Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 14/04/2022, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2022
N. 00283/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2022, proposto da
Società Agricola Izzo di Consoli Angelo e Fedele Giovanna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Natalizia Airo' e Andrea Airo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento e/o declaratoria di nullità,
previa sospensione dell’efficacia,
della cartella di pagamento n. 10620210009948580000, notificata in data 20.12.2021, emessa dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione sede di Taranto, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 24.808,29 a titolo di prelievo supplementare quote latte, interessi ed oneri di riscossione per le campagne agricole 2002, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale in particolare: la nota 30 luglio 2003 n. 6275 con la qual l’AG.E.A. invitava il primo acquirente - SOC. COOP. ALLEVATORI LIBERI ED INDIPENDENTI (S.C.R.L) - a versare le somme trattenute a fronte della compensazione integrale degli esuberi a suo tempo consegnati;
della nota del 19.06.2009 n INL33-03520400-P pervenuta alla società ricorrente con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 41.513,11 a titolo di prelievo supplementare quote latte dell’anno 2002 con possibile rateizzazione degli importi ai sensi dell’art 8 quinquies della legge 33 del 2009;
del decreto di accoglimento dell’istanza di rateizzazione presentata dalla Società ricorrente. N.ACL33-3661231-P del 3.05.2010;
della nota AG.E.A. del 10.03.2016 prot. Agea Aga.2016.6230 con cui veniva dichiarata la decadenza dal beneficio della rateizzazione
nonché per la declaratoria di inefficacia e nullità dell’accordo contrattuale stipulato con AG.E.A. in data 22 giugno 2010 e per l’accertamento del diritto della ricorrente alla ripetizione dell’indebito pagamento della somma di € 22.044,61 versata a titolo di prelievo supplementare, e per la condanna dell’Amministrazione al rimborso, in favore della stessa ricorrente, delle somme che verranno accertate non dovute ma già versate in ragione dell’intervenuto accordo contrattuale, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge, dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to N. Airò;
Ritenuta, ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare del presente giudizio, la insussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, atteso che il potere impositivo spettante ad AG.E.A. in tema di determinazione e quantificazione delle c.d. “quote latte” e del relativo prelievo supplementare incide su posizioni di interesse legittimo dei destinatari, da azionare – a pena di decadenza – nel termine dei 60 giorni avverso gli atti di accertamento del credito AG.E.A., che, nella specie, sono stati notificati alla ricorrente nel 2009 (in relazione agli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare per lo sforamento dei contingenti di quote latte assegnate agli allevatori, oltre interessi ed oneri di riscossione, pari a complessivi € 41.513,11 relative alle campagne agricole 2002), senza essere tempestivamente impugnati e sono stati, anzi, seguiti da istanza di rateizzazione ex art 8 quinquies L. n. 33/2009 e stipula del relativo contratto di rateizzazione del 22 giugno 2010, nel mentre l’allegato contrasto della procedura di compensazione nazionale prevista dall'art. 1, comma 8, del D.L. n. 43 del 1999 e s.m.i con la normativa U.E. non determina la nullità e la caducazione automatica degli atti di accertamento del credito di AG.E.A. del 2009 e del predetto contratto di rateizzazione del 2010, ma - al più - (in ipotesi) l’illegittimità degli stessi da far valere attraverso l’impugnazione tempestiva degli atti di accertamento di AG.E.A. e non avverso la cartella di pagamento A.D.E.R. del 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare di parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO