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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 13156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13156 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG 17174/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17174/2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Roma, Viale Angelico n. 70 presso lo studio dell'Avv. Paolo Palma che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, Via Sardegna n. 50 presso lo studio degli Avv.ti Giorgia Picuti e Isabella Aquino che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: contratto di subappalto
Conclusioni
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con decreto ingiuntivo n. 302/2023, questo Tribunale ha ingiunto alla il Parte_2 pagamento della somma di euro 40.364,41, oltre interessi e spese di procedura, in favore di CP_1 per il mancato saldo di fatture da quest'ultima emesse per le prestazioni commissionate dalla
[...] con ordini del 24/07/2018 e del 10/10/2018. Parte_2 La ha spiegato opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo di accogliere Parte_2 le seguenti conclusioni: “- accogliere la proposta opposizione e per l'effetto, accertare che
, in persona del l.r.p.t. non vanta alcun credito nei confronti dell'opponente o in CP_1 subordine un credito minore e per l'effetto Voglia ,annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 302/2023, Rg.n. 70639/2022, emesso dal Tribunale civile di Roma,
Dottssa AR MA D'Orsi, notificato il 7/2/2023; - condannare la al risarcimento CP_1 dei danni a favore della nella misura che verrà determinata in corso di causa e/o Parte_2 anche in via equitativa dal Giudice”.
La società opponente, a sostegno delle domande formulate, deduceva che: 1) con pec del 19/03/2019, tramite il suo difensore, aveva contestato la richiesta di pagamento e le fatture azionate, eccependo l'inadempimento della 2) con e-mail del 13/03/2019, aveva contestato la richiesta di Controparte_1 pagamento per le stesse motivazioni;
3) la società opposta non aveva diritto ad alcun pagamento in quanto non aveva adempiuto all'ordine di fornitura del 24 luglio 2018 e del 10 ottobre 2018; 4) aveva assegnato in subappalto il lavoro commissionato da un proprio cliente, la società DX, alla CP_1
inviando l'ordine di acquisto del 24/07/2018; 5) l'ordine finale aveva ad oggetto la
[...] realizzazione di un software per la CSI Piemonte;
6) detto ordine conteneva la clausola che il pagamento sarebbe avvenuto back to back cioè a seguito del rilascio del collaudo positivo da parte di
DX e del pagamento da parte del Cliente finale;
7) il documento di collaudo non era mai stato rilasciato poiché, allo scadere dei termini, il prodotto commissionato alla società opposta non era stato ritenuto idoneo da DX;
8) DX aveva evidenziato che il software presentava moltissimi errori e che alcuni programmi erano privi di parte delle istruzioni;
9) durante una riunione alla quale erano presente anche i rappresentanti della DX aveva ufficialmente comunicato che Controparte_1 avrebbe provveduto con risorse proprie alla realizzazione del progetto, quindi, la stessa era stata estromessa dal progetto;
10) la clausola unilateralmente aggiunta dalla non Controparte_1 modificava le condizioni sopra esposte, prevedendo solo la possibilità di fatturazione entro la data indicata, tranne che per problemi imputabili al fornitore o al Cliente finale;
11) l'inesatto adempimento della rappresentava una causa impeditiva della fatturazione;
12) Controparte_1
l'inadempimento della aveva comportato ingenti danni per la revoca del progetto e Controparte_1 per la perdita del cliente finale, oltre al danno all'immagine; 13) era illegittima la richiesta di pagamento degli interessi, ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002, non sussistendo alcun ritardo di pagamento per una prestazione mai resa.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare l 'opposizione promossa da in Controparte_2 quanto infondata per i motivi sopra esposti e, per l 'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 302/2023 (r.g. n. 70639/22) emesso dal Tribunale di Roma, Dott.ssa AR MA D
'Orsi, notificato in data 07.02.2023; 3 - Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di
[...]
dalla garanzia per vizi nonché la prescrizione dell'azione ai sensi del l 'art. 1667 c.c. e, per Pt_2
l 'effetto, rigettare l 'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
4 -
Accertare e dichiarare la temerarietà dell'opposizione promossa da e, per l ' Parte_2 effetto, condannare parte opponente , ai sensi dell'art. 96 c.p.c. , a risarcire i danni cagionati al la
, anche in termini di interessi moratori e spese legali, da liquidarsi in via equitativa.
5 - Con CP_1 vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali ed oneri fiscali”.
La società opposta, rilevando che la ricostruzione dei fatti di causa di parte opponente era strumentale e non veritiera, precisava che: 1) con ordine del 24/07/2018, la società opponente aveva commissionato alla stessa l'analisi e lo sviluppo di Function Point per CSI Piemonte, ossia la realizzazione di nuovi servizi web o l'adeguamento di quelli esistenti con particolare riferimento al
Fascicolo Sanitario Elettronico;
2) le prestazioni oggetto di contratto erano state originariamente commissionate alla DX, vincitrice dell'appalto indetto da CSI Piemonte, committente principale e da DX poi subappaltate a che a sua volta aveva sottoscritto il predetto ordine
Parte_2 con 3) nel contratto era stato previsto che i Function Point richiesti, conteggiati e Controparte_1 collaudati erano 378 e che il conteggio finale avrebbe fatto fede per la fatturazione che sarebbe avvenuta dopo l'esito positivo del collaudo;
4) le parti avevano specificano nel contratto che la stessa avrebbe potuto fatturare comunque entro il 18/12/2018 tranne che per problemi dovuti allo stesso fornitore o ritardi del cliente;
5) l'ordine prevedeva che avrebbe realizzato il software presso la propria sede di Roma, con la consegna da parte di degli ambienti di sviluppo;
6) non aveva
Parte_2 mai ricevuto la consegna degli ambienti di sviluppo, pertanto, aveva dovuto trasferire il proprio personale presso la sede di 7) tale circostanza aveva reso molto difficoltoso lo
Parte_2 svolgimento del lavoro ed era stata segnalata con svariate mail ad 8) il personale
Parte_2 della medesima si era recato presso la sede del cliente DX a Pomezia per la messa a punto delle attività propedeutiche al collaudo che poi si era svolto a Torino, presso la sede del cliente finale, CSI
Piemonte; 9) con lettera del 9/10/2018, aveva comunicato alla società opponente l'avvenuta consegna delle attività di sviluppo ed analisi commissionate;
10) con e-mail del 10/10/2018, in risposta alla predetta comunicazione, la aveva richiesto la presenza di una sua risorsa per il Parte_2 collaudo presso la sede del cliente finale a Torino alla presenza anche di personale della DX;
11) per l'assistenza al collaudo aveva emesso la fattura n. 106/2018; 12) il collaudo si era svolto con esito positivo, tanto che, con lettera del 30/11/2018, aveva inviato all'opponente successiva comunicazione di avvenuta consegna di ulteriori attività commissionate, oltre alla fattura n. 124/2018; 13) successivamente alla comunicazione di avvenuta consegna del 9/10/2018, la non Parte_2 aveva contestato alcun vizio in ordine alle prestazioni dalla stessa rese ed anzi aveva fissato le operazioni di collaudo presso il cliente finale, chiedendo ancora una volta la partecipazione di una sua risorsa;
14) dopo l'avvenuto collaudo e la ulteriore comunicazione di consegna delle attività del
30/11/2018 con allegata la fattura per il pagamento del corrispettivo pattuito, la società opponente non aveva contestato alcun vizio, senza tuttavia provvedere al pagamento delle fatture emesse;
15) solo in questa sede l'opponente aveva contestato il credito della medesima, asserendo di non poter versare il corrispettivo a causa del mancato pagamento del Cliente finale per un presunto inadempimento imputabile alla stessa;
16) il pagamento era subordinato all'avvenuto collaudo positivo e la predetta condizione si era verificata;
17) le e-mail e le lettere allegate dalla controparte non si riferivano alle prestazioni alla stessa commissionate ma ad altre società; 18) non risultava credibile che la contestazione dei presunti vizi fosse avvenuta due anni dopo la consegna delle attività;
19) in ogni caso la era decaduta dalla garanzia per vizi, stante la mancata Parte_2 contestazione degli stessi nel termine di cui all'art. 1667 c.c.; 20) l'azione esercitata si era prescritta perché comunque la contestazione era avvenuta oltre il termine di due anni dalla consegna dell'opera;
21) l'inadempimento dedotto da controparte era strumentale ed insussistente in quanto il collaudo era stato eseguito in data 11/12 ottobre 2018 e ad esso non era seguita contestazione di alcun vizio da parte della Parte_2
Con memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c. l'opponente eccepiva la tardività della costituzione in giudizio della con conseguente inammissibilità delle eccezioni non rilevabili d'ufficio e le Controparte_1 preclusioni di cui agli artt. 38 e 167, commi 2 e 3 c.p.c.
Nella memoria di replica ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c. l'opposta precisava che non era maturata alcuna decadenza, non essendo incorsa in alcuna delle preclusioni di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e non avendo formulato eccezioni rilevabili d'ufficio.
Nel corso del procedimento, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza del 9/11/2023, che qui si intende riportata e confermata.
Con la medesima ordinanza veniva, altresì, rigettata l'eccezione di tardività della costituzione dell'opposta, veniva ammessa la prova per interrogatorio formale articolata da parte opponente nonché la prova testimoniale richiesta da parte opposta e, infine, veniva rinviata la causa all'udienza del 11/01/2024 per l'espletamento delle stesse.
All'udienza del 11/01/2024, venivano assunte le prove orali ammesse e, all'esito, l'opponente chiedeva che fosse ammessa la prova testimoniale dei capitoli 2 e 4 mentre l'opposta si opponeva alla predetta richiesta e, in subordine, chiedeva l'ammissione alla prova contraria. Il Giudice riservava la decisione. Con ordinanza del 11/01/2024, in riforma della propria precedente ordinanza, il Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata da parte opponente limitatamente ai capitoli 2 e 3 e la relativa prova contraria e rinviava all'udienza del 24/01/2024 per l'escussione dei testimoni.
All'udienza del 24/01/2024, venivano assunte le prove orali ammesse e, all'esito, l'opposta insisteva sulla richiesta di voler disporre l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., nei confronti di CSI Piemonte di tutta la documentazione inerente al collaudo avvenuto a Torino in data 11-12 ottobre 2018, nonché dei pagamenti effettuati in favore di DX, mentre l'opponente contestava la predetta richiesta in quanto inammissibile, generica e ininfluente ed insisteva per l'ammissione del secondo testimone indicato nella memoria istruttoria sugli stessi capitoli di prova ammessi. L'opposta si opponeva alla predetta richiesta ed in subordine formulava richiesta di prova contraria. Il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 5/04/2024, rigettate le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5/12/2024, da svolgersi in modalità cartolare.
Con ordinanza del 5/12/2024, rilevato l'errore nell'individuazione del rito applicabile, dato atto che le parti non avevano rinunciato ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., veniva rinviato il giudizio all'udienza del 27/02/2024, da svolgersi in modalità cartolare, previa assegnazione alle parti dei termini massimi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 189 c.p.c.
Con ordinanza del 27/02/2024, veniva trattenuta la causa in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Tanto premesso in punto di fatto, si deve ricordare in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533).
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti ed in ragione delle considerazioni di seguito esposte. Appaiono, anzitutto, infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., formulate da parte opposta.
In merito, occorre evidenziare che, con pec del 15/03/2019 (cfr. doc. 4 atto di citazione in opposizione), la ha dimostrato che a quella data non era ancora a conoscenza dei Parte_2 vizi rilevati dalla DX e dal cliente finale, avendo dichiarato “il cliente deve ancora riconoscerci e conseguentemente pagarci il lavoro in riferimento alla vostra fattura sollecitata. Pertanto la vostra fattura resterà in stand by fino al ricevimento del benestare del cliente finale, come indicato nell'ordine”. Con pec del 19/03/2019 (cfr. doc. 5 atto di citazione in opposizione), invece, presumibilmente dopo aver ricevuto notizie in merito all'avvenuto esito negativo del collaudo, tramite il suo difensore, la società opponente aveva comunicato alla che “la società Controparte_1 committente dopo aver esaminato il lavoro svolto ha evidenziato notevoli mancanze in quanto non sono stati rispettati né i requisiti alla base della fornitura né i tempi della commissione. Per tale ragione non ha fornito il benestare del collaudo del software e conseguentemente non è avvenuto nessun pagamento”. Sulla base di quanto finora espresso, avendo la provveduto a Parte_2 dare tempestiva notizia alla in merito ai vizi riscontrati dalla committente Controparte_1 presumibilmente nel momento in cui ne ha avuto notizia e in ogni caso entro due anni dalla consegna dell'opera subappaltata, deve escludersi che non siano stati rispettati i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.
Tanto premesso, nel merito, occorre rilevare che la sebbene gravata dall'onere di Controparte_1 provare l'esatto adempimento della prestazione contrattualmente pattuita, nel presente giudizio non ha fornito sufficiente riscontro della pretesa creditoria. Quest'ultima, infatti, non ha dimostrato l'avvenuto esito positivo del collaudo da parte del cliente finale, necessario in virtù della clausola
“back to back” di cui all'ordine di acquisto del 24/07/2018.
Invero, prendendo in esame la documentazione prodotta da parte opposta, è possibile rilevare soltanto che le parti avessero previsto un incontro in data 11/10/2018, al fine di effettuare il collaudo del software realizzato dalla a cui ha preso parte anche un dipendente della società Controparte_1 opposta (cfr. doc. 3, 4 e 5 comparsa di costituzione). Relativamente all'esito del collaudo, tuttavia, non è stato fornito alcun riscontro, dovendo, pertanto, ritenersi fondata la tesi sostenuta da parte opponente circa l'esito negativo dello stesso, in ragione di gravi difetti che impedivano al software realizzato di poter svolgere la funzione per la quale era stato progettato. D'altra parte, la comunicazione di avvenuta consegna delle attività commissionate trasmessa dalla Controparte_1 alla società opponente in data 30/11/2018 (cfr. doc. 6 comparsa di costituzione) non appare sufficiente a provare l'avvenuto esito positivo del collaudo. Non avendo la società opposta dimostrato che la DX avesse ritenuto idoneo il software e non risultando in atti la prova dell'avvenuto pagamento da parte del cliente finale, la società opposta non avrebbe potuto emettere le fatture azionate nel giudizio monitorio in virtù della clausola “back to back” prevista nell'ordine di acquisto del 24/07/2018. Invero, a nulla rileva che le parti avessero contrattualmente pattuito che la avrebbe potuto “fatturare comunque entro il Controparte_1
18/12/2018 tranne che per problemi dovuti allo stesso fornitore o ritardi del cliente finale” (cfr. doc.
1 atto di citazione). La predetta previsione contrattuale evidenzia, infatti, l'operatività della clausola
“back to back”, considerato che l'emissione della fattura e, quindi, il pagamento da parte della
[...] in favore della era subordinato al positivo collaudo e al pagamento Parte_2 Controparte_1 dell'appaltatore ed, inoltre, dimostra che nell'ordine di acquisto le parti avessero espressamente previsto, quale impedimento alla fatturazione, possibili “problemi dovuti allo stesso fornitore”.
A tal riguardo, è necessario evidenziare che la società opponente giustifica l'indebita emissione delle fatture azionate nel giudizio monitorio con l'inadempimento della società opposta, lamentando che quest'ultima non avesse realizzato un software in grado di ottenere il parere favorevole del cliente finale, ed ha allegato, altresì, due comunicazioni trasmesse dalla DX (cfr. doc. 2 e 3 atto di citazione in opposizione) ove viene espressamente riportato che il software realizzato non era presentabile al collaudo utente. La DX, nelle predette comunicazioni, ha, inoltre, precisato che “il software era fuori dai requisiti richiesti, presentava moltissimi errori ed alcuni programmi erano mancanti di alcune parti delle istruzioni;
quindi, per arrivare al collaudo nei tempi previsti con il cliente, DX ha deciso, dato il tempo trascorso, di intervenire direttamente sul software, riprogettandolo con conseguenti gravi ritardi nella consegna finale, avvenuta con ampio di ritardo”.
È circostanza pacifica ed è ampiamente documentato dall'opponente (cfr. doc. 1 atto di citazione in opposizione e doc. 6 memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c.) che il progetto software de quo fosse stato subappaltato sia alla sia alla Pertanto, al fine di accertare se Controparte_3 Controparte_1 fosse avvenuto collaudo positivo al progetto software a cui hanno lavorato entrambe le società, è possibile richiamare le conclusioni espresse nella sentenza n. 5094/2023 emessa dal Tribunale di
Roma in data 1/03/2023 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 35907/2020 introdotto dalla avverso la a tal riguardo il Giudice ha Controparte_3 Parte_2 affermato che “non risulta che il cliente finale, abbia mai dato parere positivo al CP_4 collaudo. Anzi, risulta prova del contrario, in quanto il software consegnato dalla parte opponente risultava: <<scritto parzialmente, e contiene molti errori>>”.
A conferma di quanto finora espresso, si aggiunge che il teste allora Responsabile Testimone_1 dell'Area vendite nord della DX ed attualmente non più dipendente della società medesima, nel corso dell'udienza del 24/01/2024, ha dichiarato che “il software presentato da non era Parte_2 confacente ai requisiti e pertanto non è stato possibile effettuare il collaudo con la stazione appaltante che era la CSI Piemonte. Quando è stata effettuata la consegna da parte di Parte_2 ci siamo resi conto che il software era difettoso, che c'erano delle componenti mancanti. Pertanto, essendo noi l'appaltatore non abbiamo ritenuto di portarlo al collaudo con CSI Piemonte in quanto difettoso”.
In ragione delle considerazioni sopra riportate e mancando la prova dell'avvenuto rilascio del documento di collaudo positivo che, sulla base della documentazione prodotta dall'opponente, deve ritenersi che non sia mai stato emesso, nonché dell'avvenuto pagamento della prestazione principale da parte del cliente finale, la pretesa creditoria azionata dalla nel giudizio monitorio Controparte_1
è infondata e nessun pagamento deve essere corrisposto dalla in favore della Parte_2
Il decreto ingiuntivo opposto deve, quindi, essere revocato. Controparte_1
Devono, invece, essere rigettate le richieste risarcitorie dei danni patrimoniali e non patrimoniali formulate dalla nei confronti della in ragione della revoca del Parte_2 Controparte_1 progetto da parte della committente, del conseguente mancato pagamento delle somme dovute per l'opera commissionata, nonché per il danno all'immagine dalla stessa subito in conseguenza dell'inadempimento della subappaltatrice. Invero, quanto al danno patrimoniale, occorre rilevare che, secondo la ricostruzione offerta dalla società opposta, la subappaltante ha contribuito alla mancata conclusione dell'affare, non avendo rispettato le condizioni contrattualmente pattuite che prevedevano che la avrebbe realizzato il software presso la propria sede, con la Controparte_1 consegna da parte della degli ambienti di sviluppo. L'inadempimento della Parte_2 [...]
pur non giustificando la fondatezza della pretesa creditoria in ragione della clausola Parte_2
“back to back”, ha certamente reso più gravoso lo svolgimento dell'attività oggetto dell'ordine di acquisto da parte della (cfr. doc. 4 memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c.); non può, Controparte_1 pertanto, escludersi un concorso di colpa in capo alle parti per il mancato perfezionamento dell'affare.
Considerato, inoltre, che l'opera era stata subappaltata sia alla sia alla Controparte_1 [...]
non può determinarsi, sulla base delle prove documentali e testimoniali prodotte Controparte_3 nel presente giudizio, qual è la responsabilità dell'una o dell'altra impresa subappaltatrice nel mancato perfezionamento dell'affare e, pertanto, a quale delle due società e, qualora rispondessero entrambe in che misura, possa essere imputato il mancato collaudo positivo del progetto da parte del cliente finale.
Anche relativamente ai ritardi della sulla consegna del prodotto commissionato, non Controparte_1 può certamente escludersi una corresponsabilità della subappaltante che avrebbe dovuto controllare l'operato della subappaltata, in ragione degli obblighi assunti nei confronti della committente. A quanto già dedotto si aggiunge che la richiesta risarcitoria non risulta supportata da sufficienti elementi probatori, considerato che l'opponente non ha provveduto a quantificare il danno, non ha allegato il contratto dalla stessa concluso con la committente, non ha indicato la somma che avrebbe dovuto corrispondere in favore della in caso di collaudo positivo;
pertanto, Controparte_3 indipendentemente da una possibile corresponsabilità della subappaltante, non risulta comunque determinabile, neppure in via equitativa, ex art. 1226 c.c., l'importo che la avrebbe Parte_2 percepito qualora l'affare fosse stato concluso.
Allo stesso modo, deve essere rigettata la richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale che parte opponente lamenta di aver subito in conseguenza dell'inadempimento della Invero, Controparte_1 la non ha in alcun modo dato prova del danno all'immagine subito, avendo Parte_2 lamentato un generico “rallentamento degli ordini…soprattutto di lavori di clienti importanti” (cfr. doc. 7 memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c. di parte opponente), senza fornire alcun riscontro alla pretesa risarcitoria avanzata nel presente giudizio.
In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente
“danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass., 28 marzo 2018, n. 7594). Il danno, infatti, anche in caso di lesione di valori della persona non può considerarsi in re ipsa, dal momento che risulterebbe altrimenti snaturata la funzione risarcitoria;
essa verrebbe riconosciuta non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma come pena privata per un comportamento lesivo.
L'opponente avrebbe, quindi, dovuto dar prova del danno di cui chiede il risarcimento secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
La fondatezza dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto giustificano il rigetto della richiesta risarcitoria, ex art. 96 c.p.c., formulata da parte opposta.
La parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione formulata da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 302/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 4/01/2023 (R.G. n. 70639/2022);
2. Rigetta le richieste risarcitorie formulate dalla nei confronti della Parte_2
Controparte_1
3. Rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., formulata da CP_1
[...]
4. Compensa le spese di lite.
Roma, 25/09/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17174/2023 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Roma, Viale Angelico n. 70 presso lo studio dell'Avv. Paolo Palma che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, Via Sardegna n. 50 presso lo studio degli Avv.ti Giorgia Picuti e Isabella Aquino che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: contratto di subappalto
Conclusioni
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con decreto ingiuntivo n. 302/2023, questo Tribunale ha ingiunto alla il Parte_2 pagamento della somma di euro 40.364,41, oltre interessi e spese di procedura, in favore di CP_1 per il mancato saldo di fatture da quest'ultima emesse per le prestazioni commissionate dalla
[...] con ordini del 24/07/2018 e del 10/10/2018. Parte_2 La ha spiegato opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo di accogliere Parte_2 le seguenti conclusioni: “- accogliere la proposta opposizione e per l'effetto, accertare che
, in persona del l.r.p.t. non vanta alcun credito nei confronti dell'opponente o in CP_1 subordine un credito minore e per l'effetto Voglia ,annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 302/2023, Rg.n. 70639/2022, emesso dal Tribunale civile di Roma,
Dottssa AR MA D'Orsi, notificato il 7/2/2023; - condannare la al risarcimento CP_1 dei danni a favore della nella misura che verrà determinata in corso di causa e/o Parte_2 anche in via equitativa dal Giudice”.
La società opponente, a sostegno delle domande formulate, deduceva che: 1) con pec del 19/03/2019, tramite il suo difensore, aveva contestato la richiesta di pagamento e le fatture azionate, eccependo l'inadempimento della 2) con e-mail del 13/03/2019, aveva contestato la richiesta di Controparte_1 pagamento per le stesse motivazioni;
3) la società opposta non aveva diritto ad alcun pagamento in quanto non aveva adempiuto all'ordine di fornitura del 24 luglio 2018 e del 10 ottobre 2018; 4) aveva assegnato in subappalto il lavoro commissionato da un proprio cliente, la società DX, alla CP_1
inviando l'ordine di acquisto del 24/07/2018; 5) l'ordine finale aveva ad oggetto la
[...] realizzazione di un software per la CSI Piemonte;
6) detto ordine conteneva la clausola che il pagamento sarebbe avvenuto back to back cioè a seguito del rilascio del collaudo positivo da parte di
DX e del pagamento da parte del Cliente finale;
7) il documento di collaudo non era mai stato rilasciato poiché, allo scadere dei termini, il prodotto commissionato alla società opposta non era stato ritenuto idoneo da DX;
8) DX aveva evidenziato che il software presentava moltissimi errori e che alcuni programmi erano privi di parte delle istruzioni;
9) durante una riunione alla quale erano presente anche i rappresentanti della DX aveva ufficialmente comunicato che Controparte_1 avrebbe provveduto con risorse proprie alla realizzazione del progetto, quindi, la stessa era stata estromessa dal progetto;
10) la clausola unilateralmente aggiunta dalla non Controparte_1 modificava le condizioni sopra esposte, prevedendo solo la possibilità di fatturazione entro la data indicata, tranne che per problemi imputabili al fornitore o al Cliente finale;
11) l'inesatto adempimento della rappresentava una causa impeditiva della fatturazione;
12) Controparte_1
l'inadempimento della aveva comportato ingenti danni per la revoca del progetto e Controparte_1 per la perdita del cliente finale, oltre al danno all'immagine; 13) era illegittima la richiesta di pagamento degli interessi, ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002, non sussistendo alcun ritardo di pagamento per una prestazione mai resa.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare l 'opposizione promossa da in Controparte_2 quanto infondata per i motivi sopra esposti e, per l 'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 302/2023 (r.g. n. 70639/22) emesso dal Tribunale di Roma, Dott.ssa AR MA D
'Orsi, notificato in data 07.02.2023; 3 - Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di
[...]
dalla garanzia per vizi nonché la prescrizione dell'azione ai sensi del l 'art. 1667 c.c. e, per Pt_2
l 'effetto, rigettare l 'opposizione e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
4 -
Accertare e dichiarare la temerarietà dell'opposizione promossa da e, per l ' Parte_2 effetto, condannare parte opponente , ai sensi dell'art. 96 c.p.c. , a risarcire i danni cagionati al la
, anche in termini di interessi moratori e spese legali, da liquidarsi in via equitativa.
5 - Con CP_1 vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali ed oneri fiscali”.
La società opposta, rilevando che la ricostruzione dei fatti di causa di parte opponente era strumentale e non veritiera, precisava che: 1) con ordine del 24/07/2018, la società opponente aveva commissionato alla stessa l'analisi e lo sviluppo di Function Point per CSI Piemonte, ossia la realizzazione di nuovi servizi web o l'adeguamento di quelli esistenti con particolare riferimento al
Fascicolo Sanitario Elettronico;
2) le prestazioni oggetto di contratto erano state originariamente commissionate alla DX, vincitrice dell'appalto indetto da CSI Piemonte, committente principale e da DX poi subappaltate a che a sua volta aveva sottoscritto il predetto ordine
Parte_2 con 3) nel contratto era stato previsto che i Function Point richiesti, conteggiati e Controparte_1 collaudati erano 378 e che il conteggio finale avrebbe fatto fede per la fatturazione che sarebbe avvenuta dopo l'esito positivo del collaudo;
4) le parti avevano specificano nel contratto che la stessa avrebbe potuto fatturare comunque entro il 18/12/2018 tranne che per problemi dovuti allo stesso fornitore o ritardi del cliente;
5) l'ordine prevedeva che avrebbe realizzato il software presso la propria sede di Roma, con la consegna da parte di degli ambienti di sviluppo;
6) non aveva
Parte_2 mai ricevuto la consegna degli ambienti di sviluppo, pertanto, aveva dovuto trasferire il proprio personale presso la sede di 7) tale circostanza aveva reso molto difficoltoso lo
Parte_2 svolgimento del lavoro ed era stata segnalata con svariate mail ad 8) il personale
Parte_2 della medesima si era recato presso la sede del cliente DX a Pomezia per la messa a punto delle attività propedeutiche al collaudo che poi si era svolto a Torino, presso la sede del cliente finale, CSI
Piemonte; 9) con lettera del 9/10/2018, aveva comunicato alla società opponente l'avvenuta consegna delle attività di sviluppo ed analisi commissionate;
10) con e-mail del 10/10/2018, in risposta alla predetta comunicazione, la aveva richiesto la presenza di una sua risorsa per il Parte_2 collaudo presso la sede del cliente finale a Torino alla presenza anche di personale della DX;
11) per l'assistenza al collaudo aveva emesso la fattura n. 106/2018; 12) il collaudo si era svolto con esito positivo, tanto che, con lettera del 30/11/2018, aveva inviato all'opponente successiva comunicazione di avvenuta consegna di ulteriori attività commissionate, oltre alla fattura n. 124/2018; 13) successivamente alla comunicazione di avvenuta consegna del 9/10/2018, la non Parte_2 aveva contestato alcun vizio in ordine alle prestazioni dalla stessa rese ed anzi aveva fissato le operazioni di collaudo presso il cliente finale, chiedendo ancora una volta la partecipazione di una sua risorsa;
14) dopo l'avvenuto collaudo e la ulteriore comunicazione di consegna delle attività del
30/11/2018 con allegata la fattura per il pagamento del corrispettivo pattuito, la società opponente non aveva contestato alcun vizio, senza tuttavia provvedere al pagamento delle fatture emesse;
15) solo in questa sede l'opponente aveva contestato il credito della medesima, asserendo di non poter versare il corrispettivo a causa del mancato pagamento del Cliente finale per un presunto inadempimento imputabile alla stessa;
16) il pagamento era subordinato all'avvenuto collaudo positivo e la predetta condizione si era verificata;
17) le e-mail e le lettere allegate dalla controparte non si riferivano alle prestazioni alla stessa commissionate ma ad altre società; 18) non risultava credibile che la contestazione dei presunti vizi fosse avvenuta due anni dopo la consegna delle attività;
19) in ogni caso la era decaduta dalla garanzia per vizi, stante la mancata Parte_2 contestazione degli stessi nel termine di cui all'art. 1667 c.c.; 20) l'azione esercitata si era prescritta perché comunque la contestazione era avvenuta oltre il termine di due anni dalla consegna dell'opera;
21) l'inadempimento dedotto da controparte era strumentale ed insussistente in quanto il collaudo era stato eseguito in data 11/12 ottobre 2018 e ad esso non era seguita contestazione di alcun vizio da parte della Parte_2
Con memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c. l'opponente eccepiva la tardività della costituzione in giudizio della con conseguente inammissibilità delle eccezioni non rilevabili d'ufficio e le Controparte_1 preclusioni di cui agli artt. 38 e 167, commi 2 e 3 c.p.c.
Nella memoria di replica ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c. l'opposta precisava che non era maturata alcuna decadenza, non essendo incorsa in alcuna delle preclusioni di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e non avendo formulato eccezioni rilevabili d'ufficio.
Nel corso del procedimento, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con ordinanza del 9/11/2023, che qui si intende riportata e confermata.
Con la medesima ordinanza veniva, altresì, rigettata l'eccezione di tardività della costituzione dell'opposta, veniva ammessa la prova per interrogatorio formale articolata da parte opponente nonché la prova testimoniale richiesta da parte opposta e, infine, veniva rinviata la causa all'udienza del 11/01/2024 per l'espletamento delle stesse.
All'udienza del 11/01/2024, venivano assunte le prove orali ammesse e, all'esito, l'opponente chiedeva che fosse ammessa la prova testimoniale dei capitoli 2 e 4 mentre l'opposta si opponeva alla predetta richiesta e, in subordine, chiedeva l'ammissione alla prova contraria. Il Giudice riservava la decisione. Con ordinanza del 11/01/2024, in riforma della propria precedente ordinanza, il Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata da parte opponente limitatamente ai capitoli 2 e 3 e la relativa prova contraria e rinviava all'udienza del 24/01/2024 per l'escussione dei testimoni.
All'udienza del 24/01/2024, venivano assunte le prove orali ammesse e, all'esito, l'opposta insisteva sulla richiesta di voler disporre l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., nei confronti di CSI Piemonte di tutta la documentazione inerente al collaudo avvenuto a Torino in data 11-12 ottobre 2018, nonché dei pagamenti effettuati in favore di DX, mentre l'opponente contestava la predetta richiesta in quanto inammissibile, generica e ininfluente ed insisteva per l'ammissione del secondo testimone indicato nella memoria istruttoria sugli stessi capitoli di prova ammessi. L'opposta si opponeva alla predetta richiesta ed in subordine formulava richiesta di prova contraria. Il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 5/04/2024, rigettate le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5/12/2024, da svolgersi in modalità cartolare.
Con ordinanza del 5/12/2024, rilevato l'errore nell'individuazione del rito applicabile, dato atto che le parti non avevano rinunciato ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., veniva rinviato il giudizio all'udienza del 27/02/2024, da svolgersi in modalità cartolare, previa assegnazione alle parti dei termini massimi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 189 c.p.c.
Con ordinanza del 27/02/2024, veniva trattenuta la causa in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Tanto premesso in punto di fatto, si deve ricordare in diritto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n. 13533).
L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti ed in ragione delle considerazioni di seguito esposte. Appaiono, anzitutto, infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., formulate da parte opposta.
In merito, occorre evidenziare che, con pec del 15/03/2019 (cfr. doc. 4 atto di citazione in opposizione), la ha dimostrato che a quella data non era ancora a conoscenza dei Parte_2 vizi rilevati dalla DX e dal cliente finale, avendo dichiarato “il cliente deve ancora riconoscerci e conseguentemente pagarci il lavoro in riferimento alla vostra fattura sollecitata. Pertanto la vostra fattura resterà in stand by fino al ricevimento del benestare del cliente finale, come indicato nell'ordine”. Con pec del 19/03/2019 (cfr. doc. 5 atto di citazione in opposizione), invece, presumibilmente dopo aver ricevuto notizie in merito all'avvenuto esito negativo del collaudo, tramite il suo difensore, la società opponente aveva comunicato alla che “la società Controparte_1 committente dopo aver esaminato il lavoro svolto ha evidenziato notevoli mancanze in quanto non sono stati rispettati né i requisiti alla base della fornitura né i tempi della commissione. Per tale ragione non ha fornito il benestare del collaudo del software e conseguentemente non è avvenuto nessun pagamento”. Sulla base di quanto finora espresso, avendo la provveduto a Parte_2 dare tempestiva notizia alla in merito ai vizi riscontrati dalla committente Controparte_1 presumibilmente nel momento in cui ne ha avuto notizia e in ogni caso entro due anni dalla consegna dell'opera subappaltata, deve escludersi che non siano stati rispettati i termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.
Tanto premesso, nel merito, occorre rilevare che la sebbene gravata dall'onere di Controparte_1 provare l'esatto adempimento della prestazione contrattualmente pattuita, nel presente giudizio non ha fornito sufficiente riscontro della pretesa creditoria. Quest'ultima, infatti, non ha dimostrato l'avvenuto esito positivo del collaudo da parte del cliente finale, necessario in virtù della clausola
“back to back” di cui all'ordine di acquisto del 24/07/2018.
Invero, prendendo in esame la documentazione prodotta da parte opposta, è possibile rilevare soltanto che le parti avessero previsto un incontro in data 11/10/2018, al fine di effettuare il collaudo del software realizzato dalla a cui ha preso parte anche un dipendente della società Controparte_1 opposta (cfr. doc. 3, 4 e 5 comparsa di costituzione). Relativamente all'esito del collaudo, tuttavia, non è stato fornito alcun riscontro, dovendo, pertanto, ritenersi fondata la tesi sostenuta da parte opponente circa l'esito negativo dello stesso, in ragione di gravi difetti che impedivano al software realizzato di poter svolgere la funzione per la quale era stato progettato. D'altra parte, la comunicazione di avvenuta consegna delle attività commissionate trasmessa dalla Controparte_1 alla società opponente in data 30/11/2018 (cfr. doc. 6 comparsa di costituzione) non appare sufficiente a provare l'avvenuto esito positivo del collaudo. Non avendo la società opposta dimostrato che la DX avesse ritenuto idoneo il software e non risultando in atti la prova dell'avvenuto pagamento da parte del cliente finale, la società opposta non avrebbe potuto emettere le fatture azionate nel giudizio monitorio in virtù della clausola “back to back” prevista nell'ordine di acquisto del 24/07/2018. Invero, a nulla rileva che le parti avessero contrattualmente pattuito che la avrebbe potuto “fatturare comunque entro il Controparte_1
18/12/2018 tranne che per problemi dovuti allo stesso fornitore o ritardi del cliente finale” (cfr. doc.
1 atto di citazione). La predetta previsione contrattuale evidenzia, infatti, l'operatività della clausola
“back to back”, considerato che l'emissione della fattura e, quindi, il pagamento da parte della
[...] in favore della era subordinato al positivo collaudo e al pagamento Parte_2 Controparte_1 dell'appaltatore ed, inoltre, dimostra che nell'ordine di acquisto le parti avessero espressamente previsto, quale impedimento alla fatturazione, possibili “problemi dovuti allo stesso fornitore”.
A tal riguardo, è necessario evidenziare che la società opponente giustifica l'indebita emissione delle fatture azionate nel giudizio monitorio con l'inadempimento della società opposta, lamentando che quest'ultima non avesse realizzato un software in grado di ottenere il parere favorevole del cliente finale, ed ha allegato, altresì, due comunicazioni trasmesse dalla DX (cfr. doc. 2 e 3 atto di citazione in opposizione) ove viene espressamente riportato che il software realizzato non era presentabile al collaudo utente. La DX, nelle predette comunicazioni, ha, inoltre, precisato che “il software era fuori dai requisiti richiesti, presentava moltissimi errori ed alcuni programmi erano mancanti di alcune parti delle istruzioni;
quindi, per arrivare al collaudo nei tempi previsti con il cliente, DX ha deciso, dato il tempo trascorso, di intervenire direttamente sul software, riprogettandolo con conseguenti gravi ritardi nella consegna finale, avvenuta con ampio di ritardo”.
È circostanza pacifica ed è ampiamente documentato dall'opponente (cfr. doc. 1 atto di citazione in opposizione e doc. 6 memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c.) che il progetto software de quo fosse stato subappaltato sia alla sia alla Pertanto, al fine di accertare se Controparte_3 Controparte_1 fosse avvenuto collaudo positivo al progetto software a cui hanno lavorato entrambe le società, è possibile richiamare le conclusioni espresse nella sentenza n. 5094/2023 emessa dal Tribunale di
Roma in data 1/03/2023 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 35907/2020 introdotto dalla avverso la a tal riguardo il Giudice ha Controparte_3 Parte_2 affermato che “non risulta che il cliente finale, abbia mai dato parere positivo al CP_4 collaudo. Anzi, risulta prova del contrario, in quanto il software consegnato dalla parte opponente risultava: <<scritto parzialmente, e contiene molti errori>>”.
A conferma di quanto finora espresso, si aggiunge che il teste allora Responsabile Testimone_1 dell'Area vendite nord della DX ed attualmente non più dipendente della società medesima, nel corso dell'udienza del 24/01/2024, ha dichiarato che “il software presentato da non era Parte_2 confacente ai requisiti e pertanto non è stato possibile effettuare il collaudo con la stazione appaltante che era la CSI Piemonte. Quando è stata effettuata la consegna da parte di Parte_2 ci siamo resi conto che il software era difettoso, che c'erano delle componenti mancanti. Pertanto, essendo noi l'appaltatore non abbiamo ritenuto di portarlo al collaudo con CSI Piemonte in quanto difettoso”.
In ragione delle considerazioni sopra riportate e mancando la prova dell'avvenuto rilascio del documento di collaudo positivo che, sulla base della documentazione prodotta dall'opponente, deve ritenersi che non sia mai stato emesso, nonché dell'avvenuto pagamento della prestazione principale da parte del cliente finale, la pretesa creditoria azionata dalla nel giudizio monitorio Controparte_1
è infondata e nessun pagamento deve essere corrisposto dalla in favore della Parte_2
Il decreto ingiuntivo opposto deve, quindi, essere revocato. Controparte_1
Devono, invece, essere rigettate le richieste risarcitorie dei danni patrimoniali e non patrimoniali formulate dalla nei confronti della in ragione della revoca del Parte_2 Controparte_1 progetto da parte della committente, del conseguente mancato pagamento delle somme dovute per l'opera commissionata, nonché per il danno all'immagine dalla stessa subito in conseguenza dell'inadempimento della subappaltatrice. Invero, quanto al danno patrimoniale, occorre rilevare che, secondo la ricostruzione offerta dalla società opposta, la subappaltante ha contribuito alla mancata conclusione dell'affare, non avendo rispettato le condizioni contrattualmente pattuite che prevedevano che la avrebbe realizzato il software presso la propria sede, con la Controparte_1 consegna da parte della degli ambienti di sviluppo. L'inadempimento della Parte_2 [...]
pur non giustificando la fondatezza della pretesa creditoria in ragione della clausola Parte_2
“back to back”, ha certamente reso più gravoso lo svolgimento dell'attività oggetto dell'ordine di acquisto da parte della (cfr. doc. 4 memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c.); non può, Controparte_1 pertanto, escludersi un concorso di colpa in capo alle parti per il mancato perfezionamento dell'affare.
Considerato, inoltre, che l'opera era stata subappaltata sia alla sia alla Controparte_1 [...]
non può determinarsi, sulla base delle prove documentali e testimoniali prodotte Controparte_3 nel presente giudizio, qual è la responsabilità dell'una o dell'altra impresa subappaltatrice nel mancato perfezionamento dell'affare e, pertanto, a quale delle due società e, qualora rispondessero entrambe in che misura, possa essere imputato il mancato collaudo positivo del progetto da parte del cliente finale.
Anche relativamente ai ritardi della sulla consegna del prodotto commissionato, non Controparte_1 può certamente escludersi una corresponsabilità della subappaltante che avrebbe dovuto controllare l'operato della subappaltata, in ragione degli obblighi assunti nei confronti della committente. A quanto già dedotto si aggiunge che la richiesta risarcitoria non risulta supportata da sufficienti elementi probatori, considerato che l'opponente non ha provveduto a quantificare il danno, non ha allegato il contratto dalla stessa concluso con la committente, non ha indicato la somma che avrebbe dovuto corrispondere in favore della in caso di collaudo positivo;
pertanto, Controparte_3 indipendentemente da una possibile corresponsabilità della subappaltante, non risulta comunque determinabile, neppure in via equitativa, ex art. 1226 c.c., l'importo che la avrebbe Parte_2 percepito qualora l'affare fosse stato concluso.
Allo stesso modo, deve essere rigettata la richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale che parte opponente lamenta di aver subito in conseguenza dell'inadempimento della Invero, Controparte_1 la non ha in alcun modo dato prova del danno all'immagine subito, avendo Parte_2 lamentato un generico “rallentamento degli ordini…soprattutto di lavori di clienti importanti” (cfr. doc. 7 memoria ex art. 171-ter, n. 2 c.p.c. di parte opponente), senza fornire alcun riscontro alla pretesa risarcitoria avanzata nel presente giudizio.
In tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione, in quanto costituente
“danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass., 28 marzo 2018, n. 7594). Il danno, infatti, anche in caso di lesione di valori della persona non può considerarsi in re ipsa, dal momento che risulterebbe altrimenti snaturata la funzione risarcitoria;
essa verrebbe riconosciuta non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma come pena privata per un comportamento lesivo.
L'opponente avrebbe, quindi, dovuto dar prova del danno di cui chiede il risarcimento secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.
La fondatezza dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto giustificano il rigetto della richiesta risarcitoria, ex art. 96 c.p.c., formulata da parte opposta.
La parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione formulata da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 302/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 4/01/2023 (R.G. n. 70639/2022);
2. Rigetta le richieste risarcitorie formulate dalla nei confronti della Parte_2
Controparte_1
3. Rigetta la richiesta di condanna per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., formulata da CP_1
[...]
4. Compensa le spese di lite.
Roma, 25/09/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara