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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Massimo Fabio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 8846/2022 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, e (c.f. Controparte_2
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Milano (c.f. ), presso cui sono domiciliati in Milano, P.IVA_3
Via Freguglia n. 1 (FAX: 02.5468004 - PEC: ; Email_1
- opponenti - contro p.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 P.IVA_4
Sig. con sede legale in 21012 - CA AG (VA), Via G. Controparte_4
Matteotti n. 67, rappresentata e difesa dall'Avv. Damon Zangheri (c.f. , presso il quale è elettivamente domiciliata in Varese, Via Volta n. 6 C.F._1
(PEC: ; Email_2
- opposta -
con atto di citazione in opposizione a D.I. notificato il giorno 1.3 2022;
avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1661 (R.G. 39171/2021) in data
16/21.1.2022 del Tribunale di Milano, per € 3.478.633,05 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo di fornitura di 3.320.000 flaconi di gel igienizzante;
Conclusioni di parte opponente:
<
IN VIA PRELIMINARE: previa dichiarazione della incompetenza del Tribunale di Milano ed individuazione del tribunale competente nel Tribunale di Roma, dichiarare nullo (o comunque revocare) il decreto ingiuntivo opposto
NEL MERITO:
- revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto, sulla scorta delle ragioni esposte in narrativa, per insussistenza dei presupposti per ricorrere alla tutela monitoria, ovvero per insussistenza, infondatezza e/o mancanza di prova della pretesa creditoria avversaria, nonché in ragione dell'inadempimento della società opposta rispetto alle obbligazioni assunte;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un credito in favore della società opposta limitarne l'importo a quanto oggettivamente allegato e provato da parte creditrice e, comunque, dichiarare non dovuti gli interessi di mora richiesti, ovvero rideterminarne l'importo tenuto conto di tutto quanto dedotto e argomentato.
Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi di lite>>
Conclusioni di parte opposta:
< così giudicare: in via preliminare
2 -rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte;
-in subordine, nel denegato caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, rimettere la causa al Tribunale ritenuto competente assegnando i termini per la riassunzione della stessa;
-concedere la provvisoria esecutività del decreto;
in via principale e nel merito
-confermare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente condannare l'opponente al pagamento del dovuto;
-in subordine, nel denegato caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, rimettere la causa al Tribunale ritenuto competente assegnando i termini per la riassunzione della stessa;
-sempre in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, accertare il diverso credito vantato dall'odierna opposta nei confronti dell'odierna opponente e conseguentemente condannarla al pagamento del dovuto.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge sia per la fase monitoria che per quella di cognizione ordinaria>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. al Tribunale di Milano (iscritto al n. 39171/2021 R.G.), CP_3
affermatasi creditrice della della somma di €
[...] Controparte_1
3.478.633,05 in linea capitale (oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/02, dalle date di scadenza delle fatture), a titolo di corrispettivo di forniture di n.
3.320.000 flaconi di “gel detergente igienizzante”, ha chiesto e ottenuto ingiunzione (n. 1661 in data 16/21.1.2022), nei confronti della , di pagamento del predetto importo, maggiorato delle spese del Controparte_1
procedimento monitorio.
3 Nell'opporsi all'ingiunzione (che afferma notificata in data 21.1.2022) la
[...]
ha eccepito: Controparte_1
1. l'incompetenza territoriale del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto
(Tribunale di Milano), essendo inderogabilmente competente (ex artt. 25 e 28 c.p.c.) il
Tribunale di Roma, nel cui circondario ha sede l'intimata e opponente e dove deve eseguirsi il pagamento in base alla disciplina di contabilità dello Stato;
2. l'assenza di prova dell'esistenza di un valido rapporto negoziale, dovendo i contratti della Pubblica Amministrazione essere stipulati per iscritto e mancando nella fattispecie la sottoscrizione per accettazione della CP_3
3. il difetto di prova dei quantitativi di prodotto ordinati e consegnati;
4. la non conformità del prodotto fornito dall' alle “specifiche tecniche”, la CP_3 conseguente “sospensione della fornitura, a far data dall'ottobre 2020, nonché la risoluzione”.
Per tali ragioni l'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
costituitasi depositando (con modalità telematica) comparsa di risposta in data CP_3
27.9.2022, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
In particolare ha sostenuto che il contratto venne concluso con le modalità previste dall'art. 1327 c.c., dunque nel luogo in cui ha sede l'opposta, vale a dire CA AG (VA), comune compreso nel circondario di Busto Arsizio: da ciò deriverebbe, ai sensi dell'art. 25
c.p.c., la competenza del Tribunale di Milano. Inoltre ha dedotto che precedente ricorso per decreto ingiuntivo, avente a oggetto il medesimo credito, era stato rigettato dal Tribunale di
Varese sulla base della ritenuta sussistenza della “competenza territoriale inderogabile del
Tribunale di Milano”.
Con riguardo al merito della pretesa creditoria ha dedotto che: Parte_1
- il contratto era stato stipulato su proposta dell'opponente (Lettera di Commessa Prot. n.
1272 del 21.8.2020);
- a esso era stata data esecuzione, con consegna della merce;
- nell'ottobre 2020 il per l'emergenza COVID-19 aveva addirittura Parte_2
chiesto di procedere con consegne extra rispetto a quelle contrattualizzate;
4 - l'esistenza di un rapporto contrattuale trova conferma nella comunicazione di risoluzione della Lettera di Commessa inviata dall'opponente nel dicembre 2020;
- test chimici e microbiologici commissionati da avevano verificato la perfetta CP_3
conformità del prodotto consegnato alle specifiche tecniche della Lettera di Commessa Prot.
n. 1272 del 21 agosto 2020, oltre che la sua elevata capacità di riduzione delle cariche microbiche;
- il controllo “a campione” effettuato dalla committenza su un solo flacone (su 3.320.000) non può considerarsi attendibile e comunque costituirebbe, al più, inadempimento di scarsa importanza.
Per le ragioni sopra riassunte ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_3
Con ordinanza 26.10.2022 il g.i., “ritenuta prima facie fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice (Tribunale di Milano) che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto”, ha negato la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato.
In data 20.7.2023 si è costituito nel presente giudizio anche il , Controparte_2 deducendo di essere succeduto a titolo universale in tutti i rapporti facenti capo all'Unità per il completamento della campagna vaccinale (in precedenza “Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19”), incardinata all'interno dell'Amministrazione centrale facente capo alla Presidenza intimata, Unità soppressa dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 (a decorrere dal 1° luglio 2023).
*
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1661 emesso in data 16/21.1.2022 dal Tribunale di
Milano nel procedimento R.G. 39171/2021 deve essere accolta.
È infatti fondata l'eccezione, sollevata dall'opponente, di incompetenza territoriale del
Giudice che ha adottato l'ingiunzione.
5 Deve innanzitutto considerarsi che è affermazione consolidata della giurisprudenza (anche della Corte di Cassazione) che l'ordinamento (r.d. 2440/1923, contenente le ancora vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) impone la forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., non potendo la volontà di questa essere desunta per implicito da singoli atti, ma dovendo invece essa manifestarsi
<> (ex multis Cass. 20.11.2018 ord.
n. 29988). Inoltre solo la forma scritta rende concretamente possibili i necessari controlli dell'autorità tutoria (Cass. n. 6406/98; Cass. 3662/98; Cass. n. 7997/97; Cass. 7149/95, già richiamate dal provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 633 c.p.c. pronunciato dal
Tribunale di Varese).
Perciò non può ritenersi che il rapporto inter partes sia sorto da contratto stipulato con le modalità previste dall'art. 1327 c.c.
Peraltro, nel caso di specie, la Lettera di Commessa (Prot. n. 1272 del 21.8.2020) non risulta sottoscritta né dal Commissario Straordinario per l'emergenza covid-19, né da CP_3
(doc. 1 di parte opposta).
Deve dunque escludersi che l'applicazione dell'art. 25 c.p.c., norma inderogabile, possa, nella fattispecie, condurre a ritenere sussistente la competenza del Tribunale di Milano (quale
< il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie>>).
La citata disposizione normativa aggiunge che < distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda>>.
Considerato che < della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche
6 diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento>> (Cass. 12.2.2020 ord. n. 3505); considerato altresì che, nella fattispecie, luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e – ora - del è Roma, deve ritenersi che il Giudice che ha emesso Controparte_2
l'ingiunzione opposta non fosse territorialmente competente a pronunciarsi sulla domanda ex art. 633 c.p.c. presentata da CP_3
Ne consegue la revoca del decreto opposto, nullo per incompetenza del Giudice che lo ha emesso.
Attese le ragioni della decisione, considerazioni equitative inducono a compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di opposizione (art. 92 c.p.c. e Corte
Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Controparte_1
revoca
il decreto ingiuntivo n. 1661 (R.G. 39171/2021) in data 16/21.1.2022 del Tribunale di
Milano;
7 compensa
interamente le spese processuali tra le parti.
Milano, 10.4.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
8
Il Tribunale di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Massimo Fabio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 8846/2022 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, e (c.f. Controparte_2
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Milano (c.f. ), presso cui sono domiciliati in Milano, P.IVA_3
Via Freguglia n. 1 (FAX: 02.5468004 - PEC: ; Email_1
- opponenti - contro p.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 P.IVA_4
Sig. con sede legale in 21012 - CA AG (VA), Via G. Controparte_4
Matteotti n. 67, rappresentata e difesa dall'Avv. Damon Zangheri (c.f. , presso il quale è elettivamente domiciliata in Varese, Via Volta n. 6 C.F._1
(PEC: ; Email_2
- opposta -
con atto di citazione in opposizione a D.I. notificato il giorno 1.3 2022;
avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1661 (R.G. 39171/2021) in data
16/21.1.2022 del Tribunale di Milano, per € 3.478.633,05 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo di fornitura di 3.320.000 flaconi di gel igienizzante;
Conclusioni di parte opponente:
<
IN VIA PRELIMINARE: previa dichiarazione della incompetenza del Tribunale di Milano ed individuazione del tribunale competente nel Tribunale di Roma, dichiarare nullo (o comunque revocare) il decreto ingiuntivo opposto
NEL MERITO:
- revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto, sulla scorta delle ragioni esposte in narrativa, per insussistenza dei presupposti per ricorrere alla tutela monitoria, ovvero per insussistenza, infondatezza e/o mancanza di prova della pretesa creditoria avversaria, nonché in ragione dell'inadempimento della società opposta rispetto alle obbligazioni assunte;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un credito in favore della società opposta limitarne l'importo a quanto oggettivamente allegato e provato da parte creditrice e, comunque, dichiarare non dovuti gli interessi di mora richiesti, ovvero rideterminarne l'importo tenuto conto di tutto quanto dedotto e argomentato.
Il tutto con vittoria delle spese e dei compensi di lite>>
Conclusioni di parte opposta:
< così giudicare: in via preliminare
2 -rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte;
-in subordine, nel denegato caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, rimettere la causa al Tribunale ritenuto competente assegnando i termini per la riassunzione della stessa;
-concedere la provvisoria esecutività del decreto;
in via principale e nel merito
-confermare il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente condannare l'opponente al pagamento del dovuto;
-in subordine, nel denegato caso di accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale, rimettere la causa al Tribunale ritenuto competente assegnando i termini per la riassunzione della stessa;
-sempre in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, accertare il diverso credito vantato dall'odierna opposta nei confronti dell'odierna opponente e conseguentemente condannarla al pagamento del dovuto.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge sia per la fase monitoria che per quella di cognizione ordinaria>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. al Tribunale di Milano (iscritto al n. 39171/2021 R.G.), CP_3
affermatasi creditrice della della somma di €
[...] Controparte_1
3.478.633,05 in linea capitale (oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/02, dalle date di scadenza delle fatture), a titolo di corrispettivo di forniture di n.
3.320.000 flaconi di “gel detergente igienizzante”, ha chiesto e ottenuto ingiunzione (n. 1661 in data 16/21.1.2022), nei confronti della , di pagamento del predetto importo, maggiorato delle spese del Controparte_1
procedimento monitorio.
3 Nell'opporsi all'ingiunzione (che afferma notificata in data 21.1.2022) la
[...]
ha eccepito: Controparte_1
1. l'incompetenza territoriale del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto
(Tribunale di Milano), essendo inderogabilmente competente (ex artt. 25 e 28 c.p.c.) il
Tribunale di Roma, nel cui circondario ha sede l'intimata e opponente e dove deve eseguirsi il pagamento in base alla disciplina di contabilità dello Stato;
2. l'assenza di prova dell'esistenza di un valido rapporto negoziale, dovendo i contratti della Pubblica Amministrazione essere stipulati per iscritto e mancando nella fattispecie la sottoscrizione per accettazione della CP_3
3. il difetto di prova dei quantitativi di prodotto ordinati e consegnati;
4. la non conformità del prodotto fornito dall' alle “specifiche tecniche”, la CP_3 conseguente “sospensione della fornitura, a far data dall'ottobre 2020, nonché la risoluzione”.
Per tali ragioni l'opponente ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
costituitasi depositando (con modalità telematica) comparsa di risposta in data CP_3
27.9.2022, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
In particolare ha sostenuto che il contratto venne concluso con le modalità previste dall'art. 1327 c.c., dunque nel luogo in cui ha sede l'opposta, vale a dire CA AG (VA), comune compreso nel circondario di Busto Arsizio: da ciò deriverebbe, ai sensi dell'art. 25
c.p.c., la competenza del Tribunale di Milano. Inoltre ha dedotto che precedente ricorso per decreto ingiuntivo, avente a oggetto il medesimo credito, era stato rigettato dal Tribunale di
Varese sulla base della ritenuta sussistenza della “competenza territoriale inderogabile del
Tribunale di Milano”.
Con riguardo al merito della pretesa creditoria ha dedotto che: Parte_1
- il contratto era stato stipulato su proposta dell'opponente (Lettera di Commessa Prot. n.
1272 del 21.8.2020);
- a esso era stata data esecuzione, con consegna della merce;
- nell'ottobre 2020 il per l'emergenza COVID-19 aveva addirittura Parte_2
chiesto di procedere con consegne extra rispetto a quelle contrattualizzate;
4 - l'esistenza di un rapporto contrattuale trova conferma nella comunicazione di risoluzione della Lettera di Commessa inviata dall'opponente nel dicembre 2020;
- test chimici e microbiologici commissionati da avevano verificato la perfetta CP_3
conformità del prodotto consegnato alle specifiche tecniche della Lettera di Commessa Prot.
n. 1272 del 21 agosto 2020, oltre che la sua elevata capacità di riduzione delle cariche microbiche;
- il controllo “a campione” effettuato dalla committenza su un solo flacone (su 3.320.000) non può considerarsi attendibile e comunque costituirebbe, al più, inadempimento di scarsa importanza.
Per le ragioni sopra riassunte ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_3
Con ordinanza 26.10.2022 il g.i., “ritenuta prima facie fondata l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice (Tribunale di Milano) che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto”, ha negato la provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato.
In data 20.7.2023 si è costituito nel presente giudizio anche il , Controparte_2 deducendo di essere succeduto a titolo universale in tutti i rapporti facenti capo all'Unità per il completamento della campagna vaccinale (in precedenza “Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19”), incardinata all'interno dell'Amministrazione centrale facente capo alla Presidenza intimata, Unità soppressa dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 (a decorrere dal 1° luglio 2023).
*
L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1661 emesso in data 16/21.1.2022 dal Tribunale di
Milano nel procedimento R.G. 39171/2021 deve essere accolta.
È infatti fondata l'eccezione, sollevata dall'opponente, di incompetenza territoriale del
Giudice che ha adottato l'ingiunzione.
5 Deve innanzitutto considerarsi che è affermazione consolidata della giurisprudenza (anche della Corte di Cassazione) che l'ordinamento (r.d. 2440/1923, contenente le ancora vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) impone la forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., non potendo la volontà di questa essere desunta per implicito da singoli atti, ma dovendo invece essa manifestarsi
<> (ex multis Cass. 20.11.2018 ord.
n. 29988). Inoltre solo la forma scritta rende concretamente possibili i necessari controlli dell'autorità tutoria (Cass. n. 6406/98; Cass. 3662/98; Cass. n. 7997/97; Cass. 7149/95, già richiamate dal provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 633 c.p.c. pronunciato dal
Tribunale di Varese).
Perciò non può ritenersi che il rapporto inter partes sia sorto da contratto stipulato con le modalità previste dall'art. 1327 c.c.
Peraltro, nel caso di specie, la Lettera di Commessa (Prot. n. 1272 del 21.8.2020) non risulta sottoscritta né dal Commissario Straordinario per l'emergenza covid-19, né da CP_3
(doc. 1 di parte opposta).
Deve dunque escludersi che l'applicazione dell'art. 25 c.p.c., norma inderogabile, possa, nella fattispecie, condurre a ritenere sussistente la competenza del Tribunale di Milano (quale
< il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie>>).
La citata disposizione normativa aggiunge che < distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda>>.
Considerato che < della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche
6 diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento>> (Cass. 12.2.2020 ord. n. 3505); considerato altresì che, nella fattispecie, luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e – ora - del è Roma, deve ritenersi che il Giudice che ha emesso Controparte_2
l'ingiunzione opposta non fosse territorialmente competente a pronunciarsi sulla domanda ex art. 633 c.p.c. presentata da CP_3
Ne consegue la revoca del decreto opposto, nullo per incompetenza del Giudice che lo ha emesso.
Attese le ragioni della decisione, considerazioni equitative inducono a compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di opposizione (art. 92 c.p.c. e Corte
Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Controparte_1
revoca
il decreto ingiuntivo n. 1661 (R.G. 39171/2021) in data 16/21.1.2022 del Tribunale di
Milano;
7 compensa
interamente le spese processuali tra le parti.
Milano, 10.4.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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