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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/12/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 922/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore Grillo -Presidente
2) Dott.ssa Paola Barracchia -Consigliere
3) Dott.ssa Maristella Sardone -Consigliere rel. ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine 922 dell'anno 2024 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avverso la sentenza n. 2134/2024 emessa dal
Tribunale di Bari, pubblicata in data 09.05.2024 tra
, , , elettivamente domiciliati presso Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'avv. Raffaele Ferola, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del p.t., elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1 CP_2
ME AC, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
e in Controparte_3 Controparte_4 persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici alla Via Melo, n. 97, ex lege sono domiciliati
APPELLATI
CP_5
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 Nel 1958 chiedeva la concessione, per la durata di 29 anni, di un tratto di Parte_4 arenile demaniale pubblico marittimo, di mq. 1350, situato sulla spiaggia di San Menaio, per costruirvi un fabbricato in muratura da adibire a casa di abitazione (dimora estiva).
Con Atto di Sottomissione del 27.7.1961 la Capitaneria di Porto di Manfredonia rilasciava la concessione demaniale per 29 anni (con scadenza, dunque, 1990).
Nel 2010 gli aventi causa della chiedevano nuova concessione demaniale. Pt_4
In virtù dell'art. 105 del D. L.vo 112/98 e, poi, dell'art. 6 L.R. , le funzioni amministrative di CP_5 gestione del demanio marittimo venivano conferite ai Comuni e, per quanto qui di interesse, al
Comune di . Controparte_1
Con nota del 21.3.2011 la Delegazione di Spiaggia di Peschici comunicava, quanto all'immobile edificato da su suolo demaniale con la concessione demaniale marittima del Parte_4
1961, che, a seguito della scadenza della concessione, nel 1990, l'area demaniale marittima era occupata senza autorizzazione;
perciò in data 15.9.2011 veniva avviato, dal Controparte_1
il procedimento per Azioni di Autotutela Demaniale (art. 823 c.c.) e determinazione
[...] degli indennizzi dovuti, nei confronti di , e , aventi causa di Parte_1 Pt_2 Pt_4
. Parte_4
Con Ordinanza Comunale n. 18 del 27.10.2011 (ex art. 54 codice navigazione) veniva emessa ingiunzione di sgombero dall'immobile posto su suolo demaniale marittimo, abusivamente occupato senza titolo autorizzativo.
Avverso detti atti, ed ogni altro presupposto e conseguente, , Parte_1 Parte_2
e proposero ricorso al TAR Puglia-Bari, nei confronti del Parte_3 Controparte_1
, , per
[...] CP_5 Controparte_7 ottenerne l'annullamento.
Con sentenza (emessa in forma semplificata ex art. 60 cpa) n. 524/2012, il TAR Puglia-Bari dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, appartenendo la giurisdizione al Giudice ordinario, così motivando: “Considerato che la controversia investe, in sostanza, l'appartenenza e la natura della proprietà del terreno (demaniale o meno) sul quale insiste l'immobile oggetto dell'ordinanza comunale n.
18 del 27 ottobre 2011, recante ingiunzione di sgombero dell'immobile stesso, in quanto, se è vero che il
Tribunale di Bari, I Sezione civile, con sentenza n. 1465/1985 aveva ritenuto il terreno appartenente al patrimonio disponibile dello Stato, la Corte di Appello di Bari, I Sezione Civile, con sentenza n. 464/1998 aveva dichiarato l'inammissibilità dell'azione di accertamento negativo proposta dal in primo CP_1 grado, in quanto esso avrebbe dovuto proporre azione per accertare in positivo la patrimonialità CP_1 dell'area, azione che all'attualità non risulta in atti proposta;
né parte ricorrente ha provato, ma solo asseritamente sostenuto, di aver usucapito il terreno, peraltro a seguito della ritenuta natura di bene patrimoniale di cui alla suddetta sentenza di primo grado e non a seguito di idonea azione giudiziale;
Ritenuto che la relativa questione, concernendo il diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa, investe diritti soggettivi attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario…”.
2 Con atto di citazione in riassunzione ex art. 11 CPA, notificato il 2.11.2012, , Parte_1
e convennero dinanzi al Tribunale ordinario di Bari, il Pt_2 Pt_4 Controparte_1
la , il il
[...] CP_5 Controparte_3 [...]
e l' , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_4 Controparte_6
“a) accogliere le domande proposte con l'originario ricorso al TAR Puglia e per l'effetto dichiarare
l'illegittimità della pretesa di sgombero avanzata dal b) dichiarare, altresì, l'illegittimità della CP_1 richiesta di pagamento di indennità avanzata dal nelle more della riassunzione del presente CP_1 giudizio. Con vittoria di spese ed onorari”.
Gli attori trascrissero nell'atto di citazione in riassunzione l'integrale contenuto del ricorso al
TAR, nel quale avevano chiesto, l'annullamento, previa sospensione, a) per quanto occorrer possa, dell'avviso di avvio del procedimento per azioni di autotutela demaniale, di cui alla nota comunale
15.09.2011….b) dell'ordinanza n. 18 del 27.10.2011, recante ingiunzione di sgombero dell'immobile posto C su suolo asseritamente demaniale marittimo di San Menaio;
c) della nota della Delegazione Spiaggia di
Peschici del 21.3.2011 e di ogni altro presupposto e conseguente.
In particolare, nell'atto introduttivo, gli attori, richiamato l'originario atto di sottomissione del
27.7.1961, dedussero che “a partire dalla scadenza della concessione la sig.ra prima e poi i Pt_4 ricorrenti hanno pacificamente posseduto la costruzione realizzata e l'area di sedime e pertinenza, corrispondendo le imposte erariali e comunali relative alla proprietà (riportata nel Catasto urbano del
Comune di in ditta dei ricorrenti) e nulla versando all'Amministrazione demaniale, che Controparte_1 intraprendeva un'azione di rilascio innanzi al Tribunale di Bari, recentemente definita con sentenza di estinzione del giudizio. Con l'avviso impugnato…di cui alla lett. a), il Controparte_1 erroneamente ritenendo l'immobile in questione parte del demanio marittimo di cui è gestore in virtù del
DPR 112/98 e della L.R. Puglia n. 17/2006, ha comunicato l'avviso di un procedimento di autotutela relativo del detto immobile….”.
Quindi, gli attori, avevano impugnato i provvedimenti amministrativi (di cui poi chiedevano al
Tribunale ordinario dichiararsi l'illegittimità) per i seguenti motivi:
“I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 822, 826, 828, 832 COD. CIV. NONCHE' DEGLI ARTT. 28, 30, 31,
32, 54 COD. NAV., 15 L.R. PUGLIA N. 17/2006. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI
ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ERRORE SUL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO DEI
FATTI.
L'area su cui insiste l'abitazione di proprietà dei ricorrenti apparteneva originariamente al patrimonio disponibile del come inequivocabilmente attestato dalla sentenza del Controparte_1
Tribunale di Bari 9 maggio 1985 n. 1465 e dalla C.T.U. espletata nel relativo giudizio, intentato dal contro l'Amministrazione delle Finanze. Benvero, detta sentenza fu impugnata CP_1 dall'Amministrazione Finanze, che ne ottenne la riforma solo per ragioni di ordine processuale, legate alla tipologia di azione posta in essere dal Comune, che – ad avviso della Corte d'Appello – avrebbe dovuto preliminarmente coltivare l'istanza di delimitazione del demanio marittimo, ai sensi dell'art. 32 cod. nav.
Emessa siffatta sentenza dalla Corte d'Appello in data 5 maggio 1998, il Comune non si curò d'impugnarla,
3 né di intraprendere altra più appropriata azione, essendo nel frattempo divenuto gestore del demanio marittimo di pertinenza comunale. Il che non elide, ovviamente, la valenza dell'accertamento compiuto dal
Tribunale di Bari né incide sul pacifico e continuato possesso che i ricorrenti e la loro dante causa hanno esercitato, animo domini, sulla costruzione realizzata e sulla circostante area di pertinenza, come sarà dimostrato innanzi alla competente Autorità giudiziaria. Fatte queste premesse, risulta evidente che difetta del tutto il presupposto per assoggettare i beni de quibus ad un procedimento di concessione demaniale: non solo, infatti, essi non fanno parte né del demanio né del patrimonio indisponibile affidati alla cura del
come comprovato anche dalle risultanze catastali, ma soprattutto il non ne ha, neppure CP_1 CP_1 di fatto, la disponibilità, considerati il pacifico possesso dei ricorrenti e la estinzione del giudizio con
l'Amministrazione delle Finanze in ordine al rilascio dei beni.
È, infatti, insegnamento consolidato del giudice amministrativo che il potere di autotutela non è esercitabile in relazione a beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'Amministrazione – Bari, I, CP_8
n. 4164/2010; VII, n. 2097/2010; ID., n. 1390/2010; ID., n. 67/2007; Controparte_9 [...]
, n. 34/2005), come incontestabilmente risulta, nel caso di specie, dalla C.T.U. esperita nel CP_10 citato giudizio (sul punto, – Bari, I, n. 4164/10 cit.). E ciò dicasi non senza considerare le CP_8 ragioni relative all'intervenuta usucapione, che si riservano alla sede petitoria.
II. ALTRA VIOLAZIONE DELL'ART. 832 COD. CIV. NONCHE' DEGLI ARTT. 28, 30, 31, 32 COD.
NAV. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, FALSO
PRESUPPOSTO.
Sebbene sollecitata da apposita istanza della dante causa dei ricorrenti nonché dello stesso CP_1
l'Amministrazione demaniale non ha mai proceduto alla delimitazione del demanio marittimo ai sensi dell'art. 32 cod. nav., nonostante la sentenza del Tribunale di Bari, e la C.T.U. resa in quel giudizio, abbiano accertato senza ombra di dubbio la natura del suolo di sedime come patrimonio disponibile del
[...]
. Di qui l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero, adottata in pedissequa esecuzione della Controparte_1 erronea comunicazione della Delegazione di Spiaggia di Peschici e in difetto di rituale, preventiva delimitazione ex art. 32 cod. nav. del demanio marittimo (T.A.R. Puglia – Lecce, I, n. 2561/09; T.A.R. CP_1
– II, n. 7655/2010; T.A.R. , I, n. 1951/2010; T.A.R. – CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_1 II, n. 1331/2006; T.A.R. – I, n. 947/2002; ID., II, n. 7939/2010). CP_12
III. ALTRA VIOLAZIONE DELL'ART. 832 COD. CIV. NONCHE' DEGLI ARTT. 30, 54 COD. NAV.
E 15 L.R. PUGLIA N. 17/2006. ECCESSO DI POTERE PER MANCATO APPREZZAMENTO
DELLA SITUAZIONE DI FATTO.
Come si è visto in narrativa, la dante causa dei ricorrenti e i ricorrenti stessi hanno pacificamente posseduto
l'area e l'immobile su essa insistente uti domini a partire dalla scadenza dell'originaria concessione e sulla base di quanto statuito dal Tribunale di Bari circa la natura di patrimonio disponibile del Comune.
Pertanto, stante il lungo lasso di tempo intercorso – che ha tra l'altro fatto maturare l'usucapione in favore dei ricorrenti – il Comune non poteva esercitare l'asserito potere di autotutela ma avrebbe dovuto instaurare un giudizio petitorio (T.A.R. Marche, I, n. 3323/2010).”.
4 Nell'atto di citazione, i confermavano la riserva “di ulteriore azione, di tipo petitorio, per Parte_1 sentir dichiarare l'intervenuta usucapione”.
Deducevano inoltre che, nelle more della riassunzione, il con note del 3.4.2012, 18.9.2012 CP_1
e 22.11.2012, aveva chiesto agli attori il pagamento di indennità per asserita occupazione abusiva, sicchè anche di tale turbativa chiedevano dichiararsi l'illegittimità.
Si costituivano in giudizio il ed il Controparte_3 [...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda Controparte_4 attorea, in quanto il Giudice ordinario non dispone del potere di annullare i provvedimenti amministrativi e, in subordine, il rigetto in quanto infondata.
Inoltre, chiedevano l'estromissione dal giudizio del Controparte_4 in quanto privo di legittimazione passiva, essendo i poteri di gestione del suolo per cui è causa di competenza del , ai sensi del combinato disposto dagli artt. 105 Controparte_1
d.lgs. n. 112/98 e 6 l. r. n. 17/2006.
Evidenziavano che, nel merito, la domanda fosse in ogni caso infondata in quanto la costruzione oggetto di lite era stata realizzata dagli attori sul demanio marittimo e non su suolo ricadente nel patrimonio disponibile del , motivo per il quale gli attori non Controparte_1 potevano avanzare alcuna pretesa sullo stesso.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità della domanda attorea volta ad accertare l'illegittimità delle richieste di pagamento di indennità avanzate dal essendo nuova rispetto alle conclusioni formulate CP_1 nel giudizio dinanzi al T.A.R. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata.
e rimanevano contumaci. CP_5 Controparte_6
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. gli attori precisavano la domanda nei seguenti termini:
“previa, occorrendo, disapplicazione ex art. 5 l.a.c. degli atti impugnati con l'originario ricorso al T.A.R.
(sub a), b), c), d) dell'epigrafe) e delle note comunali 18.09.2012, 3.04.2012 e 22.11.2011 (docc. 2, 3 e 4 della produzione innanzi a codesto Tribunale), accertare l'illegittimità delle pretese di sgombero dell'immobile e di pagamento di indennità”, (in considerazione del pacifico possesso).
Con ordinanza del 16.07.2015 il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione senza l'assunzione dei mezzi istruttori, così motivando: “La richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio nel procedimento di questo Tribunale n. 8208/1982 R.G.A.C., avanzata dalla difesa degli attori, appare inammissibile, perché, in disparte ogni altra pur possibile considerazione, gli atti di quel procedimento, ivi compresa la C.T.U. espletata nel corso del primo grado dello stesso, paiono privi della benchè minima rilevanza in questa sede, a tacer d'altro, a motivo del fatto che la sentenza di questo Tribunale n. 1465/1985 che concluse quel grado fu riformata da quella della locale Corte di Appello n. 464/1998, depositata il
5.5.1998”).
5 Con sentenza n. 2134/2024 il Tribunale di Bari dichiarava inammissibili le domande di parte attrice e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni convenute.
Avverso detta sentenza hanno proposto tempestivo appello , Parte_1 Parte_2
e , chiedendo, per i motivi di seguito esposti, l'accoglimento delle seguenti Parte_3 conclusioni: “in via istruttoria, occorrendo, ammettere l'acquisizione della C.T.U. prodotta in I grado;
nel merito, delibata incidenter tantum la natura originaria di patrimonio disponibile dell'immobile attoreo e relative aree di sedime e pertinenza, accogliere le domande attoree di accertamento dell'illegittimità delle pretese comunali di sgombero e pagamento di indennità di occupazione;
condannare il Controparte_1
e i costituiti al pagamento degli onorari del doppio grado, oltre spese generali, rimborso
[...] CP_16
C.T.U., C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Si sono costituiti in giudizio:
- il , che ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendo di Controparte_1 confermare la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge, anche sul regolamento di spese e competenze di lite.
- il ed il Controparte_3 Controparte_4 che hanno chiesto di “1. rigettare l'avverso appello, per l'effetto dichiarando in via principale e in rito inammissibili le domande proposte dai sig.ri e assente la legittimazione passiva del Parte_1 [...]
2. In via subordinata e in ogni caso, respingere le suddette domande Controparte_4 perché infondate e non provate nel merito;
3. In entrambi i casi, condannare la parte privata attrice al pagamento delle spese processuali”.
La e l , nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, CP_5 Controparte_6 non si sono costituite in giudizio, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I. Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla base del seguente percorso motivazionale:
- ha rigettato l'istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria del 16.07.2015 e ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, il deposito della CTU espletata nel giudizio conclusosi con sentenza n. 1465/1985 del Tribunale di Bari (poi annullata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 464/1998), effettuato dagli attori solo in data 17.09.2020, ben oltre i termini perentori di decadenza prescritti ex lege, attesa l'esaustività di detta ordinanza, ampiamente motivata sul punto e considerata, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda attorea;
- quando si passa da un giudizio impugnatorio ad uno di cognizione sul rapporto, come nel caso di specie, l'atto di prosecuzione deve assumere la forma di riproposizione della domanda, stante il necessario riadattamento del petitum, seppure la domanda non deve essere nuova e autonoma ma deve avere l'originario contenuto;
-nel caso di specie, l'atto di prosecuzione è rimasto identico a quello formalizzato dinanzi al GA, senza alcun adattamento, che sarebbe stato necessario, atteso che il
GO non ha il potere di annullamento di atti amministrativi, osservando che al contrario di quanto
6 sostenuto dagli attori, non si ravvisa alcun elemento all'interno dell'atto di riassunzione che induca a ritenere il presente giudizio di “natura possessoria” e che nell'atto introduttivo risulta omessa qualsiasi menzione riguardo alla natura “possessoria” della situazione giuridica lesa”; sicchè “considerate le conclusioni rassegnate, si ravvisa nel caso di specie una domanda di annullamento degli atti amministrativi emanati dal convenuto”; - le conclusioni precisate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. CP_1 non integrano una precisazione della domanda, ma una modifica, intesa quale radicale alterazione del nucleo originario della domanda: “La domanda possessoria, infatti, ha ad oggetto un tema di indagine completamente differente rispetto a quello radicato con l'atto introduttivo del presente giudizio, non essendoci alcun punto di connessione sia riguardo al petitum sia riguardo alla causa petendi.”; -la domanda attorea di declaratoria di illegittimità della pretesa di sgombero è inammissibile, cosi come quella di declaratoria di illegittimità del pagamento di indennità al quest'ultima CP_1 anche perché nuova.
II.Motivi di appello.
1.Gli appellanti si dolgono della mancata acquisizione della CTU espletata nel giudizio conclusosi dinanzi al Tribunale di Bari con sentenza n. 1465/1985 o, in subordine, della mancata acquisizione del fascicolo di ufficio di quel giudizio, e sostengono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante la predetta sentenza del Tribunale di Bari (che aveva accertato l'estraneità al demanio dell'area de qua), annullata dalla Corte di Appello per ragioni di rito, senza scalfire l'attendibilità della CTU. Deducono di aver depositato tardivamente la CTU per problemi di reperimento in archivio.
2.Con il secondo motivo si dolgono del malgoverno dei principi in materia di translatio judicii, che ha condotto il Tribunale a ritenere il contenuto dell'atto di citazione identico a quello del giudizio innanzi al T.A.R. e a dichiarare la domanda attorea inammissibile, in quanto volta ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti comunali, oltre che ad affermare, erroneamente, che le conclusioni precisate con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. costituissero non consentita modificazione della domanda. Deducono altresì che il Tribunale, con motivazione perplessa, contraddittoria e contrastante con le risultanze processuali, ha erroneamente qualificato la domanda attorea come petitoria e non possessoria.
Con detto motivo gli appellanti deducono, in particolare, che la sentenza – dopo aver correttamente richiamato i principi in materia di translatio judicii – ha sostenuto che nel caso di translatio da un processo di tipo impugnatorio ad uno di cognizione sul rapporto, sono necessari opportuni adeguamenti del petitum, ma la domanda “non dev'essere nuova e autonoma, ovvero di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio”.
Pur essendo corretta la premessa astratta, è errata l'applicazione fattane alla fattispecie: il primo giudice – senza curarsi di confrontare analiticamente i motivi e le conclusioni del ricorso al T.A.R. con il contenuto dell'atto di prosecuzione innanzi al Tribunale – ha affermato che il secondo sarebbe identico rispetto al primo, senza l'adattamento necessitato dalla mancanza, in capo all'A.G.O., del potere di annullamento dei provvedimenti amministrativi.
7 Ferma restando l'identità delle doglianze relative al ricorso, da parte del all'autotutela CP_1 possessoria rispetto a beni appartenenti al patrimonio disponibile, con le conclusioni nel giudizio innanzi al T.A.R. si richiedeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati, mentre nel giudizio innanzi al Tribunale ordinario gli attori hanno chiesto il mero accertamento dell'illegittimità della pretesa comunale, aggiungendo ad abundantiam (cfr. I memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. in data
12.07.2013) che, all'occorrenza, il Tribunale avrebbe potuto disapplicare, ex art. 5 l.a.c., i provvedimenti comunali: conclusioni, queste, diverse rispetto alla richiesta di annullamento.
Quanto alla diversa questione della natura possessoria o petitoria del giudizio, il Tribunale afferma che “non si ravvisa alcun elemento all'interno dell'atto di riassunzione che induca a ritenere il presente giudizio di <> ”.
Senonché, deducono gli appellanti, è proprio dai motivi del ricorso al T.A.R., che si evincono:
-l'appartenenza originaria dell'immobile degli attori al patrimonio disponibile del Comune;
-il pacifico e continuato possesso esercitato dagli attori e dalla loro dante causa;
-il richiamo all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui non è consentito l'esercizio del potere di autotutela su beni del patrimonio disponibile;
-la mancanza di un verbale di delimitazione ex art. 32 cod. nav.;
-la riserva di devoluzione a separato giudizio petitorio delle ragioni della maturata usucapione a favore degli attori;
-l'ulteriore riferimento al pacifico possesso degli attori come circostanza che avrebbe dovuto escludere l'esercizio dell'autotutela possessoria e costringere il ad instaurare un giudizio CP_1 petitorio.
Contestano poi che le conclusioni precisate con la prima memoria istruttoria costituirebbero domanda nuova, laddove, invece, gli opportuni adattamenti in sede di translatio sono stati già effettuati con le conclusioni dell'atto di citazione, inequivocabili nel senso del mero accertamento della illegittimità della pretesa comunale, mentre l'addictio della disapplicazione, solo ove occorra, dei provvedimenti, rientra nell'orbita dei consentiti adattamenti e risponde ad ulteriore scrupolo difensivo.
In accoglimento di detta doglianza, gli appellanti chiedono che la statuizione di inammissibilità della domanda vada riformata, con conseguente accertamento della illegittimità della pretesa comunale, di sgombero e di indennità di abusiva occupazione.
III. Per una questione di ordine logico ritiene la Corte che vada scrutinato prioritariamente il secondo motivo di gravame, con il quale gli appellanti si dolgono della erronea declaratoria di inammissibilità della domanda.
Ad avviso della Corte il motivo è fondato, non condividendosi le ragioni sulle quali il Tribunale ha fondato la pronuncia di inammissibilità della domanda attorea, per un verso perché gli attori, in sede di riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario, non avrebbero “adattato” le conclusioni poste a fondamento del giudizio impugnatorio dinanzi al TAR, e per altro verso
8 perché, nel precisare/modificare la domanda in sede di appendice scritta ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c., avrebbero operato una inammissibile mutatio libelli.
In caso di pronuncia che declini la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, sicché debba passarsi da un processo di tipo prevalentemente impugnatorio ad uno esclusivamente di cognizione sul rapporto, il giudizio prosegue ritualmente innanzi al giudice ordinario qualora il relativo atto processuale contenga la trascrizione integrale del ricorso originario (come nel caso in esame), con il necessario adattamento del petitum alla diversa natura del processo civile, essendo la causa petendi riconoscibile nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto riportati nel ricorso originario attesa l'identità della res litigiosa [cfr. Cass. ord. 23.03.2021
n. 8088; v. anche Cass. SSUU, 15.12.2016 n. 25837].
Il raffronto tra le conclusioni rassegnate dinanzi al TAR e quelle proposte al giudice ordinario, tanto più alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno delle medesime, dimostra come gli appellanti abbiano fatto valere la medesima posizione giuridica sostanziale.
Dall'esame dell'atto di citazione in riassunzione, ut supra riportato, emerge come oggetto della domanda attorea fosse – al di là del richiamo formale delle conclusioni del precedente ricorso al
TAR- l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza e, dunque, della pretesa, di sgombero, emessa dal il 15.9.2011, per occupazione sine titulo da parte dei Controparte_1 di suolo demaniale, previa eventuale declaratoria di illegittimità degli altri atti Parte_1 amministrativi, presupposti o conseguenti;
tale domanda veniva precisata, in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nel senso di ottenere detta declaratoria di illegittimità dell'ordinanza di sgombero e degli altri atti, previa eventuale disapplicazione. Ciò che rileva, ai fini della corretta individuazione della domanda, è che gli attori chiedevano la declaratoria di illegittimità degli atti amministrativi (previa eventuale disapplicazione) non per vizi dell'atto, ma perché si contestava l'occupazione sine titulo, sul presupposto che il bene/suolo non fosse demaniale e che i dopo la scadenza della concessione, avessero avuto il possesso (e, Parte_1 perciò, avessero usucapito il bene), riservandosi di agire in separata sede per l'accertamento dell'usucapione. Con la domanda gli attori chiedevano, inoltre, l'accertamento dell'illegittimità della pretesa dell'indennità di occupazione (nelle more richiesta dal . CP_1
In sostanza, secondo la loro prospettazione, gli attori chiedevano – e gli odierni appellanti chiedono- l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza di sgombero emessa dal
[...]
(quale gestore del demanio marittimo), sul dedotto presupposto della NON Controparte_1
DEMANIALITA' del bene su cui insiste il loro immobile che, secondo la loro prospettazione, rientra nel patrimonio disponibile e che loro, dopo aver posseduto indisturbati per numerosissimi anni, avrebbero usucapito (pur non avendo ancora mai agito per l'accertamento dell'usucapione).
In sostanza, in entrambi i giudizi (amministrativo e ordinario), e sia nell'atto di citazione che nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., il presupposto della domanda attorea (petitum: declaratoria di illegittimità dell'ordinanza di sgombero per insussistenza dei presupposti dell'azione di
9 autotutela demaniale) era sempre l'accertamento della natura non demaniale del terreno (causa petendi).
Il raffronto tra le conclusioni rassegnate dinanzi al TAR e quelle proposte al giudice ordinario, tanto più alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno delle medesime, dimostra come gli appellanti abbiano fatto valere la medesima posizione giuridica sostanziale.
È ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l'ordinanza di sgombero perché rivendica la proprietà del bene e rileva l'illegittimità della stessa per assenza delle caratteristiche di demanialità o d'indisponibilità del bene conteso (Cass. Civ., Sez. un., 7 maggio 2014, n. 9827; 15 marzo 2012, n.
4127; 29 marzo 2011, n. 7097; Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3288; Idem, Sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5741; Cons. giust. amm. Reg. Siciliana, 13 dicembre 2016, n. 461; T.A.R. Roma,
Sez. II, 26 giugno 2019, n. 8320).
La giurisdizione spetta, invece, al giudice amministrativo nei casi in cui, in base al criterio del petitum sostanziale, la domanda abbia ad oggetto il provvedimento di autotutela amministrativa adottato ai sensi dell'articolo 823 cod. civ. "(...) in una situazione in cui l'appartenenza del bene da sgomberare alla cosa pubblica non è in discussione (...); atto la cui illegittimità è denunciata per difetto di una delle condizioni di legge" (Cass. civ., SS.UU., 17 marzo 2017, n. 6964).
L'art. 823, comma 2, cod. civ., laddove stabilisce che "spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico", conferisce alla medesima a questo fine "la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice"; la norma prevede due rimedi alternativi a tutela del patrimonio pubblico e, per quanto qui interessa, del demanio.
Proprio la qualificazione della domanda (previa individuazione di causa petendi e petitum) nei termini in cui gli appellanti l'avrebbero poi proposta al Tribunale ordinario indusse il TAR a declinare la propria giurisdizione. Quanto di diverso il primo Giudice ha ritenuto di riscontrare tra la domanda proposta al TAR e quella riformulata in sede di riassunzione è soltanto il minimo adattamento reso necessario dal passaggio da un processo impugnatorio ad uno di cognizione.
Così delimitatone il perimetro, la domanda attorea, siccome proposta, è ammissibile.
IV. Nel merito, gli appellanti deducono che questa Corte dovrà effettuare una delibazione incidenter tantum della natura patrimoniale disponibile dei beni de quibus (immobile e area di sedime e pertinenza) e, a tal fine, richiama i seguenti principi: -la cd. autotutela patrimoniale esecutiva, di cui all'art. 823, co. 2, cod. civ. può essere esercitata sia sui beni demaniali sia su quelli del patrimonio indisponibile dell'Ente; -per la tutela dei beni appartenenti al patrimonio disponibile, invece, la P.A. agisce jure privatorum e deve avvalersi delle ordinarie azioni civilistiche attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario;
- affinché una res publica, non appartenente al demanio necessario, assuma il regime giuridico proprio dei beni patrimoniali indisponibili occorrono – oltre il requisito soggettivo della proprietà del bene – un atto
10 amministrativo di destinazione del bene a pubblico servizio e, congiuntamente, l'effettiva destinazione al pubblico servizio del bene in questione.
Secondo gli appellanti, una fattispecie in cui risulti esclusa la qualità di demanio necessario del bene e manchino i requisiti per la riconduzione dello stesso alla categoria del patrimonio indisponibile va amministrata, dal giudice ordinario, in base ai principi propri del patrimonio disponibile, che non ammettono il ricorso – da parte dell'Ente – all'autotutela esecutiva di cui all'art. 823, co. 2, c.c..
L'appartenenza originaria dei beni de quibus al patrimonio disponibile del va delibata CP_1 considerando: -la connotazione oggettiva dei beni, ricavabile dalla permanenza in situ della costruzione (edificata in base a titolo abilitativo rilasciato dal Comune di ), mai Controparte_1 interessata da mareggiate ordinarie o eccezionali in oltre 60 anni, nonché dalla adibizione ad abitazione privata, con l'area pertinenziale, in questo lungo lasso di tempo;
-l'iniziativa del diretta all'accertamento dell'appartenenza al proprio patrimonio disponibile delle aree CP_1 comprese, nel territorio di S. Menaio, tra l'arenile e la SS. 89 Garganica;
c) l'accertamento della suddetta natura compiuto dal Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1465/1985, mediante recepimento della C.T.U.; -l'assenza di un verbale di delimitazione ex art. 32 cod. nav.; -
l'estinzione del giudizio (dichiarata con sentenza n. 2401/2011 del Tribunale di Bari,) promosso dall'Amministrazione statale per ottenere il rilascio dei beni, senza che la domanda sia stata in seguito coltivata con ulteriore azione;
-l'abuso del diritto perpetrato dal che, una volta CP_1 divenuto gestore del demanio marittimo, ha esercitato l'autotutela su beni che esso stesso si è visto riconoscere come patrimoniali disponibili.
V. Gli assunti degli appellanti non possono essere condivisi e la domanda va rigettata nel merito.
Gli appellanti sostengono l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero sul presupposto che l'area su cui insiste l'abitazione di loro proprietà appartenesse originariamente al patrimonio disponibile del . Controparte_1
Ma tale assunto e' smentito dalla concessione demaniale del 27.7.1961, nella quale si dà atto che trattasi invece di “arenile demaniale pubblico marittimo”.
nel 1961 ha acquisito non il possesso ma la detenzione del terreno, in virtù di Parte_4
di un bene del demanio marittimo (che fa parte del demanio necessario) che, di Parte_5 per sé, esclude l'appartenenza dello stesso al patrimonio disponibile ma ne presuppone la natura demaniale.
Né, nella fattispecie, è mai intervenuto un atto di sdemanializzazione (sclassificazione) che, per il demanio marittimo, non puo' essere tacito.
“Ai sensi dell'art. 35 c. nav., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area e alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare;
sicchè non rilevano né il
11 possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità” (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/07/2025, n.19755 (conforme, Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
4839 del 19/02/2019, Rv. 652758; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10817 del 11/05/2009, Rv. 608265
e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12945 del 09/06/2014, Rv. 631500).
In sostanza, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, a differenza di quanto previsto dall'art. 829 c.c. (secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente), per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali è inclusa la spiaggia (comprensiva dell'arenile), la sdemanializzazione non può mai avvenire in forma tacita ("per facta concludentia"), ossia per non essere il bene più adibito all'uso pubblico, ma può avvenire solo in forza di una legge ovvero mediante un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa
(decreto del Ministero della Marina Mercantile, adottato di concerto col Controparte_3
), avente carattere costitutivo (Cass., Sez. 2, 11/05/2009, n. 10817;Cass., Sez. 2,
[...]
02/03/2000, n. 2323; Cass., Sez. 2, 14/03/1985, n. 1987; e poi, Cass. Sez. 1, 09/06/2014, n. 12945, che ha cassato la sentenza di merito, ritenendo che la natura demaniale di un bene non venisse meno per il semplice fatto che il terreno non facesse più parte della spiaggia, nè del lido del mare, trattandosi di circostanze insufficienti ad escludere definitivamente l'attitudine a consentire in futuro usi pubblici del mare). Facendo applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che la natura demaniale dell'arenile, ossia di quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti (Cass., Sez. 2, 11/05/2009, n. 10817) e che, in difetto di espresso e formale provvedimento di sdemanializzazione adottato dell'autorità amministrativa, l'arenile non perde la propria qualità di bene demaniale, con la conseguenza che il possesso del medesimo da parte del privato è improduttivo di effetti nei confronti della pubblica amministrazione (art. 1145 c.c., comma 1) e, in particolare, è inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione (Cass., Sez. 1,
06/05/1980, n. 2995).
Nel caso in esame, è pacifico che manca il necessario provvedimento amministrativo di sdemanializzazione.
E' opinione diffusa in dottrina e, anche, nella giurisprudenza di legittimità, che la sdemanializzazione di un bene, deve essere dichiarata espressamente, con un provvedimento amministrativo, che motivi sulle ragioni per cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse per il mantenimento del bene nell'ambito del demanio, tanto è vero che non si può ricavare dal mancato uso del bene la conseguenza che l'ente proprietario abbia inteso rinunciare alla
12 demanialità del bene. Pertanto, l'accertamento in ordine all'insussistenza dei presupposti fattuali per ritenere un bene parte del demanio è demandato in via esclusiva alla PA e/o ad un atto amministrativo e non può essere effettuato dall'Autorità giudiziaria perchè, sarebbe un accertamento, comunque, privo di utilità pratica, dovendosi considerare che anche un accertamento positivo non potrebbe comportare una necessaria sdemanializzazione, nè una messa in mora della PA. ad adottare il relativo provvedimento (così, Cass. 4839/2019, cit).
Nel caso di specie, abbiamo un bene originariamente qualificato demanio marittimo, come confermato dalla concessione demaniale del 1961, in relazione al quale non risulta essere mai stato emesso un atto di sclassificazione.
Inotre, il richiamo all'art. 32 Cod. Nav., da parte degli appellanti, è fuori tema, in quanto la natura demaniale marittima consegue direttamente dalla legge (art. 822 c.c. e art. 28 Cod. Nav.) mentre il procedimento amministrativo contemplato dal menzionato art. 32, e di cui all'art. 58 del
Regolamento, viene in rilievo nella diversa ipotesi in cui si discuta sull'esatta delimitazione dei confini tra il demanio e le proprietà private e non anche quando, come nella specie, si controversa sulla natura demaniale del bene ( Cassazione civile sez. VI, 08/02/2018, n.3111; Cass. Su n. 4127 del 2012; cfr. in tema di realizzazione di una strada sull'arenile, Cass. n. 10817 del 2009).
È evidente, allora, che la pretesa degli appellanti, che sostengono la natura di patrimonio disponibile dell'area di sedime su cui insiste il loro fabbricato, invocando la sentenza n. 1465/1985 del Tribunale di Bari, sconta un vizio di fondo, che poi inficia tutto il loro ragionamento.
Non solo perché detta sentenza, essendo stata riformata integralmente e, dunque annullata, dalla
Corte di Appello di Bari nel 1998, è tamquam non esset (sicchè non può assolutamente sostenersi, come pretendono gli appellanti, che la natura di patrimonio disponibile del terreno è stata accertata), ma soprattutto perché la natura demaniale necessaria (nel caso di specie, di demanio marittimo) di un bene non può essere negata giudizialmente ( a seguito dell'accertamento di un
CTU), necessitando di un atto amministrativo di natura costitutiva.
Tanto rende evidente l'infondatezza anche della pretesa degli appellanti di acquisire la CTU espletata, oltre che il fascicolo d'ufficio del giudizio conclusosi con la sentenza n. 1465/1985 Trib.
Bari, essendo la stessa del tutto irrilevante, con conseguente rigetto anche del primo motivo di gravame e assorbimento di ogni altra questione circa l'ammissibilità del deposito del documento.
Quanto alla richiesta degli appellanti, “ove occorra”, di disapplicare gli atti amministrativi asseritamente illegittimi, giova osservare che il G.O. ha il potere di disapplicare un atto o provvedimento amministrativo solo in via incidentale, cioè quando sia posta in via principale una domanda di tutela di un diritto soggettivo vantato dall'istante di cui, nella specie, non si ravvisa alcuna traccia: gli appellanti allo stato sono detentori senza titolo dell'immobile (suolo demaniale marittimo) oggetto di sgombero, non vantando alcun diritto soggettivo opponibile al rilascio, non comprendendosi quale sia la fonte del vantato diritto e/o del possesso (a conferma di tanto vi è, peraltro, che gli stessi non abbiano mai agito per l'accertamento dell'usucapione e che, invece, nel 2010 abbiano chiesto una nuova concessione demaniale).
13 Dunque, seppure in primo grado è stata erroneamente l'inammissibilità della domanda, l'appello va comunque rigettato nel merito, per infondatezza della domanda attorea.
La regolamentazione delle spese di lite deve tener conto dell'esito complessivo del giudizio;
pertanto, alla sostanziale soccombenza degli appellanti consegue la condanna degli stessi alle spese del doppio grado di giudizio. Quanto al primo grado, va confermata la regolamentazione come operata dal primo giudice;
quanto al presente giudizio, le stesse vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (causa di valore indeterminabile, complessità bassa), con esclusione della fase istruttoria, in assenza di attività relative.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e , nei confronti del ,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 del , del Controparte_3 Controparte_4 della e dell , avverso la sentenza n. 2134/2024 emessa dal CP_5 Controparte_6
Tribunale di Bari, pubblicata il 09.05.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della e dell' ; CP_5 Controparte_6
2. dichiara ammissibile la domanda attorea che, tuttavia, rigetta nel merito;
3. conferma i capi 2) e 3) della sentenza di primo grado relativi alla statuizione sulle spese di lite;
4. condanna gli appellanti alla rifusione, in favore del , al Controparte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A.
e C.A.P., come per legge;
5. condanna gli appellanti alla rifusione, in favore del Controparte_3
e del al pagamento delle spese del
[...] Controparte_4 presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
6. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 10 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
14
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore Grillo -Presidente
2) Dott.ssa Paola Barracchia -Consigliere
3) Dott.ssa Maristella Sardone -Consigliere rel. ha emesso la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine 922 dell'anno 2024 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, avverso la sentenza n. 2134/2024 emessa dal
Tribunale di Bari, pubblicata in data 09.05.2024 tra
, , , elettivamente domiciliati presso Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'avv. Raffaele Ferola, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del p.t., elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1 CP_2
ME AC, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
e in Controparte_3 Controparte_4 persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici alla Via Melo, n. 97, ex lege sono domiciliati
APPELLATI
CP_5
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1 Nel 1958 chiedeva la concessione, per la durata di 29 anni, di un tratto di Parte_4 arenile demaniale pubblico marittimo, di mq. 1350, situato sulla spiaggia di San Menaio, per costruirvi un fabbricato in muratura da adibire a casa di abitazione (dimora estiva).
Con Atto di Sottomissione del 27.7.1961 la Capitaneria di Porto di Manfredonia rilasciava la concessione demaniale per 29 anni (con scadenza, dunque, 1990).
Nel 2010 gli aventi causa della chiedevano nuova concessione demaniale. Pt_4
In virtù dell'art. 105 del D. L.vo 112/98 e, poi, dell'art. 6 L.R. , le funzioni amministrative di CP_5 gestione del demanio marittimo venivano conferite ai Comuni e, per quanto qui di interesse, al
Comune di . Controparte_1
Con nota del 21.3.2011 la Delegazione di Spiaggia di Peschici comunicava, quanto all'immobile edificato da su suolo demaniale con la concessione demaniale marittima del Parte_4
1961, che, a seguito della scadenza della concessione, nel 1990, l'area demaniale marittima era occupata senza autorizzazione;
perciò in data 15.9.2011 veniva avviato, dal Controparte_1
il procedimento per Azioni di Autotutela Demaniale (art. 823 c.c.) e determinazione
[...] degli indennizzi dovuti, nei confronti di , e , aventi causa di Parte_1 Pt_2 Pt_4
. Parte_4
Con Ordinanza Comunale n. 18 del 27.10.2011 (ex art. 54 codice navigazione) veniva emessa ingiunzione di sgombero dall'immobile posto su suolo demaniale marittimo, abusivamente occupato senza titolo autorizzativo.
Avverso detti atti, ed ogni altro presupposto e conseguente, , Parte_1 Parte_2
e proposero ricorso al TAR Puglia-Bari, nei confronti del Parte_3 Controparte_1
, , per
[...] CP_5 Controparte_7 ottenerne l'annullamento.
Con sentenza (emessa in forma semplificata ex art. 60 cpa) n. 524/2012, il TAR Puglia-Bari dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, appartenendo la giurisdizione al Giudice ordinario, così motivando: “Considerato che la controversia investe, in sostanza, l'appartenenza e la natura della proprietà del terreno (demaniale o meno) sul quale insiste l'immobile oggetto dell'ordinanza comunale n.
18 del 27 ottobre 2011, recante ingiunzione di sgombero dell'immobile stesso, in quanto, se è vero che il
Tribunale di Bari, I Sezione civile, con sentenza n. 1465/1985 aveva ritenuto il terreno appartenente al patrimonio disponibile dello Stato, la Corte di Appello di Bari, I Sezione Civile, con sentenza n. 464/1998 aveva dichiarato l'inammissibilità dell'azione di accertamento negativo proposta dal in primo CP_1 grado, in quanto esso avrebbe dovuto proporre azione per accertare in positivo la patrimonialità CP_1 dell'area, azione che all'attualità non risulta in atti proposta;
né parte ricorrente ha provato, ma solo asseritamente sostenuto, di aver usucapito il terreno, peraltro a seguito della ritenuta natura di bene patrimoniale di cui alla suddetta sentenza di primo grado e non a seguito di idonea azione giudiziale;
Ritenuto che la relativa questione, concernendo il diritto di proprietà dell'immobile per cui è causa, investe diritti soggettivi attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario…”.
2 Con atto di citazione in riassunzione ex art. 11 CPA, notificato il 2.11.2012, , Parte_1
e convennero dinanzi al Tribunale ordinario di Bari, il Pt_2 Pt_4 Controparte_1
la , il il
[...] CP_5 Controparte_3 [...]
e l' , per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_4 Controparte_6
“a) accogliere le domande proposte con l'originario ricorso al TAR Puglia e per l'effetto dichiarare
l'illegittimità della pretesa di sgombero avanzata dal b) dichiarare, altresì, l'illegittimità della CP_1 richiesta di pagamento di indennità avanzata dal nelle more della riassunzione del presente CP_1 giudizio. Con vittoria di spese ed onorari”.
Gli attori trascrissero nell'atto di citazione in riassunzione l'integrale contenuto del ricorso al
TAR, nel quale avevano chiesto, l'annullamento, previa sospensione, a) per quanto occorrer possa, dell'avviso di avvio del procedimento per azioni di autotutela demaniale, di cui alla nota comunale
15.09.2011….b) dell'ordinanza n. 18 del 27.10.2011, recante ingiunzione di sgombero dell'immobile posto C su suolo asseritamente demaniale marittimo di San Menaio;
c) della nota della Delegazione Spiaggia di
Peschici del 21.3.2011 e di ogni altro presupposto e conseguente.
In particolare, nell'atto introduttivo, gli attori, richiamato l'originario atto di sottomissione del
27.7.1961, dedussero che “a partire dalla scadenza della concessione la sig.ra prima e poi i Pt_4 ricorrenti hanno pacificamente posseduto la costruzione realizzata e l'area di sedime e pertinenza, corrispondendo le imposte erariali e comunali relative alla proprietà (riportata nel Catasto urbano del
Comune di in ditta dei ricorrenti) e nulla versando all'Amministrazione demaniale, che Controparte_1 intraprendeva un'azione di rilascio innanzi al Tribunale di Bari, recentemente definita con sentenza di estinzione del giudizio. Con l'avviso impugnato…di cui alla lett. a), il Controparte_1 erroneamente ritenendo l'immobile in questione parte del demanio marittimo di cui è gestore in virtù del
DPR 112/98 e della L.R. Puglia n. 17/2006, ha comunicato l'avviso di un procedimento di autotutela relativo del detto immobile….”.
Quindi, gli attori, avevano impugnato i provvedimenti amministrativi (di cui poi chiedevano al
Tribunale ordinario dichiararsi l'illegittimità) per i seguenti motivi:
“I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 822, 826, 828, 832 COD. CIV. NONCHE' DEGLI ARTT. 28, 30, 31,
32, 54 COD. NAV., 15 L.R. PUGLIA N. 17/2006. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI
ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ERRORE SUL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO DEI
FATTI.
L'area su cui insiste l'abitazione di proprietà dei ricorrenti apparteneva originariamente al patrimonio disponibile del come inequivocabilmente attestato dalla sentenza del Controparte_1
Tribunale di Bari 9 maggio 1985 n. 1465 e dalla C.T.U. espletata nel relativo giudizio, intentato dal contro l'Amministrazione delle Finanze. Benvero, detta sentenza fu impugnata CP_1 dall'Amministrazione Finanze, che ne ottenne la riforma solo per ragioni di ordine processuale, legate alla tipologia di azione posta in essere dal Comune, che – ad avviso della Corte d'Appello – avrebbe dovuto preliminarmente coltivare l'istanza di delimitazione del demanio marittimo, ai sensi dell'art. 32 cod. nav.
Emessa siffatta sentenza dalla Corte d'Appello in data 5 maggio 1998, il Comune non si curò d'impugnarla,
3 né di intraprendere altra più appropriata azione, essendo nel frattempo divenuto gestore del demanio marittimo di pertinenza comunale. Il che non elide, ovviamente, la valenza dell'accertamento compiuto dal
Tribunale di Bari né incide sul pacifico e continuato possesso che i ricorrenti e la loro dante causa hanno esercitato, animo domini, sulla costruzione realizzata e sulla circostante area di pertinenza, come sarà dimostrato innanzi alla competente Autorità giudiziaria. Fatte queste premesse, risulta evidente che difetta del tutto il presupposto per assoggettare i beni de quibus ad un procedimento di concessione demaniale: non solo, infatti, essi non fanno parte né del demanio né del patrimonio indisponibile affidati alla cura del
come comprovato anche dalle risultanze catastali, ma soprattutto il non ne ha, neppure CP_1 CP_1 di fatto, la disponibilità, considerati il pacifico possesso dei ricorrenti e la estinzione del giudizio con
l'Amministrazione delle Finanze in ordine al rilascio dei beni.
È, infatti, insegnamento consolidato del giudice amministrativo che il potere di autotutela non è esercitabile in relazione a beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'Amministrazione – Bari, I, CP_8
n. 4164/2010; VII, n. 2097/2010; ID., n. 1390/2010; ID., n. 67/2007; Controparte_9 [...]
, n. 34/2005), come incontestabilmente risulta, nel caso di specie, dalla C.T.U. esperita nel CP_10 citato giudizio (sul punto, – Bari, I, n. 4164/10 cit.). E ciò dicasi non senza considerare le CP_8 ragioni relative all'intervenuta usucapione, che si riservano alla sede petitoria.
II. ALTRA VIOLAZIONE DELL'ART. 832 COD. CIV. NONCHE' DEGLI ARTT. 28, 30, 31, 32 COD.
NAV. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, FALSO
PRESUPPOSTO.
Sebbene sollecitata da apposita istanza della dante causa dei ricorrenti nonché dello stesso CP_1
l'Amministrazione demaniale non ha mai proceduto alla delimitazione del demanio marittimo ai sensi dell'art. 32 cod. nav., nonostante la sentenza del Tribunale di Bari, e la C.T.U. resa in quel giudizio, abbiano accertato senza ombra di dubbio la natura del suolo di sedime come patrimonio disponibile del
[...]
. Di qui l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero, adottata in pedissequa esecuzione della Controparte_1 erronea comunicazione della Delegazione di Spiaggia di Peschici e in difetto di rituale, preventiva delimitazione ex art. 32 cod. nav. del demanio marittimo (T.A.R. Puglia – Lecce, I, n. 2561/09; T.A.R. CP_1
– II, n. 7655/2010; T.A.R. , I, n. 1951/2010; T.A.R. – CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_1 II, n. 1331/2006; T.A.R. – I, n. 947/2002; ID., II, n. 7939/2010). CP_12
III. ALTRA VIOLAZIONE DELL'ART. 832 COD. CIV. NONCHE' DEGLI ARTT. 30, 54 COD. NAV.
E 15 L.R. PUGLIA N. 17/2006. ECCESSO DI POTERE PER MANCATO APPREZZAMENTO
DELLA SITUAZIONE DI FATTO.
Come si è visto in narrativa, la dante causa dei ricorrenti e i ricorrenti stessi hanno pacificamente posseduto
l'area e l'immobile su essa insistente uti domini a partire dalla scadenza dell'originaria concessione e sulla base di quanto statuito dal Tribunale di Bari circa la natura di patrimonio disponibile del Comune.
Pertanto, stante il lungo lasso di tempo intercorso – che ha tra l'altro fatto maturare l'usucapione in favore dei ricorrenti – il Comune non poteva esercitare l'asserito potere di autotutela ma avrebbe dovuto instaurare un giudizio petitorio (T.A.R. Marche, I, n. 3323/2010).”.
4 Nell'atto di citazione, i confermavano la riserva “di ulteriore azione, di tipo petitorio, per Parte_1 sentir dichiarare l'intervenuta usucapione”.
Deducevano inoltre che, nelle more della riassunzione, il con note del 3.4.2012, 18.9.2012 CP_1
e 22.11.2012, aveva chiesto agli attori il pagamento di indennità per asserita occupazione abusiva, sicchè anche di tale turbativa chiedevano dichiararsi l'illegittimità.
Si costituivano in giudizio il ed il Controparte_3 [...]
eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda Controparte_4 attorea, in quanto il Giudice ordinario non dispone del potere di annullare i provvedimenti amministrativi e, in subordine, il rigetto in quanto infondata.
Inoltre, chiedevano l'estromissione dal giudizio del Controparte_4 in quanto privo di legittimazione passiva, essendo i poteri di gestione del suolo per cui è causa di competenza del , ai sensi del combinato disposto dagli artt. 105 Controparte_1
d.lgs. n. 112/98 e 6 l. r. n. 17/2006.
Evidenziavano che, nel merito, la domanda fosse in ogni caso infondata in quanto la costruzione oggetto di lite era stata realizzata dagli attori sul demanio marittimo e non su suolo ricadente nel patrimonio disponibile del , motivo per il quale gli attori non Controparte_1 potevano avanzare alcuna pretesa sullo stesso.
Si costituiva in giudizio il eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità della domanda attorea volta ad accertare l'illegittimità delle richieste di pagamento di indennità avanzate dal essendo nuova rispetto alle conclusioni formulate CP_1 nel giudizio dinanzi al T.A.R. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata.
e rimanevano contumaci. CP_5 Controparte_6
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. gli attori precisavano la domanda nei seguenti termini:
“previa, occorrendo, disapplicazione ex art. 5 l.a.c. degli atti impugnati con l'originario ricorso al T.A.R.
(sub a), b), c), d) dell'epigrafe) e delle note comunali 18.09.2012, 3.04.2012 e 22.11.2011 (docc. 2, 3 e 4 della produzione innanzi a codesto Tribunale), accertare l'illegittimità delle pretese di sgombero dell'immobile e di pagamento di indennità”, (in considerazione del pacifico possesso).
Con ordinanza del 16.07.2015 il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione senza l'assunzione dei mezzi istruttori, così motivando: “La richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio nel procedimento di questo Tribunale n. 8208/1982 R.G.A.C., avanzata dalla difesa degli attori, appare inammissibile, perché, in disparte ogni altra pur possibile considerazione, gli atti di quel procedimento, ivi compresa la C.T.U. espletata nel corso del primo grado dello stesso, paiono privi della benchè minima rilevanza in questa sede, a tacer d'altro, a motivo del fatto che la sentenza di questo Tribunale n. 1465/1985 che concluse quel grado fu riformata da quella della locale Corte di Appello n. 464/1998, depositata il
5.5.1998”).
5 Con sentenza n. 2134/2024 il Tribunale di Bari dichiarava inammissibili le domande di parte attrice e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni convenute.
Avverso detta sentenza hanno proposto tempestivo appello , Parte_1 Parte_2
e , chiedendo, per i motivi di seguito esposti, l'accoglimento delle seguenti Parte_3 conclusioni: “in via istruttoria, occorrendo, ammettere l'acquisizione della C.T.U. prodotta in I grado;
nel merito, delibata incidenter tantum la natura originaria di patrimonio disponibile dell'immobile attoreo e relative aree di sedime e pertinenza, accogliere le domande attoree di accertamento dell'illegittimità delle pretese comunali di sgombero e pagamento di indennità di occupazione;
condannare il Controparte_1
e i costituiti al pagamento degli onorari del doppio grado, oltre spese generali, rimborso
[...] CP_16
C.T.U., C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Si sono costituiti in giudizio:
- il , che ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendo di Controparte_1 confermare la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge, anche sul regolamento di spese e competenze di lite.
- il ed il Controparte_3 Controparte_4 che hanno chiesto di “1. rigettare l'avverso appello, per l'effetto dichiarando in via principale e in rito inammissibili le domande proposte dai sig.ri e assente la legittimazione passiva del Parte_1 [...]
2. In via subordinata e in ogni caso, respingere le suddette domande Controparte_4 perché infondate e non provate nel merito;
3. In entrambi i casi, condannare la parte privata attrice al pagamento delle spese processuali”.
La e l , nonostante la regolare notifica dell'atto di appello, CP_5 Controparte_6 non si sono costituite in giudizio, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I. Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla base del seguente percorso motivazionale:
- ha rigettato l'istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria del 16.07.2015 e ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, il deposito della CTU espletata nel giudizio conclusosi con sentenza n. 1465/1985 del Tribunale di Bari (poi annullata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 464/1998), effettuato dagli attori solo in data 17.09.2020, ben oltre i termini perentori di decadenza prescritti ex lege, attesa l'esaustività di detta ordinanza, ampiamente motivata sul punto e considerata, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda attorea;
- quando si passa da un giudizio impugnatorio ad uno di cognizione sul rapporto, come nel caso di specie, l'atto di prosecuzione deve assumere la forma di riproposizione della domanda, stante il necessario riadattamento del petitum, seppure la domanda non deve essere nuova e autonoma ma deve avere l'originario contenuto;
-nel caso di specie, l'atto di prosecuzione è rimasto identico a quello formalizzato dinanzi al GA, senza alcun adattamento, che sarebbe stato necessario, atteso che il
GO non ha il potere di annullamento di atti amministrativi, osservando che al contrario di quanto
6 sostenuto dagli attori, non si ravvisa alcun elemento all'interno dell'atto di riassunzione che induca a ritenere il presente giudizio di “natura possessoria” e che nell'atto introduttivo risulta omessa qualsiasi menzione riguardo alla natura “possessoria” della situazione giuridica lesa”; sicchè “considerate le conclusioni rassegnate, si ravvisa nel caso di specie una domanda di annullamento degli atti amministrativi emanati dal convenuto”; - le conclusioni precisate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. CP_1 non integrano una precisazione della domanda, ma una modifica, intesa quale radicale alterazione del nucleo originario della domanda: “La domanda possessoria, infatti, ha ad oggetto un tema di indagine completamente differente rispetto a quello radicato con l'atto introduttivo del presente giudizio, non essendoci alcun punto di connessione sia riguardo al petitum sia riguardo alla causa petendi.”; -la domanda attorea di declaratoria di illegittimità della pretesa di sgombero è inammissibile, cosi come quella di declaratoria di illegittimità del pagamento di indennità al quest'ultima CP_1 anche perché nuova.
II.Motivi di appello.
1.Gli appellanti si dolgono della mancata acquisizione della CTU espletata nel giudizio conclusosi dinanzi al Tribunale di Bari con sentenza n. 1465/1985 o, in subordine, della mancata acquisizione del fascicolo di ufficio di quel giudizio, e sostengono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante la predetta sentenza del Tribunale di Bari (che aveva accertato l'estraneità al demanio dell'area de qua), annullata dalla Corte di Appello per ragioni di rito, senza scalfire l'attendibilità della CTU. Deducono di aver depositato tardivamente la CTU per problemi di reperimento in archivio.
2.Con il secondo motivo si dolgono del malgoverno dei principi in materia di translatio judicii, che ha condotto il Tribunale a ritenere il contenuto dell'atto di citazione identico a quello del giudizio innanzi al T.A.R. e a dichiarare la domanda attorea inammissibile, in quanto volta ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti comunali, oltre che ad affermare, erroneamente, che le conclusioni precisate con la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. costituissero non consentita modificazione della domanda. Deducono altresì che il Tribunale, con motivazione perplessa, contraddittoria e contrastante con le risultanze processuali, ha erroneamente qualificato la domanda attorea come petitoria e non possessoria.
Con detto motivo gli appellanti deducono, in particolare, che la sentenza – dopo aver correttamente richiamato i principi in materia di translatio judicii – ha sostenuto che nel caso di translatio da un processo di tipo impugnatorio ad uno di cognizione sul rapporto, sono necessari opportuni adeguamenti del petitum, ma la domanda “non dev'essere nuova e autonoma, ovvero di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio”.
Pur essendo corretta la premessa astratta, è errata l'applicazione fattane alla fattispecie: il primo giudice – senza curarsi di confrontare analiticamente i motivi e le conclusioni del ricorso al T.A.R. con il contenuto dell'atto di prosecuzione innanzi al Tribunale – ha affermato che il secondo sarebbe identico rispetto al primo, senza l'adattamento necessitato dalla mancanza, in capo all'A.G.O., del potere di annullamento dei provvedimenti amministrativi.
7 Ferma restando l'identità delle doglianze relative al ricorso, da parte del all'autotutela CP_1 possessoria rispetto a beni appartenenti al patrimonio disponibile, con le conclusioni nel giudizio innanzi al T.A.R. si richiedeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati, mentre nel giudizio innanzi al Tribunale ordinario gli attori hanno chiesto il mero accertamento dell'illegittimità della pretesa comunale, aggiungendo ad abundantiam (cfr. I memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. in data
12.07.2013) che, all'occorrenza, il Tribunale avrebbe potuto disapplicare, ex art. 5 l.a.c., i provvedimenti comunali: conclusioni, queste, diverse rispetto alla richiesta di annullamento.
Quanto alla diversa questione della natura possessoria o petitoria del giudizio, il Tribunale afferma che “non si ravvisa alcun elemento all'interno dell'atto di riassunzione che induca a ritenere il presente giudizio di <
Senonché, deducono gli appellanti, è proprio dai motivi del ricorso al T.A.R., che si evincono:
-l'appartenenza originaria dell'immobile degli attori al patrimonio disponibile del Comune;
-il pacifico e continuato possesso esercitato dagli attori e dalla loro dante causa;
-il richiamo all'insegnamento giurisprudenziale secondo cui non è consentito l'esercizio del potere di autotutela su beni del patrimonio disponibile;
-la mancanza di un verbale di delimitazione ex art. 32 cod. nav.;
-la riserva di devoluzione a separato giudizio petitorio delle ragioni della maturata usucapione a favore degli attori;
-l'ulteriore riferimento al pacifico possesso degli attori come circostanza che avrebbe dovuto escludere l'esercizio dell'autotutela possessoria e costringere il ad instaurare un giudizio CP_1 petitorio.
Contestano poi che le conclusioni precisate con la prima memoria istruttoria costituirebbero domanda nuova, laddove, invece, gli opportuni adattamenti in sede di translatio sono stati già effettuati con le conclusioni dell'atto di citazione, inequivocabili nel senso del mero accertamento della illegittimità della pretesa comunale, mentre l'addictio della disapplicazione, solo ove occorra, dei provvedimenti, rientra nell'orbita dei consentiti adattamenti e risponde ad ulteriore scrupolo difensivo.
In accoglimento di detta doglianza, gli appellanti chiedono che la statuizione di inammissibilità della domanda vada riformata, con conseguente accertamento della illegittimità della pretesa comunale, di sgombero e di indennità di abusiva occupazione.
III. Per una questione di ordine logico ritiene la Corte che vada scrutinato prioritariamente il secondo motivo di gravame, con il quale gli appellanti si dolgono della erronea declaratoria di inammissibilità della domanda.
Ad avviso della Corte il motivo è fondato, non condividendosi le ragioni sulle quali il Tribunale ha fondato la pronuncia di inammissibilità della domanda attorea, per un verso perché gli attori, in sede di riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario, non avrebbero “adattato” le conclusioni poste a fondamento del giudizio impugnatorio dinanzi al TAR, e per altro verso
8 perché, nel precisare/modificare la domanda in sede di appendice scritta ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c., avrebbero operato una inammissibile mutatio libelli.
In caso di pronuncia che declini la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, sicché debba passarsi da un processo di tipo prevalentemente impugnatorio ad uno esclusivamente di cognizione sul rapporto, il giudizio prosegue ritualmente innanzi al giudice ordinario qualora il relativo atto processuale contenga la trascrizione integrale del ricorso originario (come nel caso in esame), con il necessario adattamento del petitum alla diversa natura del processo civile, essendo la causa petendi riconoscibile nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto riportati nel ricorso originario attesa l'identità della res litigiosa [cfr. Cass. ord. 23.03.2021
n. 8088; v. anche Cass. SSUU, 15.12.2016 n. 25837].
Il raffronto tra le conclusioni rassegnate dinanzi al TAR e quelle proposte al giudice ordinario, tanto più alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno delle medesime, dimostra come gli appellanti abbiano fatto valere la medesima posizione giuridica sostanziale.
Dall'esame dell'atto di citazione in riassunzione, ut supra riportato, emerge come oggetto della domanda attorea fosse – al di là del richiamo formale delle conclusioni del precedente ricorso al
TAR- l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza e, dunque, della pretesa, di sgombero, emessa dal il 15.9.2011, per occupazione sine titulo da parte dei Controparte_1 di suolo demaniale, previa eventuale declaratoria di illegittimità degli altri atti Parte_1 amministrativi, presupposti o conseguenti;
tale domanda veniva precisata, in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nel senso di ottenere detta declaratoria di illegittimità dell'ordinanza di sgombero e degli altri atti, previa eventuale disapplicazione. Ciò che rileva, ai fini della corretta individuazione della domanda, è che gli attori chiedevano la declaratoria di illegittimità degli atti amministrativi (previa eventuale disapplicazione) non per vizi dell'atto, ma perché si contestava l'occupazione sine titulo, sul presupposto che il bene/suolo non fosse demaniale e che i dopo la scadenza della concessione, avessero avuto il possesso (e, Parte_1 perciò, avessero usucapito il bene), riservandosi di agire in separata sede per l'accertamento dell'usucapione. Con la domanda gli attori chiedevano, inoltre, l'accertamento dell'illegittimità della pretesa dell'indennità di occupazione (nelle more richiesta dal . CP_1
In sostanza, secondo la loro prospettazione, gli attori chiedevano – e gli odierni appellanti chiedono- l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza di sgombero emessa dal
[...]
(quale gestore del demanio marittimo), sul dedotto presupposto della NON Controparte_1
DEMANIALITA' del bene su cui insiste il loro immobile che, secondo la loro prospettazione, rientra nel patrimonio disponibile e che loro, dopo aver posseduto indisturbati per numerosissimi anni, avrebbero usucapito (pur non avendo ancora mai agito per l'accertamento dell'usucapione).
In sostanza, in entrambi i giudizi (amministrativo e ordinario), e sia nell'atto di citazione che nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., il presupposto della domanda attorea (petitum: declaratoria di illegittimità dell'ordinanza di sgombero per insussistenza dei presupposti dell'azione di
9 autotutela demaniale) era sempre l'accertamento della natura non demaniale del terreno (causa petendi).
Il raffronto tra le conclusioni rassegnate dinanzi al TAR e quelle proposte al giudice ordinario, tanto più alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno delle medesime, dimostra come gli appellanti abbiano fatto valere la medesima posizione giuridica sostanziale.
È ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove il privato contesti l'ordinanza di sgombero perché rivendica la proprietà del bene e rileva l'illegittimità della stessa per assenza delle caratteristiche di demanialità o d'indisponibilità del bene conteso (Cass. Civ., Sez. un., 7 maggio 2014, n. 9827; 15 marzo 2012, n.
4127; 29 marzo 2011, n. 7097; Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3288; Idem, Sez. VI, 14 novembre 2012, n. 5741; Cons. giust. amm. Reg. Siciliana, 13 dicembre 2016, n. 461; T.A.R. Roma,
Sez. II, 26 giugno 2019, n. 8320).
La giurisdizione spetta, invece, al giudice amministrativo nei casi in cui, in base al criterio del petitum sostanziale, la domanda abbia ad oggetto il provvedimento di autotutela amministrativa adottato ai sensi dell'articolo 823 cod. civ. "(...) in una situazione in cui l'appartenenza del bene da sgomberare alla cosa pubblica non è in discussione (...); atto la cui illegittimità è denunciata per difetto di una delle condizioni di legge" (Cass. civ., SS.UU., 17 marzo 2017, n. 6964).
L'art. 823, comma 2, cod. civ., laddove stabilisce che "spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico", conferisce alla medesima a questo fine "la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice"; la norma prevede due rimedi alternativi a tutela del patrimonio pubblico e, per quanto qui interessa, del demanio.
Proprio la qualificazione della domanda (previa individuazione di causa petendi e petitum) nei termini in cui gli appellanti l'avrebbero poi proposta al Tribunale ordinario indusse il TAR a declinare la propria giurisdizione. Quanto di diverso il primo Giudice ha ritenuto di riscontrare tra la domanda proposta al TAR e quella riformulata in sede di riassunzione è soltanto il minimo adattamento reso necessario dal passaggio da un processo impugnatorio ad uno di cognizione.
Così delimitatone il perimetro, la domanda attorea, siccome proposta, è ammissibile.
IV. Nel merito, gli appellanti deducono che questa Corte dovrà effettuare una delibazione incidenter tantum della natura patrimoniale disponibile dei beni de quibus (immobile e area di sedime e pertinenza) e, a tal fine, richiama i seguenti principi: -la cd. autotutela patrimoniale esecutiva, di cui all'art. 823, co. 2, cod. civ. può essere esercitata sia sui beni demaniali sia su quelli del patrimonio indisponibile dell'Ente; -per la tutela dei beni appartenenti al patrimonio disponibile, invece, la P.A. agisce jure privatorum e deve avvalersi delle ordinarie azioni civilistiche attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario;
- affinché una res publica, non appartenente al demanio necessario, assuma il regime giuridico proprio dei beni patrimoniali indisponibili occorrono – oltre il requisito soggettivo della proprietà del bene – un atto
10 amministrativo di destinazione del bene a pubblico servizio e, congiuntamente, l'effettiva destinazione al pubblico servizio del bene in questione.
Secondo gli appellanti, una fattispecie in cui risulti esclusa la qualità di demanio necessario del bene e manchino i requisiti per la riconduzione dello stesso alla categoria del patrimonio indisponibile va amministrata, dal giudice ordinario, in base ai principi propri del patrimonio disponibile, che non ammettono il ricorso – da parte dell'Ente – all'autotutela esecutiva di cui all'art. 823, co. 2, c.c..
L'appartenenza originaria dei beni de quibus al patrimonio disponibile del va delibata CP_1 considerando: -la connotazione oggettiva dei beni, ricavabile dalla permanenza in situ della costruzione (edificata in base a titolo abilitativo rilasciato dal Comune di ), mai Controparte_1 interessata da mareggiate ordinarie o eccezionali in oltre 60 anni, nonché dalla adibizione ad abitazione privata, con l'area pertinenziale, in questo lungo lasso di tempo;
-l'iniziativa del diretta all'accertamento dell'appartenenza al proprio patrimonio disponibile delle aree CP_1 comprese, nel territorio di S. Menaio, tra l'arenile e la SS. 89 Garganica;
c) l'accertamento della suddetta natura compiuto dal Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1465/1985, mediante recepimento della C.T.U.; -l'assenza di un verbale di delimitazione ex art. 32 cod. nav.; -
l'estinzione del giudizio (dichiarata con sentenza n. 2401/2011 del Tribunale di Bari,) promosso dall'Amministrazione statale per ottenere il rilascio dei beni, senza che la domanda sia stata in seguito coltivata con ulteriore azione;
-l'abuso del diritto perpetrato dal che, una volta CP_1 divenuto gestore del demanio marittimo, ha esercitato l'autotutela su beni che esso stesso si è visto riconoscere come patrimoniali disponibili.
V. Gli assunti degli appellanti non possono essere condivisi e la domanda va rigettata nel merito.
Gli appellanti sostengono l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero sul presupposto che l'area su cui insiste l'abitazione di loro proprietà appartenesse originariamente al patrimonio disponibile del . Controparte_1
Ma tale assunto e' smentito dalla concessione demaniale del 27.7.1961, nella quale si dà atto che trattasi invece di “arenile demaniale pubblico marittimo”.
nel 1961 ha acquisito non il possesso ma la detenzione del terreno, in virtù di Parte_4
di un bene del demanio marittimo (che fa parte del demanio necessario) che, di Parte_5 per sé, esclude l'appartenenza dello stesso al patrimonio disponibile ma ne presuppone la natura demaniale.
Né, nella fattispecie, è mai intervenuto un atto di sdemanializzazione (sclassificazione) che, per il demanio marittimo, non puo' essere tacito.
“Ai sensi dell'art. 35 c. nav., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire "per facta concludentia", ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area e alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare;
sicchè non rilevano né il
11 possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità” (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/07/2025, n.19755 (conforme, Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
4839 del 19/02/2019, Rv. 652758; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10817 del 11/05/2009, Rv. 608265
e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12945 del 09/06/2014, Rv. 631500).
In sostanza, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, a differenza di quanto previsto dall'art. 829 c.c. (secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente), per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali è inclusa la spiaggia (comprensiva dell'arenile), la sdemanializzazione non può mai avvenire in forma tacita ("per facta concludentia"), ossia per non essere il bene più adibito all'uso pubblico, ma può avvenire solo in forza di una legge ovvero mediante un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa
(decreto del Ministero della Marina Mercantile, adottato di concerto col Controparte_3
), avente carattere costitutivo (Cass., Sez. 2, 11/05/2009, n. 10817;Cass., Sez. 2,
[...]
02/03/2000, n. 2323; Cass., Sez. 2, 14/03/1985, n. 1987; e poi, Cass. Sez. 1, 09/06/2014, n. 12945, che ha cassato la sentenza di merito, ritenendo che la natura demaniale di un bene non venisse meno per il semplice fatto che il terreno non facesse più parte della spiaggia, nè del lido del mare, trattandosi di circostanze insufficienti ad escludere definitivamente l'attitudine a consentire in futuro usi pubblici del mare). Facendo applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato che la natura demaniale dell'arenile, ossia di quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti (Cass., Sez. 2, 11/05/2009, n. 10817) e che, in difetto di espresso e formale provvedimento di sdemanializzazione adottato dell'autorità amministrativa, l'arenile non perde la propria qualità di bene demaniale, con la conseguenza che il possesso del medesimo da parte del privato è improduttivo di effetti nei confronti della pubblica amministrazione (art. 1145 c.c., comma 1) e, in particolare, è inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione (Cass., Sez. 1,
06/05/1980, n. 2995).
Nel caso in esame, è pacifico che manca il necessario provvedimento amministrativo di sdemanializzazione.
E' opinione diffusa in dottrina e, anche, nella giurisprudenza di legittimità, che la sdemanializzazione di un bene, deve essere dichiarata espressamente, con un provvedimento amministrativo, che motivi sulle ragioni per cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse per il mantenimento del bene nell'ambito del demanio, tanto è vero che non si può ricavare dal mancato uso del bene la conseguenza che l'ente proprietario abbia inteso rinunciare alla
12 demanialità del bene. Pertanto, l'accertamento in ordine all'insussistenza dei presupposti fattuali per ritenere un bene parte del demanio è demandato in via esclusiva alla PA e/o ad un atto amministrativo e non può essere effettuato dall'Autorità giudiziaria perchè, sarebbe un accertamento, comunque, privo di utilità pratica, dovendosi considerare che anche un accertamento positivo non potrebbe comportare una necessaria sdemanializzazione, nè una messa in mora della PA. ad adottare il relativo provvedimento (così, Cass. 4839/2019, cit).
Nel caso di specie, abbiamo un bene originariamente qualificato demanio marittimo, come confermato dalla concessione demaniale del 1961, in relazione al quale non risulta essere mai stato emesso un atto di sclassificazione.
Inotre, il richiamo all'art. 32 Cod. Nav., da parte degli appellanti, è fuori tema, in quanto la natura demaniale marittima consegue direttamente dalla legge (art. 822 c.c. e art. 28 Cod. Nav.) mentre il procedimento amministrativo contemplato dal menzionato art. 32, e di cui all'art. 58 del
Regolamento, viene in rilievo nella diversa ipotesi in cui si discuta sull'esatta delimitazione dei confini tra il demanio e le proprietà private e non anche quando, come nella specie, si controversa sulla natura demaniale del bene ( Cassazione civile sez. VI, 08/02/2018, n.3111; Cass. Su n. 4127 del 2012; cfr. in tema di realizzazione di una strada sull'arenile, Cass. n. 10817 del 2009).
È evidente, allora, che la pretesa degli appellanti, che sostengono la natura di patrimonio disponibile dell'area di sedime su cui insiste il loro fabbricato, invocando la sentenza n. 1465/1985 del Tribunale di Bari, sconta un vizio di fondo, che poi inficia tutto il loro ragionamento.
Non solo perché detta sentenza, essendo stata riformata integralmente e, dunque annullata, dalla
Corte di Appello di Bari nel 1998, è tamquam non esset (sicchè non può assolutamente sostenersi, come pretendono gli appellanti, che la natura di patrimonio disponibile del terreno è stata accertata), ma soprattutto perché la natura demaniale necessaria (nel caso di specie, di demanio marittimo) di un bene non può essere negata giudizialmente ( a seguito dell'accertamento di un
CTU), necessitando di un atto amministrativo di natura costitutiva.
Tanto rende evidente l'infondatezza anche della pretesa degli appellanti di acquisire la CTU espletata, oltre che il fascicolo d'ufficio del giudizio conclusosi con la sentenza n. 1465/1985 Trib.
Bari, essendo la stessa del tutto irrilevante, con conseguente rigetto anche del primo motivo di gravame e assorbimento di ogni altra questione circa l'ammissibilità del deposito del documento.
Quanto alla richiesta degli appellanti, “ove occorra”, di disapplicare gli atti amministrativi asseritamente illegittimi, giova osservare che il G.O. ha il potere di disapplicare un atto o provvedimento amministrativo solo in via incidentale, cioè quando sia posta in via principale una domanda di tutela di un diritto soggettivo vantato dall'istante di cui, nella specie, non si ravvisa alcuna traccia: gli appellanti allo stato sono detentori senza titolo dell'immobile (suolo demaniale marittimo) oggetto di sgombero, non vantando alcun diritto soggettivo opponibile al rilascio, non comprendendosi quale sia la fonte del vantato diritto e/o del possesso (a conferma di tanto vi è, peraltro, che gli stessi non abbiano mai agito per l'accertamento dell'usucapione e che, invece, nel 2010 abbiano chiesto una nuova concessione demaniale).
13 Dunque, seppure in primo grado è stata erroneamente l'inammissibilità della domanda, l'appello va comunque rigettato nel merito, per infondatezza della domanda attorea.
La regolamentazione delle spese di lite deve tener conto dell'esito complessivo del giudizio;
pertanto, alla sostanziale soccombenza degli appellanti consegue la condanna degli stessi alle spese del doppio grado di giudizio. Quanto al primo grado, va confermata la regolamentazione come operata dal primo giudice;
quanto al presente giudizio, le stesse vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai parametri medi di cui al DM 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (causa di valore indeterminabile, complessità bassa), con esclusione della fase istruttoria, in assenza di attività relative.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e , nei confronti del ,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1 del , del Controparte_3 Controparte_4 della e dell , avverso la sentenza n. 2134/2024 emessa dal CP_5 Controparte_6
Tribunale di Bari, pubblicata il 09.05.2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della e dell' ; CP_5 Controparte_6
2. dichiara ammissibile la domanda attorea che, tuttavia, rigetta nel merito;
3. conferma i capi 2) e 3) della sentenza di primo grado relativi alla statuizione sulle spese di lite;
4. condanna gli appellanti alla rifusione, in favore del , al Controparte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A.
e C.A.P., come per legge;
5. condanna gli appellanti alla rifusione, in favore del Controparte_3
e del al pagamento delle spese del
[...] Controparte_4 presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
6. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 10 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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