Versione
6 febbraio 1976
6 febbraio 1976
Art. 7.
I termini per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere le prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , per i lavoratori affetti dalle malattie di cui alle voci numeri 11, 12, 13 e 34 della tabella allegata n. 4 del predetto testo unico, modificata ed integrata dalla nuova tabella delle malattie professionali nell'industria annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482 , sono riaperti per 360 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i casi nei quali la manifestazione morbosa si e' verificata dopo il periodo massimo di indennizzabilita'.
I termini per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere le prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , per i lavoratori affetti dalle malattie di cui alle voci numeri 11, 12, 13 e 34 della tabella allegata n. 4 del predetto testo unico, modificata ed integrata dalla nuova tabella delle malattie professionali nell'industria annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482 , sono riaperti per 360 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i casi nei quali la manifestazione morbosa si e' verificata dopo il periodo massimo di indennizzabilita'.
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/09/1988, n. 5056Provvedimento: L'art. 7 della legge 27 dicembre 1975 n. 780, nel prevedere la riapertura dei termini per la presentazione della domanda amministrativa di prestazioni per le malattie professionali contestualmente elencate, si riferisce anche ai casi di manifestazione morbosa verificatasi dopo il periodo massimo di indennizzabilità, ma non deroga, tuttavia, al principio (compatibile con il diritto alla previdenza garantito dal secondo comma dell'art. 38 cost.) che, anche nelle assicurazioni sociali, il rapporto assicurativo non sorge, per difetto del suo stesso oggetto, qualora il rischio sia già cessato alla data d'istituzione della relativa copertura assicurativa. […]Leggi di più...
- riapertura dei termini per la presentazione della domanda amministrativa di prestazioni·
- esposizione al rischio·
- art. 7 della legge 27 dicembre 1974 n. 780·
- inapplicabilità·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- assicurazione per le malattie professionali·
- inail·
- cessazione prima della introduzione della relativa tutela assicurativa