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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III sezione civile
R.G. 8675/2019 ll Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del
GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) assistiti e difesi dall'Avv. PISCITELLI ROSA e dall' C.F._2
Avv. Michela IZZO attori e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. MOSCHIANO ALESSANDRO convenuti
CONCLUSIONI: per parte attrice rinuncia all'azione; per parte convenuta sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire per effetto della estinzione anticipata del mutuo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che la decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 25.10.19 i Sigg.ri e Parte_1 Pt_2
hanno citato in giudizio la dinanzi al
[...] Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per ivi sentire: 1) accertare e dichiarare l'usura originaria relativa al tasso di mora del mutuo stipulato in data 21.05.07 e conseguentemente la nullità delle clausole relative;
2) per l'effetto, condannare la banca a restituire alla mutuataria tutti gli interessi indebitamente corrisposti quantificati a mezzo CTP in € 29.347,19; 3) accertare e dichiarare la gratuità del mutuo in essere e/o in via gradata l'applicazione del tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.;4) Condannare la al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa. Il tutto con vittoria di CP_1
spese ed onorari del giudizio.
A sostegno della domanda gli attori assumevano di aver stipulato con la in CP_2 data 21.05.07 un mutuo fondiario di € 100.000,00 con ammortamento in anni 20 e che dall'esame contabile – a mezzo di CTP – sarebbe emerso che “ gli interessi pattuiti in contratto al momento della stipula, avvenuta il 21.05.07, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse ( escluse solo imposte e tasse e considerati gli interessi di mora), risultano usurai dato che complessivamente sono superiori al limite di legge ( tasso soglia ).”
Si costituiva la convenuta , in nome e per conto di Controparte_1 impugnando integralmente il contenuto dell'avverso atto Parte_3
introduttivo preliminarmente eccependo la prescrizione decennale di tutti i pagamenti effettuati prima del 25.10.09 essendo stata la citazione notificata in data 25.10.19, eccependo altresì la irricevibilità della consulenza di parte con rigetto delle istanze e domande di merito.
Dopo l'espletamento della procedura di mediazione le parti avanzavano richieste istruttorie ed il Giudice nominava con ordinanza del 28.06.2022 il CTU , poi revocato ed infine nuovamente nominato il 18.07.2024.
All'udienza del 10.01.2025 avendo le parti concordemente segnalato e documentato l'anticipata estinzione del mutuo ed il pagamento puntuale delle rate fino alla estinzione del mutuo stesso il GOP revocava la nomina del CTU e preso atto della cessata materia del contendere sulle conclusioni come innanzi precisate assegnava la causa in decisione senza termini ex art. 190 cpc perché non richiesti dalle parti.
Sulla scorta delle precisazioni e dichiarazioni concordi delle parti deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo gli attori integralmente adempiuto al contratto di mutuo con estinzione anticipata in data 4 settembre 2023 ed attraverso il pagamento delle rate precedenti in regolare ammortamento (cfr. dichiarazione del 15 settembre 2022 della banca con attestazione di pagamento delle rate di mutuo).
pag. 2/4 La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
L'interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia può essere adottata dal giudice anche d'ufficio e deve assumere la forma di sentenza al fine di tutelare il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 2.5.87, n. 4126).
Nel caso in esame, come detto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo provato in atti l'integrale pagamento delle rate di mutuo alle loro scadenze e la estinzione anticipata del mutuo stesso, senza alcuna applicazione, dunque, di interessi moratori, oggetto specifico della domanda giudiziale di parte attrice (ragione questa che ha altresì comportato la revoca del mandato al CTU).
Ciò posto, la Suprema Corte ha rimarcato che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere comunque sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, fatta però salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr.
Cassazione civile ordinanza n. 14939/20).
Nel presente giudizio lo scrivente GOP ritiene che le spese di lite, tenuto conto della complessità della materia, della attività svolta in concreto in giudizio, della circostanza che la materia oggetto del giudizio risulti particolare e controvertibile e comunque suscettibile di valutazione solo attraverso esame tecnico di particolare tecnicismo e complessità (cui non si è addivenuti a causa della estinzione anticipata del mutuo) vadano integralmente compensate tra le parti.
pag. 3/4 La declaratoria di cessata materia del contendere esime il Giudice dall'affrontare in motivazione nel dettaglio tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti in giudizio in quanto la decisione sulla cessata materia del contendere deve considerarsi assorbente (Cass. Civ. ord. 32977 del 09.11.2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III sezione civile, in persona del GOP dott.
Marco de Scisciolo, definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così Controparte_1
provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V., il 15.01.2025
Il GOP
dott. Marco de Scisciolo
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III sezione civile
R.G. 8675/2019 ll Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del
GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) assistiti e difesi dall'Avv. PISCITELLI ROSA e dall' C.F._2
Avv. Michela IZZO attori e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. MOSCHIANO ALESSANDRO convenuti
CONCLUSIONI: per parte attrice rinuncia all'azione; per parte convenuta sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire per effetto della estinzione anticipata del mutuo;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che la decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 25.10.19 i Sigg.ri e Parte_1 Pt_2
hanno citato in giudizio la dinanzi al
[...] Controparte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per ivi sentire: 1) accertare e dichiarare l'usura originaria relativa al tasso di mora del mutuo stipulato in data 21.05.07 e conseguentemente la nullità delle clausole relative;
2) per l'effetto, condannare la banca a restituire alla mutuataria tutti gli interessi indebitamente corrisposti quantificati a mezzo CTP in € 29.347,19; 3) accertare e dichiarare la gratuità del mutuo in essere e/o in via gradata l'applicazione del tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.;4) Condannare la al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa. Il tutto con vittoria di CP_1
spese ed onorari del giudizio.
A sostegno della domanda gli attori assumevano di aver stipulato con la in CP_2 data 21.05.07 un mutuo fondiario di € 100.000,00 con ammortamento in anni 20 e che dall'esame contabile – a mezzo di CTP – sarebbe emerso che “ gli interessi pattuiti in contratto al momento della stipula, avvenuta il 21.05.07, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse ( escluse solo imposte e tasse e considerati gli interessi di mora), risultano usurai dato che complessivamente sono superiori al limite di legge ( tasso soglia ).”
Si costituiva la convenuta , in nome e per conto di Controparte_1 impugnando integralmente il contenuto dell'avverso atto Parte_3
introduttivo preliminarmente eccependo la prescrizione decennale di tutti i pagamenti effettuati prima del 25.10.09 essendo stata la citazione notificata in data 25.10.19, eccependo altresì la irricevibilità della consulenza di parte con rigetto delle istanze e domande di merito.
Dopo l'espletamento della procedura di mediazione le parti avanzavano richieste istruttorie ed il Giudice nominava con ordinanza del 28.06.2022 il CTU , poi revocato ed infine nuovamente nominato il 18.07.2024.
All'udienza del 10.01.2025 avendo le parti concordemente segnalato e documentato l'anticipata estinzione del mutuo ed il pagamento puntuale delle rate fino alla estinzione del mutuo stesso il GOP revocava la nomina del CTU e preso atto della cessata materia del contendere sulle conclusioni come innanzi precisate assegnava la causa in decisione senza termini ex art. 190 cpc perché non richiesti dalle parti.
Sulla scorta delle precisazioni e dichiarazioni concordi delle parti deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo gli attori integralmente adempiuto al contratto di mutuo con estinzione anticipata in data 4 settembre 2023 ed attraverso il pagamento delle rate precedenti in regolare ammortamento (cfr. dichiarazione del 15 settembre 2022 della banca con attestazione di pagamento delle rate di mutuo).
pag. 2/4 La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
L'interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia può essere adottata dal giudice anche d'ufficio e deve assumere la forma di sentenza al fine di tutelare il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 2.5.87, n. 4126).
Nel caso in esame, come detto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo provato in atti l'integrale pagamento delle rate di mutuo alle loro scadenze e la estinzione anticipata del mutuo stesso, senza alcuna applicazione, dunque, di interessi moratori, oggetto specifico della domanda giudiziale di parte attrice (ragione questa che ha altresì comportato la revoca del mandato al CTU).
Ciò posto, la Suprema Corte ha rimarcato che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere comunque sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, fatta però salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr.
Cassazione civile ordinanza n. 14939/20).
Nel presente giudizio lo scrivente GOP ritiene che le spese di lite, tenuto conto della complessità della materia, della attività svolta in concreto in giudizio, della circostanza che la materia oggetto del giudizio risulti particolare e controvertibile e comunque suscettibile di valutazione solo attraverso esame tecnico di particolare tecnicismo e complessità (cui non si è addivenuti a causa della estinzione anticipata del mutuo) vadano integralmente compensate tra le parti.
pag. 3/4 La declaratoria di cessata materia del contendere esime il Giudice dall'affrontare in motivazione nel dettaglio tutte le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti in giudizio in quanto la decisione sulla cessata materia del contendere deve considerarsi assorbente (Cass. Civ. ord. 32977 del 09.11.2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III sezione civile, in persona del GOP dott.
Marco de Scisciolo, definitivamente pronunziando, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così Controparte_1
provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V., il 15.01.2025
Il GOP
dott. Marco de Scisciolo
pag. 4/4