Cass. civ., sez. I, sentenza 26/10/2006, n. 23027
CASS
Sentenza 26 ottobre 2006

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Non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il decreto del tribunale di rigetto del reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice del registro delle imprese ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla segnalazione diretta ad ottenere, ex art. 2191 cod.civ., la cancellazione di un atto da detto registro.Trattasi infatti di provvedimento privo del carattere di definitività, in quanto relativo a materia che può formare oggetto di ordinario giudizio di cognizione, nonchè del carattere di decisorietà in quanto, non incidendo su posizioni di diritto soggettivo, si risolve in un mero atto di gestione del pubblico registro a tutela di interessi generali. Nè il ricorso per cassazione è ammissibile se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, atteso che la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri dell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/10/2006, n. 23027
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23027
Data del deposito : 26 ottobre 2006

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