Articolo 1 della Legge 25 ottobre 1960, n. 1214
Articolo 2
Versione
13 novembre 1960
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinare e straordinarie del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformita' dello Stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960