Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
Non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il decreto del tribunale di rigetto del reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice del registro delle imprese ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla segnalazione diretta ad ottenere, ex art. 2191 cod.civ., la cancellazione di un atto da detto registro.Trattasi infatti di provvedimento privo del carattere di definitività, in quanto relativo a materia che può formare oggetto di ordinario giudizio di cognizione, nonchè del carattere di decisorietà in quanto, non incidendo su posizioni di diritto soggettivo, si risolve in un mero atto di gestione del pubblico registro a tutela di interessi generali. Nè il ricorso per cassazione è ammissibile se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, atteso che la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri dell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.
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TRIBUNALE DI LUCCA, decr., 12 gennaio 2009 – Terrusi Giudice del Registro – G. e altri (avv. ***) Impresa e imprenditore – Registro delle imprese – Cancellazione in assenza dei presupposti – Estinzione della società (Artt. 2043, 2191, 2495 c.c.) Poiché la cancellazione della società dal registro delle imprese possiede effetti costitutivi ex art. 2495 c.c., non è consentito utilizzare il procedimento di cui all'art. 2191 c.c. per eliminare l'effetto estintivo che consegue a detta cancellazione, ancorché avvenuta in difetto dei necessari presupposti. (1) Tribunale Lucca 12/01/2009 Il giudice del registro delle imprese, – premesso che gli istanti hanno chiesto, ex art. 2191 c.c., la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/10/2006, n. 23027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23027 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AL, a mezzo di VA MO, quale procuratore speciale in virtù di procura dell'11 dicembre 2002 a rogito del notaio SCHIANTARELLI Gian Domenico, Rep. 82707 elettivamente domiciliato in ROMA, via degli Scipioni n. 94, presso l'avvocato Giovanna Fiore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franca Alessio, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Consorzio Artigiano Autotrasportatori LT (C.A.A.V.), in persona del legale rappresentante, AZ AV, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Belle Arti n. 7, presso l'avvocato Giuseppe Ambrosio, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente all'avvocato Giorgio Tarabini, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorso -
E
Ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A. di Sondrio, in persona del Conservatore;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di Sondrio depositato il 28 febbraio 2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 settembre 2006 dal Consigliere rel. Dott. SALVATO Luigi;
udito per il controricorrente l'Avv. Giuseppe Ambrosio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'inmmissibilità o per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sondrio, con decreto depositato il 28 febbraio 2003, rigettava il reclamo proposto da AR AL avverso il decreto del 20 dicembre 2002, con il quale il Giudice del registro delle imprese presso detto Tribunale aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine a due "segnalazioni" proposte dal predetto, dirette ad ottenere, ex art. 2191 c.c., la cancellazione da detto registro di alcuni atti concernenti il Consorzio Artigiano Autotrasportatori LT (C.A.A.V.), in quanto viziati da irregolarità comprovate dalla documentazione prodotta (in particolare: del verbale dell'assemblea straordinaria del 4 settembre 2002, avente ad oggetto lo scioglimento del Consorzio;
delle variazioni relative ai componenti del consiglio di amministrazione ed alla cancellazione di un associato;
delle variazioni inerenti i componenti del collegio dei revisori dei conti;
della nomina del liquidatore).
Il Tribunale osservava che il controllo del Giudice del Registro delle imprese è limitato al riscontro delle condizioni estrinseche e di mera legalità dell'atto e non concerne il controllo sostanziale del medesimo, e cioè "la validità e veridicità delle circostanze dell'atto di cui viene chiesta l'iscrizione". Infatti, la configurazione del controllo sostanziale non è confortata dal D.P.R. n. 581 del 1995, art. 11, lettera e), mentre l'attività disciplinata dalla L. n. 241 del 1990, art. 6, lettera b), non è affatto prodromica ad un controllo più approfondito di quello meramente formale. Inoltre, l'inesistenza del controllo sostanziale è esclusa dalla considerazione che la sua affermazione potrebbe comportare "una situazione di contrasto insanabile per la coesistenza di decisioni di segno opposto a fronte di una domanda proposta in via ordinaria e di una domanda proposta davanti al Giudice del registro delle imprese e sottoposta al controllo preteso dal reclamante sullo stesso atto già oggetto della decisione in via ordinaria". Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso AR AL, affidato a quattro motivi, chiedendo l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in quanto avrebbe ad oggetto una questione di massima di particolare importanza;
ha resistito con controricorso il Consorzio Artigiano Autotrasportatori LT (C.A.A.V.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia "omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, punto 5, rilevabile d'ufficio, su tutti i punti della controversia prospettati dal ricorrente", deducendo che con le due "segnalazioni" sottoposte al Giudice del Registro delle imprese ha offerto una chiave di lettura dei documenti inficiati da irregolarità rilevabili d'ufficio, sulle quali questi avrebbe dovuto pronunciarsi, come invece non è accaduto, avendo dichiarato "non luogo a provvedere", con conseguente omessa motivazione su tutti i punti della controversia. In particolare, egli aveva prospettato che: la delibera di cancellazione di un socio era stata iscritta, benché fosse stata adottata in difetto del quorum stabilito dall'art.2388 c.c.; la delibera di nomina del liquidatore era stata iscritta, nonostante che fosse stata adottata in difetto del quorum assembleare;
la delibera assembleare di scioglimento del Consorzio era stata iscritta malgrado "la posizione contraddittoria di due soci", espulsi, ammessi alla votazione, ma non reintegrati nella qualifica, benché questa fosse stata disposta da un lodo parziale;
lo scioglimento del consorzio era stato chiesto sulla scorta di un documento con data alterata ed in mancanza di ogni motivazione;
era stata iscritta la nomina di un componente del consiglio di amministrazione del Consorzio, malgrado la mancata ratifica da parte dell'assemblea dei soci ed il difetto del quorum di cui all'art. 2388 c.c.; erano state iscritte le variazioni concernenti i componenti del collegio sindacale, in mancanza di delibera dell'assemblea dei soci. Il vizio di motivazione che inficiava il provvedimento del Giudice del registro non sarebbe stato sanato dal decreto impugnato, che ha rigettato il ricorso, ritenendo inapplicabile il controllo da egli prospettato.
Con il secondo motivo l'istante denuncia "contraddizione, ex art.360 c.p.c., comma. 1, punto 5, su un punto determinante della controversia rilevabile d'ufficio", nella parte in cui il decreto impugnato ha affermato che il controllo del Giudice del Registro delle imprese è limitato al riscontro delle condizioni estrinseche e di mera legalità dell'atto e non può ritenersi esteso al controllo in ordine alla validità o veridicità delle circostanze dell'atto oggetto di iscrizione. A suo avviso, l'affermazione sarebbe contraddittoria;
inoltre, un controllo meramente formale snaturerebbe la logica dell'iscrizione degli atti nel Registro delle imprese.
Una contraddizione sarebbe individuabile nel decreto del Giudice del Registro delle imprese nella parte in cui il provvedimento osserva che TA AL non ha provato il difetto di alcuni dei requisiti formali indicati dal D.P.R. n. 581 del 1995, art. 11, comma 6", dato che egli ha provato detti vizi e, comunque, la motivazione è in netto contrasto con la decisione di non luogo a provvedere.
Il ricorrente, con il terzo motivo, denuncia "falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3, in relazione al D.P.R. n.581 del 1995, art. 11, comma 6", deducendo che, con questa norma,
il legislatore ha inteso garantire ai cittadini che siano iscritti nel registro delle imprese solo gli atti che "rispettano tutte le condizioni previste dalla legge".
Pertanto, la delibera di cancellazione di un socio, in quanto adottata in difetto del quorum assembleare, non doveva essere iscritta in detto Registro e l'iscrizione avrebbe dovuto essere cancellata.
A suo avviso il cit. D.P.R. n. 581 del 1995, art. 11, comma 6, attribuisce al Giudice del registro delle imprese il controllo sostanziale sugli atti oggetto di iscrizione, mentre il rinvio contenuto nel comma 7 alla L. n. 241 del 1990 comporta l'applicabilità delle norme contenute in questa legge. L'art. 7 di detta legge stabilisce che la P.A., quindi anche l'Ufficio del registro delle imprese, con le modalità previste dall'art. 8, giusta quanto si desume anche dal D.P.R. n. 581 del 1995, art. 5, deve dare comunicazione dell'avvio del procedimento ai destinatari dell'atto ed a tutti i soggetti che debbano intervenire nel procedimento ed a quelli che possono subire pregiudizio dal provvedimento. Inoltre, il Giudice del registro ha l'obbligo di rifiutare l'iscrizione degli atti nulli o annullabili e deve comunicare il relativo rifiuto al richiedente (art. 2189 c.c.). Il procedimento di controllo ex art. 11 cit. e quello di cancellazione d'ufficio (art. 2191 c.c.) - prosegue l'istante - implica la verifica dei nuovi elementi emersi mediante la procedura di controllo e quest'ultima può essere attivata anche da "soggetti esterni". Nella specie, il Conservatore aveva il potere-dovere di accedere a tutte le informazioni del caso ed accertare d'ufficio i motivi di nullità della delibera assembleare sopra richiamata.
Il ricorrente, con il quarto motivo, denuncia "falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3, in relazione alla coesistenza dell'azione avanti il giudice del registro con l'azione ordinaria", sostenendo che il decreto impugnato "ha ingenerato confusione tra il ruolo demandato al Giudice del registro in ordine alla cancellazione degli atti privi dei requisiti di legge e la promozione dell'azione ordinaria" avente ad oggetto tali atti. A suo avviso, benché il controllo dell'Ufficio del Registro delle imprese sia strumentale a garantire che gli atti iscritti siano conformi alla legge, detto controllo non vale tuttavia ad eliminarli "dalla sfera giuridica", scopo che può essere realizzato soltanto mediante l'esercizio dell'azione ordinaria.
Secondo l'istante, "la falsa applicazione delle predette norme" sussisterebbe anche in relazione all'affermazione del Giudice del registro delle imprese che "le doglianze di cui al procedimento 692/03 risultano già essere state azionate in sede contenziosa ordinaria (ex art. 700 c.p.c.)" e che "il disposto dell'art. 2191 c.c. è inapplicabile al caso in specie, in quanto, a ragionare diversamente si avrebbe duplice cognizione da parte del medesimo ufficio giudiziario in ordine alla medesima fattispecie". Infatti il Giudice del registro ha dichiarato non luogo a provvedere, è entrato nel merito del provvedimento con il quale il g.i. aveva revocato il decreto ex art. 700 c.p.c., benché quest'ultimo non fosse pertinente rispetto alle questioni controverse. Ad avviso del ricorrente, sarebbe anche erronea l'affermazione del Giudice del Registro delle imprese, con la quale ha sottolineato che egli avrebbe "segnalato che l'asserita illegittimità del decreto del Presidente del tribunale sarebbe suscettibile di ricorso per cassazione". Infatti, poiché i voti contrari manifestati in occasione della delibera di nomina del liquidatore non avevano ad oggetto detta nomina, bensì lo scioglimento del Consorzio, la nomina doveva essere chiesta mediante la proposizione di un'azione in sede di cognizione ordinaria. Inoltre il Giudice del registro avrebbe dovuto rifiutare l'iscrizione dell'atto, in considerazione del difetto del quorum assembleare e del fatto che "ai soggetti portatori di interessi giuridicamente rilevanti, facilmente individuabili dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria del 4.9.2002 non era stata resa alcuna notifica in ordine al procedimento di nomina del liquidatore medesimo".
2. - Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte, con orientamento costante e consolidato, ha più volte affermato che i provvedimenti emessi in tema di iscrizione nel registro delle imprese degli atti societari non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. In particolare, in riferimento al decreto emesso dalla Corte d'appello nel procedimento previsto dall'art. 2436 c.c. in relazione all'art. 2411 c.c. è stato precisato che al procedimento attraverso il quale è esercitato il controllo giudiziario sugli atti societari è applicabile, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 742-bis c.p.c., la disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio. Siffatto provvedimento è pronunciato dal giudice nell'adempimento dei compiti di controllo di legalità formale, controllo che tende non a realizzare la volontà di legge nel caso concreto, bensì a garantire, genericamente e in via preventiva, gli interessi per la cui tutela sono predisposte le norme delle quali viene verificata l'osservanza. Si tratta di provvedimenti che non riconoscono o attribuiscono alcun diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, ma si limitano al riscontro del rispetto, o meno, di queste norme, traendone la conseguenza di ordinare, o rifiutare l'iscrizione nel registro delle imprese, senza risolvere nessuna controversia, anche potenziale, fra soggetti in lite in ordine al diritto all'iscrizione dell'atto e senza esprimere alcuna decisione sulla validità degli atti e senza statuire sui diritti dei soggetti da essi coinvolti, che restano tutelabili con l'impugnazione dei medesimi (Cass. n. 824 del 1971; n. 4823 del 1988; n. 1227 del 1991; n. 9983 del 1993; n. 5228 del 1997; n. 3708 del 2000). In particolare, tra l'altro, è stata quindi anche dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto della Corte d'appello di rigetto del reclamo avverso il provvedimento del Tribunale dichiarativo dell'improponibilità dell'istanza diretta a sollecitare i poteri d'ufficio del giudice del registro delle imprese di cui all'art.2191 c.c. (Cass. n. 12227 del 1991).
Da ultimo, la sentenza n. 5390 del 2005 ha confermato questo orientamento in riferimento al ricorso proposto avverso il decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto del giudice del registro delle imprese, con il quale era stato annullato il provvedimento del Conservatore del Registro di rifiuto dell'iscrizione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di una s.p.a., disponendo che a questa iscrizione si procedesse.
Al riguardo, va ricordato che l'attuazione del registro delle imprese realizzata dalla L. n. 580 del 1993, art. 8 e dal D.P.R. n. 581 del 1995 ha lasciato immutata l'investitura della funzione di vigilanza attribuita al giudice del registro ex art. 2188 c.c., benché abbia esplicitato il conferimento anche di una funzione in senso lato amministrativa (cfr. L. n. 580 del 1993, art. 8, comma 2, nella parte in cui dispone che l'ufficio provvede alla tenuta del registro "sotto la vigilanza" del giudice del registro), accanto all'attribuzione dei tradizionali compiti di volontaria giurisdizione. A questi ultimi è riconducibile il potere di controllo dell'osservanza delle regole che presiedono all'iscrizione degli atti, quindi i compiti tipizzati nel codice civile e nel D.P.R. n. 581 del 1995, consistenti nel riesame delle domande di iscrizione che siano state respinte, nell'iscrizione d'ufficio, qualora i soggetti obbligati non abbiano provveduto all'adempimento loro imposto, nella cancellazione di ufficio, esercitati mediante la pronuncia di provvedimento reclamabile dinanzi al Tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro (artt. 2190-2192 c.c.; D.P.R. n. 581 del 1995, artt. 16-17). Il provvedimento giurisdizionale in questione ha forma e natura di decreto reso in un procedimento in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 737 c.p.c. e segg. e art. 739 c.p.c., comma 3, non impugnabile se emesso in sede di reclamo, trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione, privo di caratteri di decisorietà e di definitività, e perciò insuscettibile di ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. La decisorietà, intesa quale idoneità del provvedimento a decidere o incidere su situazioni soggettive aventi consistenza di diritti soggettivi o di status con l'efficacia propria della cosa giudicata, manca infatti nel provvedimento in questione, dal momento che, per quanto sopra esposto, il provvedimento si risolve in un intervento ordinatorio del Tribunale emesso in sede non contenziosa, che si esaurisce in un mero atto di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali, senza statuire sui diritti dei soggetti coinvolti.
Inoltre, difetta anche il carattere della definitività, da ritenersi sussistente quando il provvedimento decisivo di - o incidente su - diritti o status non è assoggettabile ad alcun mezzo di riesame, che non deve consistere necessariamente in un mezzo di impugnazione, ma può anche identificarsi nella possibilità che la materia del contendere costituisca oggetto di un'azione giurisdizionale e, conseguentemente, esso non connota il decreto in esame, poiché la validità dell'atto iscritto può costituire oggetto di un ordinario giudizio di cognizione. Infine, come anche è stato affermato da questa Corte, "il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. contro i provvedimenti del giudice del registro non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, atteso che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi ed i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e non può pertanto avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere detto atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito" (Cass. n. 5390 del 2005, anche per ulteriori richiami). Peraltro, in riferimento alla cancellazione d'ufficio ex art. 2191 c.c. va osservato che ne' il codice civile, ne' la L. n. 580 del 1993 ed il D.P.R. n. 581 del 1995 recano una disciplina del procedimento. Al riguardo, la pressoché concorde dottrina ha bene osservato che, in considerazione della chiara lettera della rubrica e del testo delle norme (art. 2191 c.c., D.P.R. n. 581 del 1995, art. 17), l'iniziativa del giudice del registro può esplicarsi anche in difetto di un'istanza, non essendo configurabile neppure un obbligo di provvedere formalmente sulla segnalazione, anche se, per ragioni inerenti alla storia dell'istituto, ordinariamente ciò accade.
Nel quadro di questi orientamenti, condivisi anche dalla dottrina, ai quali va data continuità, non ravvisandosi ragione alcuna per discostarsene, non avendo il ricorrente prospettato argomenti che possano indurre alla loro rimeditazione, risulta palese l'inammissibilità del ricorso e, inoltre, è altresì manifesta l'inesistenza dei presupposti per la rimessione degli atti al Primo Presidente perché dell'eventuale questione siano investite le Sezioni Unite, dato che la costanza ed uniformità
dell'orientamento espresso in ordine alla natura dei provvedimenti in esame fa escludere che la stessa presenti i caratteri richiesti dall'art. 374 c.p.c., comma 2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di questa fase, che liquida in Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2006