Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 19607/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 20/03/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. IACCARINO MANUELA (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso C.F._2
in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
c.f.: , in persona del p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
- Appellato contumace
E' presente per l'appellante l'avv. Valeria Lupoli, per delega del procuratore costituito, la quale si riporta all'atto introduttivo e ne chiede l'integrale accoglimento, in particolare si chiede la riforma della sentenza n. 45192/2024 e si chiede rinviarsi per la precisione delle conclusioni. Si precisa che l'appello avverso le sentenze del giudice di pace seguo- no le regole del processo ordinario, vale a dire mediante atto di citazione tempestiva- mente notificato (Cass.SU n. 2907/2014, cass. S.U. n. 21675 2 22848 del 2013). In ogni caso, qualora si scelga il rito ordinario e il giudice non disponga il mutamento del rito entro la prima udienza, si consolida il rito scelto dall'opponente, anche in relazione alla forma dell'atto di appello. La tempestività dell'impugnazione e dell'opposizione deve essere rapportata alla data in cui l'atto è stato notificato, anziché al deposito del ricorso non dovendosi procedere alla conversione dell'atto introduttivo (Cass. 9847/2020). Si insiste pertanto per la tempestività e validità dell'appello proposto.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
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Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 437 c.p.c. nella causa iscritta al n. 19607/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. IACCARINO MANUELA (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso C.F._2
in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
c.f.: , in persona del p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
- Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2024 ed iscritto a ruolo il 18 settembre 2024, ha inteso proporre appello avverso la sentenza n. Parte_1
45192/2024 emessa dal Giudice di pace di dott. Antonio Carleo, sez. VII^, CP_1
pubblicata il 14 febbraio 2024, nel procedimento avente n. R.G. 43262/2020 e non notificata.
Invero l'odierno appellante proponeva ricorso in opposizione avverso i verbali no- tificati n. ZL20170927811 relativo ad una presunta infrazione del 14.05.2020 alle ore
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16:54; n. ZL20170959445 infrazione del 15.05.2020 alle ore 13:47; n. ZL20170931826 del 15.05.2020 ore 17.35; ZL20171001183 infrazione del 20.05.20 alle ore 11.35, n.
ZL20170997908 del 20.052020 delle 12.58; n. ZL20171006291 del 22.05.2020 alle ore
16.26; n. ZL20171042616 del 24.05.2020 alle 12.12; n.ZL20171079854 del 28.05.2020 alle 11.02; n. ZL20171158795 del 2.06.2020 del 12.00; elevati dal Comando di Polizia
Municipale del e tutti relativi alla presunta violazione della circola- Controparte_1
zione del veicolo targato FW741ZJ nella zona a traffico limitato, art. 7 c. 9 e c. 14, nel varco di piazza Dante direzione via Toledo e nel varco di via Toledo altezza Pellegrini.
Con l'impugnata sentenza il ricorso veniva dichiarato inammissibile in ragione della tardività dell'iscrizione a ruolo, con compensazione delle spese di lite.
Con l'atto di appello l'appellante ha lamentato l'erroneità di tale statuizione in quanto si sarebbe dovuto far riferimento alla data di consegna della pec, mezzo attra- verso cui era stato proposto il ricorso (30.09.2020 e non il 23.11.2020, data erronea- mente indicata dalla cancelleria quale data di iscrizione a ruolo), messaggio pec conte- nente, tra l'altro, i verbali impugnati, contrariamente a quanto pure affermato dal
Giudice di Pace.
Il evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi. Controparte_1
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È compito di questo Giudice preliminarmente rilevare la tempestività dell'appello proposto.
A tal riguardo si segnala che il giudizio di primo grado è stato introdotto e si è svolto secondo le modalità di cui all'art.7 D. Lgs. N.150 del 2011, secondo cui “le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo”.
Ne consegue, ai sensi dell'art. 434 c.p.c., che l'appello avverso la sentenza emessa a conclusione del giudizio di prime cure andava proposto mediante ricorso, da depositarsi in cancelleria entro i trenta giorni successivi alla notifica della pronuncia ad opera della parte vittoriosa in primo grado o, in sua assenza, entro il termine perentorio di sei mesi
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di cui all'art. 327 c.p.c..
Invero la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicchè l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza che incida a tal fine che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima ( in tal senso Cass., Sez. 6-3, 11 dicembre 2015, n. 25061).
E' irrilevante la data in cui l'atto di citazione in appello è stato avviato alla notifica, occorrendo avere riguardo, esclusivamente, alla data di deposito di tale atto in sede di iscrizione a ruolo.
I principi in esame sono espressione di un orientamento costante nella giurisprudenza della Suprema Corte, essendosi affermato: (a) per un verso, che nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità dell'impugnazione, perchè depositata in cancelleria oltre il termine di decadenza, non trova deroga nell'ipotesi in cui l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione anzichè con ricorso, laddove l'atto, pur suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c., u.c., non venga depositato entro il termine per proporre impugnazione (Cass., Sez. lav., 10 luglio 2015, n. 14401); (b) per l'altro verso, che, in forza del D.Lgs. n. 150 del 2011, ai giudizi di opposizione ad ordinan- za-ingiunzione e a quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo il 6 ottobre 2011, si applica il rito del lavoro, e in particolare l'art. 434 c.p.c., sicchè, in detti giudizi, l'appello deve essere proposto in forma di ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti, e ai fini della tempestività del gravame vale la data di deposito dell'atto introduttivo (Cass., Sez. 6-2, 7 novembre 2016, n. 22564).
Inoltre la decadenza maturata a carico dell'appellante non può essere superata dispo- nendo la conversione del rito, introdotto con citazione invece che con ricorso, e facendo conseguentemente applicazione, in grado di appello, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, che per il caso di mutamento del rito prevede che "gli effetti sostanziali e
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processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento"; invero tale norma non può trovare qui applicazione, essendo riferita - secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., Sez. 6-1, 6 luglio 2016, n.
13815; Cass., Sez. 6-1, 16 febbraio 2017, n. 4103; Cass., Sez. 6-1, 12 maggio 2017, n.
11937; Cass., Sez. 6-1, 16 maggio 2017, n. 12133) - al solo mutamento del rito disposto in primo grado, non già in grado di appello;
infatti - come già è stato chiarito da Cass.,
Sez. 6-1, 18 agosto 2016, n. 17192 - l'art. 4 dispone la salvezza degli effetti processuali della domanda secondo le norme del rito seguito prima del mutamento nel contesto di una disposizione che prevede, al comma 2, che la conversione del rito venga pronuncia- ta "non oltre la prima udienza di comparizione delle parti": la norma in esame riguarda il solo caso in cui il giudizio sia stato erroneamente instaurato in primo grado secondo un rito difforme da quello previsto dalla legge, e non può quindi essere estesa all'ipotesi in cui l'errore sia caduto sulle modalità di proposizione dell'appello, essendosi corretta- mente svolto il primo grado nelle forme prescritte.
Nell'ipotesi, come quella in esame, in cui l'appello venga introdotto con atto di citazione anziché mediante ricorso, assume rilievo, al fine di determinarne la tempestività, la data di deposito della citazione presso la cancelleria del Giudice competente.
Ne consegue che l'irritualità del mezzo di impugnazione impiegato dalla parte non incide sull'ammissibilità della stessa, dovendo il Giudice d'appello procedere alla sua riqualifi- cazione d'ufficio (cfr. Cass., sez. VI, 11.12.2015, n. 25061), fatta salva la verifica della tempestività.
Nel caso di specie, l'impugnazione avverso la sentenza n. 45192/23 del Giudice di Pace di depositata e pubblicata in data 14.2.2024, andava proposta entro il termine CP_1
del 16 settembre 2024.
Nel caso di specie, come evidenziato, il giudizio di appello è stato introdotto con atto di citazione che, sebbene notificata in data 14 settembre 2024, è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Napoli, quale Giudice competente in grado di appello, in data 18 settembre 2024 (cfr. data di iscrizione a ruolo della causa emergente dal registro telematico).
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità dell'appello perché tardivo.
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Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia del Controparte_1
➢ Dichiara inammissibile l'appello perché tardivo;
➢ Nulla per le spese;
➢ Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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