Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/06/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paparo, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza cartolare del 13.5.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 4211/2023 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: indennizzo da malattia professionale
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Lauro e Parte_1
Serena Lauro, in virtù di procura in atti;
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del suo Direttore
[...]
Regionale p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.7.2023 il lavoratore in epigrafe, premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo, conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere il CP_1
1
prestazione in questione .
L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti della motivazione che segue.
Ed invero, il C.T.U. nella relazione peritale cui per brevità si fa rinvio , ha fissato nella misura del 6 % la menomazione dell'integrità psico- fisica dell'istante sin dalla domanda amministrativa (7.7.2022), tanto tenendo conto del danno biologico già riconosciuto per ipoacusia bilaterale a 3%. ( cfr. chiarimenti resi dal ctu il 10.4.2025)
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Pertanto, va dichiarato che ha diritto all'indennizzo Parte_1
in conto capitale sulla base della tabella approvata con D.M. 12.7.2000, tenuto conto del grado percentuale accertato (6%), del sesso dell'assicurato (maschile), della fascia di età al momento della manifestazione della malattia, e per l'effetto l' va condannato al CP_1
pagamento della relativa somma , oltre interessi nella misura legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
Vanno poste a carico dell anche le spese di ctu, liquidate come da CP_1
separato decreto .
P. Q. M.
2 La dott.ssa Antonella Paparo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) dichiara che ha diritto Parte_1
all'indennizzo per menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna l a pagare al ricorrente la CP_1
conseguente somma dovuta a titolo di indennizzo in capitale, oltre agli interessi legali sino al saldo;
B) condanna l' convenuto alla rifusione delle spese CP_1
del giudizio che liquida in complessivi € 2700,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
C) Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Torre Annunziata, 23.06.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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