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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 12196/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente est. dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore dott.ssa Cristina Reggiani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12196 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. STEFANELLI FRANCESCO, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 BOLOGNA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 16.05.2025; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 29/08/2024, il ricorrente, cittadino del GAMBIA nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 24 giugno 2024, notificato il 05 agosto
2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 05/12/2022.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Pagina 1 Con decreto del 30 agosto 2024 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando restituzione alla parte ricorrente della ricevuta comprovante la presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore;
All'udienza del 22 gennaio 2025, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: buongiorno, parla italiano? R: sì
D: quando è arrivato in Italia?
R: nel 2015
D: perché ha lasciato il suo Paese, il Gambia?
R: ho avuto un problema dove lavoravo come saldatore
D: lavora o ha lavorato nell'ultimo periodo?
R: lavoro per l'azienda ARCA, ditta di carpenteria a San Lazzaro di Savena
D: da quanto tempo svolge questo lavoro?
R: solo da sei mesi. Prima lavoravo per ASAP Service
D: ha legami familiari sul territorio italiano?
R: no
D: ha amicizie stabili sul territorio italiano?
R: non ho amici perché tutti mi prendono in giro
D: cosa fa nel tempo libero?
R: niente, resto a casa, dove ho un posto letto. Abito in via Primaticcio 27 a Bologna
D: ha fatto corsi di italiano o corsi di formazione professionale?
R: ho fatto corsi di formazione professionale per carpentiere e muratore
D: ha avuto denunce o condanne da quando è in Italia?
R: mai
D: c'è altro che vuole aggiungere?
R: il problema che ho qui è che tutti mi trattano male».
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 10/06/2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
****
Pagina 2 Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
(cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero
Pagina 3 svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I.”
Nel parere della Commissione Territoriale del 20 giugno 2024 agli atti si legge in particolare che: il ricorrente, è entrato nel territorio dell'Unione Europea nel 2015, formalizzando una richiesta di protezione internazionale, rigettata sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale. Nelle more della decisione ha ottenuto un permesso di soggiorno per richiesta asilo, regolarmente rinnovato sino al 2022. Quanto all'integrazione nel territorio italiano il ricorrente ha dichiarato di vivere con un connazionale e dalle ricerche effettuate dall'autorità amministrativa risultano molteplici contratto di brevissima durata, seguiti poi da un contratto a tempo indeterminato stipulato nel 2023.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pagina 4 Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio la continuità dell'attività lavorativa svolta e l'assenza di precedenti penali.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 38, si è allontanato dal paese di provenienza nel 2015 a causa di un problema sul posto di lavoro;
è giunto in Italia nello stesso anno. L'istante, nel suo periodo di permanenza in
Italia, ha sempre vissuto a Bologna.
Attualmente risulta ospitato da una cittadina italiana a Bologna (cfr. dichiarazione di ospitalità) ed ha stipulato da ultimo un contratto a tempo determinato con la S.R.L.S. ALKE, scaduto nel gennaio
2025 (cfr. contratto di lavoro). Si deve evidenziare che la temporanea assenza di occupazione non risulta dirimente ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione speciale, dato che il ricorrente- dal suo arrivo in Italia-è stato sempre in grado di reperire un'occupazione attraverso la stipula di regolari contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato (cfr. estratto conto previdenziale
. Nonostante l'attuale stato di disoccupazione, non si può sostenere che dall'attuale mancato CP_3 impiego lavorativo derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata. Lo stato di disoccupazione non esclude invero la violazione della privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro.
Dalla documentazione in atti si rileva infine come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: da luglio a dicembre 2019 € 8.741,00; nel 2020 €
12.165,00; nel 2021 € 7.732,00; nel 2022 € 11.291,00; nel 2023 € 24.396,00; nel 2024, fino a settembre € 13,465,00 di cui € 6.649,00 a titolo di retribuzione figurativa NASpI a cui devono aggiungersi le buste paga di settembre e ottobre, che ammontano a circa € 1.400,00 (cfr. estratto conto previdenziale;
buste paga).
E' indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dal richiedete. E' vero che la soglia di radicamento dal medesimo raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma di contro
Pagina 5 occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai dieci anni fa.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Nel caso di specie non emerge alcun elemento che induca ad assumere che l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Il ricorrente difatti non ha a suo carico né precedenti né pendenze penali, come si rileva dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti in atti.
La ravvista presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitanéo sradicamento dal territorio italiano dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente del suo diritto fondamentale alla vita privata. e familiare, così delineato dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, và rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicchè non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sulle spese di lite, l'Amministrazione va condannata alle spese.
P.Q.M.
Pagina 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPIONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA la condanna dell'Amministrazione alle spese.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 11/06/2025
Il Presidente est.
Luca Minniti
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente est. dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore dott.ssa Cristina Reggiani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12196 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. STEFANELLI FRANCESCO, Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 63 BOLOGNA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 16.05.2025; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 29/08/2024, il ricorrente, cittadino del GAMBIA nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 24 giugno 2024, notificato il 05 agosto
2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, presentata in data 05/12/2022.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Pagina 1 Con decreto del 30 agosto 2024 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando restituzione alla parte ricorrente della ricevuta comprovante la presentazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore;
All'udienza del 22 gennaio 2025, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
«D: buongiorno, parla italiano? R: sì
D: quando è arrivato in Italia?
R: nel 2015
D: perché ha lasciato il suo Paese, il Gambia?
R: ho avuto un problema dove lavoravo come saldatore
D: lavora o ha lavorato nell'ultimo periodo?
R: lavoro per l'azienda ARCA, ditta di carpenteria a San Lazzaro di Savena
D: da quanto tempo svolge questo lavoro?
R: solo da sei mesi. Prima lavoravo per ASAP Service
D: ha legami familiari sul territorio italiano?
R: no
D: ha amicizie stabili sul territorio italiano?
R: non ho amici perché tutti mi prendono in giro
D: cosa fa nel tempo libero?
R: niente, resto a casa, dove ho un posto letto. Abito in via Primaticcio 27 a Bologna
D: ha fatto corsi di italiano o corsi di formazione professionale?
R: ho fatto corsi di formazione professionale per carpentiere e muratore
D: ha avuto denunce o condanne da quando è in Italia?
R: mai
D: c'è altro che vuole aggiungere?
R: il problema che ho qui è che tutti mi trattano male».
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 10/06/2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
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Pagina 2 Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla nuova normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
(cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero
Pagina 3 svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I.”
Nel parere della Commissione Territoriale del 20 giugno 2024 agli atti si legge in particolare che: il ricorrente, è entrato nel territorio dell'Unione Europea nel 2015, formalizzando una richiesta di protezione internazionale, rigettata sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale. Nelle more della decisione ha ottenuto un permesso di soggiorno per richiesta asilo, regolarmente rinnovato sino al 2022. Quanto all'integrazione nel territorio italiano il ricorrente ha dichiarato di vivere con un connazionale e dalle ricerche effettuate dall'autorità amministrativa risultano molteplici contratto di brevissima durata, seguiti poi da un contratto a tempo indeterminato stipulato nel 2023.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pagina 4 Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio la continuità dell'attività lavorativa svolta e l'assenza di precedenti penali.
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 38, si è allontanato dal paese di provenienza nel 2015 a causa di un problema sul posto di lavoro;
è giunto in Italia nello stesso anno. L'istante, nel suo periodo di permanenza in
Italia, ha sempre vissuto a Bologna.
Attualmente risulta ospitato da una cittadina italiana a Bologna (cfr. dichiarazione di ospitalità) ed ha stipulato da ultimo un contratto a tempo determinato con la S.R.L.S. ALKE, scaduto nel gennaio
2025 (cfr. contratto di lavoro). Si deve evidenziare che la temporanea assenza di occupazione non risulta dirimente ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione speciale, dato che il ricorrente- dal suo arrivo in Italia-è stato sempre in grado di reperire un'occupazione attraverso la stipula di regolari contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato (cfr. estratto conto previdenziale
. Nonostante l'attuale stato di disoccupazione, non si può sostenere che dall'attuale mancato CP_3 impiego lavorativo derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata. Lo stato di disoccupazione non esclude invero la violazione della privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro.
Dalla documentazione in atti si rileva infine come il medesimo abbia prodotto negli ultimi anni redditi pari complessivamente a circa: da luglio a dicembre 2019 € 8.741,00; nel 2020 €
12.165,00; nel 2021 € 7.732,00; nel 2022 € 11.291,00; nel 2023 € 24.396,00; nel 2024, fino a settembre € 13,465,00 di cui € 6.649,00 a titolo di retribuzione figurativa NASpI a cui devono aggiungersi le buste paga di settembre e ottobre, che ammontano a circa € 1.400,00 (cfr. estratto conto previdenziale;
buste paga).
E' indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Si è già dato atto del percorso di integrazione attuato dal richiedete. E' vero che la soglia di radicamento dal medesimo raggiunta non ha assunto ancora una valenza significativa, ma di contro
Pagina 5 occorre contemperare nel giudizio anche la situazione del Paese di provenienza, che ha lasciato ormai dieci anni fa.
Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8
C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Nel caso di specie non emerge alcun elemento che induca ad assumere che l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Il ricorrente difatti non ha a suo carico né precedenti né pendenze penali, come si rileva dal casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti in atti.
La ravvista presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitanéo sradicamento dal territorio italiano dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente del suo diritto fondamentale alla vita privata. e familiare, così delineato dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, và rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicchè non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sulle spese di lite, l'Amministrazione va condannata alle spese.
P.Q.M.
Pagina 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPIONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA la condanna dell'Amministrazione alle spese.
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 11/06/2025
Il Presidente est.
Luca Minniti
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