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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. 193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 193/2024 V.G. promosso da da
nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente ad Parte_1 C.F._1
AV IC in via Galileo Galilei n. 24, elettivamente domiciliata a Bagheria, via
Milazzo n. 130, presso lo studio dell'Avv. Maria Pipia ( che la Email_1 rappresenta e difende reclamante contro nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
ad AV IC, via Chiesazza Sperone n. 12, elettivamente domiciliato in Palermo, via Villafranca n 44, presso lo studio dell'Avv. Maria Lauria ( , Email_2 che lo rappresenta e difende reclamato
con l'intervento di
1 PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni per la reclamante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, affermazione e difesa:
-Preliminarmente disporre, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva del decreto reclamato, stante il grave pregiudizio che ne potrebbe derivare alla sig.ra e soprattutto alla piccola Parte_1 Per_1
-Revocare il decreto emesso dal Tribunale di Termini Imerese, Giudice Laura Petitti, nel procedimento VG 2189/2022 reso in data 23/04/2024 e per l'effetto, disporre:
1) l'affidamento esclusivo della piccola alla madre , con possibilità di Per_2 Parte_1
svolgere incontri con il padre nello Spazio neutro presso il Servizio degli Assistenti
Sociali sito in AV IC (luogo di residenza della predetta minore), ovvero con la presenza costante della madre ed in ogni caso in un luogo aperto a tutela della ricorrente;
2) l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della figlia CP_1
corrispondendo la somma di 600,00 € mensili, nonché l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con note di trattazione scritta del 10.10.2024: l'appellante si oppone a tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, tuttavia, rinuncia alla richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore, chiede sul punto la conferma dell'affidamento condiviso per come disposto dal Tribunale di Termini Imerese (decreto reso in data 23/04/2024).
Conclusioni per il reclamato
Chiede che l'Illustrissima Corte d'Appello di Palermo, sentite ed assunte tutte le eventuali e necessarie informazioni, voglia:
Preliminarmente dichiarare improcedibile il reclamo in quanto (a seguito della riforma
Cartabia) doveva essere proposto nella forma di reclamo - ricorso ex art 473 bis 24 c.p.c.; nel merito rigettare il reclamo poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in toto la decisione del giudice di prime cure. in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre CPA, IVA e successive occorrende, da quantificarsi in conformità dei parametri di liquidazione di cui al D.M. 20.07.2012, n. 140. 2 Conclusioni del P.G.:
Chiede la conferma del provvedimento impugnato e, conseguentemente, il rigetto del reclamo.
Considerato in fatto
1. Letto il decreto reso in data 23/04/2024, con cui il Tribunale di Termini Imerese, su ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 e 316 bis c.c. da nei confronti di Parte_1 [...]
, nell'ambito del procedimento ex artt. 316, 337 bis, 337 ter e ss. c.c.: CP_1
- ha disposto che la figlia minore (nata a [...] il [...]) Persona_3
fosse affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e facoltà del padre di incontrarla e tenerlo con sé secondo il seguente calendario di incontri:
a. due volte alla settimana, dalle ore 16:00 fino alle 20:00, a settimane alterne;
b. nel fine settimana dalle ore 16:00 del sabato fino alla sera della domenica, con facoltà di pernottare da attuare in via graduale, tenuto conto delle esigenze della minore;
c. durante il periodo feriale estivo per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio d. durante il periodo natalizio, per sette giorni consecutivi, da concordare tra le parti, ovvero in caso di disaccordo, decorrenti ad anni alterni, dal 23 dicembre o dal 31 dicembre;
e. durante le altre festività civili e religiose e nel giorno del compleanno della minore, a turno con l'altro genitore ad anni alterni
- ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
un assegno mensile pari a € 175,00 a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per il minore;
- ha condannato al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite liquidate in € 2.600,00 per compenso professionale.
2. Letto il reclamo proposto da , con atto depositato il 7.05.24, con il quale Parte_1
3 ha chiesto la revoca del decreto emesso dal predetto Tribunale di Termini Imerese del 23/04/2024; e altresì preso atto della rinuncia alla domanda di affidamento esclusivo (c.f.r. nota trattazione scritta del 10/10/24).
3. Letta la memoria di costituzione, depositata il 19/07/24, con cui CP_1
ha chiesto la conferma del decreto di primo grado.
[...]
4. Visto il parere del P.G. che il 3.10.24 ha chiesto il rigetto del reclamo.
5. Provvedendo in esito all'udienza del giorno 25.10.24, svoltasi nelle forme previste dall'art. 127ter c.p.c., comma 3,
In diritto si osserva
6. È bene preliminarmente chiarire che il ricorso in appello, depositato il 7 maggio 2024,
è soggetto alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022. Ancorché formalmente introdotto con esplicito riferimento all'art. 739 c.p.c. (precedentemente applicabile in coerenza con quanto previsto dal primo comma dell'art. 9 L.
1.12.1970 n. 898, abrogato dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, come modificato dalla L. 29.12.2022, n. 197), è stato pertanto trattato e viene deciso nelle forme previste dagli artt. 473 bis 30 e sgg. c.p.c., stante il disposto di cui all'art. 473bis-29 c.p.c. che disciplina la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, e stante, di conseguenza, l'applicabilità delle forme previste per il relativo appello;
precisandosi, in proposito, che le modalità previste dall'art. 473bis.34 c.p.c. sono suscettibili di essere sostituite - come appunto è avvenuto nella specie - dal deposito di note scritte, nei termini previsti in via generale dall'art. 127 ter c.p.c. 9.
7. Con duplice motivo di doglianza, la reclamante ha inizialmente chiesto l'affidamento esclusivo della minore e ha chiesto un congruo aumento dell'entità dell'assegno in favore della figlia. Con le note di trattazione scritta del 10.10.2024 l'appellante ha poi rinunciato alla richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore e ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso disposto dal Tribunale di Termini Imerese.
Tale soluzione va senz'altro accolta.
Anche in tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio può infatti derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", id est allorquando risulti l'inidoneità educativa ovvero la manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. Civ. ord. n. 1645/2022). Il regime di affidamento esclusivo c.d. rafforzato di cui all'art. 333 quater, ultimo comma, c.c. può 4 essere quindi disposto solo qualora venga accertato che il genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (v. Cass. Civ. ord. n. 29999/2020).
La Corte di Cassazione ha in proposito affermato che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni del diritto di visita dei genitori solo nell'interesse superiore del minore medesimo, pur sempre nel rispetto del principio di bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori della vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole (cfr. Cass n. 9764/2019). Occorre pertanto sempre tener conto dell'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, muovendo dal suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (cfr. Cass n. 3652/2020).
Sulla scorta di tali condivisibili criteri interpretativi della Corte di Cassazione, alla luce dell'adesione della reclamante al regime di affidamento condiviso siccome previsto dall'Ordinanza resa il 23/24.04.24, il provvedimento impugnato merita senz'altro di essere confermato.
La decisione del giudice di prime cure assicura infatti il rispetto del principio di bigenitorialità, non constando del resto alcuno specifico motivo per limitarne l'estensione.
8. Per quanto riguardo la seconda doglianza, il lamenta l'insufficienza dell'importo Pt_1
di €175,00 mensili stabilito dal giudice di prime cure quale contributo al mantenimento di
In particolare, la reclamante deduce di essere disoccupata, di aver smesso di Per_2
lavorare alla nascita della figlia, di vivere in una casa in locazione per la quale sostiene un canone mensile di € 320,00, e di percepire il 50% dell'assegno unico (c.f.r. Note di trattazione scritta del 10.10.2024). Al contrario, lavora come OSS presso la CP_1
S.A.M.O., è titolare di partita iva, percepisce uno stipendio mensile di € 1.600,00 ed è proprietario di un appartamento per il quale ha contratto un mutuo. Il resistente è infine
5 Pers gravato dal contributo di 175,00 € per il mantenimento della figlia nata da una precedente relazione, oltre alle spese straordinarie dovute nella misura del 50%.
Com'è noto, la misura del contributo dovuto a titolo di mantenimento dei figli, deve essere tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ., che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n.
21273/2013).
L'assegno di mantenimento del figlio trova fondamento nel diritto dello stesso a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 c.c. Nell'ambito dell'obbligo di mantenimento dei figli, inoltre, il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo (v. Cass. civ.
Sez. I Ord., n. 2536/2024).
Ai fini della quantificazione del contributo in parola, deve peraltro tenersi conto non soltanto dei redditi in denaro, ma anche delle utilità o delle capacità proprie del genitore, in relazione all'attitudine al lavoro ed alla capacità di guadagno dello stesso. Tuttavia, tale capacità dovrà considerarsi alla luce di fattori concreti soggettivi e oggettivi e non in termini meramente astratti o ipotetici e, quindi, verificando concretamente se il genitore abbia mai lavorato, se si sia attivato nella ricerca di un lavoro ovvero se abbia rifiutato occasioni lavorative (v. Cass. civ. Ord. n. 8286/2013).
Orbene, in osservanza ai summenzionati principi, e valorizzandosi la capacità di lavoro e di guadagno del resistente, non a caso titolare di partita I.V.A., appare conforme a retto uso di giustizia elevare l'entità dell'assegno a carico di fino alla congrua CP_1 misura di euro 230,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
6 9. Così esaurito l'oggetto della decisione, le spese del giudizio di appello vanno compensate, avuto riguardo alla soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte, sentiti i procuratori delle parti e il P.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, in parziale riforma dell'ordinanza del 23/04/2024 resa Tribunale di
Termini Imerese, impugnata da nei confronti di con reclamo Parte_1 Controparte_1
depositato il 07/05/24, eleva fino alla concorrenza di euro 230,00 mensili, annualmente da rivalutare secondo indici ISTAT, l'importo dell'assegno dovuto dal per il CP_1
mantenimento della figlia.
Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Palermo, 8.11.2024.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 193/2024 V.G. promosso da da
nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente ad Parte_1 C.F._1
AV IC in via Galileo Galilei n. 24, elettivamente domiciliata a Bagheria, via
Milazzo n. 130, presso lo studio dell'Avv. Maria Pipia ( che la Email_1 rappresenta e difende reclamante contro nato a [...] il [...] (C.F. ), residente Controparte_1 C.F._2
ad AV IC, via Chiesazza Sperone n. 12, elettivamente domiciliato in Palermo, via Villafranca n 44, presso lo studio dell'Avv. Maria Lauria ( , Email_2 che lo rappresenta e difende reclamato
con l'intervento di
1 PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni per la reclamante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, affermazione e difesa:
-Preliminarmente disporre, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva del decreto reclamato, stante il grave pregiudizio che ne potrebbe derivare alla sig.ra e soprattutto alla piccola Parte_1 Per_1
-Revocare il decreto emesso dal Tribunale di Termini Imerese, Giudice Laura Petitti, nel procedimento VG 2189/2022 reso in data 23/04/2024 e per l'effetto, disporre:
1) l'affidamento esclusivo della piccola alla madre , con possibilità di Per_2 Parte_1
svolgere incontri con il padre nello Spazio neutro presso il Servizio degli Assistenti
Sociali sito in AV IC (luogo di residenza della predetta minore), ovvero con la presenza costante della madre ed in ogni caso in un luogo aperto a tutela della ricorrente;
2) l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento della figlia CP_1
corrispondendo la somma di 600,00 € mensili, nonché l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con note di trattazione scritta del 10.10.2024: l'appellante si oppone a tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, tuttavia, rinuncia alla richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore, chiede sul punto la conferma dell'affidamento condiviso per come disposto dal Tribunale di Termini Imerese (decreto reso in data 23/04/2024).
Conclusioni per il reclamato
Chiede che l'Illustrissima Corte d'Appello di Palermo, sentite ed assunte tutte le eventuali e necessarie informazioni, voglia:
Preliminarmente dichiarare improcedibile il reclamo in quanto (a seguito della riforma
Cartabia) doveva essere proposto nella forma di reclamo - ricorso ex art 473 bis 24 c.p.c.; nel merito rigettare il reclamo poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in toto la decisione del giudice di prime cure. in ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre CPA, IVA e successive occorrende, da quantificarsi in conformità dei parametri di liquidazione di cui al D.M. 20.07.2012, n. 140. 2 Conclusioni del P.G.:
Chiede la conferma del provvedimento impugnato e, conseguentemente, il rigetto del reclamo.
Considerato in fatto
1. Letto il decreto reso in data 23/04/2024, con cui il Tribunale di Termini Imerese, su ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 e 316 bis c.c. da nei confronti di Parte_1 [...]
, nell'ambito del procedimento ex artt. 316, 337 bis, 337 ter e ss. c.c.: CP_1
- ha disposto che la figlia minore (nata a [...] il [...]) Persona_3
fosse affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna e facoltà del padre di incontrarla e tenerlo con sé secondo il seguente calendario di incontri:
a. due volte alla settimana, dalle ore 16:00 fino alle 20:00, a settimane alterne;
b. nel fine settimana dalle ore 16:00 del sabato fino alla sera della domenica, con facoltà di pernottare da attuare in via graduale, tenuto conto delle esigenze della minore;
c. durante il periodo feriale estivo per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio d. durante il periodo natalizio, per sette giorni consecutivi, da concordare tra le parti, ovvero in caso di disaccordo, decorrenti ad anni alterni, dal 23 dicembre o dal 31 dicembre;
e. durante le altre festività civili e religiose e nel giorno del compleanno della minore, a turno con l'altro genitore ad anni alterni
- ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
un assegno mensile pari a € 175,00 a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per il minore;
- ha condannato al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite liquidate in € 2.600,00 per compenso professionale.
2. Letto il reclamo proposto da , con atto depositato il 7.05.24, con il quale Parte_1
3 ha chiesto la revoca del decreto emesso dal predetto Tribunale di Termini Imerese del 23/04/2024; e altresì preso atto della rinuncia alla domanda di affidamento esclusivo (c.f.r. nota trattazione scritta del 10/10/24).
3. Letta la memoria di costituzione, depositata il 19/07/24, con cui CP_1
ha chiesto la conferma del decreto di primo grado.
[...]
4. Visto il parere del P.G. che il 3.10.24 ha chiesto il rigetto del reclamo.
5. Provvedendo in esito all'udienza del giorno 25.10.24, svoltasi nelle forme previste dall'art. 127ter c.p.c., comma 3,
In diritto si osserva
6. È bene preliminarmente chiarire che il ricorso in appello, depositato il 7 maggio 2024,
è soggetto alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022. Ancorché formalmente introdotto con esplicito riferimento all'art. 739 c.p.c. (precedentemente applicabile in coerenza con quanto previsto dal primo comma dell'art. 9 L.
1.12.1970 n. 898, abrogato dal D.Lgs. 10.10.2022, n. 149, come modificato dalla L. 29.12.2022, n. 197), è stato pertanto trattato e viene deciso nelle forme previste dagli artt. 473 bis 30 e sgg. c.p.c., stante il disposto di cui all'art. 473bis-29 c.p.c. che disciplina la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, e stante, di conseguenza, l'applicabilità delle forme previste per il relativo appello;
precisandosi, in proposito, che le modalità previste dall'art. 473bis.34 c.p.c. sono suscettibili di essere sostituite - come appunto è avvenuto nella specie - dal deposito di note scritte, nei termini previsti in via generale dall'art. 127 ter c.p.c. 9.
7. Con duplice motivo di doglianza, la reclamante ha inizialmente chiesto l'affidamento esclusivo della minore e ha chiesto un congruo aumento dell'entità dell'assegno in favore della figlia. Con le note di trattazione scritta del 10.10.2024 l'appellante ha poi rinunciato alla richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore e ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso disposto dal Tribunale di Termini Imerese.
Tale soluzione va senz'altro accolta.
Anche in tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio può infatti derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", id est allorquando risulti l'inidoneità educativa ovvero la manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. Civ. ord. n. 1645/2022). Il regime di affidamento esclusivo c.d. rafforzato di cui all'art. 333 quater, ultimo comma, c.c. può 4 essere quindi disposto solo qualora venga accertato che il genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (v. Cass. Civ. ord. n. 29999/2020).
La Corte di Cassazione ha in proposito affermato che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni del diritto di visita dei genitori solo nell'interesse superiore del minore medesimo, pur sempre nel rispetto del principio di bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori della vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione della prole (cfr. Cass n. 9764/2019). Occorre pertanto sempre tener conto dell'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, muovendo dal suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (cfr. Cass n. 3652/2020).
Sulla scorta di tali condivisibili criteri interpretativi della Corte di Cassazione, alla luce dell'adesione della reclamante al regime di affidamento condiviso siccome previsto dall'Ordinanza resa il 23/24.04.24, il provvedimento impugnato merita senz'altro di essere confermato.
La decisione del giudice di prime cure assicura infatti il rispetto del principio di bigenitorialità, non constando del resto alcuno specifico motivo per limitarne l'estensione.
8. Per quanto riguardo la seconda doglianza, il lamenta l'insufficienza dell'importo Pt_1
di €175,00 mensili stabilito dal giudice di prime cure quale contributo al mantenimento di
In particolare, la reclamante deduce di essere disoccupata, di aver smesso di Per_2
lavorare alla nascita della figlia, di vivere in una casa in locazione per la quale sostiene un canone mensile di € 320,00, e di percepire il 50% dell'assegno unico (c.f.r. Note di trattazione scritta del 10.10.2024). Al contrario, lavora come OSS presso la CP_1
S.A.M.O., è titolare di partita iva, percepisce uno stipendio mensile di € 1.600,00 ed è proprietario di un appartamento per il quale ha contratto un mutuo. Il resistente è infine
5 Pers gravato dal contributo di 175,00 € per il mantenimento della figlia nata da una precedente relazione, oltre alle spese straordinarie dovute nella misura del 50%.
Com'è noto, la misura del contributo dovuto a titolo di mantenimento dei figli, deve essere tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ., che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. n.
21273/2013).
L'assegno di mantenimento del figlio trova fondamento nel diritto dello stesso a essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori sancito dall'art. 315 bis c.c. (il quale fonda lo speculare dovere dei genitori di cui all'art. 147 c.c.), nonché nell'art. 337 c.c. Nell'ambito dell'obbligo di mantenimento dei figli, inoltre, il rapporto interno tra i genitori è governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo (v. Cass. civ.
Sez. I Ord., n. 2536/2024).
Ai fini della quantificazione del contributo in parola, deve peraltro tenersi conto non soltanto dei redditi in denaro, ma anche delle utilità o delle capacità proprie del genitore, in relazione all'attitudine al lavoro ed alla capacità di guadagno dello stesso. Tuttavia, tale capacità dovrà considerarsi alla luce di fattori concreti soggettivi e oggettivi e non in termini meramente astratti o ipotetici e, quindi, verificando concretamente se il genitore abbia mai lavorato, se si sia attivato nella ricerca di un lavoro ovvero se abbia rifiutato occasioni lavorative (v. Cass. civ. Ord. n. 8286/2013).
Orbene, in osservanza ai summenzionati principi, e valorizzandosi la capacità di lavoro e di guadagno del resistente, non a caso titolare di partita I.V.A., appare conforme a retto uso di giustizia elevare l'entità dell'assegno a carico di fino alla congrua CP_1 misura di euro 230,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
6 9. Così esaurito l'oggetto della decisione, le spese del giudizio di appello vanno compensate, avuto riguardo alla soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte, sentiti i procuratori delle parti e il P.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, in parziale riforma dell'ordinanza del 23/04/2024 resa Tribunale di
Termini Imerese, impugnata da nei confronti di con reclamo Parte_1 Controparte_1
depositato il 07/05/24, eleva fino alla concorrenza di euro 230,00 mensili, annualmente da rivalutare secondo indici ISTAT, l'importo dell'assegno dovuto dal per il CP_1
mantenimento della figlia.
Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Palermo, 8.11.2024.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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