunale secondo cui la ricostruzione dell' “coincide con quella proposta dalla ricorrente, attraverso la produzione (doc.19) della Pt_1
«relazione tecnica dott. . Persona_1
Non può, pertanto, che confermarsi la conclusione di accoglimento dell'originario ricorso proposto dall'odierna appellata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'ente appellante a rifondere all'appellata le spese di lite che liquida in euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3) dichiara pagina 3 di 4 parte appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione, salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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