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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott.ssa Valentina Rascioni consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza di discussione, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., del 28 novembre 2024, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 158/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura alle liti dall'avv. Parte_1
Vincenzo PA
Parte appellante
E
rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv. Controparte_1
Patrizia Viozzi
, quale gestione liquidatoria di contumace CP_2 CP_3
Parte appellata
Avverso la sentenza n. 273/2023 del 7.7.2017 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che con sentenza n. 273/2017, il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento della domanda di , condannava l al Parte_1 Controparte_4
pagina 1 di 14 risarcimento del danno, in suo favore, liquidato in complessivi € 154.129,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come per legge, oltre alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio.
Riteneva il primo giudice che “La fattispecie rappresentata indubbiamente attiene alla nozione di mobbing che consiste in una coartazione, diretta od indiretta della libertà psichica del lavoratore, così da costringerlo ad una certa azione od omissione. Questa nozione, per altro verso, consente di escludere tutte quelle vicende in cui fra le parti si registrano semplicemente posizioni divergenti o conflittuali, affatto connessi alla fisiologia del rapporto di lavoro.....” in quanto “...dall'espletamento della prova per testi, ammessa ed eseguita, è emersa la sussistenza, nella specie, degli elementi, considerati dalla richiamata giurisprudenza, posti a sostegno della pretesa attrice.”;
“Da sottolineare inoltre il contenuto dell'interrogatorio del Dott. presso la Per_1
Guardia di IN (cfr. verbali prodotti nel fascicolo di parte ricorrente) afferente a episodi e circostanze poi ritenute infondate e penalmente irrilevanti da parte della stessa Procura della Repubblica attraverso la richiesta di archiviazione”.
Avverso tale sentenza interponeva appello l' che veniva Parte_2
accolto con sentenza n. 213/2018 che rigettava la domanda del dott. . Riteneva la Pt_1
Corte che “Prima ancora che gli esiti dell'attività istruttoria, le stesse allegazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado evidenziano come i comportamenti ivi descritti, ed attribuiti al del reparto di dr. CP_5 Parte_3 Persona_2
sfuggano decisamente ad una qualificazione in termini di condotta c.d. “mobbizzante” posta in essere nei riguardi del ricorrente”; che “Il tenore delle comunicazioni, pertanto, rivela un sostanziale conflitto tra le personalità dei due soggetti, su un piano di parità, e non consente di che l'uno abbia prevaricato, intimidito e vessato l'altro attraverso una serie continuata di comportamenti volti ad isolarlo, emarginarlo, inibirgli la libera espressione della professionalità nell'ambiente di lavoro”; che
“Quanto alle dichiarazioni degli altri testi escussi, esse non offrono a sostegno dell'assunto attoreo elementi ulteriori a quelli rinvenibili nella produzione documentale,
pagina 2 di 14 e confermano l'esistenza di un clima conflittuale tra il e buona parte del Per_1
personale medico del reparto.... le patologie psico-somatiche lamentate dal ricorrente ed acclarate dalla ctu all'uopo disposta in primo grado non implicano per se stesse anche la dimostrazione della loro genesi, posto che, come innanzi detto, non è possibile ricondurre agli episodi decritti in ricorso e provati in corso di causa quella minima vis nociva che verosimilmente li collochi all'origine degli accertati disturbi”.
A seguito di ricorso per Cassazione del PA, la Corte di Cassazione depositava, in data 21.02.2024, ordinanza n. 4664/2024 con la quale cassava la citata sentenza e rinviava alla Corte di Appello di sez. Lavoro, in diversa composizione, affinché CP_2
procedesse ad un nuovo esame secondo il seguente principio: “…. il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di “mobbing”, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti – per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno.”
propone ora ricorso per la prosecuzione del giudizio, in ossequio Parte_1
alla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 4664/2024, per sentire accogliere le conclusioni già rassegnate in tutti i propri scritti difensivi che così si ritrascrivono: “a) previa conferma della sentenza del Tribunale Lavoro di Ascoli Piceno
n.273/2017 e previo rigetto dell'appello avversario, accertare e dichiarare che
l' convenuta, per il tramite del dott. suo dirigente Controparte_6 Persona_2
sanitario, a partire da epoca successiva al novembre 2009 ha posto in essere, con la connivenza dei suoi diretti collaboratori e dei vertici aziendali, nei confronti del dott.
, comportamenti persecutori, discriminatori, vessatori, costituenti “mobbing”, Pt_1
così come indicati e descritti nella narrativa del presente ricorso;
b) accertare e dichiarare la diretta incidenza dei predetti comportamenti, reiteratamente e complessivamente considerati, comunque assunti in violazione dell'art.2087 c.c. sullo stato di salute psico-fisica del ricorrente;
c) accertare e dichiarare che il complesso
pagina 3 di 14 della condotta datoriale costituisce mobbing ai danni del ricorrente, sulla base dell'attuale elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e comunque condotta assunta in violazione delle garanzie previste dall'art.2087 c.c.; d) accertare e valutare il danno patrimoniale, alla salute, esistenziale e morale subiti dal ricorrente, quale diretta conseguenza della condotta datoriale;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno subito e conseguentemente condannare la P.A. convenuta, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a risarcire il suddetto danno nella misura complessiva già accertata e liquidata in primo grado o nella misura maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa ex art.1226 c.c. f) con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio con riferimento ai tutti e tre i gradi del giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità”.
Nella presente fase si è costituita in giudizio l' , eccependo, in via Controparte_1
preliminare, il difetto di legitimatio ad causam e in ogni caso il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'evento/gli eventi ai quali è riconducibile il paventato danno risale/risalgono all'epoca in cui il datore di lavoro era l' Controparte_7
con conseguente legittimazione in capo all “quale ente
[...] CP_2
liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei contenziosi di cui sia parte e comunque ad essa già facenti capo, attivi e passivi, giudiziali e CP_3
stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023”.
Nel merito, contesta il ricorso avversario, rilevando come, in sede di rinvio, occorra un nuovo esame delle emergenze istruttorie, limitatamente all'ipotesi di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., essendosi definitivamente acclarato che la fattispecie in esame non configura un'ipotesi di mobbing, come affermato dalla Suprema Corte rinviante.
È, invece, rimasta contumace l quale gestione liquidatoria dell'ex CP_2 [...]
a cui pure il ricorso in riassunzione risulta essere stato validamente notificato. CP_3
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
pagina 4 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va pronunciato il difetto di legittimazione passiva dell CP_1
.
[...]
E' noto, infatti, che ai sensi della L.R. n. 19/2022, a partire dalla data del 31.12.2022 è stata soppressa l e al suo posto sono subentrate, senza soluzione di CP_3
continuità, le n.5 neo-istituite ; Controparte_8 [...]
; ; ), i cui ambiti CP_1 CP_9 CP_10 Controparte_11
territoriali coincidono con quelli delle precedenti n.5 Aree Vaste dell'ex , e che CP_3
sono subentrate in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di carattere finanziario, fiscale, patrimoniale facenti capo all . CP_3
Ebbene, ai sensi dell'art. 42, comma 9, della L.R. Marche n. 19/2022 “Alla data del 31 dicembre 2022 l' è soppressa e dal 1° gennaio Controparte_12
2023 sono costituite e divengono operative le che Controparte_8
subentrano all senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dalla CP_3
Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa
[...]
l svolge, secondo le Controparte_12 Controparte_13
modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli CP_8 Controparte_8
residui delle disciolte già facenti capo all CP_14 Controparte_12
[…] ”.
[...]
Conformemente, la D.G.R.M. n.1718 del 19 dicembre 2022, ha stabilito che “l CP_2
subentra, quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R.
[...]
19/2022, nei contenziosi di cui sia parte e comunque ad essa già facenti capo, CP_3
attivi e passivi, giudiziali e stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data” (v.par.15
D.G.R.M. n.1718/2022).
pagina 5 di 14 Nella fattispecie, risulta per tabulas che si tratti di contenzioso giudiziale instaurato anteriormente al 01.01.2023 nei confronti di e pendente alla data del Controparte_3
31.12.2022, per il quale opera il disposto di cui all'art. 42, comma 9, della L.R. Marche
n. 19/2022 e di cui alla D.G.R.M. n.1718/2022, con conseguente sussistenza della legittimazione processuale in capo alla L'origine riferimento non è stata trovata., in Pt_4
funzione di Gestione Liquidatoria ex , che è subentrata a quest'ultima a Controparte_3
titolo universale (v. par.
3.6 D.G.R.M. n.1385/2022), a prescindere dalla titolarità attuale del rapporto di lavoro di cui trattasi.
Va, in ogni caso, rilevato come la contumacia in questa fase del giudizio da parte dell , non ha alcun riflesso sulla prosecuzione del Controparte_15
giudizio, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza (v. Cass. civ. n. 16506/2019)
“Nel giudizio di rinvio ex art. 392 e ss. c.p.c. riassunto dall'appellato, la declaratoria di contumacia dell'originario appellante non comporta l'improcedibilità dell'appello originario, nè il passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado”.
Ciò posto, va, innanzitutto, premesso che il giudizio di rinvio è notoriamente un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Si afferma, dunque, che il giudice del rinvio è investito della controversia nei limiti segnati dalla decisione di legittimità relativamente alle questioni da essa decise (Cass. civ. n. 636/2019) e che l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pagina 6 di 14 pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito (Cass. civ. n.
22989/2018).
Ebbene, nel caso in esame, la Suprema Corte ha, innanzitutto, rilevato quanto segue:
“Emerge dalla sentenza impugnata che la vicenda in relazione alla quale l'odierno ricorrente ha agito in giudizio era maturata in un contesto di lavoro caratterizzato da
“diffuse ostilità” tra medici del reparto e primario e che le stesse avevano interessato più della metà dei medici dello stesso “parrebbe a motivo di una certa contrarietà del primario all'espletamento da parte di costoro di attività intra moenia” (v. pag. 4 della sentenza). Pur a fronte di tale oggettiva situazione, sfociata, nel caso del , in Pt_1
punte di contrapposizione estrema ed in una denuncia penale per il reato di interruzione di pubblico servizio, che aveva, come si legge, determinato (all'indomani della ricezione da parte del predetto del relativo avviso di garanzia) la pronuncia da parte del primario, nel contesto di un festeggiamento nel reparto, della frase “PA ce lo siamo tolto dai coglioni”, la Corte territoriale ha escluso la violazione dell'art. 2087 cod. civ. essenzialmente sottolineando la mancanza di un intento persecutorio tale da unificare i vari episodi dedotti a corredo della domanda e da integrare la responsabilità risarcitoria. Ma una situazione di costrittività ambientale è configurabile anche a prescindere dalla concreta individuazione di un mobbing e da una eventuale particolare sensibilità ovvero suscettibilità del dipendente”.
La Corte ha, poi, precisato che “al fine di rintracciare una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. in capo al datore di lavoro, quale quella nello specifico dedotta, ancorché con una principale ascrivibilità della stessa ad una ipotesi di mobbing, non è necessaria, la presenza di un “unificante comportamento vessatorio”, ma è sufficiente l'adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici”.
Ha, pertanto, conclusivamente affermato che “Così, nello specifico, la Corte territoriale ha omesso di valutare/interpretare le varie condotte poste in essere dall'Azienda datrice
pagina 7 di 14 di lavoro che - a prescindere dalla sussistenza di comportamenti intenzionalmente vessatori nei confronti del - ben possono essere state, anche in ragione della Pt_1
reiterazione delle stesse, esorbitanti od incongrue rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, e così poste in violazione dell'art. 2087 cod. civ. anche eventualmente sotto il profilo della contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia, come tali causative di pregiudizi per la salute (si richiamano le già citate pronunce di legittimità secondo cui, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., “norma di chiusura” del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza
e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative “stressogene”, e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di “mobbing”, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno)”.
Nella sostanza, dunque, la Corte di Cassazione, pur non evidenziando vizi nella parte della sentenza della Corte di Appello che ha respinto la domanda di riconoscimento di una fattispecie di mobbing, ha chiesto un nuovo esame della vicenda al fine di verificare se le varie condotte poste in essere dall'azienda datrice di lavoro possano ritenersi, comunque, adottate in violazione dell'obbligo di protezione di cui all'art. 2087 c.c. che impone al datore di astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative “stressogene”, come tali fonte di pregiudizi alla salute.
Ebbene, ritiene questo collegio che, pur ad un nuovo esame della vicenda che ha interessato il ed, in particolare, ad un nuovo esame delle prove raccolte in Pt_1
pagina 8 di 14 giudizio, non emerga la violazione da parte del datore di lavoro di misure di protezione della salute dei prestatori di lavoro.
Occorre, infatti, innanzitutto, osservare come, per giurisprudenza consolidata, sul lavoratore gravi l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra questo e l'ambiente di lavoro, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie.
Nel caso in esame, anche laddove si dia per scontata l'esistenza di un clima di conflittualità nel luogo di lavoro, come sembrerebbe affermare la Cassazione, non è dato scorgere, in proposito, una responsabilità datoriale.
Innanzitutto, si osserva come tale presunto clima di conflittualità generale è stato affermato solo genericamente dai medici colleghi di lavoro (solo alcuni peraltro) escussi nel corso del giudizio di primo grado, i quali non hanno specificato in cosa si traducesse tale clima o quali fossero i comportamenti posti in essere sicché non si è in grado di valutarne l'effettiva gravità ed i riverberi sulle modalità di prestazione dell'attività lavorativa.
Tale conflittualità, come annotato nella sentenza di rinvio, sembrerebbe, peraltro, essersi generata a causa di una certa contrarietà del primario all'espletamento da parte dei medici del reparto di attività “intramoenia” e, dunque, per ragioni meramente organizzative.
Ad ogni modo, al fine di dare concretezza a tale clima di conflittualità che rileva quale condizione di lavoro “stressogena”, fonte di responsabilità datoriale, non sono emerse prove sufficienti in proposito.
Il ricorrente in riassunzione pone, innanzitutto, l'accento sulla propria esclusione dall'attività di reparto ed in particolare, dall'attività di responsabile dell'unità operativa semplice “Chest pain Unit”, a lui affidata dal medesimo presunto mobber già nel Per_1
2005 e confermata anche nel 2009.
Ebbene, l'unica prova di tale esclusione consisterebbe in alcuni ordini di servizio
(faticosamente reperiti tra la mole di documentazione allegata al ricorso e priva di chiaro pagina 9 di 14 indice) che contengono le funzioni assegnate ai medici del reparto in due soli mesi, novembre 2009 e gennaio 2010, secondo cui al erano assegnati servizi di Pt_1
ecografia e ambulatorio (oltre ad altri servizi non ben identificati, essendo i citati prospetti poco leggibili e privi di legenda esplicativa delle varie sigle).
Poco leggibili sono anche le dichiarazioni testimoniali rese nell'ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c. introdotto dal , dalle quali, comunque, si evince Pt_1
che la Chest Unit era, all'epoca (anni 2010/2011) sostanzialmente chiusa causa lavori di muratura nel reparto, sicché il percorso di cura del dolore toracico era assicurato tramite accesso specialistico, ossia consulenziale, da parte del cardiologo presso il pronto soccorso e, nei casi più gravi, con trasporto presso il reparto di cardiologia.
In questo quadro, appare ben plausibile la difesa dell'azienda sanitaria secondo cui il dolore toracico era, innanzitutto, un percorso clinico assistenziale che poteva essere garantito dal dott. soprattutto prestando attività assistenziale (ossia in consulenza) Pt_1
presso il pronto soccorso ove il paziente con dolore toracico accedeva in prima istanza e dove vi erano 6 posti letto presso la Medicina d'Urgenza.
Ad ogni modo, che l'azienda sanitaria abbia fatto il possibile per ripristinare l'unità operativa in questione è dimostrato dalla nota del 18.6.2010 del Direttore generale della
Zona di che disponeva l'assegnazione di una stanza con due CP_13 CP_1
posti letto all'interno del reparto destinata a tale scopo.
Della convergenza di intenti per il ripristino di tale servizio, da parte di tutti i dirigenti e responsabili aziendali (compreso lo stesso primario dà atto lo stesso ricorrente Per_1
in riassunzione, tant'è che a luglio 2010 i lavori erano completati, senonché interveniva il parere del responsabile del servizio prevenzione e protezione che rilevava le inadeguate dimensioni del locale, rispetto alle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008, in quanto non idoneo alla movimentazione delle barelle.
Ebbene, che tale parere negativo sia stato ispirato o commissionato dallo stesso primario come sostenuto dal ricorrente, non emerge da alcuna prova o indizio ed il fatto Per_1
che, poi, ivi sia stato trasferito il laboratorio di ecocardiografia poco rileva, non essendo pagina 10 di 14 paragonabile il servizio di degenza con quello ambulatoriale, con conseguente diversità di requisiti.
Non risulta, dunque, dimostrata ma neppure appare plausibile, la pretesa regia occulta del nel disporre la destinazione d'uso della stanza in questione. Per_1
Per il resto, le condotte vessatorie o latamente stressanti descritte dal ricorrente attengono alla famosa frase che il primario avrebbe pronunciato nel corso di un brindisi per il suo compleanno, frase che, oltre a non essere pienamente provata, stante la contraddizione sul punto dell'unico teste che avrebbe sentito e poi riferito alla collega tale episodio, non appare di per sé significativa di condizioni di lavoro inaccettabili, potendo costituire un momentaneo sfogo (peraltro, anche di significato non univoco, potendo il primario con tale frase essersi riferito anche all'assenza del dal buffet e Pt_1
non agli esiti, del tutto incerti, di una indagine penale in corso).
Il ricorso in riassunzione si sofferma, poi, lungamente sulle indagini penali a cui è stato sottoposto il , a seguito del controllo effettuato dalla Guardia di IN in data Pt_1
9.6.2010 presso l'Ospedale Mazzoni di , nel mentre il medesimo era CP_1
occupato a svolgere attività di consulenza ambulatoriale.
Anche il tal caso, la responsabilità per tali indagini viene addossata al primario Per_1
ma di tale allegazione non vi è alcuna prova, sicché in alcun modo la pendenza di tale indagine può riconnettersi all'operato del direttore del reparto, quale spia del clima creato dallo stesso.
Non può, poi, farsi a meno di evidenziare come, la parallela indagine a carico del a seguito della denuncia-querela per calunnia presentata dal Dr per le Per_1 Pt_1
dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini a suo carico sia stata archiviata su richiesta del PM che così si esprimeva: “non è vero che è stata accertata l'infondatezza degli addebiti penali mossi per due distinte ipotesi di reato a carico del;
Pt_1
l'archiviazione ha una motivazione ben diversa e che non corrisponde affatto ad una accertata infondatezza: gli elementi raccolti nel corso delle indagini, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'indagato a seguito dell'interrogatorio, non appaiono sufficienti
pagina 11 di 14 a sostenere l'accusa in giudizio…..Il procedimento e le due distinte ipotesi di reato formulate a carico del sono state innescate da una attività prima e quindi Pt_1
delegata da parte della P.G.; in tale ambito le dichiarazioni fornite dal Dr – Per_1
oltre a non essere affatto false – non assumono in alcun modo la funzione e la caratteristica di incolpazione di taluno….Nel caso presente il Dr. è stato sentito Per_1
nell'ambito di un procedimento penale con ipotesi di reato già delineate dalla P.G. e le sue dichiarazioni non assumono sotto nessun profilo la caratteristica dell'incolpazione del sapendolo innocente, ma piuttosto quella della doverosa risposta a domande Pt_1
poste dalla P.G. e altrettanto doverosa esposizione di fatti a sua conoscenza.” Ed ancora “La materialità dei fatti descritti nelle due imputazioni poi formulate risultano sostanzialmente riscontrate documentalmente e da plurime dichiarazioni testimoniali
(non solo del , oltre che dalla diretta attività di P.G.”. Per_1
Su tale impostazione concordava, inoltre, il GIP che archiviava il procedimento ritenendo che “risulta evidente che gli elementi fattuali contestati al Dott in forza Pt_1
di autonomo impulso della Pol. Giudiziaria fossero stati riscontrati da un punto di vista oggettivo…. Il Dr infatti rispondendo a precise domande rivoltegli dagli Per_1
operanti, ha fornito le informazioni di cui era in possesso….senza che sia emersa una sostenibile falsità circa quanto dallo stesso affermato, atteso che, al contrario, la materialità dei fatti è stata riconosciuta e riscontrata anche dalle dichiarazioni di terze persone…l'ipotesi di reato non è stata ritenuta carente dal punto di vista materiale...”.
In conclusione, gli elementi forniti dal ricorrente appaiono insufficienti al fine di delineare una situazione di costrittività organizzativa ovvero condizioni di lavoro stressogene tali da far insorgere nel lavoratore un danno alla salute, pur se quest'ultimo risulta, in effetti, accertato tramite la consulenza psicologica espletata in primo grado.
D'altronde, pur soffrendo il ricorrente di un disturbo d'ansia insorto negli ultimi anni di adibizione presso il reparto di cardiologia dell'Ospedale Mazzoni, non può farsi a meno di osservare come tale insorgenza si correli, temporalmente, anche alla pendenza delle indagini penali che, notoriamente, costituiscono un evento con forte carica stressogena pagina 12 di 14 per qualunque cittadino, pendenza che, tuttavia, in alcun modo può porsi in correlazione eziologica con un comportamento datoriale.
Ciò spiega anche la ragione per la quale il medesimo, pur se allontanato, sin dal dicembre 2011, dal reparto diretto dal e collocato, con il medesimo incarico, Per_1
presso il reparto di cardiologia dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto, più vicino alla propria abitazione, abbia manifestato, ancora nel marzo 2013, delle crisi di ansia con relativo accesso al P.S., più propriamente da attribuire alla pendenza dell'indagine penale.
Ciò viene, d'altronde, riconosciuto dallo stesso CTU nominato in primo grado che, rispondendo alle osservazioni del CTP, annota: “Inoltre, sempre in quegli anni veniva avviato nei confronti del Dr. un procedimento penale (n. 2972/2010) e Pt_1
precisamente a partire dal 05/02/2011 che veniva formalmente notiziato.
Il ricorrente è stato costretto a tre lunghissimi anni di indagini penali, con numerosissimi accertamenti sull'attività professionale e sulla vita privata. Tre lunghissimi anni che hanno contribuito a mantenere, se non addirittura accrescere, il disturbo del ricorrente creando innumerevoli sofferenze personali e familiari. Soltanto nel 2013 la Procura della Repubblica competente richiedeva ed otteneva l'archiviazione
(tale periodo coincide perfettamente con l'accesso nel marzo 2013 al PS da parte del
Dr. e con l'esenzione da alcuni turni notturni). Pt_1
In data 09/07/2013 veniva archiviato il procedimento disciplinare previsto dal Decreto
Brunetta, avviato dall' nei confronti del ricorrente. Controparte_6
Risulta chiaro che le problematiche di ordine psichico continuano anche dopo il trasferimento a San Benedetto del Tronto (motivo per il quale il Dr. PA presenta il ricorso) e che non si possono ascrivere ai soli anni di lavoro all'Ospedale di CP_1
”.
[...]
In conclusione, l'appello originariamente proposto dall'ex va accolto con CP_3
conseguente rigetto della domanda del ricorrente, non risultando provato né alcun comportamento mobbizzante né condizioni di lavoro stressogene non tempestivamente pagina 13 di 14 risolte da parte datoriale la quale, tra l'altro, allorquando venivano rappresentate, con ricorso cautelare ex art. 700 cpc, difficoltà nell'espletamento delle proprie mansioni e difficoltà interpersonali con il primario, provvedeva, nel giro di pochi mesi, ad offrire al ricorrente altro posto di lavoro, in modo da consentirgli la piena valorizzazione del proprio ruolo.
L'esito del giudizio, unitamente alla difficoltà di prova in capo al lavoratore, consigliano la compensazione delle spese di lite dell'intero procedimento per la metà, con condanna, per la restante metà, a carico del soccombente, come da liquidazione in dispositivo. Per la presente fase di rinvio, invece, stante l'erronea citazione della parte non legittimata restano a carico del ricorrente in riassunzione le spese della sua chiamata in causa, mentre nulla deve disporsi in relazione alla parte legittimata rimasta contumace.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta dall'originario ricorrente;
2) Parte_1
dichiara il difetto di legittimazione passiva della costituita;
3) Controparte_1
condanna al pagamento in favore della parte appellante ex Parte_1 [...]
di metà delle spese del giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi euro CP_3
12.756,00 per il primo grado, in complessivi euro 9.520,00 per il grado di appello ed in euro 7.700,00 per il grado di Cassazione il tutto oltre spese forfetarie al 15%, IVA e cap, oltre a metà delle spese di CTU come liquidate in primo grado;
4) condanna Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio di rinvio in favore di
[...] Controparte_1
che liquida in euro 3.400,00, oltre spese forfetarie al 15%, IVA e cap.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott.ssa Valentina Rascioni consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza di discussione, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., del 28 novembre 2024, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 158/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura alle liti dall'avv. Parte_1
Vincenzo PA
Parte appellante
E
rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv. Controparte_1
Patrizia Viozzi
, quale gestione liquidatoria di contumace CP_2 CP_3
Parte appellata
Avverso la sentenza n. 273/2023 del 7.7.2017 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, sezione lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che con sentenza n. 273/2017, il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento della domanda di , condannava l al Parte_1 Controparte_4
pagina 1 di 14 risarcimento del danno, in suo favore, liquidato in complessivi € 154.129,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come per legge, oltre alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio.
Riteneva il primo giudice che “La fattispecie rappresentata indubbiamente attiene alla nozione di mobbing che consiste in una coartazione, diretta od indiretta della libertà psichica del lavoratore, così da costringerlo ad una certa azione od omissione. Questa nozione, per altro verso, consente di escludere tutte quelle vicende in cui fra le parti si registrano semplicemente posizioni divergenti o conflittuali, affatto connessi alla fisiologia del rapporto di lavoro.....” in quanto “...dall'espletamento della prova per testi, ammessa ed eseguita, è emersa la sussistenza, nella specie, degli elementi, considerati dalla richiamata giurisprudenza, posti a sostegno della pretesa attrice.”;
“Da sottolineare inoltre il contenuto dell'interrogatorio del Dott. presso la Per_1
Guardia di IN (cfr. verbali prodotti nel fascicolo di parte ricorrente) afferente a episodi e circostanze poi ritenute infondate e penalmente irrilevanti da parte della stessa Procura della Repubblica attraverso la richiesta di archiviazione”.
Avverso tale sentenza interponeva appello l' che veniva Parte_2
accolto con sentenza n. 213/2018 che rigettava la domanda del dott. . Riteneva la Pt_1
Corte che “Prima ancora che gli esiti dell'attività istruttoria, le stesse allegazioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di primo grado evidenziano come i comportamenti ivi descritti, ed attribuiti al del reparto di dr. CP_5 Parte_3 Persona_2
sfuggano decisamente ad una qualificazione in termini di condotta c.d. “mobbizzante” posta in essere nei riguardi del ricorrente”; che “Il tenore delle comunicazioni, pertanto, rivela un sostanziale conflitto tra le personalità dei due soggetti, su un piano di parità, e non consente di che l'uno abbia prevaricato, intimidito e vessato l'altro attraverso una serie continuata di comportamenti volti ad isolarlo, emarginarlo, inibirgli la libera espressione della professionalità nell'ambiente di lavoro”; che
“Quanto alle dichiarazioni degli altri testi escussi, esse non offrono a sostegno dell'assunto attoreo elementi ulteriori a quelli rinvenibili nella produzione documentale,
pagina 2 di 14 e confermano l'esistenza di un clima conflittuale tra il e buona parte del Per_1
personale medico del reparto.... le patologie psico-somatiche lamentate dal ricorrente ed acclarate dalla ctu all'uopo disposta in primo grado non implicano per se stesse anche la dimostrazione della loro genesi, posto che, come innanzi detto, non è possibile ricondurre agli episodi decritti in ricorso e provati in corso di causa quella minima vis nociva che verosimilmente li collochi all'origine degli accertati disturbi”.
A seguito di ricorso per Cassazione del PA, la Corte di Cassazione depositava, in data 21.02.2024, ordinanza n. 4664/2024 con la quale cassava la citata sentenza e rinviava alla Corte di Appello di sez. Lavoro, in diversa composizione, affinché CP_2
procedesse ad un nuovo esame secondo il seguente principio: “…. il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di “mobbing”, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti – per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno.”
propone ora ricorso per la prosecuzione del giudizio, in ossequio Parte_1
alla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 4664/2024, per sentire accogliere le conclusioni già rassegnate in tutti i propri scritti difensivi che così si ritrascrivono: “a) previa conferma della sentenza del Tribunale Lavoro di Ascoli Piceno
n.273/2017 e previo rigetto dell'appello avversario, accertare e dichiarare che
l' convenuta, per il tramite del dott. suo dirigente Controparte_6 Persona_2
sanitario, a partire da epoca successiva al novembre 2009 ha posto in essere, con la connivenza dei suoi diretti collaboratori e dei vertici aziendali, nei confronti del dott.
, comportamenti persecutori, discriminatori, vessatori, costituenti “mobbing”, Pt_1
così come indicati e descritti nella narrativa del presente ricorso;
b) accertare e dichiarare la diretta incidenza dei predetti comportamenti, reiteratamente e complessivamente considerati, comunque assunti in violazione dell'art.2087 c.c. sullo stato di salute psico-fisica del ricorrente;
c) accertare e dichiarare che il complesso
pagina 3 di 14 della condotta datoriale costituisce mobbing ai danni del ricorrente, sulla base dell'attuale elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e comunque condotta assunta in violazione delle garanzie previste dall'art.2087 c.c.; d) accertare e valutare il danno patrimoniale, alla salute, esistenziale e morale subiti dal ricorrente, quale diretta conseguenza della condotta datoriale;
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno subito e conseguentemente condannare la P.A. convenuta, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a risarcire il suddetto danno nella misura complessiva già accertata e liquidata in primo grado o nella misura maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa ex art.1226 c.c. f) con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio con riferimento ai tutti e tre i gradi del giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità”.
Nella presente fase si è costituita in giudizio l' , eccependo, in via Controparte_1
preliminare, il difetto di legitimatio ad causam e in ogni caso il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'evento/gli eventi ai quali è riconducibile il paventato danno risale/risalgono all'epoca in cui il datore di lavoro era l' Controparte_7
con conseguente legittimazione in capo all “quale ente
[...] CP_2
liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R. 19/2022, nei contenziosi di cui sia parte e comunque ad essa già facenti capo, attivi e passivi, giudiziali e CP_3
stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023”.
Nel merito, contesta il ricorso avversario, rilevando come, in sede di rinvio, occorra un nuovo esame delle emergenze istruttorie, limitatamente all'ipotesi di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., essendosi definitivamente acclarato che la fattispecie in esame non configura un'ipotesi di mobbing, come affermato dalla Suprema Corte rinviante.
È, invece, rimasta contumace l quale gestione liquidatoria dell'ex CP_2 [...]
a cui pure il ricorso in riassunzione risulta essere stato validamente notificato. CP_3
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
pagina 4 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va pronunciato il difetto di legittimazione passiva dell CP_1
.
[...]
E' noto, infatti, che ai sensi della L.R. n. 19/2022, a partire dalla data del 31.12.2022 è stata soppressa l e al suo posto sono subentrate, senza soluzione di CP_3
continuità, le n.5 neo-istituite ; Controparte_8 [...]
; ; ), i cui ambiti CP_1 CP_9 CP_10 Controparte_11
territoriali coincidono con quelli delle precedenti n.5 Aree Vaste dell'ex , e che CP_3
sono subentrate in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di carattere finanziario, fiscale, patrimoniale facenti capo all . CP_3
Ebbene, ai sensi dell'art. 42, comma 9, della L.R. Marche n. 19/2022 “Alla data del 31 dicembre 2022 l' è soppressa e dal 1° gennaio Controparte_12
2023 sono costituite e divengono operative le che Controparte_8
subentrano all senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dalla CP_3
Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa
[...]
l svolge, secondo le Controparte_12 Controparte_13
modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli CP_8 Controparte_8
residui delle disciolte già facenti capo all CP_14 Controparte_12
[…] ”.
[...]
Conformemente, la D.G.R.M. n.1718 del 19 dicembre 2022, ha stabilito che “l CP_2
subentra, quale ente liquidatore designato ai sensi del comma 9 dell'art. 42 L.R.
[...]
19/2022, nei contenziosi di cui sia parte e comunque ad essa già facenti capo, CP_3
attivi e passivi, giudiziali e stragiudiziali nonché nei contenziosi per Responsabilità civile terzi sanitaria afferenti alla gestione diretta sinistri, riferibili al periodo antecedente al 01/01/2023 anche se insorti successivamente a tale data” (v.par.15
D.G.R.M. n.1718/2022).
pagina 5 di 14 Nella fattispecie, risulta per tabulas che si tratti di contenzioso giudiziale instaurato anteriormente al 01.01.2023 nei confronti di e pendente alla data del Controparte_3
31.12.2022, per il quale opera il disposto di cui all'art. 42, comma 9, della L.R. Marche
n. 19/2022 e di cui alla D.G.R.M. n.1718/2022, con conseguente sussistenza della legittimazione processuale in capo alla L'origine riferimento non è stata trovata., in Pt_4
funzione di Gestione Liquidatoria ex , che è subentrata a quest'ultima a Controparte_3
titolo universale (v. par.
3.6 D.G.R.M. n.1385/2022), a prescindere dalla titolarità attuale del rapporto di lavoro di cui trattasi.
Va, in ogni caso, rilevato come la contumacia in questa fase del giudizio da parte dell , non ha alcun riflesso sulla prosecuzione del Controparte_15
giudizio, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza (v. Cass. civ. n. 16506/2019)
“Nel giudizio di rinvio ex art. 392 e ss. c.p.c. riassunto dall'appellato, la declaratoria di contumacia dell'originario appellante non comporta l'improcedibilità dell'appello originario, nè il passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza di primo grado”.
Ciò posto, va, innanzitutto, premesso che il giudizio di rinvio è notoriamente un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Si afferma, dunque, che il giudice del rinvio è investito della controversia nei limiti segnati dalla decisione di legittimità relativamente alle questioni da essa decise (Cass. civ. n. 636/2019) e che l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pagina 6 di 14 pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito (Cass. civ. n.
22989/2018).
Ebbene, nel caso in esame, la Suprema Corte ha, innanzitutto, rilevato quanto segue:
“Emerge dalla sentenza impugnata che la vicenda in relazione alla quale l'odierno ricorrente ha agito in giudizio era maturata in un contesto di lavoro caratterizzato da
“diffuse ostilità” tra medici del reparto e primario e che le stesse avevano interessato più della metà dei medici dello stesso “parrebbe a motivo di una certa contrarietà del primario all'espletamento da parte di costoro di attività intra moenia” (v. pag. 4 della sentenza). Pur a fronte di tale oggettiva situazione, sfociata, nel caso del , in Pt_1
punte di contrapposizione estrema ed in una denuncia penale per il reato di interruzione di pubblico servizio, che aveva, come si legge, determinato (all'indomani della ricezione da parte del predetto del relativo avviso di garanzia) la pronuncia da parte del primario, nel contesto di un festeggiamento nel reparto, della frase “PA ce lo siamo tolto dai coglioni”, la Corte territoriale ha escluso la violazione dell'art. 2087 cod. civ. essenzialmente sottolineando la mancanza di un intento persecutorio tale da unificare i vari episodi dedotti a corredo della domanda e da integrare la responsabilità risarcitoria. Ma una situazione di costrittività ambientale è configurabile anche a prescindere dalla concreta individuazione di un mobbing e da una eventuale particolare sensibilità ovvero suscettibilità del dipendente”.
La Corte ha, poi, precisato che “al fine di rintracciare una responsabilità ex art. 2087 cod. civ. in capo al datore di lavoro, quale quella nello specifico dedotta, ancorché con una principale ascrivibilità della stessa ad una ipotesi di mobbing, non è necessaria, la presenza di un “unificante comportamento vessatorio”, ma è sufficiente l'adozione di comportamenti, anche colposi, che possano ledere la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici”.
Ha, pertanto, conclusivamente affermato che “Così, nello specifico, la Corte territoriale ha omesso di valutare/interpretare le varie condotte poste in essere dall'Azienda datrice
pagina 7 di 14 di lavoro che - a prescindere dalla sussistenza di comportamenti intenzionalmente vessatori nei confronti del - ben possono essere state, anche in ragione della Pt_1
reiterazione delle stesse, esorbitanti od incongrue rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, e così poste in violazione dell'art. 2087 cod. civ. anche eventualmente sotto il profilo della contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia, come tali causative di pregiudizi per la salute (si richiamano le già citate pronunce di legittimità secondo cui, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., “norma di chiusura” del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza
e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative “stressogene”, e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di “mobbing”, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno)”.
Nella sostanza, dunque, la Corte di Cassazione, pur non evidenziando vizi nella parte della sentenza della Corte di Appello che ha respinto la domanda di riconoscimento di una fattispecie di mobbing, ha chiesto un nuovo esame della vicenda al fine di verificare se le varie condotte poste in essere dall'azienda datrice di lavoro possano ritenersi, comunque, adottate in violazione dell'obbligo di protezione di cui all'art. 2087 c.c. che impone al datore di astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative “stressogene”, come tali fonte di pregiudizi alla salute.
Ebbene, ritiene questo collegio che, pur ad un nuovo esame della vicenda che ha interessato il ed, in particolare, ad un nuovo esame delle prove raccolte in Pt_1
pagina 8 di 14 giudizio, non emerga la violazione da parte del datore di lavoro di misure di protezione della salute dei prestatori di lavoro.
Occorre, infatti, innanzitutto, osservare come, per giurisprudenza consolidata, sul lavoratore gravi l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra questo e l'ambiente di lavoro, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie.
Nel caso in esame, anche laddove si dia per scontata l'esistenza di un clima di conflittualità nel luogo di lavoro, come sembrerebbe affermare la Cassazione, non è dato scorgere, in proposito, una responsabilità datoriale.
Innanzitutto, si osserva come tale presunto clima di conflittualità generale è stato affermato solo genericamente dai medici colleghi di lavoro (solo alcuni peraltro) escussi nel corso del giudizio di primo grado, i quali non hanno specificato in cosa si traducesse tale clima o quali fossero i comportamenti posti in essere sicché non si è in grado di valutarne l'effettiva gravità ed i riverberi sulle modalità di prestazione dell'attività lavorativa.
Tale conflittualità, come annotato nella sentenza di rinvio, sembrerebbe, peraltro, essersi generata a causa di una certa contrarietà del primario all'espletamento da parte dei medici del reparto di attività “intramoenia” e, dunque, per ragioni meramente organizzative.
Ad ogni modo, al fine di dare concretezza a tale clima di conflittualità che rileva quale condizione di lavoro “stressogena”, fonte di responsabilità datoriale, non sono emerse prove sufficienti in proposito.
Il ricorrente in riassunzione pone, innanzitutto, l'accento sulla propria esclusione dall'attività di reparto ed in particolare, dall'attività di responsabile dell'unità operativa semplice “Chest pain Unit”, a lui affidata dal medesimo presunto mobber già nel Per_1
2005 e confermata anche nel 2009.
Ebbene, l'unica prova di tale esclusione consisterebbe in alcuni ordini di servizio
(faticosamente reperiti tra la mole di documentazione allegata al ricorso e priva di chiaro pagina 9 di 14 indice) che contengono le funzioni assegnate ai medici del reparto in due soli mesi, novembre 2009 e gennaio 2010, secondo cui al erano assegnati servizi di Pt_1
ecografia e ambulatorio (oltre ad altri servizi non ben identificati, essendo i citati prospetti poco leggibili e privi di legenda esplicativa delle varie sigle).
Poco leggibili sono anche le dichiarazioni testimoniali rese nell'ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c. introdotto dal , dalle quali, comunque, si evince Pt_1
che la Chest Unit era, all'epoca (anni 2010/2011) sostanzialmente chiusa causa lavori di muratura nel reparto, sicché il percorso di cura del dolore toracico era assicurato tramite accesso specialistico, ossia consulenziale, da parte del cardiologo presso il pronto soccorso e, nei casi più gravi, con trasporto presso il reparto di cardiologia.
In questo quadro, appare ben plausibile la difesa dell'azienda sanitaria secondo cui il dolore toracico era, innanzitutto, un percorso clinico assistenziale che poteva essere garantito dal dott. soprattutto prestando attività assistenziale (ossia in consulenza) Pt_1
presso il pronto soccorso ove il paziente con dolore toracico accedeva in prima istanza e dove vi erano 6 posti letto presso la Medicina d'Urgenza.
Ad ogni modo, che l'azienda sanitaria abbia fatto il possibile per ripristinare l'unità operativa in questione è dimostrato dalla nota del 18.6.2010 del Direttore generale della
Zona di che disponeva l'assegnazione di una stanza con due CP_13 CP_1
posti letto all'interno del reparto destinata a tale scopo.
Della convergenza di intenti per il ripristino di tale servizio, da parte di tutti i dirigenti e responsabili aziendali (compreso lo stesso primario dà atto lo stesso ricorrente Per_1
in riassunzione, tant'è che a luglio 2010 i lavori erano completati, senonché interveniva il parere del responsabile del servizio prevenzione e protezione che rilevava le inadeguate dimensioni del locale, rispetto alle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008, in quanto non idoneo alla movimentazione delle barelle.
Ebbene, che tale parere negativo sia stato ispirato o commissionato dallo stesso primario come sostenuto dal ricorrente, non emerge da alcuna prova o indizio ed il fatto Per_1
che, poi, ivi sia stato trasferito il laboratorio di ecocardiografia poco rileva, non essendo pagina 10 di 14 paragonabile il servizio di degenza con quello ambulatoriale, con conseguente diversità di requisiti.
Non risulta, dunque, dimostrata ma neppure appare plausibile, la pretesa regia occulta del nel disporre la destinazione d'uso della stanza in questione. Per_1
Per il resto, le condotte vessatorie o latamente stressanti descritte dal ricorrente attengono alla famosa frase che il primario avrebbe pronunciato nel corso di un brindisi per il suo compleanno, frase che, oltre a non essere pienamente provata, stante la contraddizione sul punto dell'unico teste che avrebbe sentito e poi riferito alla collega tale episodio, non appare di per sé significativa di condizioni di lavoro inaccettabili, potendo costituire un momentaneo sfogo (peraltro, anche di significato non univoco, potendo il primario con tale frase essersi riferito anche all'assenza del dal buffet e Pt_1
non agli esiti, del tutto incerti, di una indagine penale in corso).
Il ricorso in riassunzione si sofferma, poi, lungamente sulle indagini penali a cui è stato sottoposto il , a seguito del controllo effettuato dalla Guardia di IN in data Pt_1
9.6.2010 presso l'Ospedale Mazzoni di , nel mentre il medesimo era CP_1
occupato a svolgere attività di consulenza ambulatoriale.
Anche il tal caso, la responsabilità per tali indagini viene addossata al primario Per_1
ma di tale allegazione non vi è alcuna prova, sicché in alcun modo la pendenza di tale indagine può riconnettersi all'operato del direttore del reparto, quale spia del clima creato dallo stesso.
Non può, poi, farsi a meno di evidenziare come, la parallela indagine a carico del a seguito della denuncia-querela per calunnia presentata dal Dr per le Per_1 Pt_1
dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini a suo carico sia stata archiviata su richiesta del PM che così si esprimeva: “non è vero che è stata accertata l'infondatezza degli addebiti penali mossi per due distinte ipotesi di reato a carico del;
Pt_1
l'archiviazione ha una motivazione ben diversa e che non corrisponde affatto ad una accertata infondatezza: gli elementi raccolti nel corso delle indagini, anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'indagato a seguito dell'interrogatorio, non appaiono sufficienti
pagina 11 di 14 a sostenere l'accusa in giudizio…..Il procedimento e le due distinte ipotesi di reato formulate a carico del sono state innescate da una attività prima e quindi Pt_1
delegata da parte della P.G.; in tale ambito le dichiarazioni fornite dal Dr – Per_1
oltre a non essere affatto false – non assumono in alcun modo la funzione e la caratteristica di incolpazione di taluno….Nel caso presente il Dr. è stato sentito Per_1
nell'ambito di un procedimento penale con ipotesi di reato già delineate dalla P.G. e le sue dichiarazioni non assumono sotto nessun profilo la caratteristica dell'incolpazione del sapendolo innocente, ma piuttosto quella della doverosa risposta a domande Pt_1
poste dalla P.G. e altrettanto doverosa esposizione di fatti a sua conoscenza.” Ed ancora “La materialità dei fatti descritti nelle due imputazioni poi formulate risultano sostanzialmente riscontrate documentalmente e da plurime dichiarazioni testimoniali
(non solo del , oltre che dalla diretta attività di P.G.”. Per_1
Su tale impostazione concordava, inoltre, il GIP che archiviava il procedimento ritenendo che “risulta evidente che gli elementi fattuali contestati al Dott in forza Pt_1
di autonomo impulso della Pol. Giudiziaria fossero stati riscontrati da un punto di vista oggettivo…. Il Dr infatti rispondendo a precise domande rivoltegli dagli Per_1
operanti, ha fornito le informazioni di cui era in possesso….senza che sia emersa una sostenibile falsità circa quanto dallo stesso affermato, atteso che, al contrario, la materialità dei fatti è stata riconosciuta e riscontrata anche dalle dichiarazioni di terze persone…l'ipotesi di reato non è stata ritenuta carente dal punto di vista materiale...”.
In conclusione, gli elementi forniti dal ricorrente appaiono insufficienti al fine di delineare una situazione di costrittività organizzativa ovvero condizioni di lavoro stressogene tali da far insorgere nel lavoratore un danno alla salute, pur se quest'ultimo risulta, in effetti, accertato tramite la consulenza psicologica espletata in primo grado.
D'altronde, pur soffrendo il ricorrente di un disturbo d'ansia insorto negli ultimi anni di adibizione presso il reparto di cardiologia dell'Ospedale Mazzoni, non può farsi a meno di osservare come tale insorgenza si correli, temporalmente, anche alla pendenza delle indagini penali che, notoriamente, costituiscono un evento con forte carica stressogena pagina 12 di 14 per qualunque cittadino, pendenza che, tuttavia, in alcun modo può porsi in correlazione eziologica con un comportamento datoriale.
Ciò spiega anche la ragione per la quale il medesimo, pur se allontanato, sin dal dicembre 2011, dal reparto diretto dal e collocato, con il medesimo incarico, Per_1
presso il reparto di cardiologia dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto, più vicino alla propria abitazione, abbia manifestato, ancora nel marzo 2013, delle crisi di ansia con relativo accesso al P.S., più propriamente da attribuire alla pendenza dell'indagine penale.
Ciò viene, d'altronde, riconosciuto dallo stesso CTU nominato in primo grado che, rispondendo alle osservazioni del CTP, annota: “Inoltre, sempre in quegli anni veniva avviato nei confronti del Dr. un procedimento penale (n. 2972/2010) e Pt_1
precisamente a partire dal 05/02/2011 che veniva formalmente notiziato.
Il ricorrente è stato costretto a tre lunghissimi anni di indagini penali, con numerosissimi accertamenti sull'attività professionale e sulla vita privata. Tre lunghissimi anni che hanno contribuito a mantenere, se non addirittura accrescere, il disturbo del ricorrente creando innumerevoli sofferenze personali e familiari. Soltanto nel 2013 la Procura della Repubblica competente richiedeva ed otteneva l'archiviazione
(tale periodo coincide perfettamente con l'accesso nel marzo 2013 al PS da parte del
Dr. e con l'esenzione da alcuni turni notturni). Pt_1
In data 09/07/2013 veniva archiviato il procedimento disciplinare previsto dal Decreto
Brunetta, avviato dall' nei confronti del ricorrente. Controparte_6
Risulta chiaro che le problematiche di ordine psichico continuano anche dopo il trasferimento a San Benedetto del Tronto (motivo per il quale il Dr. PA presenta il ricorso) e che non si possono ascrivere ai soli anni di lavoro all'Ospedale di CP_1
”.
[...]
In conclusione, l'appello originariamente proposto dall'ex va accolto con CP_3
conseguente rigetto della domanda del ricorrente, non risultando provato né alcun comportamento mobbizzante né condizioni di lavoro stressogene non tempestivamente pagina 13 di 14 risolte da parte datoriale la quale, tra l'altro, allorquando venivano rappresentate, con ricorso cautelare ex art. 700 cpc, difficoltà nell'espletamento delle proprie mansioni e difficoltà interpersonali con il primario, provvedeva, nel giro di pochi mesi, ad offrire al ricorrente altro posto di lavoro, in modo da consentirgli la piena valorizzazione del proprio ruolo.
L'esito del giudizio, unitamente alla difficoltà di prova in capo al lavoratore, consigliano la compensazione delle spese di lite dell'intero procedimento per la metà, con condanna, per la restante metà, a carico del soccombente, come da liquidazione in dispositivo. Per la presente fase di rinvio, invece, stante l'erronea citazione della parte non legittimata restano a carico del ricorrente in riassunzione le spese della sua chiamata in causa, mentre nulla deve disporsi in relazione alla parte legittimata rimasta contumace.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta dall'originario ricorrente;
2) Parte_1
dichiara il difetto di legittimazione passiva della costituita;
3) Controparte_1
condanna al pagamento in favore della parte appellante ex Parte_1 [...]
di metà delle spese del giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi euro CP_3
12.756,00 per il primo grado, in complessivi euro 9.520,00 per il grado di appello ed in euro 7.700,00 per il grado di Cassazione il tutto oltre spese forfetarie al 15%, IVA e cap, oltre a metà delle spese di CTU come liquidate in primo grado;
4) condanna Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio di rinvio in favore di
[...] Controparte_1
che liquida in euro 3.400,00, oltre spese forfetarie al 15%, IVA e cap.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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