Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2989 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...] il [...] e residente a [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via F. Acri,3 presso lo studio dell' C.F._1
Avv. Attilio Nunziata che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente
Nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dai dott. Serena Cianflone e Gaetano Bonofiglio, funzionari delegati ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., con domicilio eletto in Cosenza, via Romualdo Montagna n. 13
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 24/7/2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, il
[...]
esponendo di prestare servizio in qualità di docente di scuola primaria per Controparte_1
oltre accessori di legge e vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Il , costituendosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la Controparte_1 peculiarità dell'insegnamento della religione cattolica;
in via subordinata ha chiesto che il danno sia liquidato nella misura minima, eccependo altresì la prescrizione dei crediti maturati nel quinquennio ovvero nel decennio anteriore alla notifica del ricorso.
La causa, matura per la decisione sulla base dei documenti depositati, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
***
È pacifico che per quasi vent'anni il convenuto non abbia mai bandito concorsi per CP_1
l'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti di religione: l'ultimo concorso era stato bandito nel 2004 e solo nel maggio del 2024 risulta essere stato bandito un nuovo concorso, secondo quanto
Cont dedotto dal che indica il bando n. 1328 del 29.5.2024 per il reclutamento straordinario degli insegnanti di religione cattolica.
Parte ricorrente chiede la condanna del al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione CP_1
dei contratti a termine. Dalla documentazione allegata agli atti di causa si evince lo svolgimento da parte attrice di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica sin dall'anno scolastico
2015/16 e, di poi, in maniera continuativa sino al corrente anno scolastico per lo svolgimento di incarico di supplenza annuale su organico di diritto (cfr. stato matricolare allegato agli atti).
Tanto premesso, la domanda è nel merito fondata e merita accoglimento per le seguenti ragioni.
La regolazione del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica in Italia trova fondamento nel concordato lateranense e nel relativo protocollo addizionale reso esecutivo e ai sensi della legge 25 Marzo 1985 numero 121 nonché nell'intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della conferenza episcopale italiana resa esecutiva con dpr 16 dicembre 1985 numero 751.
Più nello specifico il disposto dell'articolo 309 comma 2 decreto legislativo n. 297 del 1994, Testo
Unico in materia di istruzione, prevede per l'insegnamento della religione cattolica che il capo di istituto conferisce incarichi annuali di intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1. Successivamente è intervenuta la L. n. 186 del 2003 che, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, ha introdotto la distinzione tra docenti di ruolo assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto di lavoro a tempo determinato;
agli insegnanti di ruolo, salvo quanto stabilito dalla stessa legge, trova applicazione la normativa generale dettata dal testo unico sulla scuola e dalla contrattazione collettiva. La dotazione organica dei posti a tempo indeterminato articolata su base regionale è determinata nella misura del 70% dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti.
Ai posti di ruolo a tempo indeterminato si accede attraverso concorsi per titoli ed esami da indire su base regionale con frequenza triennale ( art. 3 comma 2 L. 186/ 2003); viene ribadita la necessità del possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio che a norma del protocollo addizionale al concordato lateranense è prescritto per tutti gli insegnanti, dunque anche a tempo determinato;
la revoca della suddetta idoneità comporta la risoluzione del rapporto di lavoro (art. 3 comma 9). La stessa legge prescrive poi che per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici su indicazione del dirigente regionale d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio;
conformemente prevede la contrattazione collettiva.
Tale sistema - con l'articolazione tra il 70% ruolo e il 30% contratti a termine - come evidenziato nella difesa del governo italiano dinanzi alla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, appare funzionale alla gestione di una esigenza particolare di flessibilità che, a fronte di una domanda da parte degli utenti “imprevedibile ed estremamente mutevole nel tempo anche a breve termine poiché dipenderebbe in modo integrale dalla scelta degli alunni e/o dei loro genitori di avvalersi o no di detto insegnamento”, consente di adeguare il numero necessario di insegnanti semplicemente non rinnovando un numero di contratti annuali, anziché risolvendo contratti a tempo indeterminato, consentendo così di “rispondere in modo adeguato alla contrazione della domanda di insegnamento della religione cattolica dovuta a detta facoltatività” (punto 99 della sentenza della Corte di Giustizia
UE 13.1.2022, causa C-282/19). In ragione di ciò la peculiare normativa nazionale italiana - da considerare come speciale ed eccezionale rispetto alle ordinarie regole di reclutamento del personale docente - non pone limiti alla reiterazione dei contratti di lavoro a termine per gli insegnanti di religione cattolica, impedita solo nel caso di perdita di idoneità al suddetto insegnamento dunque di regola destinati a essere rinnovati di anno in anno.
Il punto nodale della questione analizzato dalla Corte di Giustizia consiste nella verifica della compatibilità della descritta normativa nazionale italiana con la direttiva euro unitaria sul contratto di lavoro a tempo determinato, sotto il centrale profilo della prevenzione degli abusi.
La Corte di Giustizia ha ritenuto che la particolare esigenza di flessibilità nel settore dell'insegnamento della religione cattolica possa giustificare oggettivamente il ricorso a una successione di contratti a termine in quel settore alla luce della clausola 5, punto 1 lettera a) dell'Accordo quadro. Non si può invece ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato vengano utilizzati per realizzare compiti che rientrano nella normale attività di insegnamento. Ne deriva invece la necessità di verifica in concreto da parte del giudice nazionale di rinvio;
infatti “occorre a tal fine esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso” al fine di stabilire se vi è stato un abuso dell'utilizzo dei contratti a termine. Invero, prosegue la Corte, se le ragioni obiettiva c'è l'abuso in linea principio è escluso “a meno che un esame globale delle circostanze sottese al rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui trattasi riveli che le prestazioni richieste al lavoratore non corrispondano ad una mera esigenza temporanea”.
La Corte di Giustizia ha in dispositivo dichiarato che “la normativa italiana che consente incondizionate assunzioni a termine successive degli insegnanti di religione della scuola pubblica contrasta con l'accordo quadro europeo sul contratto di lavoro a tempo determinato”.
Si tratta, come osservato correttamente in dottrina, di un dispositivo che si presta a qualche ambiguità, giacché, se nella motivazione si fa riferimento alla necessità di un accertamento in concreto da parte del giudice nazionale dell'uso illegittimo del contratto a termine, poi nel dispositivo sembra che la specifica normativa italiana sul rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica venga tout court ritenuta in contrasto con la direttiva europea.
Tuttavia, osserva la stessa dottrina, il dispositivo va letto proprio attraverso la motivazione della sentenza, in base alla quale si ricava che l'esigenza di flessibilità del settore può costituire ragioni obiettive ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo quadro, tanto da giustificare il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, soltanto attraverso un esame in concreto di tutte le circostanze da parte del giudice nazionale si può giungere ad accertare la presenza di un abuso nell'utilizzo del contratto a tempo determinato.
Ebbene, la Cassazione nel 2022 ha individuato all'interno della normativa nazionale italiana la misura idonea a prevenire i suddetti abusi nell'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi ritenuti funzionali anche all'evolversi di quelle docenze a tempo determinato verso il ruolo;
si tratta secondo la Corte di una regola che costituisce “cerniera ineludibile di ragionevolezza”. La Corte di Cassazione giunge a ritenere integrata un'ipotesi di abuso di utilizzo di contratti a termine lesiva dell'accordo quadro nella mancata indizione dei concorsi a cadenza triennale, giacché l'ultimo è stato tenuto nel lontano 2004 in violazione così di quanto previsto dalla legge.
Si richiama pertanto, anche ai sensi dell'art. 118 dis. Att c.p.c., l'ampia motivazione della sentenza
5.8.2022, n. 24393, nella quale, premessa la speciale disciplina sugli insegnanti di religione cattolica sopra richiamata, si legge:
“31. La Corte di Giustizia ha intanto escluso che, rispetto al tema da affrontare, rivesta importanza la specialità del sistema derivante dal fatto che l'insegnamento della materia è condizionato dal permanere dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.
32. Tale peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finisce per essere sostanzialmente neutra sotto il profilo del pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non può come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine.
33. La Corte di Giustizia vuol dire che la previsione per qualsiasi docente del rilascio iniziale fino a revoca, non essendo soggetta a controllo con cadenza pari alla durata dei contratti a tempo determinato, che, come si è detto, è annuale, non ha alcun rilievo nella dinamica dei rinnovi ed opera estemporaneamente ed in modo uguale per i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato, allorquando in concreto emergano criticità sul punto.
34. Di conseguenza, la Corte di Giustizia ha precisato (non diversamente da quanto ritenuto in altra ipotesi da Cass. 10 gennaio 2028, n. 343) che il tema di rilievo attiene alla compatibilità della regolazione nazionale del diritto del lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.
35. In tale prospettiva dalla pronuncia si possono enucleare alcune conclusioni di fondo, da cui deve muovere il ragionamento e che sono le seguenti. a) I fattori di oscillazione delle esigenze di docenti di religione cattolica "attestano, nel settore dell'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che
è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce della clausola 5, punto 1, lett.
a), dell'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia" (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il 70% (ruolo) e il 30% (contratti a termine);
b) Tuttavia "l'osservanza della clausola 5, punto 1, lett. a), dell'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Servicios Publicos e
Acciona Agua, C-550/19, EU:C:2021:514, punto 63 e giurisprudenza ivi citata)", occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia "tutto quanto (gli) compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza del 24 giugno 2021, Obras y Servicios)", procedendo ad
"esaminare di volta in volta tutte le circostanze del caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro";
c) Il giudice interno è chiamato a verificare se "non esistano "norme equivalenti per la prevenzione degli abusi", ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro" (punto 116);
d) Il giudice interno deve "interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" (punto 118), curando peraltro ("vegliando") di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso "non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato", dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso
(punto 117).
36. Il ragionamento di diritto interno impone di richiamare le caratteristiche del reclutamento e dell'utilizzazione dei docenti di religione. 37. Come si è in precedenza sottolineato e come rilevato anche dalla Corte di Giustizia, in ragione del combinarsi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
38. In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali. Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
39. Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno (30%) che
è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente.
40. E' pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
41. Da ciò deriva una prima importante conclusione.
42. Infatti, ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti "annuali" comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di "vegliare" su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.
43. Tale salvaguardia delle utilità esistenti - nell'impossibilità di conversione, su cui si tornerà e nell'insussistenza di misure di stabilizzazione straordinarie - è impossibile, se non escludendo che la prosecuzione dei rapporti ed il loro rinnovo automatico, in qualunque forma essa avvenga, sia in sé ragione di illegittimità.
44. Il rilievo esclude altresì di poter ritenere illegittime, per contrasto con l'ordinamento Eurounitario, le previsioni della contrattazione collettiva da cui discende tale possibilità di un rinnovo automatico costante e sine die, trattandosi peraltro, come già ebbe e rilevare Corte Costituzionale 390/1999 cit., di misure più di favore che penalizzanti. 45. Il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura del sistema conseguente alla pronuncia della Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali.
46. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30% non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà.
47. Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare.
48. I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dalla L. n. 186 del 2003, artt. 4 comma 3 . Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l. 29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi del personale di ruolo: medesimo c.c.n.l., art. 17, comma 1).
49. Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, del c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.
50. Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni - tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti.
51. L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 del 2006 art . 3 comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo. 52. Ne' è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi.
53. Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari.
D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. n. 186 del 2003, un solo concorso, nell'ormai lontano
2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento CP_1
complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
54. In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore.
55. Abuso che deve trovare un rimedio sanzionatorio nell'ordinamento interno e di ciò si dirà.
56. Ne' ha rilievo la circostanza che, in ipotesi, il singolo docente avesse partecipato al concorso del
2004 e potesse sperare, di fatto, di transitare in ruolo per effetto di quell'originaria procedura ed in ragione dell'inerzia del rispetto alle successive indizioni. CP_4
57. Non è quello, infatti, il percorso normativo che la L. n. 186 del 2003 cui deve farsi riferimento, ha disegnato, tra l'altro coerentemente con l'esigenza di valutazione aggiornata sulla professionalità dei prescelti.
58. Pertanto, a fronte di una mera possibilità di fatto ed al di là dell'eccezionale evoluzione verso il ruolo recentemente prevista dal legislatore per effetto ancora di quell'unico concorso (v. il D.L. n. 126 del 2019, art.
1-bis, comma 3, quale convertito in L. n. 159 del 2019, che ha consentito immissioni in base al concorso del 2004, nelle more della celebrazione del concorso a venire) restava e resta, fino a che l'assunzione in quel modo non risulti concretamente avverata, l'interesse alla regolare indizione dei concorsi, così come il riconnesso abuso conseguente all'inosservanza del sistema ordinario, su base triennale, di selezione ed assunzione.
59. Vi è tuttavia da considerare anche l'altra ipotesi che consegue al sistema esistente.
60. Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può infatti determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni.
61. In tali casi la precarietà si manifesta proprio attraverso un'utilizzazione dei docenti interessati che ha luogo con discontinuità e solo quando vi sia bisogno di essi.
62. Con tutta probabilità, si tratta di ipotesi numericamente marginali, ma sicuramente destinate a ricorrere, data l'organizzazione del sistema, soggetto agli effetti delle dilatazioni e restrizioni annue del fabbisogno e che la stessa norma collettiva evidentemente contempla, quando prevede la conferma a condizione che "permangano le condizioni (v. disponibilità del posto, n.d.r.) ed i requisiti (v. idoneità all'insegnamento, n.d.r.) prescritti dalle vigenti disposizioni di legge".
63. L'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale.
64. Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà.
65. Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.
66. Si tratta di ragionamento per certi versi analogo a quello che fu svolto da questa S.C. per l'utilizzazione reiterata di contratti a termine su posti vacanti nel sistema scolastico generale e già allora si rilevò la coerenza anche con il limite massimo di trentasei mesi fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato per lo svolgimento di mansioni equivalenti alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4-bis, introdotto dalla L. n. 247 del 2007, e da ultimo D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 19 comma 2), per affermare che "la complessiva durata massima di trentasei mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale
è configurabile l'abuso" (così, ancora Cass. 22552/2016 cit.).
67. Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee.
68. La stessa Corte di Giustizia sottolinea come il ricorrere di "esigenze provvisorie" (punto 106) sia da ritenere in linea con il rispetto della clausola 5, punto 1 dell'Accordo Quadro;
per l'effetto, va da sé che quanto corrisponda ad esigenze di tal fatta non possa dirsi abusivo, proprio perché riguardante contratti ab origine instaurati nella consapevolezza di ambo le parti di una loro durata limitata nel tempo e della rispondenza ad esigenze transitorie.
69. E' il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricato, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali, sempre per l'assunzione in ruolo.
70. In tali ipotesi, l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del
, come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo determinato CP_1
legittimati da specifiche "causali" e la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si è detto, restando a tali fini del tutto neutra.
71. Conclusioni queste ultime che si pongono nel solco di quanto da questa S.C. già ritenuto allorquando si è statuito che, nel sistema proprio dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato (Cass. 1066/2016, cit.), nel senso che gli incarichi a termine devono coprire l'intero anno scolastico fino al 31.8 (in quella sede fu infatti ritenuta l'illegittimità di contratti conclusi tout court da ottobre-novembre fino a giugno dell'anno successivo), ma si è altresì precisato che andava nel caso concreto esclusa la ricorrenza delle esigenze temporanee quali tipizzate dalla contrattazione collettiva ivi applicabile (comparto enti locali, in quanto la causa riguardava l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia comunali) secondo modalità non dissimili dalla casistica (sostituzioni; attesa esito concorso etc.) qui ritenuta pertinente.
72. Venendo al piano dei rimedi, l'elaborazione giurisprudenziale e normativa conosce un ventaglio di possibili reazioni, che vanno dalla trasformazione ipso iure in rapporti a tempo indeterminato, alla stabilizzazione mediante procedure straordinarie destinate ai precari o infine al risarcimento del danno.
73. La Corte di Giustizia ha fatto espresso riferimento alla conversione, ma tale misura, rispetto al pubblico impiego, incontra l'ostacolo della previa necessità di concorso, in sé non superabile, stante il tenore dell'art. 97 Cost., in assenza di espressa previsione in tal senso della legge, la quale viceversa prevede che "la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione" (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5).
74.D'altra parte, la Corte di Giustizia ha già ritenuto che il divieto di conversione, nell'ambito dei rapporti di impiego pubblico, dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non violi la disciplina Europea in materia di contratto di lavoro a termine contenuta nell'Accordo Quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE (ex multis Corte di Giustizia 7 settembre 2006, e;
Corte di Per_1 Per_2
Giustizia 7 settembre 2006, ) e ciò anche con riferimento al settore scolastico (Corte di Per_3
Giustizia 7 marzo 2018, ). Per_4
75. Parimenti, la stabilizzazione mediante procedure concorsuali straordinarie rientra nella discrezionalità del legislatore né è manifestamente permesso, data la diversità, specialità ed eccezionalità di tali forme di acquisizione ai ruoli, ragionare in termini di estensione di reclutamenti straordinari svoltisi per i docenti soggetti al regime generale scolastico (v. la L. n. 107 del 2015, art. 1, commi 95 e segg., che fa chiaramente riferimento ed al relativo regime in cui non sono ricompresi i docenti di religione) o attraverso un raffronto ex art. 3 Cost., rispetto a questi ultimi, al fine della proposizione di questione di legittimità costituzionale sul punto.
76. Resta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.
77. Si tratta dei noti principi di cui a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto" in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla "prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.".
78. Analogo rimedio è già stato riconosciuto in sé idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di Giustizia 7 marzo 2018, ) e lo è dunque certamente Per_4
anche rispetto ai docenti di religione, chiudendo così ad ogni ragionamento fondato su improprie assimilazioni tra i diversi settori del lavoro pubblico e del lavoro privato e tra le diverse misure di reazione, rispetto alla contrattazione a termine ed alle illegittimità che possono evidenziarsi, nell'uno o nell'altro regime. 79. In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. . CP_5
L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive.
80. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. , se in concreto abbia CP_5
lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.
81. Tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità.
82. Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. (ora D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), attraverso l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al "comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato.
83. I predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815).
84. Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire
"un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio
1966, n. 604, art. 8", sicché la misura "edittale" è solo quella di cui alla L. n. 183 del 2010, predetti art. 32, comma 5, e D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come
è reso evidente dalla concatenazione logica delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l'indennità di cui a quella norma e non l'indennità, non a caso definita espressamente come "onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori. 85. In chiusura, si osserva che il sistema nel suo complesso, quale sopra delineato, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1.
86. Il possibile reiterarsi dei rapporti a termine si riconnette infatti, per i docenti di religione, ad una regola di rinnovo automatico, su un'ampia dotazione (30%) dei "posti funzionanti" e ciò assicura elementi di stabilità, estranei alla reiterazione tout court che fu ritenuta illegittima da Corte
Costituzionale 20 luglio 2016, n. 187, per quanto accade nel sistema generale della scuola pubblica.
87. Certamente, la regola sulla concorsualità triennale, tra l'altro ulteriormente declinata, con le modifiche apportate dalla L. n. 159 del 2019, art.
1-bis, comma 2, nel senso della possibile riserva della metà dei posti al personale munito già di una certa anzianità di servizio, costituisce cerniera ineludibile di ragionevolezza, in quanto è attraverso essa che si garantisce il necessario strumento di sviluppo dalla precarietà al ruolo;
tale concorsualità triennale, con la regola risarcitoria che ne consegue, può inoltre essere tale da assicurare un effetto dissuasivo da ulteriori inadempienze agli obblighi di reclutamento a tempo indeterminato.
88. Quella regola, come si è detto non osservata, è tuttora vigente e la L. n. 228 del 2021, art. 5, comma 3, ha soltanto previsto una dilazione a tutto il 2022 per lo svolgimento del concorso a venire.
89. Altrettanto certamente, ci si dovrebbe diversamente interrogare se un diverso assetto facesse venire meno la previsione sulla regolare cadenza concorsuale o dilazionasse oltre modo lo svolgimento dei concorsi, ma non è questa la realtà normativa attuale.
90. Il riconoscimento di diritti risarcitori nei termini del c.d. danno Eurounitario completa poi la capacità dissuasiva del sistema rispetto ai casi in cui il superamento del triennio avvenga rispetto a rapporti discontinui e per effetto del determinarsi, in taluni periodi, di eccedenza del posto già attribuito al docente non di ruolo.
91. Tutto ciò consente, dunque, di definire i seguenti principi:
"Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli". "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n.
81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso CP_1
nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
92. Venendo al caso concreto, la decisione della Corte territoriale non è conforme ai principi sopra esposti, avendo escluso l'esistenza dell'abuso derivante dalla successione dei contratti a termine nonostante la loro reiterazione continua e la mancata indizione di concorsi per l'assunzione in ruolo dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), senza dare rilievo alla eventuale durata complessiva ultratriennale del rapporto a termine”.
Orbene, tornando al caso di specie, in adesione ai chiari principi affermati dalla Cassazione, accertata, nel caso di specie, l'abusiva reiterazione di contratti a termine nei confronti di parte ricorrente (per gli anni scolastici consecutivi dal 2015/2016 al 2023/2024), in ragione della prolungata mancata indizione del concorso per l'assunzione in ruolo, protrattasi dal lontano 2004 e, dunque, ben oltre il termine triennale, sussiste il diritto della medesima al risarcimento del danno. A tale riguardo, l'eccezione di prescrizione sollevata dal risulta infondata, in ragione del CP_1 carattere permanente dell'illecito, che si protrae per tutto il tempo in cui si verifica l'abusiva precarizzazione, al superamento dei tre anni;
l'illegittimità della condotta del viene infatti CP_1 meno soltanto nel momento in cui viene bandito il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato: pertanto deve escludersi che alcun diritto si sia prescritto.
Accertata, dunque, l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, si tratta di quantificare il danno subito dalla parte ricorrente, in applicazione del criterio indicato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 15/3/2016 n. 5072, vale a dire secondo i parametri dettati dall'art. 32 comma 5 L.
183/2010 (ora art. 28 comma 2 d.lgs. n. 81/2015).
In particolare, secondo le Sezioni Unite” In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito.
Avuto riguardo allo svolgimento da parte attrice di incarico annuale continuativamente per nove anni scolastici consecutivi, senza, circostanza pacifica, che la stessa abbia mai avuto la possibilità di partecipare ad un concorso per l'immissione in ruolo, mai bandito per quasi vent'anni, in violazione della previsione normativa che prevede il concorso con cadenza triennale, tenuto conto della modesta anzianità di servizio della parte ricorrente e, soprattutto, considerato che il danno Euro-unitario si è configurato con il conferimento dell' incarico annuale per l'anno scolastico 18/19 per superamento sei anni del triennio di cui si è detto sopra, deve ritenersi congrua ed adeguata a sanzionare l'abuso un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
La decisione sulle spese – liquidate in dispositivo – segue la regola della soccombenza, con distrazione a favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta e dichiara l'abusiva reiterazione di contratti a termine nel reclutamento della parte ricorrente con incarichi annuali oltre il triennio;
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al ristoro del danno c.d. Euro-unitario e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese che liquida in complessivi € 2.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso C.U. ove versato, Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Cosenza, 7 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Fedora Cavalcanti