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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 745/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 745/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Claudia Bini, presso il cui studio in Siena, Via della
Sapienza n. 62, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in CP_1 C.F._2
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Duccio Pagni, presso il cui studio in Siena, Viale Vittorio
Emanuele II n. 28, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.4.2025
Per l'Avv. Claudia Bini e per 'Avv. Duccio Pagni, Parte_1 CP_1
hanno concluso chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 5
1. I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove riterrà più opportuno la propria residenza e fermo il vicendevole obbligo di comunicarsi ogni eventuale variazione della propria residenza o del proprio domicilio sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia . Persona_1
2. Il SI. continuerà a vivere nell'immobile dal lui condotto in locazione in CP_1
Asciano, loc, Arbia in Via Lauretana n.52 La SI.ra , sarà libera di fissare la Parte_1
propria residenza nella provincia di Siena unitamente alla figlia Per_1
3. La minore sarà prevalentemente collocata presso l'abitazione della madre, Persona_1
con cui manterrà la residenza anagrafica.
4. La minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali eserciteranno in pari grado la responsabilità genitoriale. In ragione di tale affidamento condiviso, si prevede che entrambi i genitori dovranno contribuire alla crescita ed all'educazione della figlia e dovranno pertanto consultarsi per qualsiasi decisione particolarmente importante che riguardi la formazione, l'istruzione e la salute della stessa. Così come stabilito in data 5.10.2023 dal Giudice Tutelare, la madre continuerà a Parte_1
compiere gli atti di ordinaria amministrazione a favore della figlia in autonomia rispetto al padre per ciò che concerne salute, scuola, questioni burocratiche. Ciascun genitore dovrà favorire il rapporto affettivo di con l'altro genitore e con la rispettiva famiglia Per_1
d'origine ed entrambi dovranno evitare di coinvolgere la minore in eventuali future discussioni che possano insorgere tra di loro, onde evitare alla figlia possibili conflitti di lealtà.
5. Fermo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, la frequentazione da parte del sig.
, in ragione del tempo trascorso dall'allontanamento della piccola CP_1 Per_1 dall'abitazione familiare, sarà devoluta agli assistenti sociali competenti, i quali organizzeranno gli incontri protetti tra padre e figlia, sotto la loro supervisione e valuteranno, di concerto con i genitori, le modalità di visita “protetta” mediante l'ausilio degli educatori presenti. Le modalità successive, verranno indicate dagli assistenti sociali e le parti si impegnano sin da ora a garantire reciprocamente i rispettivi diritti di visita. Per lo stesso motivo, stante la mancanza di comunicazione tra i coniugi, le informazioni rilevanti relative alla bambina saranno comunicate attraverso i servizi sociali
6. Il SI. provvederà a versare alla SI.ra , dal gennaio 2025, la CP_1 Parte_1 somma di € 300,00 mensili come contributo al mantenimento della figlia. 3 / 5
7. Le spese straordinarie saranno sostenute in ragione del 50% da parte di ciascun genitore, con applicazione integrale dell'Allegato B al Protocollo in uso presso il Tribunale di Siena, che si ritiene qui integralmente richiamato e trascritto.
8. L'assegno unico e universale (o eventuale strumento analogo) verrà percepito integralmente dalla SI.ra dal dicembre 2024. Il sig. , che ha percepito fino al Parte_1 CP_1 novembre 2024 l'assegno unico universale, si impegna a rimborsare a 12 Parte_1 mensilità dell'assegno percepito in tre rate. A tale proposito, le parti preliminarmente, dovranno confrontarsi con l'ente erogatore, per valutare se le restituzioni degli assegni unici percepiti sino al novembre 2024, dovranno preliminarmente passare attraverso il predetto ente, per poi essere successivamente richieste dalla SI.ra . Parte_1
9. Le detrazioni, ove esistenti, spetteranno ai coniugi in misura del 50% ciascuno.
10. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando, reciprocamente, a qualsiasi contributo al proprio mantenimento.
11. Entrambi i ricorrenti, allo stato, non prestano il proprio assenso al rilascio del passaporto
e/o di ogni documento necessario e valido per l'espatrio per la figlia Per_1
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 28.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.2.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data Pt_1 CP_1
23.3.2021 in Tunisia ed avevano quindi fissato la propria residenza familiare in Asciano (SI) loc.
Arbia, Via Lauretana n. 52 e che dalla loro unione era nata la figlia il Persona_1
16.10.2022 a Siena;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e che il GUP presso il Tribunale di Siena, a seguito di denuncia della moglie, con sentenza n. 67/24 del
16.5.2024 aveva condannato per i reati di cui agli articoli 572 comma 2° e 582, CP_1
585 c.p. per aver usato violenza nei confronti della moglie ed in un'occasione alla presenza della figlia ma che poi il medesimo si era reso conto dei propri errori, non Per_1 CP_1
aveva appellato la sentenza, che era passata in giudicato, ed aveva iniziato a seguire un percorso per uomini autori di violenza;
evidenziavano altresì che, essendo la minore affetta da una patologia genetica - la sclerosi tuberosa -, necessitante di cure e controlli, il Giudice Tutelare aveva autorizzato la madre a compiere in autonomia gli atti di ordinaria amministrazione in materia di sanità, scuola e questioni burocratiche;
concludevano chiedendo di omologare la 4 / 5
separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.04.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 Pt_1 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (entrambe le parti sono di cittadinanza tunisina ed il matrimonio è stato celebrato in Tunisia), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del tribunale adito) e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3
Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri. In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg. CE 2201/2003 citato, posto che entrambe le parti risultano residenti in [...] (doc. 3 fasc.ric.).
Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento CE 20 dicembre
2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello
Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”. In questo senso, per le stesse ragioni indicate supra, risulta applicabile la legge italiana.
Sussiste inoltre la competenza territoriale del Tribunale di Siena, in quanto l'art. 473-bis.47
c.p.c., per il caso di separazione con presenza di figli minori, rinvia all'art. 473-bis.11 c.p.c., il quale, a sua volta, prevede che “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha 5 / 5
la residenza abituale” e, nel caso di specie, la figlia delle parti risulta tuttora residente in [...], loc. Arbia (SI).
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto, anche tenuto conto della relazione dei Servizi sociali e del provvedimento del Giudice tutelare in atti (doc. 4 fasc.ric.), risultano confacenti all'interesse della figlia minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
C.F.: ), alle condizioni concordate indicate supra; CP_1 C.F._2
spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 745/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 C.F._1
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Claudia Bini, presso il cui studio in Siena, Via della
Sapienza n. 62, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in CP_1 C.F._2
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Duccio Pagni, presso il cui studio in Siena, Viale Vittorio
Emanuele II n. 28, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.4.2025
Per l'Avv. Claudia Bini e per 'Avv. Duccio Pagni, Parte_1 CP_1
hanno concluso chiedendo di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 5
1. I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove riterrà più opportuno la propria residenza e fermo il vicendevole obbligo di comunicarsi ogni eventuale variazione della propria residenza o del proprio domicilio sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia . Persona_1
2. Il SI. continuerà a vivere nell'immobile dal lui condotto in locazione in CP_1
Asciano, loc, Arbia in Via Lauretana n.52 La SI.ra , sarà libera di fissare la Parte_1
propria residenza nella provincia di Siena unitamente alla figlia Per_1
3. La minore sarà prevalentemente collocata presso l'abitazione della madre, Persona_1
con cui manterrà la residenza anagrafica.
4. La minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali eserciteranno in pari grado la responsabilità genitoriale. In ragione di tale affidamento condiviso, si prevede che entrambi i genitori dovranno contribuire alla crescita ed all'educazione della figlia e dovranno pertanto consultarsi per qualsiasi decisione particolarmente importante che riguardi la formazione, l'istruzione e la salute della stessa. Così come stabilito in data 5.10.2023 dal Giudice Tutelare, la madre continuerà a Parte_1
compiere gli atti di ordinaria amministrazione a favore della figlia in autonomia rispetto al padre per ciò che concerne salute, scuola, questioni burocratiche. Ciascun genitore dovrà favorire il rapporto affettivo di con l'altro genitore e con la rispettiva famiglia Per_1
d'origine ed entrambi dovranno evitare di coinvolgere la minore in eventuali future discussioni che possano insorgere tra di loro, onde evitare alla figlia possibili conflitti di lealtà.
5. Fermo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, la frequentazione da parte del sig.
, in ragione del tempo trascorso dall'allontanamento della piccola CP_1 Per_1 dall'abitazione familiare, sarà devoluta agli assistenti sociali competenti, i quali organizzeranno gli incontri protetti tra padre e figlia, sotto la loro supervisione e valuteranno, di concerto con i genitori, le modalità di visita “protetta” mediante l'ausilio degli educatori presenti. Le modalità successive, verranno indicate dagli assistenti sociali e le parti si impegnano sin da ora a garantire reciprocamente i rispettivi diritti di visita. Per lo stesso motivo, stante la mancanza di comunicazione tra i coniugi, le informazioni rilevanti relative alla bambina saranno comunicate attraverso i servizi sociali
6. Il SI. provvederà a versare alla SI.ra , dal gennaio 2025, la CP_1 Parte_1 somma di € 300,00 mensili come contributo al mantenimento della figlia. 3 / 5
7. Le spese straordinarie saranno sostenute in ragione del 50% da parte di ciascun genitore, con applicazione integrale dell'Allegato B al Protocollo in uso presso il Tribunale di Siena, che si ritiene qui integralmente richiamato e trascritto.
8. L'assegno unico e universale (o eventuale strumento analogo) verrà percepito integralmente dalla SI.ra dal dicembre 2024. Il sig. , che ha percepito fino al Parte_1 CP_1 novembre 2024 l'assegno unico universale, si impegna a rimborsare a 12 Parte_1 mensilità dell'assegno percepito in tre rate. A tale proposito, le parti preliminarmente, dovranno confrontarsi con l'ente erogatore, per valutare se le restituzioni degli assegni unici percepiti sino al novembre 2024, dovranno preliminarmente passare attraverso il predetto ente, per poi essere successivamente richieste dalla SI.ra . Parte_1
9. Le detrazioni, ove esistenti, spetteranno ai coniugi in misura del 50% ciascuno.
10. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando, reciprocamente, a qualsiasi contributo al proprio mantenimento.
11. Entrambi i ricorrenti, allo stato, non prestano il proprio assenso al rilascio del passaporto
e/o di ogni documento necessario e valido per l'espatrio per la figlia Per_1
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 28.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.2.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
[...]
e esponevano che avevano contratto matrimonio in data Pt_1 CP_1
23.3.2021 in Tunisia ed avevano quindi fissato la propria residenza familiare in Asciano (SI) loc.
Arbia, Via Lauretana n. 52 e che dalla loro unione era nata la figlia il Persona_1
16.10.2022 a Siena;
evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e che il GUP presso il Tribunale di Siena, a seguito di denuncia della moglie, con sentenza n. 67/24 del
16.5.2024 aveva condannato per i reati di cui agli articoli 572 comma 2° e 582, CP_1
585 c.p. per aver usato violenza nei confronti della moglie ed in un'occasione alla presenza della figlia ma che poi il medesimo si era reso conto dei propri errori, non Per_1 CP_1
aveva appellato la sentenza, che era passata in giudicato, ed aveva iniziato a seguire un percorso per uomini autori di violenza;
evidenziavano altresì che, essendo la minore affetta da una patologia genetica - la sclerosi tuberosa -, necessitante di cure e controlli, il Giudice Tutelare aveva autorizzato la madre a compiere in autonomia gli atti di ordinaria amministrazione in materia di sanità, scuola e questioni burocratiche;
concludevano chiedendo di omologare la 4 / 5
separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 16.04.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle Pt_1 Pt_1 condizioni concordate indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., oltre che del divorzio.
Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (entrambe le parti sono di cittadinanza tunisina ed il matrimonio è stato celebrato in Tunisia), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del tribunale adito) e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3
Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri. In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg. CE 2201/2003 citato, posto che entrambe le parti risultano residenti in [...] (doc. 3 fasc.ric.).
Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento CE 20 dicembre
2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello
Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”. In questo senso, per le stesse ragioni indicate supra, risulta applicabile la legge italiana.
Sussiste inoltre la competenza territoriale del Tribunale di Siena, in quanto l'art. 473-bis.47
c.p.c., per il caso di separazione con presenza di figli minori, rinvia all'art. 473-bis.11 c.p.c., il quale, a sua volta, prevede che “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha 5 / 5
la residenza abituale” e, nel caso di specie, la figlia delle parti risulta tuttora residente in [...], loc. Arbia (SI).
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto, anche tenuto conto della relazione dei Servizi sociali e del provvedimento del Giudice tutelare in atti (doc. 4 fasc.ric.), risultano confacenti all'interesse della figlia minorenne e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Con separata ordinanza, si provvederà a rimettere la causa sul ruolo ai fini della pronuncia del divorzio, all'esito del decorso del termine previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
C.F.: ), alle condizioni concordate indicate supra; CP_1 C.F._2
spese compensate;
provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio congiunto.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao