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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 8856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8856 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. ER IL, preso atto della comparizione della parte ricorrente mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3038/2024 r.g.a.p. dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 in Napoli alla Via Arenaccia, 67 presso l'Avv. Sergio D'Andrea dal quale è rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, con l'assistenza del patronato CP_1
(comunicazioni alla mail : alla pec: Email_1
e al fax n. 081.282309) Email_2 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 convenuto contumace
Conclusioni delle parti per parte ricorrente:
“2) dichiarare la illegittimità, PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE, della pretesa avanzata dall' di restituzione di: €. 2.394,37 sulla prestazione cat. DSAGR n. CP_3
2014629508155 per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013;4) condannare altresì l' al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ad CP_3 esso AVV. SERGIO D'ANDREA anticipatario;
5) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla dichiarazione di seguito sottoscritta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 08.02.2024, il ricorrente assumeva: Parte_1
- che l' , con nota del 03.04.2023, gli aveva richiesto l'importo di €. 2.394,37 per somme CP_3 indebitamente percepite sulla prestazione disoccupazione agricola n. 2014629508155, per un presunto disconoscimento parziale delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale per l'anno 2013;
- di avere proposto, a mezzo dell'ente di patronato – sede zonale di Qualiano - in data CP_1
06.09.2023, ricorso amministrativo al Comitato Prov.le ; CP_3
- di aver diffidato l' dal procedere al recupero del presunto credito in quanto, CP_3 contrariamente a quanto asserito dall' , era sussistente il rapporto di lavoro con l'azienda CP_3 agricola di riferimento;
- di avere eccepito la netta prescrizione tenuto conto del decorso non solo della prescrizione annuale ma anche di quella ordinaria decennale rispetto al periodo in contestazione;
- che, ciononostante, il suddetto Comitato provinciale dell' in data 12.12.2023 aveva CP_3 respinto il ricorso “non essendo emerso, a suo dire, elementi utili per riformare il giudizio espresso in prima istanza;
- che la pretesa dell' è assolutamente infondata e pretestuosa e nulla è dovuto all' CP_3 CP_3 per i motivi di fatto e di diritto diffusamente illustrati nel ricorso.
Con decreto del 19.2.2024 la prima udienza veniva fissata per la data del 26.9.2024; con ordinanza emessa in tale ultima data lo scrivente dichiarava la contumacia dell' CP_3
(regolarmente evocato in giudizio e non costituito) e rinviava la causa all'udienza del
6.3.2025 per la decisione.
Con successiva ordinanza lo scrivente ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova orale ammetteva la prova per testi come richiesta dalla parte ricorrente e rinviava per ascoltare la teste – Via Cupa della Torretta n. 27 – Bacoli /(NA) su tutti i capi di prova Testimone_1 indicati nel ricorso e rinviava, a tal fine, la causa all'udienza del 19.6.2025 ore 09.30 (udienza nella quale effettivamente deponeva la teste . Tes_1
La causa veniva, quindi, rinviata per la discussione al 30.10.2025 con termine per note.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna della motivazione.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. In primo luogo deve essere osservato che non è maturata alcun termine di prescrizione: il pagamento da parte dell' della prestazione Disoccupazione Agricola ha riguardato il CP_3 periodo compreso tra il 1.1.2013 ed il 31.12.2013 mentre il primo atto interruttivo della prescrizione, contenente l'avviso al ricorrente di aver ricevuto – a giudizio dell' - un CP_3 pagamento non dovuto della prestazione per un importo complessivo di euro 2.394,37, è stato pacificamente ricevuto in data 3.4.2023 con la seguente motivazione: “Revoca dis.agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione prot N
3 elenco var-15/12/2015;
- Revoca assegni al nucleo familiare a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione prot N
3 elenco var-15/12/2015”.
A ben vedere il termine ordinario di prescrizione decennale nel periodo compreso tra il pagamento (certamente successivo al dicembre 2013) e la comunicazione di indebito del
3.4.2023 non è affatto decorso. Ciò chiarito, va osservato, sempre con riferimento alla prescrizione, che, pur nella consapevolezza di una non univoca giurisprudenza, il decidente ritiene condivisibile il CP_ principio secondo cui l'azione od eccezione con la quale l' intenda far accertare la nullità, totale o parziale, della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto di lavoro sottostante, sia imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 cc, ancorché sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 cc, l'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati (Cass. 7043/10; contra, Cass. 2748/99).
Venendo al merito, occorre, quindi, verificare se, sulla base della documentazione riposta in atti e alle prove assunte nel corso del procedimento, la parte ricorrente abbia compiutamente assolto al proprio onere probatorio di dimostrare l'effettivo espletamento di attività lavorativa nel settore agricolo, anche al fine di ottenere le prestazioni oggetto di recupero per indebito.
Orbene, nel caso di specie, l'attore ha assolto al proprio onere probatorio mentre l' - CP_3 che, sebbene convenuto, è l'attore sostanziale nel presente giudizio - non costituendosi in giudizio e non avendo, quindi, prodotto gli accertamenti ispettivi (che hanno portato alla conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata al ricorrente) e che ha determinato l' a disporre il recupero delle “somme indebitamente percepite su CP_3 prestazione disoccupazione agricola del sig. n. 2014629508155”, Parte_1 non ha assolto in alcun modo al proprio onere probatorio.
Va ribadito che l'accertamento ispettivo non è stato depositato in atti e quindi in questo procedimento non può in alcun modo essere valorizzato quell'orientamento giurisprudenziale che attribuisce ad esso un indubbio valore probatorio, sia per la natura delle attività espletate dai verbalizzanti e sia per le dichiarazioni dagli stessi raccolte nell'immediatezza dei fatti dai soggetti interessati;
né è possibile valorizzare l'assenza di querela di falso avverso l'accertamento ispettivo proprio perché quest'ultimo non è mai entrato a far parte del presente giudizio.
Viceversa all'udienza del 19.6.2025 la teste – datrice di lavoro del Testimone_1 ricorrente – ha riferito “sono titolare di una azienda agricola sita a Cuma;
da più di 60 anni;
coltiviamo agrumi, patate, pomodori, zucchine, melanzane e fagiolini;
per noi ha lavorato nell'anno 2013 il sig. che lavorava sia per me che per mia suocera in due Parte_1 terreni confinanti;
lo nel 2013 ha lavorato tutti i mesi dell'anno; raccoglieva la frutta Pt_1
e le patate ed altro, tagliava l'erba, zappava, innaffiava e puliva”.
In assenza di elementi contrari non può che prestarsi fede a quanto dichiarato dalla parte attrice e non essendo emersi rapporti di stretta parentela tra lo e la datrice Parte_1 di lavoro non può che accogliersi il ricorso. Testimone_1
Dalla prova orale raccolta nel corso dell'attività istruttoria è emerso che effettivamente
[...]
ha svolto attività lavorativa agricola di tipo subordinato dell'azienda Parte_1 agricola di avente sede in Cuma;
dalle stesse si evince, altresì, che lo Testimone_1 stesso ha svolto mansioni di operaio addetto alla raccolta di frutta, patate ed altro ed a tagliare l'erba, zappare, innaffiare ed anche a fare pulizia e tanto per tutto l'anno 2013. La testimonianza raccolta è stata- sepur succinta - sufficientemente precisa in ordine ai mesi di lavoro effettuati dal ricorrente, ai compiti ed alle mansioni svolte ed alla sottoposizione, infine, dello stesso alle direttive della datrice di lavoro.
A fronte di testimonianza sufficientemente precisa vi è stato – come già osservato - da parte dell' , un totale vuoto probatorio. CP_3
Infatti, deve essere rimarcato, che i dati forniti in ricorso ed emersi nel corso del processo sono rimasti del tutto incontestati anche a causa della mancata costituzione della parte convenuta e, pertanto, vanno considerati come pacificamente acquisiti.
Appare evidente, allora, dal complesso delle prove acquisite al fascicolo processuale che la parte ricorrente ha svolto nell'anno 2013 lavoro come bracciante agricolo iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del comune di residenza e nell'arco di tempo precisato in ricorso e che lo stesso abbia diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza.
Del resto non può che essere valutato, come la legge consente, anche il comportamento processuale della parte convenuta, la quale, non ha mai partecipato alle udienze istruttorie preferendo rimanere contumace. E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass.
7.3.1987 n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce, nel caso di specie, “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso e dettagliato.
Alla luce di ciò può trovare accoglimento la domanda dello e, pertanto, Parte_1 deve essere dichiarata l'illegittimità, per le ragioni sopra illustrate, della pretesa avanzata dall' di restituzione di: €. 2.394,37 sulla prestazione cat. DSAGR n. 2014629508155 CP_3 per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013; va, altresì, dichiarato il suo diritto ad ottenere le conseguenti prestazioni previdenziali ed in particolare la disoccupazione agricola relativa all'anno 2013, essendo risultate, all'esito dell'istruttoria, provate le circostanze affermate nello scritto difensivo introduttivo del giudizio. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'illegittimità della pretesa avanzata dall' CP_3 di restituzione di: €. 2.394,37 sulla prestazione cat. DSAGR n. 2014629508155 per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 e va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente Parte_1 ad ottenere la disoccupazione agricola relativa all'anno 2013;
[...]
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro CP_3
1.000/00 per onorario di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione. Napoli 1.12.2025
Il Giudice
ER IL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. ER IL, preso atto della comparizione della parte ricorrente mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3038/2024 r.g.a.p. dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. ), elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 in Napoli alla Via Arenaccia, 67 presso l'Avv. Sergio D'Andrea dal quale è rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, con l'assistenza del patronato CP_1
(comunicazioni alla mail : alla pec: Email_1
e al fax n. 081.282309) Email_2 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 convenuto contumace
Conclusioni delle parti per parte ricorrente:
“2) dichiarare la illegittimità, PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE, della pretesa avanzata dall' di restituzione di: €. 2.394,37 sulla prestazione cat. DSAGR n. CP_3
2014629508155 per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013;4) condannare altresì l' al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ad CP_3 esso AVV. SERGIO D'ANDREA anticipatario;
5) manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui alla dichiarazione di seguito sottoscritta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 08.02.2024, il ricorrente assumeva: Parte_1
- che l' , con nota del 03.04.2023, gli aveva richiesto l'importo di €. 2.394,37 per somme CP_3 indebitamente percepite sulla prestazione disoccupazione agricola n. 2014629508155, per un presunto disconoscimento parziale delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale per l'anno 2013;
- di avere proposto, a mezzo dell'ente di patronato – sede zonale di Qualiano - in data CP_1
06.09.2023, ricorso amministrativo al Comitato Prov.le ; CP_3
- di aver diffidato l' dal procedere al recupero del presunto credito in quanto, CP_3 contrariamente a quanto asserito dall' , era sussistente il rapporto di lavoro con l'azienda CP_3 agricola di riferimento;
- di avere eccepito la netta prescrizione tenuto conto del decorso non solo della prescrizione annuale ma anche di quella ordinaria decennale rispetto al periodo in contestazione;
- che, ciononostante, il suddetto Comitato provinciale dell' in data 12.12.2023 aveva CP_3 respinto il ricorso “non essendo emerso, a suo dire, elementi utili per riformare il giudizio espresso in prima istanza;
- che la pretesa dell' è assolutamente infondata e pretestuosa e nulla è dovuto all' CP_3 CP_3 per i motivi di fatto e di diritto diffusamente illustrati nel ricorso.
Con decreto del 19.2.2024 la prima udienza veniva fissata per la data del 26.9.2024; con ordinanza emessa in tale ultima data lo scrivente dichiarava la contumacia dell' CP_3
(regolarmente evocato in giudizio e non costituito) e rinviava la causa all'udienza del
6.3.2025 per la decisione.
Con successiva ordinanza lo scrivente ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova orale ammetteva la prova per testi come richiesta dalla parte ricorrente e rinviava per ascoltare la teste – Via Cupa della Torretta n. 27 – Bacoli /(NA) su tutti i capi di prova Testimone_1 indicati nel ricorso e rinviava, a tal fine, la causa all'udienza del 19.6.2025 ore 09.30 (udienza nella quale effettivamente deponeva la teste . Tes_1
La causa veniva, quindi, rinviata per la discussione al 30.10.2025 con termine per note.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna della motivazione.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. In primo luogo deve essere osservato che non è maturata alcun termine di prescrizione: il pagamento da parte dell' della prestazione Disoccupazione Agricola ha riguardato il CP_3 periodo compreso tra il 1.1.2013 ed il 31.12.2013 mentre il primo atto interruttivo della prescrizione, contenente l'avviso al ricorrente di aver ricevuto – a giudizio dell' - un CP_3 pagamento non dovuto della prestazione per un importo complessivo di euro 2.394,37, è stato pacificamente ricevuto in data 3.4.2023 con la seguente motivazione: “Revoca dis.agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione prot N
3 elenco var-15/12/2015;
- Revoca assegni al nucleo familiare a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione prot N
3 elenco var-15/12/2015”.
A ben vedere il termine ordinario di prescrizione decennale nel periodo compreso tra il pagamento (certamente successivo al dicembre 2013) e la comunicazione di indebito del
3.4.2023 non è affatto decorso. Ciò chiarito, va osservato, sempre con riferimento alla prescrizione, che, pur nella consapevolezza di una non univoca giurisprudenza, il decidente ritiene condivisibile il CP_ principio secondo cui l'azione od eccezione con la quale l' intenda far accertare la nullità, totale o parziale, della posizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza del rapporto di lavoro sottostante, sia imprescrittibile, ai sensi dell'art. 1422 cc, ancorché sia assoggettata a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 cc, l'azione di ripetizione dei contributi indebitamente versati (Cass. 7043/10; contra, Cass. 2748/99).
Venendo al merito, occorre, quindi, verificare se, sulla base della documentazione riposta in atti e alle prove assunte nel corso del procedimento, la parte ricorrente abbia compiutamente assolto al proprio onere probatorio di dimostrare l'effettivo espletamento di attività lavorativa nel settore agricolo, anche al fine di ottenere le prestazioni oggetto di recupero per indebito.
Orbene, nel caso di specie, l'attore ha assolto al proprio onere probatorio mentre l' - CP_3 che, sebbene convenuto, è l'attore sostanziale nel presente giudizio - non costituendosi in giudizio e non avendo, quindi, prodotto gli accertamenti ispettivi (che hanno portato alla conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata al ricorrente) e che ha determinato l' a disporre il recupero delle “somme indebitamente percepite su CP_3 prestazione disoccupazione agricola del sig. n. 2014629508155”, Parte_1 non ha assolto in alcun modo al proprio onere probatorio.
Va ribadito che l'accertamento ispettivo non è stato depositato in atti e quindi in questo procedimento non può in alcun modo essere valorizzato quell'orientamento giurisprudenziale che attribuisce ad esso un indubbio valore probatorio, sia per la natura delle attività espletate dai verbalizzanti e sia per le dichiarazioni dagli stessi raccolte nell'immediatezza dei fatti dai soggetti interessati;
né è possibile valorizzare l'assenza di querela di falso avverso l'accertamento ispettivo proprio perché quest'ultimo non è mai entrato a far parte del presente giudizio.
Viceversa all'udienza del 19.6.2025 la teste – datrice di lavoro del Testimone_1 ricorrente – ha riferito “sono titolare di una azienda agricola sita a Cuma;
da più di 60 anni;
coltiviamo agrumi, patate, pomodori, zucchine, melanzane e fagiolini;
per noi ha lavorato nell'anno 2013 il sig. che lavorava sia per me che per mia suocera in due Parte_1 terreni confinanti;
lo nel 2013 ha lavorato tutti i mesi dell'anno; raccoglieva la frutta Pt_1
e le patate ed altro, tagliava l'erba, zappava, innaffiava e puliva”.
In assenza di elementi contrari non può che prestarsi fede a quanto dichiarato dalla parte attrice e non essendo emersi rapporti di stretta parentela tra lo e la datrice Parte_1 di lavoro non può che accogliersi il ricorso. Testimone_1
Dalla prova orale raccolta nel corso dell'attività istruttoria è emerso che effettivamente
[...]
ha svolto attività lavorativa agricola di tipo subordinato dell'azienda Parte_1 agricola di avente sede in Cuma;
dalle stesse si evince, altresì, che lo Testimone_1 stesso ha svolto mansioni di operaio addetto alla raccolta di frutta, patate ed altro ed a tagliare l'erba, zappare, innaffiare ed anche a fare pulizia e tanto per tutto l'anno 2013. La testimonianza raccolta è stata- sepur succinta - sufficientemente precisa in ordine ai mesi di lavoro effettuati dal ricorrente, ai compiti ed alle mansioni svolte ed alla sottoposizione, infine, dello stesso alle direttive della datrice di lavoro.
A fronte di testimonianza sufficientemente precisa vi è stato – come già osservato - da parte dell' , un totale vuoto probatorio. CP_3
Infatti, deve essere rimarcato, che i dati forniti in ricorso ed emersi nel corso del processo sono rimasti del tutto incontestati anche a causa della mancata costituzione della parte convenuta e, pertanto, vanno considerati come pacificamente acquisiti.
Appare evidente, allora, dal complesso delle prove acquisite al fascicolo processuale che la parte ricorrente ha svolto nell'anno 2013 lavoro come bracciante agricolo iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del comune di residenza e nell'arco di tempo precisato in ricorso e che lo stesso abbia diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza.
Del resto non può che essere valutato, come la legge consente, anche il comportamento processuale della parte convenuta, la quale, non ha mai partecipato alle udienze istruttorie preferendo rimanere contumace. E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass.
7.3.1987 n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce, nel caso di specie, “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso e dettagliato.
Alla luce di ciò può trovare accoglimento la domanda dello e, pertanto, Parte_1 deve essere dichiarata l'illegittimità, per le ragioni sopra illustrate, della pretesa avanzata dall' di restituzione di: €. 2.394,37 sulla prestazione cat. DSAGR n. 2014629508155 CP_3 per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013; va, altresì, dichiarato il suo diritto ad ottenere le conseguenti prestazioni previdenziali ed in particolare la disoccupazione agricola relativa all'anno 2013, essendo risultate, all'esito dell'istruttoria, provate le circostanze affermate nello scritto difensivo introduttivo del giudizio. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
a) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'illegittimità della pretesa avanzata dall' CP_3 di restituzione di: €. 2.394,37 sulla prestazione cat. DSAGR n. 2014629508155 per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013 e va, quindi, dichiarato il diritto del ricorrente Parte_1 ad ottenere la disoccupazione agricola relativa all'anno 2013;
[...]
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro CP_3
1.000/00 per onorario di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con attribuzione. Napoli 1.12.2025
Il Giudice
ER IL